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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 26/02/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Federica Abiuso Presidente dott. LA Del Vecchio Giudice rel. dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 296/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente
TRA
C.F. , nata in Parte_1 C.F._1
ECUADOR in data 25/05/1970, rappresentata e difesa dall'avv. MARANGONI GIOVANNA,
- RICORRENTE–
E
C.F. , nato ad [...] in data [...], CP_1 C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE –
NONCHÉ
presso il Tribunale di Rovigo Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa
Con ricorso ex artt. 473-bis.12 c.p.c., depositato in data 20.2.2024, Parte_1
ha allegato di avere intrattenuto una relazione more uxorio con e che, dalla
[...] CP_1
loro unione, è nato in data [...] il figlio Per_1
La ricorrente ha dato atto del venir meno della tollerabilità della convivenza e dell'impossibilità per le parti di addivenire ad una soluzione concordata.
1 Dunque, la ricorrente ha chiesto adottarsi provvedimenti provvisori in conformità alle conclusioni rassegnate.
Nonostante la regolarità della notifica, il resistente non si è costituito.
Alla luce delle dichiarazioni della ricorrente e della pacifica persistenza della situazione di coabitazione delle parti, il giudice designato ha ritenuto opportuno, prima dell'adozione di provvedimenti provvisori, delegare ai Servizi Sociali territorialmente competenti un'indagine conoscitiva del nucleo familiare, anche con riferimento al rapporto genitori-figlio, condizioni di vita del minore residente in [...], audizione di Persona_2
persone vicine al nucleo al familiare (vicini di casa, parenti, insegnanti dei minori) in relazione ad atteggiamenti delle parti nei confronti del minore negli ultimi anni, eventuali condotte delle parti pregiudizievoli per il minore, ogni elemento utile ai fini della valutazione circa la capacità genitoriale delle parti ed al regime di affidamento più conforme all'interesse del minore.
Successivamente, all'udienza del 15.10.2024, sebbene non costituitosi in giudizio, è comparso personalmente il resistente.
Con ordinanza del 4.11.2024 sono stati assunti i provvedimenti ex art. 473-bis.22, comma 1, c.p.c..
All'udienza del 25.2.2025, il difensore della ricorrente ha chiesto di potere precisare le conclusioni, in conformità ai provvedimenti provvisori, rinunciando all'assegnazione dei termini ex art. 473- bis.28 c.p.c..
Il giudice designato, ritenuta la causa matura per la decisione ed invitato il difensore alla precisazione delle conclusioni, ha rimesso la causa in decisione.
2. L'affidamento del figlio minore.
A parere del Tribunale, allo stato, non sussistono ragioni per derogare al regime dell'affidamento condiviso del minore.
A tal proposito, si osserva che, anche alla luce delle allegazioni e delle dichiarazioni della ricorrente, pure sottolineate talune criticità in relazione al entrambi i genitori hanno CP_1
manifestato pieno e concreto interesse circa le questioni che attengono al figlio e mai hanno Per_1
abdicato al rispettivo ruolo genitoriale.
Peraltro, è pacifico che entrambi siano in grado di prendersi cura autonomamente del figlio, di dieci anni.
In tal senso, vale evidenziare che la ricorrente ha dichiarato: “Hanno un buon rapporto. Non credo che sarebbe in grado di occuparsene, lavora sempre e non ha tempo per passare tempo con lui.
Preciso che il resistente è in grado di occuparsi del bambino, nel senso che può cucinare per lui, farlo lavare e vestire. Posso dire che vuole dormire solo con me e credo che farebbe fatica Per_1
2 a dormire con il papà. Credo che il resistente sia un buon padre” (cfr. verbale dell'udienza del
9.7.2024).
IGnificativo, a tal proposito, risulta anche il contenuto della relazione dei Servizi acquisita in data
14.10.2024: “Il IG. LA lamenta che vede poco il figlio, in primis perché lui si sveglia presto per recarsi al lavoro e quando torna nel pomeriggio, il bambino rientra solamente nel tardo pomeriggio con la madre ( esce la mattina con la madre che lo accompagna a scuola ad Per_1
Adria, dove lei lavora, e rientrano insieme il tardo pomeriggio). Racconta di avere un rapporto col figlio sereno;
il padre riporta di essere capace di ascoltare i bisogni di è consapevole di Per_1 accontentarlo spesso per cercare di “colmare” la sua assenza. È il padre che, come confermato dalla IG.ra , va a scuola ad informarsi del rendimento scolastico del figlio è Pt_1 Per_1 orgoglioso di perché va bene a scuola. Il IG. LA riferisce che il figlio è “molto geloso” Per_1 della madre e spesso impedisce al padre di avvicinarsi alla stessa colpendolo con “pugni, calci e pistola ad aria compressa”.
