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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 22/05/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice Sabrina Cicero
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3471 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 ritenuta in decisione su conclusioni precisate nel termine assegnato ex art 127ter
c.p.c.
TRA
,con l'avv.to Paolo Furlan del foro di Trieste Parte_1
ATTRICE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv.to Controparte_1
Mirko Arena del foro di Padova
CONVENUTA
NONCHE'
; Controparte_2
Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro nautico.
CONCLUSIONI
Nel termine assegnato ex art. 127ter c.p.c. le parti così rispettivamente concludevano:
Per l'attrice:
“La parte attrice, sig.ra prudenzialmente rinnova le istanze istruttorie Parte_1
formulate ma non ammesse dal Giudice che sono da intendersi richiamate in questo atto, ed insiste per l'accoglimento delle seguenti
1 C O N C L U S I O N I:
1) dichiarare la totale responsabilità colposa nel sinistro del sig. , pilota della Controparte_2 imbarcazione da diporto “Open Idea 58” con motore 40CV Yamaha, di proprietà della convenuta
e coperto da polizza assicurativa per la responsabilità civile Controparte_3
navigazione natanti della convenuta , con n° 14E0016G e scadenza il Controparte_1
23.07.2022;
2) di conseguenza condannare le parti convenute, solidalmente tra loro, a risarcire alla parte attrice, sig.ra la somma complessiva di Euro 29.303,31 così suddivisa: € Parte_1
18.658,19 per il danno non patrimoniale da invalidità permanente e inabilità temporanea;
€
1.865,82 per il danno morale soggettivo (c.d. personalizzazione); € 4.484,34 per le spese mediche in conseguenza del danno non patrimoniale;
€ 4.294,96 per gli emolumenti stipendiali non percepiti dall'attrice a causa dell'assenza forzata dal lavoro;
3) condannare le parti convenute, solidalmente tra loro, a risarcire alla parte attrice gli interessi
c.d. equitativi di cui alla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 17.02.1995, n. 17 che, tenuto conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso, si ritiene equo vengano fissati nella misura del tasso legale in ragione annua, decorrenti dal dì del sinistro sino alla data della sentenza.
4) con rifusione delle spese legali stragiudiziali per l'avvio del procedimento di negoziazione assistita, anche ai sensi dell'art. 4 D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014 e degli artt. 96 e 642
c.p.c.;
5) rigetto di ogni istanza e domanda di controparte se incompatibile con le conclusioni qui formulate;
6) spese di lite rifuse come partitamente indicate più sopra”.
Per la convenuta:
“NEL MERITO in via principale, previo accertamento dei fatti di cui all'odierno contendere, rigettarsi le avversarie domande di risarcimento, siccome infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate, anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 1227 c.c. in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento - anche solo parziale - delle avversarie domande di risarcimento, limitarsi le stesse a quanto rigorosamente accertato in corso di causa.
Spese e compensi professionali interamente rifusi o, in subordine, quantomeno adeguatamente compensati”.
2 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO
Premessa
Con atto di citazione depositato in data 9 novembre 2022, ha convenuto in Parte_1 giudizio avanti all'intestato Tribunale , la società Controparte_2 Controparte_3
e la al fine di sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni Controparte_1
riportati in seguito al sinistro nautico di cui era rimasta vittima il 21 settembre 2021 nelle acque antistanti Porto San Cesareo (LE).
Ha rappresentato l'attrice che quel giorno si trovava quale terza trasportata a bordo dell'imbarcazione da diporto “Open Idea 58” noleggiata presso la Controparte_3
condotta dal noleggiante e coperta da polizza assicurativa della Controparte_2 [...]
. Durante la navigazione, a circa 300 metri in linea d'aria dal porto turistico di CP_1
San Cesareo, era rimasta vittima di un sinistro verificatosi a bordo a causa della erronea manovra del pilota, che si era trovato ad affrontare un'onda improvvisa;
in particolare, sebbene sedesse nell'area di prua del natante rivolta verso poppa con gli arti inferiori all'interno dello scafo, i piedi appoggiati sul fondo ed entrambe le mani ad afferrare il bordo interno dell'area di prua, in conseguenza della manovra era stata sbalzata in alto in maniera così violenta da perdere la presa con le mani ed era poi ricaduta impattando con la zona lombare sul fondo dello scafo. Avvedutosi della gravità della situazione, il era tornato immediatamente verso il porto, laddove venivano CP_2
allertati i soccorsi e la veniva prontamente trasportata all'ospedale “Sacro Cuore di Gesù” Pt_1 di Gallipoli (LE), dove le veniva diagnosticata “frattura dell'angolo antero superiore del soma L2”
(cfr. doc. n. 1 allegato al fascicolo attoreo); seguivano ulteriori visite specialistiche ortopediche.
