Articolo 1 della Legge 8 maggio 1971, n. 805
Articolo 2
Versione
24 ottobre 1971
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e l'Austria in materia di esenzione dalla legalizzazione, trasmissione degli atti di stato civile e semplificazione di formalita' preliminari occorrenti per contrarre matrimonio, concluso a Vienna il 21 aprile 1967.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1971