Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 20/02/2026, n. 1527
CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti

    La Corte ha disatteso l'eccezione di prescrizione, ritenendo che il termine quinquennale fosse stato tempestivamente interrotto con la notifica dell'intimazione, e che ogni questione anteriore alla prima intimazione fosse preclusa per mancata impugnazione.

  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione per omessa allegazione delle cartelle presupposte

    La Corte ha rigettato tale doglianza, affermando che l'allegazione delle cartelle non è prevista da alcuna norma, che l'intimazione non è un atto impositivo soggetto all'art. 7 L. 212/2000 ma un atto prodromico all'esecuzione, e che ogni contestazione sulla notifica delle cartelle era preclusa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 20/02/2026, n. 1527
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1527
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

    Testo completo