Negato ogni risarcimento da parte della , la quale attribuiva il sinistro alla Controparte_1 condotta imprudente dell'attrice, nel silenzio degli altri convenuti l'attrice si vedeva costretta a ricorrere all'Autorità giudiziaria, cui chiedeva il risarcimento del danno non patrimoniale nonché il ristoro del danno patrimoniale sub specie di costi sostenuti per le spese mediche e inabilità lavorativa.
Si è costituita contestando primieramente l'an debeatur della pretesa ed Controparte_1
evidenziando come fosse stata la stessa attrice, nell'atto introduttivo del giudizio, a far riferimento - quale causa della caduta- ad un'onda anomala, valida di per sé ad integrare gli estremi del caso fortuito quale esimente a favore del conducente dell'imbarcazione. Ancora, la Compagnia ha evidenziato come la caduta fosse verosimilmente da ricondurre ad una erronea posizione della la quale, qualora correttamente seduta, non sarebbe stata sbalzata verso l'alto. Tanto Pt_1
premesso, ha pure contestato il quantum della pretesa attorea, considerata esorbitante e CP_1
sicuramente da accertare in corso di causa mediante apposita consulenza medico-legale.
3 La convenuta ha dunque concluso chiedendo, in principalità, il rigetto della domanda attorea ed in via subordinata una riduzione della richiesta di risarcimento a quanto rigorosamente accertato in corso di causa.
e pur regolarmente intimati, hanno invece scelto Controparte_2 Controparte_3
la contumacia.
La causa è stata così istruita mediante acquisizione di documentazione, assunzione di prova orale ed esperimento di consulenza tecnica medico-legale sulla persona dell'attrice; alla scadenza del termine ex art. 127ter cp.c. è stata poi trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti così come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.
Sulle reiterate istanze istruttorie
Preliminarmente è opportuno rilevare come il procedimento in oggetto non necessiti di ulteriore attività istruttoria, posto che il materiale probatorio acquisito è più che sufficiente a delineare il contesto in cui si sono svolti i fatti e la natura dei rapporti tra le parti. Ragione per la quale vanno disattese le istanze istruttorie reiterate dall'attrice ancora in sede di precisazione delle conclusioni.
Nel merito
Sull'an della pretesa
La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni di cui di seguito si dirà.
Preliminarmente varrà la pena rammentare, in uno con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (al quale ritiene il Giudice di dover aderire), come l'art. 47 della legge n. 50 del 1971 stabilisca che la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto è regolata dall'art. 2054 c.c., con disposizione che è transitata senza sostanziali modifiche nell'art. 40 del D.lgs. n. 171 del 2005. Affermando il carattere speciale della normativa sulla navigazione da diporto rispetto al Codice della navigazione, la giurisprudenza in commento ha ritenuto che le norme generali del secondo trovino applicazione residuale solo per gli aspetti e le materie non disciplinate dalla prima;
ne deriva che, ai fini dell'accertamento della responsabilità verso i terzi, è ininfluente la regola prevista dall'art. 414 cod. nav., secondo cui è il danneggiato a dover provare il dolo o la colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti nel trasporto amichevole di persone o bagagli, trovando invece applicazione l'art. 47 della legge n. 50 del 1971 (e dunque l'espresso rinvio all'art. 2054 c.c.) ai sensi del quale è il conducente di natanti e imbarcazioni da diporto il responsabile dei danni verso terzi, se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitarli
(cfr. Cass. ord. n. 12063/22, la quale richiama Cass. n. 13324/15, n. 13324 e Cass. ord. n.
25771/19).
4 Tanto premesso, occorrerà verificare quale sia stato, in concreto, il comportamento del conducente del natante, al fine di accertarne la correttezza in relazione ad un evento (quello, appunto, dell'onda improvvisa dedotto dall'attrice) che non costituisce un fatto eccezionale della nautica da diporto. E ciò proprio perché il richiamo all'art. 2054 c.c. impone di considerare anche il primo comma di tale articolo, secondo cui il conducente è obbligato al risarcimento se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Ancora, e per concludere sul punto, occorre anche ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che in tema di trasporto di persone la presunzione di responsabilità posta dagli artt. 1681
e 2054 c.c. a carico del vettore per i danni riportati dal viaggiatore opera quando sia provato il nesso di causa tra il sinistro occorso al trasportato e l'attività del vettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa tale presunzione esclusa quando sia accertata la mancanza di una colpa in capo al vettore, come nel caso in cui il sinistro venga attribuito al fatto del viaggiatore (in questi termini
Cass. n. 4343/09 e Cass. ord. n. 414/21).