E ancora: “- rispetto ai rapporti genitori-figlio, ci sono frequenti litigi in cui sembra sia Per_1
presente; si tratta per lo più di litigi che attengono alla dimensione di coppia anche se emergono talvolta aspetti più educativi. Tuttavia, con entrambi i genitori emergono aspetti affettivi: col padre, il bambino scherza ma richiede di trascorrere più tempo, mentre con la madre il rapporto sembra più consolidato per via del fatto che con essa trascorre più tempo insieme (scuola, pranzo, Per_1
rientro a Rosolina);
- in merito alle condizioni di vita, dai colloqui emerge che appare un bambino ben curato, Per_1
pulito e sereno sebbene sia consapevole della conflittualità presente tra i due genitori. Tale condizione sembra lo abbia portato a comportarsi come più grande della sua età e a prendersi responsabilità non sue, come è accaduto per l'episodio dell'acquisto del libro di scuola ( il bambino riferisce di essersi sentito responsabile per non aver acquistato il libro delle vacanze)”.
Inoltre, i Servizi hanno anche posto in rilievo le attuali difficoltà dei genitori di confrontarsi ed assumere concordemente decisioni nell'interesse del figlio.
A parere di questo Collegio, non si verte in una condizione tale da arrecare un serio pregiudizio al minore;
inoltre, se nei provvedimenti provvisori era stato rilevato che il coinvolgimento dello stesso nella conflittualità delle parti costituisce il primo segnale di un grado del conflitto potenzialmente pregiudizievole per dalla successiva relazione dei Servizi, acquisita in data 14.2.2025, è Per_1
possibile riscontrare un'autentica riattivazione della comunicazione tra i genitori e di un abbassamento del grado di conflittualità.
3 Sul punto, vale evidenziare che i Servizi incaricati, all'esito dell'attività svolta, hanno evidenziato che:
“- rispetto ai rapporti tra la coppia, a seguito della separazione e della nuova abitazione del padre, si riscontra una minore conflittualità e un clima più tranquillo;
i IGg.ri rispettano gli accordi stabiliti da codesto Tribunale, ma riferiscono di riuscire ad organizzarsi autonomamente rispetto al figlio
Tuttavia emerge una preferenza per il mantenimento dell'accordo tra le parti;
Per_1
- rispetto al rapporto padre-figlio, il bambino riferisce che ad oggi il rapporto col padre, IG.
, appare più disteso. Il padre sembra più tranquillo e sono meno frequenti le CP_1
occasioni in cui lo stesso si altera col figlio. si dice soddisfatto del tempo che trascorre col Per_1
padre e non chiede di aumentare le occasioni per stare insieme;
- rispetto ai rapporti madre-figlio, il bambino si dice contento del tempo che trascorre con la madre. Emerge un rapporto più consolidato per via del fatto che con la stessa trascorre più tempo insieme;
- dai colloqui effettuati, continua a risultare particolarmente fragile la funzione genitoriale triadica;
infatti, il IG. LA riferisce di non essere al corrente delle decisioni che la IG.ra assume sul figlio, né degli impegni che il bambino stesso ha;
- la coppia genitoriale risulta sufficientemente adeguata nella funzione genitoriale affettiva e protettiva riuscendo a soddisfare i bisogni del figlio. Mentre la madre si occupa dell'accudimento quotidiano di il padre è più presente negli aspetti che riguardano il tempo libero e i Per_1
rapporti con la scuola.
Alla luce delle informazioni riportate, si ritiene che le funzioni genitoriali, quali protettiva, affettiva, generativa, regolativa e normativa ( Visentin, G. L 2006) appaiono esercitate in modo sufficientemente adeguato da parte dei IGg.ri ad eccezione della funzione Parte_2
genitoriale triadica in quanto persistono ancora difficoltà di comunicazione tra gli stessi.
Pertanto, si ritiene che il regime di affidamento più conforme all'interesse del minore appare quello in forma condivisa con collocamento prevalente presso la madre” (Cfr. relazione acquisita in data 14.2.2025).
Ciò che emerge è non solo una ritrovata serenità nella relazione tra padre e figlio, ma anche una maggiore e fattiva collaborazione delle parti nell'interesse del minore.
