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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 14/03/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 231/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 231 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Dotti e
Claudio Freddara per procura in calce all'atto di citazione in appello
- appellante -
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Ancona
- appellata -
pagina 1 di 7 NONCHE' CONTRO
GSE - Gestore dei servizi energetici – s.p.a. (C.F. ), in persona P.IVA_3 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano
Fiorentini, Luciano Mariani e Antonio Pugliese per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- appellata e appellante incidentale –
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 971 pubblicata in data 10.08.2022 dal
Tribunale di Ancona
SULLE CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, in riforma della sentenza n. 971/2022 pubblicata il 10.08.2022 dal Tribunale di Ancona, mai notificata, affermare la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda avanzata dalla appellante e conseguentemente: valutati l'animus, la causa e il motivo della rinuncia ai benefici previsti dalla c.d.
formulato con atto del 1/6/2018, accertare i vizi della Controparte_2
“stato di necessità” in cui versava la Società Parte_1
(già General nell'esigenza di definire un importante contenzioso
[...] CP_3 con la e nell'errore in cui la medesima è occorsa, in Controparte_1 conseguenza della restrittiva interpretazione circa la effettiva cumulabilità dei benefici fiscali ex c.d. con gli incentivi conseguenti alle Controparte_4 convenzioni denominat sottoscritte con GSE spa, e conseguentemente annullare la già citata rinuncia del 1/6/2018, meglio descritta in narrativa ed allegata al presente giudizio, con ogni conseguente statuizione. In via gradata, e conseguentemente agli interventi normativi costituiti dal DL 124/2019 e dalla legge di conversione 157/2019, che sono stati promulgati successivamente all'introduzione del presente giudizio, valutare gli effetti di tale normativa sopravvenuta in ordine al presente giudizio ed in particolare in capo all'atto negoziale per cui si è chiesto l'annullamento. Oneri di lite rimborsati”.
pagina 2 di 7 Per l'appellata : Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respingere l'avverso atto di appello in quanto inammissibile ed infondato confermando il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. essendo la controversia assoggettata alla giurisdizione del Giudice Tributario e comunque respingere le domande proposte da Parte_2 in quanto inammissibili ed infondate e per essere og prescrizione. Vinte le spese”.
Per l'appellata-appellante incidentale Controparte_5
[...]
“Voglia L'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: in via principale:
- Dichiarare l'appello nullo, inammissibile, improcedibile nella parte in cui si chiede di accertare e dichiarare la giurisdizione del Giudice Ordinario e di annullare la rinuncia del 1.6.2018 valutando gli effetti del D.L. 124/2019 convertito in legge 157/2019; in accoglimento dell'appello incidentale ed in riforma della sentenza impugnata, condizionatamente all'ipotesi in cui l'adita Corte d'Appello ritenga di escludere la giurisdizione del Giudice Tributario In via principale:
“Dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Ancona, ai sensi dell'Art. 25 C.p.c., ricorrendo, nel caso di specie, la competenza territoriale del Tribunale di Roma”. in via subordinata, con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione passiva del GSE:
“Dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Gestore dei Servizi Energetici S.p.a.”. In via ulteriormente subordinata e gradata, con riferimento all'eccezione di carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario:
“Dichiarare l'inammissibilità della domanda per difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, ricorrendo, nel caso di specie, la giurisdizione del Giudice Amministrativo”. in via ulteriormente subordinata e gradata, con riferimento all'eccezione di sopravvenuta cessazione della materia del contendere e carenza di interesse:
“Dichiarare l'improcedibilità della domanda per cessazione della materia del contendere e sopravvenuta carenza di interesse all'azione”. Con vittoria di spese di lite competenze ed onorari”.
pagina 3 di 7 FATTI DI CAUSA
La ha convenuto dinanzi al Tribunale di Ancona l' Parte_1 [...]
ed il Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. (G.S.E.), affinché venga CP_1 accertata l'invalidità del proprio atto di rinuncia in data 01.06.2018 ai benefici previsti dall'art. 6 co. 13 e ss. della L. 388/2000 (c.d. ), fruiti a Controparte_4 decorrere dal periodo di imposta 2011 unitamente ai distinti incentivi derivanti dalla convenzione stipulata con il G.S.E. (c.d. conti energia); ha a riguardo dedotto di avere rinunciato a tali benefici in quanto costretta dallo stato di necessità, ovvero dall'esigenza di definire un contenzioso tributario con l'
[...]
ed a seguito della comunicazione con cui in data 22.11.2017 il CP_1
G.S.E. aveva assegnato un termine per rinunciare alla c.d. agevolazione pena la decadenza dagli incentivi dei conti energia;
ha ribadito in ogni CP_4 caso la cumulabilità tra i due benefici, come successivamente riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa.