Orbene, applicando tali principi al caso in esame, occorre rilevare come l'esperita istruttoria orale non consenta certamente di escludere la responsabilità del conducente , così come di CP_2
attribuire un comportamento negligente od imperito alla trasportata Pt_1
Ed infatti i testi e , escussi personalmente dalla scrivente Tes_1 Testimone_2 all'udienza del 20 febbraio 2024, e della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare (atteso il fatto che hanno direttamente assistito all'evento) hanno riferito in maniera chiara e precisa le circostanze che hanno caratterizzato l'accaduto, confermando la tesi attorea.
In particolare il teste ha confermato come, spostatasi l'imbarcazione verso sinistra a Tes_2 causa del mare agitato (il fatto che il mare fosse già mosso esclude l'evenienza dell'onda anomala), il conducente non fosse stato in grado di raddrizzare immediatamente lo scafo in Controparte_2 modo da affrontare la seconda onda con la prua perpendicolare alla direzione dell'onda stessa;
circostanza che se da un lato esclude che il conducente avesse fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr. verbale d'udienza del 20 febbraio 2024), dall'altro induce a ritenere che la manovra svolta fosse stata del tutto erronea.
Entrambi i testi hanno poi al di là di ogni ragionevole dubbio confermato l'atteggiamento prudente tenuto dalla durante la gita. Ed infatti, la alla domanda “Vero che la sig.ra Pt_1 Tes_1 Pt_1
durante la navigazione si sorreggeva con entrambe le mani sulla battagliola (ringhiera) alla sua sinistra (della sig.ra ?” ha risposto “Si è vero, ricordo che la mia amica si teneva come mi Pt_1
si dice, peraltro non era la prima volta che andavamo in barca assieme e lei aveva l'abitudine di tenersi”, mentre il alla medesima domanda ha rammentato “Si è vero ricordo che la Tes_2 mia amica si sorreggeva alla ringhiera” (cfr. verbale d'udienza). Parte_1
5 Infine, entrambi i testimoni hanno confermato che a causa dell'impennata e dell'impatto dello scafo sulla superficie dell'acqua seguito alla seconda onda, il bacino della odierna attrice veniva sollevato verso l'alto, cosicché la donna perdeva la presa delle mani alla battagliola, subito dopo cadendo e sbattendo con la parte lombare sul bordo interno della seduta, sino a terminare la caduta sul fondo dello scafo.
Sul quantum della pretesa attorea
Tanto premesso in punto an della pretesa, occorre rilevare come nel formulare le proprie conclusioni parte attrice aderisca alle risultanze della perizia a firma del dottor che si ritiene Per_1
di poter condividere e dunque porre a fondamento della decisione, in quanto chiara, coerente, convincente e logicamente motivata, svoltasi nel pieno rispetto del principio del contraddittorio.
Peraltro, i consulenti di parte pur nominati non hanno mosso osservazioni all'elaborato peritale, così mostrando di aderire alle conclusioni cui il consulente dell'Ufficio è pervenuto.
Nella fattispecie, quanto alle lesioni legate al sinistro de quo, scrive il C.T.U. che “Nell'evento del
21 settembre 2021 la perizianda riportava (…) un trauma al rachide lombare, compatibile con la riferita dinamica. A causa della caduta all'interno dell'imbarcazione dopo una prima fase di elevazione si determinava verosimilmente una sollecitazione di natura compressiva a carico delle vertebre del tratto lombare, con la conseguente frattura della porzione anteriore del soma di L2. Si tratta di una lesione tipica con un meccanismo combinato di abnorme carico pressorio e contestuale flessione del tronco in avanti, come è caratteristico appunto dei traumi da caduta produttivi di un insulto indiretto. Generalmente vi è un interessamento solo parziale del corpo vertebrale, con integrità della porzione posteriore, quindi senza il rischio che ne derivi un'instabilità, per cui il trattamento è di regola conservativo mediante l'uso di un busto al fine di scaricare il peso dalla vertebra lesionata. Un tanto è avvenuto anche nel caso in esame” (cfr. pag.
5 della relazione peritale depositata in data 18 settembre 2024).