Dunque, il Tribunale reputa che non siano emersi elementi tali da giustificare la deroga al diritto alla c.d. bigenitorialità, che non appare consona al caso di specie.
4 Con riferimento all'individuazione della collocazione prevalente del minore, tenuto conto della situazione di fatto consolidatasi, nonché di quanto emerso all'esito dell'istruttoria svolta, va Per_1
prevalentemente collocato presso la residenza materna.
Infatti, alla luce delle dichiarazioni delle parti e di quanto relazionato dai Servizi, è emerso che ha un significativo legame affettivo con entrambi i genitori. Per_1
Al contempo, lo stesso resistente ha dichiarato che gli impegni di lavoro lo tengono occupato per gran parte della giornata e della settimana, tanto che riesce a trascorrere con il figlio del tempo prevalentemente nel fine settimana.
Anche la ricorrente svolge attività lavorativa, ma, essendo titolare di una impresa individuale, ha certamente possibilità di occuparsi con maggiore flessibilità della cura quotidiana del minore.
Tanto premesso, si osserva che la bigenitorialità si realizza con la presenza di entrambi i genitori nella vita dei figli e nella cooperazione dei medesimi, nell'osservanza dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, ma ciò non implica necessariamente che il tempo da trascorrere con il minore debba essere paritetico, essendo sufficiente una frequentazione tale da garantire un saldo rapporto affettivo con il genitore.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei tempi e delle modalità di presenza del figlio presso il padre, si rammenta che tale regolamentazione con il genitore non convivente deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice e non può “avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori”. Occorre garantire al minore la situazione che risulti più idonea a soddisfare le sue necessità, considerando il suo diritto a una relazione piena con entrambi i genitori e bisogna considerare, altresì, il diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con la prole (cfr. Corte Cass. ord. n. 17222 del 2021).
Ad ogni buon conto, è opportuno evidenziare come non sia ravvisabile alcun elemento contrario alla possibilità che ormai di dieci anni, pernotti presso il padre. Per_1
Dunque, tenuto conto dell'età di della necessità di preservare i rapporti tra padre e figlio, Per_1
anche nella prospettiva teleologica di un consolidamento di una relazione con la figura genitoriale paterna, allo stato appare opportuno che, salvi migliori accordi tra le parti, il padre possa vedere e tenere con sé il figlio:
- nelle settimane in cui trascorrerà il fine settimana con la madre, due pomeriggi durante la Per_1
settimana da individuarsi, in caso di disaccordo, nel martedì e nel giovedì dalle ore 16 alle ore 21
(in periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola alle ore 21) quando il padre lo riaccompagnerà
a casa della madre;
5 - nelle settimane in cui trascorrerà il fine settimana con il padre, un pomeriggio durante la Per_1
settimana da individuarsi, in caso di disaccordo, nel martedì dalle ore 16 alle ore 21 (in periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola alle ore 21) quando il padre lo riaccompagnerà a casa della madre;
- a fine settimana alternati, dalle ore 9 (in periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola) del sabato alle ore 21:30 della domenica, quando il padre lo riaccompagnerà a casa della madre;
- per sette giorni consecutivi nel periodo natalizio secondo la regola dell'alternanza, tra il 23 dicembre ed il 30 dicembre o tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio;
- per tre giorni consecutivi nel periodo pasquale, sempre ad anni alterni, dal giovedì alla domenica di Pasqua o dal lunedì in Albis al mercoledì successivo;
- per quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo nel mese di luglio oppure di agosto da concordarsi, ove possibile, entro il 31 maggio di ogni anno;
- il minore, poi, trascorrerà con genitori i loro compleanni, compatibilmente con i loro impegni lavorativi.
2. L'assegnazione della casa familiare
Va confermata l'assegnazione a della ex casa familiare sita in Parte_1
Rosolina (Ro) alla via Risorgimento n. 84, perché, convivendo la stessa con il figlio minorenne, il provvedimento de quo si appalesa conforme al superiore interesse di a conservare l'habitat Per_1
domestico.
3. Le condizioni economiche delle parti
Quanto alle condizioni reddituali di quest'ultima Parte_1
ha dichiarato: di essere titolare di una impresa individuale e di occuparsi di trasferimento di denaro all'estero; di ricavare da tale attività circa 1200-1300 euro al mese;
di essere proprietaria di un immobile sito ad Adria, adibito all'attività lavorativa svolta;
di essere onerata del pagamento di una rata di 418,00 euro al mese per l'acquisto dell'immobile di cui è proprietaria, di 100,00 euro al mese per l'apparecchio del bambino;
di avere un debito di 3000 euro con una persona per un prestito,
2000 euro con un'altra persona per un altro prestito e di 2500 euro con un'amica per un ulteriore prestito;
di vivere nella casa familiare di proprietà del resistente.