Costituendosi dinanzi al primo giudice, il G.S.E. s.p.a. ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Ancona, il proprio difetto di legittimazione passiva, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, l'intervenuta cessazione della materia del contendere ed infine la carenza d'interesse della società attrice;
nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda per insussistenza dei presupposti, di fatto e di diritto, dell'azione di annullamento.
Si è costituita altresì l' , sollevando eccezioni analoghe a Controparte_1 quelle svolte dal G.S.E., con particolare riferimento al difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario;
ha altresì eccepito il giudicato intervenuto sulla domanda attorea, trattandosi di riproposizione innanzi al giudice ordinario di questioni sulle quali si era già pronunciato tra le medesime parti il giudice tributario;
ha comunque chiesto il rigetto delle domande avanzate dalla poiché inammissibili ed infondate e, in ogni caso, aventi ad Parte_1 oggetto pretese ormai estinte per prescrizione.
Con sentenza pubblicata in data 10.08.2022 il Tribunale di Ancona ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario, pagina 4 di 7 condannando parte attrice alla rifusione delle spese di lite anticipate delle parti convenute;
il primo giudice ha in particolare ritenuto che la domanda attorea, seppure articolata quale impugnativa di un atto unilaterale, verta in ogni caso sulla pretesa tributaria dello Stato e sia pertanto attratta alla giurisdizione tributaria.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la censurando la Parte_1 pronuncia nel capo in cui il primo giudice ha affermato il proprio difetto di giurisdizione ed ha pertanto omesso di valutare la questione dell'annullabilità dell'atto negoziale di rinuncia in presenza dei vizi di cui all'art. 1427 c.c., riconducibile nell'ambito della giurisdizione ordinaria.
Costituendosi anche nel presente grado, il GSE s.p.a. ha chiesto il rigetto dell'appello principale, deducendone l'infondatezza oltre che l'inammissibilità o improcedibilità; in via incidentale condizionata, ha altresì riproposto tutte le eccezioni disattese dal primo giudice.
Si è infine costituita , riproponendo le eccezioni svolte in Controparte_1 primo grado e chiedendo il rigetto del gravame in quanto inammissibile e infondato.
La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 03.10.2024, con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di appello, la impugna la sentenza Parte_1 nel capo in cui il primo giudice ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione ed ha pertanto omesso qualsiasi pronuncia in merito alla domanda di annullamento dell'atto di rinuncia;
l'appellante ha ribadito che tale domanda
è per sua natura riconducibile alla giurisdizione ordinaria, spettando eventualmente al giudice tributario valutare gli effetti prodotti da tale annullamento sugli aspetti fiscali;
ha inoltre evidenziato che tale rinuncia ha impedito alla società attrice di fruire dei considerevoli benefici previsti dalla
L. n. 157/2019, con effetti evidentemente negativi sul bilancio societario. pagina 5 di 7 Tale motivo deve essere disatteso.
E' stato infatti chiarito da tempo che “la giurisdizione tributaria, avendo ad oggetto sia l'an che il quantum della pretesa tributaria, comprende anche l'individuazione del soggetto tenuto al versamento dell'imposta o dei limiti nei quali esso, per la sua qualità, sia obbligato” (cfr. Cass. S.U., sentenza n.7792 del 15.04.2005): in tale prospettiva, spetta al giudice tributario verificare l'eventuale spettanza di qualsiasi agevolazione tributaria, anche qualora discenda da una richiesta o da un sollecito del privato (leggasi ad esempio Cass. Sez. 5, ordinanza n.21010 del 26.07.2024).
