TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/06/2025, n. 2853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2853 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2778/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. . iscritto al n. r.g. 2778/2025 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
CORSO FERRUCCI, 10 10138 TORINO presso lo studio dell'avv. LONGO ALESSANDRO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 C.F._2
AVIGLIANA, 20 10138 TORINO presso lo studio dell'avv. POTE' MICHELE che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente: come da conclusioni congiunte verbale del 14/5/2025
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione tra le parti, non coniugate, è nata in [...] il Persona_1
1/7/2023. Con ricorso depositato il 10/02/2025 ha chiesto al Tribunale Parte_1
l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione e assegnazione della casa coniugale, alla determinazione del regime di visita padre -figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
Con memoria depositata il 10/02/2025 si è costituito . Pur contestando la Controparte_1
ricostruzione in fatto di parte ricorrente ha condiviso la domanda di adozione dei provvedimenti in favore della piccola in punto di affidamento, collocazione, determinazione del calendario di Per_1
visite e alla previsione di un assegno di mantenimento (determinando un quantum più contenuto rispetto alla domanda attorea).
All'udienza del 14 maggio 2025 sono comparse personalmente le parti con i rispettivi difensori.
All'esito dell'ascolto, ritenuta la possibilità di un accordo, il giudice relatore ha concesso loro una breve sospensione dell'udienza.
Ricomparse le parti si è data lettura alle condizioni e il giudice si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore nata il 1° luglio 2023 con esercizio Per_1 separato della responsabilità genitoriale per l'ordinaria amministrazione;
DISPONE la collocazione della minore presso la madre;
Per_1
DISPONE l'assegnazione con effetto immediato alla signora della Parte_1
casa familiare sita in Torino Via San Rocchetto 8 con sollecita liberazione da parte del convenuto;
DISPONE che il diritto di visita paterno avvenga come dallo stesso richiesto: “ - disporre che il Sig.
possa vedere e tenere con sé la figlia minore il mercoledì dall'uscita da scuola Controparte_1
alle ore 16.00 fino alle ore 8.00 del giorno dopo quando la riaccompagnerà a scuola e a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica alle ore 21.00; - disporre che il Sig. possa vedere e tenere con sé la figlia minore per sette giorni consecutivi Controparte_1
durante le vacanze natalizie (ad anni alterni dal 24 al 31.12 o dall'1.1 al 6.1); disporre che il Sig.
possa vedere e tenere con sé la figlia minore ad anni alterni durante le vacanze Controparte_1
di carnevale e quelle pasquali e ad anni alterni durante i compleanni;
disporre che il Sig.
[...]
possa vedere e tenere con sé la figlia minore per trenta giorni consecutivi durante le CP_1 vacanze estive in un periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
”
DISPONE il contributo a carico del padre al mantenimento della figlia di € 200,00 mensili rivalutabili oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato dal Tribunale di Torino;
assegno unico per intero alla madre che rinuncia alla richiesta degli arretrati alla data odierna;
DÀ ATTO dell'accollo in capo alla assegnataria della casa familiare di eventuali arretrati per canoni locatizi e utenze.
DÀ ATTO che la ricorrente si impegna a ritirare la denuncia presentata il 29 aprile 2025 (RGNR
9709/25)
COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
10/06/2025.
Il Presidente Est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. . iscritto al n. r.g. 2778/2025 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
CORSO FERRUCCI, 10 10138 TORINO presso lo studio dell'avv. LONGO ALESSANDRO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 C.F._2
AVIGLIANA, 20 10138 TORINO presso lo studio dell'avv. POTE' MICHELE che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente: come da conclusioni congiunte verbale del 14/5/2025
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione tra le parti, non coniugate, è nata in [...] il Persona_1
1/7/2023. Con ricorso depositato il 10/02/2025 ha chiesto al Tribunale Parte_1
l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione e assegnazione della casa coniugale, alla determinazione del regime di visita padre -figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
Con memoria depositata il 10/02/2025 si è costituito . Pur contestando la Controparte_1
ricostruzione in fatto di parte ricorrente ha condiviso la domanda di adozione dei provvedimenti in favore della piccola in punto di affidamento, collocazione, determinazione del calendario di Per_1
visite e alla previsione di un assegno di mantenimento (determinando un quantum più contenuto rispetto alla domanda attorea).
All'udienza del 14 maggio 2025 sono comparse personalmente le parti con i rispettivi difensori.
All'esito dell'ascolto, ritenuta la possibilità di un accordo, il giudice relatore ha concesso loro una breve sospensione dell'udienza.
Ricomparse le parti si è data lettura alle condizioni e il giudice si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore nata il 1° luglio 2023 con esercizio Per_1 separato della responsabilità genitoriale per l'ordinaria amministrazione;
DISPONE la collocazione della minore presso la madre;
Per_1
DISPONE l'assegnazione con effetto immediato alla signora della Parte_1
casa familiare sita in Torino Via San Rocchetto 8 con sollecita liberazione da parte del convenuto;
DISPONE che il diritto di visita paterno avvenga come dallo stesso richiesto: “ - disporre che il Sig.
possa vedere e tenere con sé la figlia minore il mercoledì dall'uscita da scuola Controparte_1
alle ore 16.00 fino alle ore 8.00 del giorno dopo quando la riaccompagnerà a scuola e a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica alle ore 21.00; - disporre che il Sig. possa vedere e tenere con sé la figlia minore per sette giorni consecutivi Controparte_1
durante le vacanze natalizie (ad anni alterni dal 24 al 31.12 o dall'1.1 al 6.1); disporre che il Sig.
possa vedere e tenere con sé la figlia minore ad anni alterni durante le vacanze Controparte_1
di carnevale e quelle pasquali e ad anni alterni durante i compleanni;
disporre che il Sig.
[...]
possa vedere e tenere con sé la figlia minore per trenta giorni consecutivi durante le CP_1 vacanze estive in un periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
”
DISPONE il contributo a carico del padre al mantenimento della figlia di € 200,00 mensili rivalutabili oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato dal Tribunale di Torino;
assegno unico per intero alla madre che rinuncia alla richiesta degli arretrati alla data odierna;
DÀ ATTO dell'accollo in capo alla assegnataria della casa familiare di eventuali arretrati per canoni locatizi e utenze.
DÀ ATTO che la ricorrente si impegna a ritirare la denuncia presentata il 29 aprile 2025 (RGNR
9709/25)
COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
10/06/2025.
Il Presidente Est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.