Dalle dichiarazioni dei redditi depositate, si ricava che la ricorrente è stata titolare di un reddito netto annuo pari a circa: euro 4.348,00 nell'anno di imposta 2020; euro nell'anno di imposta
6.213,00 nell'anno di imposta 2021; 5.501,00 nell'anno di imposta 2022.
A parere di questo Collegio, quanto risultante dalle esaminate dichiarazioni dei redditi non è del tutto rappresentativo dell'effettiva situazione reddituale della ricorrente, la quale, peraltro, a
6 specifica domanda, ha risposto che l'attività lavorativa svolta le consente di avere a disposizione circa 1200-1300,00 euro al mese.
A ciò si aggiunga che la ricorrente ha dichiarato di essere onerata del pagamento di rate relativi a prestiti accesi per far fronte a spese correlate alla attività di impresa, tuttavia non documentati.
E ancora, dalla disamina degli estratti conto del conto corrente acceso presso MPS è possibile ricavare che la ricorrente abbia sottoscritto dei titoli, seppure per somme non particolarmente consistenti, manifestando in tal modo comunque capacità di risparmio.
Invece, con riferimento al è stata disposta l'acquisizione di informazioni ex art. 213 c.p.c.. CP_1
Dalle dichiarazioni dei redditi acquisite, si ricava che il resistente è stato titolare di un reddito netto annuo pari a circa: 14.542,00 euro nell'anno di imposta 2022; 21.029,00 euro nell'anno di imposta
2021; 21.264,00 euro nell'anno di imposta 2022.
Tali dati trovano sostanzialmente riscontro nelle dichiarazioni rese dal il quale ha affermato CP_1
di essere titolare di una retribuzione mensile media pari a circa 1500,00 euro;
egli ha anche precisato che l'assegno universale unico relativo a ammontante a circa 200,00 euro, viene Per_1
percepito per intero dalla ricorrente.
Inoltre, il resistente ha dichiarato: di essere proprietario di due autovetture;
di essere onerato del pagamento della rata del mutuo per l'acquisto della casa familiare, pari a 400 euro al mese;
di pagare anche la rata per l'acquisto della Panda, pari a 200 euro al mese, nonché una rata per un prestito ottenuto da Compass, pari a 250 euro al mese.
4. Il mantenimento in favore dei figli
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti.
È inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Tanto premesso, va precisato che è notorio che la scissione del nucleo familiare riduce anche le possibilità economiche delle parti, poiché vengono meno quelle economie di scala, in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse, e gli altri risparmi connessi a consuetudini di vita comune.
7 In tal senso va valorizzata la circostanza per cui il ha dovuto reperire una soluzione CP_1
abitativa diversa dalla casa familiare.
Al contempo, non va trascurato che la ricorrente potrà godere della casa familiare, in quanto assegnataria;
abitazione che è di proprietà esclusiva del il quale sta tuttora provvedendo al CP_1 pagamento della rata del mutuo per l'acquisto della stessa.
Inoltre, dovrà essere tenuta nella debita considerazione la percezione per intero, da parte della ricorrente, dell'assegno universale unico relativo al figlio per le ragioni di seguito meglio Per_1 esposte, nonostante il regime dell'affidamento condiviso.
Tutto quanto premesso, tenuto conto della situazione reddituale e patrimoniale delle parti, degli elementi sopra evidenziati, dell'età del minore, nonché del tempo verosimilmente trascorso da ciascuno con il figlio, il Tribunale ritiene equo, allo stato, porre a carico del resistente un assegno per il mantenimento del figlio, da corrispondersi alla entro il giorno 5 di ogni Parte_1
mese, pari a euro 200,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, e da corrispondersi con decorrenza dal dicembre 2024.
Inoltre, va posto a carico del resistente anche l'onere delle spese straordinarie, nella misura del
50%, secondo le modalità meglio indicate in dispositivo.
In ordine alla corresponsione dell'assegno unico universale, introdotto con D.Lgs. n. 230 del 2021 e che ha sostituito ogni precedente misura di supporto al reddito dei nuclei familiari con i figli, in quanto assorbe al suo interno tutte le stesse (Assegno per il nucleo familiare, detrazioni per figli a carico in busta paga, bonus nascita, bonus bebè), si osserva quanto segue.