Nel caso di specie, si discute della misura di detassazione introdotta dalla c.d. (art. 6, commi 13-19, Legge n. 388/2000, Controparte_2 abrogato a decorrere dal 26 giugno 2012 dall'articolo 23 co. 7 D.L. n.
83/2012, convertito nella Legge n. 134/2012) in favore delle piccole e medie imprese che avessero realizzato investimenti ambientali, prevedendo in particolare che la quota di reddito destinata a tali investimenti non concorresse a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi.
Tenuto conto dei criteri sopra evidenziati, spetta al giudice tributario ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 546/1992 valutare sotto ogni profilo la fondatezza ed i limiti della pretesa tributaria, verificando anche se sussistano i presupposti per le agevolazioni fiscali a qualsiasi titolo richieste dal privato, valutando anche la validità dell'istanza presentata e dell'eventuale rinuncia.
L'esame della domanda proposta dall'odierna appellante sarebbe del resto preclusa dal giudicato intervenuto sulla sentenza con cui in data 11.11.2019 la Commissione tributaria provinciale di Ancona ha già respinto il ricorso della , prendendo posizione anche in merito alla domanda Parte_1 di nullità o annullamento della dichiarazione di rinuncia oggetto anche del presente giudizio (cfr. doc. 12, fascicolo primo grado ). Controparte_1
Non sussistono quindi ragioni per riformare la sentenza con cui il primo giudice ha già dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, restando assorbito ogni ulteriore motivo d'appello, questione o domanda.
pagina 6 di 7 2. L'integrale soccombenza di parte appellante ne impone da ultimo la condanna a rifondere in favore delle controparti anche le spese del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
Va dato atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115 del 2002 per il versamento da parte della appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza n. 971/2022 del Tribunale di Ancona, nei Parte_1 confronti di e di Controparte_1 Controparte_6
cosí dispone:
[...]
RIGETTA l'appello, confermando in ogni sua parte la sentenza appellata.
CONDANNA a rifondere le spese processuali anticipate Parte_1 da entrambe le parti appellate, che liquida per ciascuna di esse in complessivi € 3.600,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali in misura del 15% e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 commi 1 bis
e 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da parte della appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 231 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Dotti e
Claudio Freddara per procura in calce all'atto di citazione in appello
- appellante -
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Ancona
- appellata -
pagina 1 di 7 NONCHE' CONTRO
GSE - Gestore dei servizi energetici – s.p.a. (C.F. ), in persona P.IVA_3 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano
Fiorentini, Luciano Mariani e Antonio Pugliese per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- appellata e appellante incidentale –
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 971 pubblicata in data 10.08.2022 dal
Tribunale di Ancona
SULLE CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, in riforma della sentenza n. 971/2022 pubblicata il 10.08.2022 dal Tribunale di Ancona, mai notificata, affermare la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda avanzata dalla appellante e conseguentemente: valutati l'animus, la causa e il motivo della rinuncia ai benefici previsti dalla c.d.
formulato con atto del 1/6/2018, accertare i vizi della Controparte_2
“stato di necessità” in cui versava la Società Parte_1
(già General nell'esigenza di definire un importante contenzioso
[...] CP_3 con la e nell'errore in cui la medesima è occorsa, in Controparte_1 conseguenza della restrittiva interpretazione circa la effettiva cumulabilità dei benefici fiscali ex c.d. con gli incentivi conseguenti alle Controparte_4 convenzioni denominat sottoscritte con GSE spa, e conseguentemente annullare la già citata rinuncia del 1/6/2018, meglio descritta in narrativa ed allegata al presente giudizio, con ogni conseguente statuizione. In via gradata, e conseguentemente agli interventi normativi costituiti dal DL 124/2019 e dalla legge di conversione 157/2019, che sono stati promulgati successivamente all'introduzione del presente giudizio, valutare gli effetti di tale normativa sopravvenuta in ordine al presente giudizio ed in particolare in capo all'atto negoziale per cui si è chiesto l'annullamento. Oneri di lite rimborsati”.
pagina 2 di 7 Per l'appellata : Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respingere l'avverso atto di appello in quanto inammissibile ed infondato confermando il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. essendo la controversia assoggettata alla giurisdizione del Giudice Tributario e comunque respingere le domande proposte da Parte_2 in quanto inammissibili ed infondate e per essere og prescrizione. Vinte le spese”.
