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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 20/02/2026, n. 1527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1527 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1527/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CORDIO ROBERTO PAOLO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9342/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249023199310000 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249023199310000 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249023199310000 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente in data 9.12.2024 Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso un'intimazione di pagamento notificata in data successiva al 18.9.2024, relativa a tre cartelle di pagamento, analiticamente indicate in ricorso, per altrettanti ruoli TARSU degli anni 2010, 2011 e 2012, per un importo complessivo di euro 1.807,46.
Il ricorrente lamenta la prescrizione dei crediti e la nullità dell'intimazione per omessa allegazione delle cartelle presupposte. Ha chiesto – pertanto - l'annullamento dell'intimazione, con vittoria di spese.
L'agente della Riscossione - ritualmente costituito – ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione dell'intimazione e per la rituale notificazione delle cartelle presupposte, eccependo in ogni caso, la propria carenza di legittimazione passiva quanto al merito della pretesa tributaria.
All'udienza odierna la causa è stata posta in riserva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il decidente, sciogliendo la riserva, che l'atto impugnato è costituito dall'intimazione contrassegnata dal n. 293 2024 90231993 10/000 e non da quella – da ritersi indicata per errore nella prima pagina del ricorso – contrassegnata dal n.293 2023 9019474875000, notificata in data 18.10.2023 (come documentato dall'agente della riscossione).
Tale considerazione trova conferma nel rilievo che l'atto allegato al ricorso (elencato come “atto impugnato”)
è proprio l'intimazione n. 293 2024 90231993 10/000, notificata in data 19.9.2024 (come l'agente della riscossione deduce e prova con la produzione del relativo referto), data sostanzialmente coincidente con quella indicata in ricorso.
E' appena il caso di osservare che – come rettamente eccepito dall'agente della riscossione – l'eventuale impugnazione dell'intimazione n.2932023 9019474875000, notificata in data 18.10.2023, sarebbe inammissibile poichè tardivamente proposta.
Ciò premesso, si osserva che le cartelle presupposte dall'intimazione n. 2932024 90231993 10/000 sono le medesime cui si riferisce la precedente intimazione, sopra indicata, ormai cristallizzata per mancata impugnazione.
L'eccezione di prescrizione va di conseguenza disattesa, tenuto conto della tempestiva interruzione del decorso del relativo termine quinquennale (a sua volta interrotto con la notifica del 18.1.2023, di cui sopra), avvenuta con la notificazione dell'intimazione oggi controversa.
Ciò premesso, si osserva che ogni questione anteriore alla notificazione della prima intimazione sopra citata
(n. 29320239019474875000) come l'intervenuta prescrizione delle relative pretese creditorie, risulta preclusa in questa sede secondo il principio di recente affermato dalla S.C., (con Ordinanza n. 25756 del 22.09.2025) ossia che “… il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento – nel senso sopra precisato – non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108/2024; Cass. n. 10736/2024).” Tale considerazione induce ad escludere la necessità dell'estensione del contraddittorio all'ente impositore, nella specie costituito dal Comune di Castel di Iudica, ed assorbe ogni questione relativa alla rituale notificazione delle cartelle presupposte che avrebbe dovuto essere fatta valere con la tempestiva impugnazione della prima intimazione.
Infine va disattesa la doglianza di nullità dell'intimazione per carenza di allegazione delle cartelle presupposte: giova in proposito ricordare che tale allegazione non è prevista da alcuna norma mentre l'intimazione non costituisce atto impositivo soggetto ai principi di cui all'art. 7 della L. n. 212/2000 ma un è atto prodromico all'avvio dell'esecuzione; peraltro è preclusa in questa sede ogni contestazione sulla rituale notificazione delle cartelle presupposte, peraltro analiticamente richiamate in seno all'intimazione stessa.
Va soggiunto che – con riguardo alla modalità di calcolo degli interessi ed al tasso applicato - che la cartella di pagamento e l'intimazione hanno un contenuto vincolato e predeterminato dal legislatore, come disposto in particolare dall'art. 25 del DPR n. 602/1973, che individua gli elementi necessari che il modello di cartella deve contenere;
tra questi quello principale è il ruolo stesso, il cui contenuto è a sua volta normativamente disciplinato, (cfr. artt. 10 e 11 del DPR n. 602/1973).
L'art. 11 cit. in particolare statuisce che “nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi.”; pertanto gli interessi richiamati altro non sono che gli interessi già ex lege iscritti a ruolo e che vengono meramente riportati, senza che alcuna norma prescriva l'indicazione in cartella delle modalità di calcolo degli interessi stessi;
tanto più che le stesse modalità sono normativamente previste e come tali conoscibili dallo stesso debitore, (gli interessi, invero, in forza del disposto di cui all'art. 2 della legge n. 29/1961, si computano dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile, mentre la data di inizio della esigibilità è data dalla esecutività del ruolo).
Riguardo agli interessi di mora va rilevato che, in base al disposto di cui all'art. 30 del DPR n. 602/1973, gli stessi decorrono successivamente allo scadere infruttuoso dei 60 giorni dalla data di notifica della cartella fino alla data del pagamento effettivo, al tasso determinato annualmente con apposito decreto ministeriale, ovviamente parimenti conoscibile da parte del contribuente debitore.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese del giudizio – liquidate come da dispositivo in relazione al valore della controversia - vanno poste a carico del ricorrente, in quanto soccombente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, delle spese di lite, liquidate in euro 250,00 per compensi, oltre IVA,
CPA e spese generali.
Cosi deciso in Catania, 19.2.2026.