Riconosciuto dunque il nesso di causa tra la caduta in barca e le lesioni riportate, il dott. ha Per_1
individuato una riduzione della integrità psico-fisica pari al 7-8% (di cui si terrà conto in misura corrispondente all'8%), con una sofferenza permanente di livello basso, ed una inabilità temporanea
“al 75% per i primi 60 giorni con una sofferenza di livello alto;
(…) al 50% per ulteriori 60 giorni con una sofferenza di livello medio e infine al 25% per 60 giorni ancora con una sofferenza di livello basso” (cfr. pag. 6 della relazione cit.).
Per tali ragioni, considerato che la al momento del sinistro aveva 38 anni, applicando i Pt_1
parametri di cui al Codice delle assicurazioni private (nella versione aggiornata al 2024) ai rilievi operati dal C.T.U. è possibile operare la seguente quantificazione del danno:
6 - danno biologico permanente 8% = euro 13.686,59
- i.t.p. 60 gg. x 75% = euro 2.485,80
- i.t.p. 60 gg x 50% = euro 1.657,20
- i.t.p. 60 gg x 25% = euro 828,60 per un totale di euro 18.658,19.
Nulla può invece essere riconosciuto con riferimento al danno morale soggettivo (c.d. personalizzazione) riferito alla sofferenza asseritamente provata dall'attrice in ragione del repentino e consistente aumento ponderale nel corso della malattia (circa 40 chili). Il dott. infatti, pur Per_1
investito della questione, ha ritenuto improbabile che nel periodo di effettiva compromissione delle attività motorie (pari a cinque mesi) possa essersi verificato un incremento così marcato, che ha reputato invece di poter ricondurre “a quello che il medico di medicina generale definisce un genotipo predisponente” (cfr. pag. 6 relazione cit.).
A titolo di danno non patrimoniale dovrà essere dunque riconosciuto all'attrice l'importo di euro
18.658,19; tale somma non deve essere rivalutata ad oggi, poiché sono state utilizzate tabelle aggiornate al 2024, senza significativi ulteriori sviluppi svalutativi medio tempore accaduti.
Con riferimento alle spese mediche, il C.T.U. ha concluso ritenendo che non risultino prevedibili spese future;
circa le spese sostenute, invece, il dottor le ha ritenuto congrue per un Per_1
ammontare pari ad euro 4.484,34 (euro 3.984,34 per accertamenti e cure mediche ed euro 500,00 per la perizia legale di parte).
Nulla potrà invece essere riconosciuto con riferimento agli emolumenti stipendiali non goduti, essendosi l'attrice limitata ad allegare, a fondamento della pretesa, unicamente delle buste paga
(così come tempestivamente dedotto e contestato dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta), così evidentemente non assolvendo all'onere di cui all'art. 137 del Codice delle
Assicurazioni.
Quanto alla domanda concernente gli interessi formulata dall'attrice, attesa la natura di debito di valore del risarcimento del danno, gli interessi compensativi vengono liquidati in via equitativa al tasso legale dalla data del sinistro. Gli interessi corrispettivi potranno invece essere riconosciuti solo dall'intervenuta liquidazione giudiziale, divenendo l'obbligazione, solo in tale momento, un debito di valuta. Pertanto, sulla somma liquidata in sentenza decorreranno gli interessi corrispettivi (art. 1282 c.c.) dalla data di pubblicazione fino al momento del saldo (Cass. 24896/05).
Sulle spese di lite
Le spese di lite (anche quelle della negoziazione assistita, in quanto esborsi, ex art. 91 c.p.c.), liquidate come da dispositivo in base ai valori medi dello scaglione di riferimento della causa, tenuto conto
7 dell'importo liquidato dal giudice e dell'attività impiegata nella fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, seguono la soccombenza e vanno poste, quindi, a carico dei convenuti in solido.
Le spese di CTU, già liquidate con separate decreto, vengono poste definitivamente a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accertata l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro per Controparte_2
cui è causa, accoglie la domanda risarcitoria svolta da nei confronti di Parte_1 CP_2
, e e per l'effetto
[...] Controparte_3 Controparte_1
- condanna , e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1
, in solido fra loro, a pagare in favore di parte attrice la somma di euro 23.142,53, oltre interessi
[...]
come in parte motiva;
- condanna , e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1
, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, spese che liquida in
[...]
euro 5.077,00 per compenso professionale ed euro 528,98 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, Iva e Cpa come per legge, nonché alla rifusione delle spese per la negoziazione assistita, liquidate in euro 536,00 per compenso professionale ed euro 11,60 per esborsi, oltre accessori come per legge;
- pone definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con decreto di data 19 settembre 2024.
Così deciso in Trieste il 21 maggio 2025
Il Giudice
Sabrina Cicero
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