Per l'appellata-appellante incidentale Controparte_5
[...]
“Voglia L'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: in via principale:
- Dichiarare l'appello nullo, inammissibile, improcedibile nella parte in cui si chiede di accertare e dichiarare la giurisdizione del Giudice Ordinario e di annullare la rinuncia del 1.6.2018 valutando gli effetti del D.L. 124/2019 convertito in legge 157/2019; in accoglimento dell'appello incidentale ed in riforma della sentenza impugnata, condizionatamente all'ipotesi in cui l'adita Corte d'Appello ritenga di escludere la giurisdizione del Giudice Tributario In via principale:
“Dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Ancona, ai sensi dell'Art. 25 C.p.c., ricorrendo, nel caso di specie, la competenza territoriale del Tribunale di Roma”. in via subordinata, con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione passiva del GSE:
“Dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Gestore dei Servizi Energetici S.p.a.”. In via ulteriormente subordinata e gradata, con riferimento all'eccezione di carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario:
“Dichiarare l'inammissibilità della domanda per difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, ricorrendo, nel caso di specie, la giurisdizione del Giudice Amministrativo”. in via ulteriormente subordinata e gradata, con riferimento all'eccezione di sopravvenuta cessazione della materia del contendere e carenza di interesse:
“Dichiarare l'improcedibilità della domanda per cessazione della materia del contendere e sopravvenuta carenza di interesse all'azione”. Con vittoria di spese di lite competenze ed onorari”.
pagina 3 di 7 FATTI DI CAUSA
La ha convenuto dinanzi al Tribunale di Ancona l' Parte_1 [...]
ed il Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. (G.S.E.), affinché venga CP_1 accertata l'invalidità del proprio atto di rinuncia in data 01.06.2018 ai benefici previsti dall'art. 6 co. 13 e ss. della L. 388/2000 (c.d. ), fruiti a Controparte_4 decorrere dal periodo di imposta 2011 unitamente ai distinti incentivi derivanti dalla convenzione stipulata con il G.S.E. (c.d. conti energia); ha a riguardo dedotto di avere rinunciato a tali benefici in quanto costretta dallo stato di necessità, ovvero dall'esigenza di definire un contenzioso tributario con l'
[...]
ed a seguito della comunicazione con cui in data 22.11.2017 il CP_1
G.S.E. aveva assegnato un termine per rinunciare alla c.d. agevolazione pena la decadenza dagli incentivi dei conti energia;
ha ribadito in ogni CP_4 caso la cumulabilità tra i due benefici, come successivamente riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa.
Costituendosi dinanzi al primo giudice, il G.S.E. s.p.a. ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Ancona, il proprio difetto di legittimazione passiva, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, l'intervenuta cessazione della materia del contendere ed infine la carenza d'interesse della società attrice;
nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda per insussistenza dei presupposti, di fatto e di diritto, dell'azione di annullamento.
Si è costituita altresì l' , sollevando eccezioni analoghe a Controparte_1 quelle svolte dal G.S.E., con particolare riferimento al difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario;
ha altresì eccepito il giudicato intervenuto sulla domanda attorea, trattandosi di riproposizione innanzi al giudice ordinario di questioni sulle quali si era già pronunciato tra le medesime parti il giudice tributario;
ha comunque chiesto il rigetto delle domande avanzate dalla poiché inammissibili ed infondate e, in ogni caso, aventi ad Parte_1 oggetto pretese ormai estinte per prescrizione.
Con sentenza pubblicata in data 10.08.2022 il Tribunale di Ancona ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario, pagina 4 di 7 condannando parte attrice alla rifusione delle spese di lite anticipate delle parti convenute;
il primo giudice ha in particolare ritenuto che la domanda attorea, seppure articolata quale impugnativa di un atto unilaterale, verta in ogni caso sulla pretesa tributaria dello Stato e sia pertanto attratta alla giurisdizione tributaria.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la censurando la Parte_1 pronuncia nel capo in cui il primo giudice ha affermato il proprio difetto di giurisdizione ed ha pertanto omesso di valutare la questione dell'annullabilità dell'atto negoziale di rinuncia in presenza dei vizi di cui all'art. 1427 c.c., riconducibile nell'ambito della giurisdizione ordinaria.