Il Giudice monocratico dott. Roberto Paolo Cordio
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CORDIO ROBERTO PAOLO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9342/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249023199310000 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249023199310000 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249023199310000 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente in data 9.12.2024 Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso un'intimazione di pagamento notificata in data successiva al 18.9.2024, relativa a tre cartelle di pagamento, analiticamente indicate in ricorso, per altrettanti ruoli TARSU degli anni 2010, 2011 e 2012, per un importo complessivo di euro 1.807,46.
Il ricorrente lamenta la prescrizione dei crediti e la nullità dell'intimazione per omessa allegazione delle cartelle presupposte. Ha chiesto – pertanto - l'annullamento dell'intimazione, con vittoria di spese.
L'agente della Riscossione - ritualmente costituito – ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione dell'intimazione e per la rituale notificazione delle cartelle presupposte, eccependo in ogni caso, la propria carenza di legittimazione passiva quanto al merito della pretesa tributaria.
All'udienza odierna la causa è stata posta in riserva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il decidente, sciogliendo la riserva, che l'atto impugnato è costituito dall'intimazione contrassegnata dal n. 293 2024 90231993 10/000 e non da quella – da ritersi indicata per errore nella prima pagina del ricorso – contrassegnata dal n.293 2023 9019474875000, notificata in data 18.10.2023 (come documentato dall'agente della riscossione).
Tale considerazione trova conferma nel rilievo che l'atto allegato al ricorso (elencato come “atto impugnato”)
è proprio l'intimazione n. 293 2024 90231993 10/000, notificata in data 19.9.2024 (come l'agente della riscossione deduce e prova con la produzione del relativo referto), data sostanzialmente coincidente con quella indicata in ricorso.
E' appena il caso di osservare che – come rettamente eccepito dall'agente della riscossione – l'eventuale impugnazione dell'intimazione n.2932023 9019474875000, notificata in data 18.10.2023, sarebbe inammissibile poichè tardivamente proposta.
Ciò premesso, si osserva che le cartelle presupposte dall'intimazione n. 2932024 90231993 10/000 sono le medesime cui si riferisce la precedente intimazione, sopra indicata, ormai cristallizzata per mancata impugnazione.
L'eccezione di prescrizione va di conseguenza disattesa, tenuto conto della tempestiva interruzione del decorso del relativo termine quinquennale (a sua volta interrotto con la notifica del 18.1.2023, di cui sopra), avvenuta con la notificazione dell'intimazione oggi controversa.
Ciò premesso, si osserva che ogni questione anteriore alla notificazione della prima intimazione sopra citata
(n. 29320239019474875000) come l'intervenuta prescrizione delle relative pretese creditorie, risulta preclusa in questa sede secondo il principio di recente affermato dalla S.C., (con Ordinanza n. 25756 del 22.09.2025) ossia che “… il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento – nel senso sopra precisato – non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108/2024; Cass. n. 10736/2024).” Tale considerazione induce ad escludere la necessità dell'estensione del contraddittorio all'ente impositore, nella specie costituito dal Comune di Castel di Iudica, ed assorbe ogni questione relativa alla rituale notificazione delle cartelle presupposte che avrebbe dovuto essere fatta valere con la tempestiva impugnazione della prima intimazione.
Infine va disattesa la doglianza di nullità dell'intimazione per carenza di allegazione delle cartelle presupposte: giova in proposito ricordare che tale allegazione non è prevista da alcuna norma mentre l'intimazione non costituisce atto impositivo soggetto ai principi di cui all'art. 7 della L. n. 212/2000 ma un è atto prodromico all'avvio dell'esecuzione; peraltro è preclusa in questa sede ogni contestazione sulla rituale notificazione delle cartelle presupposte, peraltro analiticamente richiamate in seno all'intimazione stessa.
Va soggiunto che – con riguardo alla modalità di calcolo degli interessi ed al tasso applicato - che la cartella di pagamento e l'intimazione hanno un contenuto vincolato e predeterminato dal legislatore, come disposto in particolare dall'art. 25 del DPR n. 602/1973, che individua gli elementi necessari che il modello di cartella deve contenere;
tra questi quello principale è il ruolo stesso, il cui contenuto è a sua volta normativamente disciplinato, (cfr. artt. 10 e 11 del DPR n. 602/1973).
L'art. 11 cit. in particolare statuisce che “nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi.”; pertanto gli interessi richiamati altro non sono che gli interessi già ex lege iscritti a ruolo e che vengono meramente riportati, senza che alcuna norma prescriva l'indicazione in cartella delle modalità di calcolo degli interessi stessi;
tanto più che le stesse modalità sono normativamente previste e come tali conoscibili dallo stesso debitore, (gli interessi, invero, in forza del disposto di cui all'art. 2 della legge n. 29/1961, si computano dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile, mentre la data di inizio della esigibilità è data dalla esecutività del ruolo).
Riguardo agli interessi di mora va rilevato che, in base al disposto di cui all'art. 30 del DPR n. 602/1973, gli stessi decorrono successivamente allo scadere infruttuoso dei 60 giorni dalla data di notifica della cartella fino alla data del pagamento effettivo, al tasso determinato annualmente con apposito decreto ministeriale, ovviamente parimenti conoscibile da parte del contribuente debitore.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese del giudizio – liquidate come da dispositivo in relazione al valore della controversia - vanno poste a carico del ricorrente, in quanto soccombente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, delle spese di lite, liquidate in euro 250,00 per compensi, oltre IVA,
CPA e spese generali.
Cosi deciso in Catania, 19.2.2026.
Il Giudice monocratico dott. Roberto Paolo Cordio