Con specifico riferimento ai genitori separati/divorziati la normativa prevede espressamente che
(art. 6, comma 4): “
4. L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184,
l'assegno è riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare”.
Si ritiene pertanto di poter affermare che in ipotesi di affidamento condiviso del figlio, il genitore possa presentare la domanda e chiedere la corresponsione dell'assegno al 100% in suo favore solo in caso di espresso accordo con l'altro genitore.
Tanto si ricava anche dall'art. 1, comma 2, lett. f), L. 1 aprile 2021, n. 46, che recita: “f) l'assegno di cui al comma 1 è ripartito in pari misura tra i genitori ovvero, in loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di
8 accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l'assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori”.
In buona sostanza, in ossequio a quanto disposto dall'art. 6, commi 4 e 6, del D.Lgs. n. 230 del
2021, in presenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 230 del 2021, in caso di affidamento condiviso l'assegno è ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, fatti salvi diversi accordi tra i genitori.
Tuttavia, l'assegno viene altresì sempre erogato a un solo genitore se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori (Cfr. Messaggio INPS del 20.4.2022, n. 1714).
Dunque, anche alla luce della pacifica giurisprudenza consolidatasi sotto la vigenza dell'art.211 della legge 18.5.1975, n. 151, resta fermo il potere del Tribunale di disporre, nell'interesse della prole ed apprezzate le circostanze del caso concreto, anche in caso di affidamento condiviso, che il genitore non collocatario riversi al genitore collocatario l'importo dell'assegno da lui riscosso.
Nel caso di specie, l'assegno unico universale deve essere attribuito integralmente alla ricorrente, tenuto conto della convivenza con il figlio minore, nonché della situazione reddituale delle due parti in causa.
5. Il regime delle spese
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti alla luce della natura del giudizio e del contegno del resistente, il quale, pur rimasto contumace, ha attivamente preso parte all'attività espletata dai Servizi, favorendo una rapida definizione del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo –Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
AFFIDA il figlio minore in via condivisa, con collocazione prevalente presso la madre Per_1
Parte_1
ASSEGNA la casa familiare, sita in n Rosolina (Ro) alla via Risorgimento n. 84, alla ricorrente
Parte_1
DISPONE che, salvi migliori accordi tra le parti, il padre possa vedere e tenere con sé il figlio:
- nelle settimane in cui trascorrerà il fine settimana con la madre, due pomeriggi durante la Per_1
settimana da individuarsi, in caso di disaccordo, nel martedì e nel giovedì dalle ore 16 alle ore 21
(in periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola alle ore 21) quando il padre lo riaccompagnerà
a casa della madre;
9 - nelle settimane in cui trascorrerà il fine settimana con il padre, un pomeriggio durante la Per_1
settimana da individuarsi, in caso di disaccordo, nel martedì dalle ore 16 alle ore 21 (in periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola alle ore 21) quando il padre lo riaccompagnerà a casa della madre;
- a fine settimana alternati, dalle ore 9 (in periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola) del sabato alle ore 21:30 della domenica, quando il padre lo riaccompagnerà a casa della madre;
- per sette giorni consecutivi nel periodo natalizio secondo la regola dell'alternanza, tra il 23 dicembre ed il 30 dicembre o tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio;
- per tre giorni consecutivi nel periodo pasquale, sempre ad anni alterni, dal giovedì alla domenica di Pasqua o dal lunedì in Albis al mercoledì successivo;
- per quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo nel mese di luglio oppure di agosto da concordarsi, ove possibile, entro il 31 maggio di ogni anno;
- il minore, poi, trascorrerà con genitori i loro compleanni, compatibilmente con i loro impegni lavorativi;
DICHIARA tenuto a corrispondere, con decorrenza dal dicembre 2024, a CP_1 [...]
entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del Parte_1 figlio la somma di euro 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla Per_1
quota di metà delle spese straordinarie, come di seguito specificate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
10 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby- sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi.
DISPONE che l'assegno universale unico, corrisposto dall'INPS e relativo a Persona_2
venga percepito per intero da anche in assenza del consenso di Parte_1
CP_1
DISPONE la compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio tenutasi in data 25.2.2025
Il Presidente dott.ssa Federica Abiuso
Il giudice estensore dott. LA Del Vecchio
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