Costituendosi anche nel presente grado, il GSE s.p.a. ha chiesto il rigetto dell'appello principale, deducendone l'infondatezza oltre che l'inammissibilità o improcedibilità; in via incidentale condizionata, ha altresì riproposto tutte le eccezioni disattese dal primo giudice.
Si è infine costituita , riproponendo le eccezioni svolte in Controparte_1 primo grado e chiedendo il rigetto del gravame in quanto inammissibile e infondato.
La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 03.10.2024, con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di appello, la impugna la sentenza Parte_1 nel capo in cui il primo giudice ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione ed ha pertanto omesso qualsiasi pronuncia in merito alla domanda di annullamento dell'atto di rinuncia;
l'appellante ha ribadito che tale domanda
è per sua natura riconducibile alla giurisdizione ordinaria, spettando eventualmente al giudice tributario valutare gli effetti prodotti da tale annullamento sugli aspetti fiscali;
ha inoltre evidenziato che tale rinuncia ha impedito alla società attrice di fruire dei considerevoli benefici previsti dalla
L. n. 157/2019, con effetti evidentemente negativi sul bilancio societario. pagina 5 di 7 Tale motivo deve essere disatteso.
E' stato infatti chiarito da tempo che “la giurisdizione tributaria, avendo ad oggetto sia l'an che il quantum della pretesa tributaria, comprende anche l'individuazione del soggetto tenuto al versamento dell'imposta o dei limiti nei quali esso, per la sua qualità, sia obbligato” (cfr. Cass. S.U., sentenza n.7792 del 15.04.2005): in tale prospettiva, spetta al giudice tributario verificare l'eventuale spettanza di qualsiasi agevolazione tributaria, anche qualora discenda da una richiesta o da un sollecito del privato (leggasi ad esempio Cass. Sez. 5, ordinanza n.21010 del 26.07.2024).
Nel caso di specie, si discute della misura di detassazione introdotta dalla c.d. (art. 6, commi 13-19, Legge n. 388/2000, Controparte_2 abrogato a decorrere dal 26 giugno 2012 dall'articolo 23 co. 7 D.L. n.
83/2012, convertito nella Legge n. 134/2012) in favore delle piccole e medie imprese che avessero realizzato investimenti ambientali, prevedendo in particolare che la quota di reddito destinata a tali investimenti non concorresse a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi.
Tenuto conto dei criteri sopra evidenziati, spetta al giudice tributario ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 546/1992 valutare sotto ogni profilo la fondatezza ed i limiti della pretesa tributaria, verificando anche se sussistano i presupposti per le agevolazioni fiscali a qualsiasi titolo richieste dal privato, valutando anche la validità dell'istanza presentata e dell'eventuale rinuncia.
L'esame della domanda proposta dall'odierna appellante sarebbe del resto preclusa dal giudicato intervenuto sulla sentenza con cui in data 11.11.2019 la Commissione tributaria provinciale di Ancona ha già respinto il ricorso della , prendendo posizione anche in merito alla domanda Parte_1 di nullità o annullamento della dichiarazione di rinuncia oggetto anche del presente giudizio (cfr. doc. 12, fascicolo primo grado ). Controparte_1
Non sussistono quindi ragioni per riformare la sentenza con cui il primo giudice ha già dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, restando assorbito ogni ulteriore motivo d'appello, questione o domanda.
pagina 6 di 7 2. L'integrale soccombenza di parte appellante ne impone da ultimo la condanna a rifondere in favore delle controparti anche le spese del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
Va dato atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115 del 2002 per il versamento da parte della appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza n. 971/2022 del Tribunale di Ancona, nei Parte_1 confronti di e di Controparte_1 Controparte_6
cosí dispone:
[...]
RIGETTA l'appello, confermando in ogni sua parte la sentenza appellata.
CONDANNA a rifondere le spese processuali anticipate Parte_1 da entrambe le parti appellate, che liquida per ciascuna di esse in complessivi € 3.600,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali in misura del 15% e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 commi 1 bis
e 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da parte della appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 7 di 7