Decreto cautelare 14 marzo 2022
Ordinanza cautelare 14 aprile 2022
Sentenza 22 aprile 2024
Ordinanza cautelare 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 14/03/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01002/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01688/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1688 del 2025, proposto dal
signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Pasquale Fornaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Questura di Napoli, in persona del Questore pro tempore , il Commissariato di P.S. di Afragola, in persona del Commissario pro tempore e il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
dell’ordinanza Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania-Napoli, Sezione V, 18 dicembre 2024, n. 2681, resa tra le parti, non notificata e concernente il rigetto dell’istanza ex articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione del Ministero dell’interno;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di rigetto della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 il consigliere Luca Di Raimondo e udite le conclusioni delle parti come in atti;
Considerato, nell’ambito della cognizione sommaria tipica della presente fase e fermo restando il compiuto esame delle censure dedotte dal ricorrente da parte del Tar, che nella Regine Campania la disciplina delle attività come quella per cui è causa è affidata alla legge regionale 2 marzo 2020, n. 2, “Disposizioni per la prevenzione e la cura del disturbo da gioco d’azzardo e per la tutela sanitaria, sociale ed economica delle persone affette e dei loro familiari”, la quale stabilisce all’articolo 3, comma 1, lett. h), ultimo periodo, che “ non costituisce nuova apertura il semplice trasferimento di titolarità delle attività regolate dalla presente legge già legittimamente autorizzate alla data di entrata in vigore della stessa ”, e all’articolo 13 che “ le disposizioni regolanti la localizzazione delle attività di cui all’articolo 3 non sono applicabili alle attività già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge a condizione che le stesse siano dotate o si dotano, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di:
a) possibilità di accesso selettivo all’offerta di gioco con identificazione della maggiore età secondo le modalità previste dalla legge;
b) videosorveglianza dell’area con apparecchi per il gioco nel rispetto della normativa vigente sulla tutela dei dati personali;
c) modalità di comunicazione al pubblico esclusivamente informativa dei prodotti di gioco e priva di messaggi di induzione al consumo di gioco;
d) certificazione della partecipazione dei titolari delle attività regolate dalla presente legge e del personale ai corsi di formazione di cui all’articolo 18; tale certificazione, ove non già disponibile, è necessaria a partire dal primo anno successivo dalla attivazione delle attività formative regionali ”;
Considerato, tuttavia, che il diniego impugnato si fonda sul duplice rilievo che l’esercizio non rispetta le distanze minime da luoghi sensibili e che l’ADM – Ufficio dei Monopoli per la Campania ha comunicato al Commissariato di P.S. competente che il -OMISSIS- risulta definitivamente decaduto, a far data dal -OMISSIS- su richiesta del concessionario, e che il -OMISSIS-, attivo presso i medesimi locali del precedente, risulta trasferito;
Considerato che l’appellante sostiene al riguardo che “ mendace è l’affermazione che l’attività della -OMISSIS- fosse cessata ” e che tale profilo merita approfondimento nella sede di merito;
Ritenuto, sotto il profilo del periculum, che le esigenze cautelari dell’appellante possano essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione da parte del Tar dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.;
Ritenuto che le spese della presente fase possano essere compensate;
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'appello cautelare e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare proposta in primo grado ai soli fini indicati in motivazione.
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere, Estensore
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Di Raimondo | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
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