TRIB
Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/07/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. 4318/2024 V.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Silvia Barison Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 4318/2024 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nato a [...], l'[...], (C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...]3, rappresentato e difeso dall'Avv.
Maria Francesca Sedran del Foro di Venezia (pec:
, presso il cui studio – sito in Venezia-Mestre, Email_1
Via Fapanni n. 37 – è elettivamente domiciliato e
, nata a [...], il [...], (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano
Gusmitta del Foro di Venezia (pec: , presso il cui Email_2 studio è studio – sito in Venezia-Mestre, Via Paruta, n. 31/A
-ricorrenti -
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Venezia;
OGGETTO: Modifica condizioni di divorzio.
Conclusioni delle parti: come da ricorso depositato in data 29.10.2024 (e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter c.p.c. in data 27.01.2025 e
28.01.2025 in sostituzione dell'udienza del 4.02.2025) che di seguito si riproducono: N. 4318/2024 V.G
“a) dichiararsi tenuto a versare alla madre il contributo al mantenimento Parte_1 Controparte_1 ordinario e straordinario di fino al 31.12.2024 e ciò nella misura di € 250,00 mensili, come convenuto Per_1 sin dal 01.01.2022, oltre al 50% di tutte le spese straordinarie come da sentenza divorzile;
tale contributo verrà dunque a cessare a far data dal 01.01.2025;
b) le tasse universitarie del figlio dovute a partire da settembre 2024, verranno sostenute da entrambi Per_1
i genitori nella misura del 50%, con il limite della durata triennale del corso di studi (laurea breve in infermieristica) e a condizione che il figlio dimostri ai genitori che il percorso universitario sia proficuo e di volta in volta vengano superati gli esami (mediante stampa semestrale esami conseguiti); le parti convengono una tolleranza di un anno, qualora a fronte del superamento sostanzialmente regolare degli esami universitari, al figlio sia necessario un ulteriore anno accademico per terminare gli studi e conseguire la laurea;
tali somme verranno versate direttamente al figlio mediante accredito nel suo conto corrente;
Per_1
c) le parti convengono altresì di sciogliere la comunione legale sulla casa familiare mediante le seguenti attribuzioni, dandosi atto che il presente accordo avviene anche a definizione e a tacitazione forfetaria e transattiva di ogni reciproca pretesa patrimoniale in relazione ad ogni rapporto pregresso tra le parti ed anche inerente al figlio Per_1
- la signora si impegna a versare al sig. la somma forfetaria e transattiva Controparte_1 Parte_1 di euro 60.000,00 (sessantamila/00), mediante assegno circolare, entro e non oltre il perfezionamento del rogito notarile relativo al trasferimento della quota di immobile di cui al punto seguente;
- il sig. si impegna a trasferire alla medesima la piena proprietà della propria quota del Parte_1
50% dell'immobile sito in Mestre (VE), Via Carlo Stuparich n. 2 e 4 così catastalmente censito: Catasto
Fabbricati, Comune di Venezia, foglio 135, particella 4224, subalterno 8, zc. 9, cat. A/4 classe 5, consistenza 4 vani (Rendita catastale euro 351,19) e annesso garage foglio 135, particella 4224, subalterno
4, categoria C/6, classe 7, consistenza 16 mq rendita catastale euro 142,13 dandosi atto le parti che anche l'accordo patrimoniale oggetto del presente punto è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
- salvo il buon fine degli impegni di cui sopra, il suddetto trasferimento immobiliare verrà stipulato con atto notarile avanti a professionista scelto dalla parte cessionaria e a sue spese, senza corrispettivo di cessione in adempimento al presente accordo, entro 30 giorni dalla sentenza di accoglimento del presente accordo;
- la quota di immobile verrà trasferita nelle condizioni in cui si trova, con arredi e corredi.
Compensazione integrale delle spese di assistenza legale del presente procedimento.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: “Voglia il Tribunale accogliere il ricorso”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.10.2024, e Parte_1 CP_1 hanno chiesto la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con la sentenza
[...] N. 4318/2024 V.G
n. 1690/2008 pronunciata dall'intestato Tribunale in data 04.08.2008 e pubblicata in data
18.08.2008, nei seguenti termini:
“a) dichiararsi tenuto a versare alla madre il contributo al mantenimento Parte_1 Controparte_1 ordinario e straordinario di fino al 31.12.2024 e ciò nella misura di € 250,00 mensili, come convenuto Per_1 sin dal 01.01.2022, oltre al 50% di tutte le spese straordinarie come da sentenza divorzile;
tale contributo verrà dunque a cessare a far data dal 01.01.2025;
b) le tasse universitarie del figlio dovute a partire da settembre 2024, verranno sostenute da entrambi Per_1
i genitori nella misura del 50%, con il limite della durata triennale del corso di studi (laurea breve in infermieristica) e a condizione che il figlio dimostri ai genitori che il percorso universitario sia proficuo e di volta in volta vengano superati gli esami (mediante stampa semestrale esami conseguiti); le parti convengono una tolleranza di un anno, qualora a fronte del superamento sostanzialmente regolare degli esami universitari, al figlio sia necessario un ulteriore anno accademico per terminare gli studi e conseguire la laurea;
tali somme verranno versate direttamente al figlio mediante accredito nel suo conto corrente;
Per_1
c) le parti convengono altresì di sciogliere la comunione legale sulla casa familiare mediante le seguenti attribuzioni, dandosi atto che il presente accordo avviene anche a definizione e a tacitazione forfetaria e transattiva di ogni reciproca pretesa patrimoniale in relazione ad ogni rapporto pregresso tra le parti ed anche inerente al figlio Per_1
- la signora si impegna a versare al sig. la somma forfetaria e transattiva Controparte_1 Parte_1 di euro 60.000,00 (sessantamila/00), mediante assegno circolare, entro e non oltre il perfezionamento del rogito notarile relativo al trasferimento della quota di immobile di cui al punto seguente;
- il sig. si impegna a trasferire alla medesima la piena proprietà della propria quota del Parte_1
50% dell'immobile sito in Mestre (VE), Via Carlo Stuparich n. 2 e 4 così catastalmente censito: Catasto
Fabbricati, Comune di Venezia, foglio 135, particella 4224, subalterno 8, zc. 9, cat. A/4 classe 5, consistenza 4 vani (Rendita catastale euro 351,19) e annesso garage foglio 135, particella 4224, subalterno
4, categoria C/6, classe 7, consistenza 16 mq rendita catastale euro 142,13 dandosi atto le parti che anche l'accordo patrimoniale oggetto del presente punto è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
- salvo il buon fine degli impegni di cui sopra, il suddetto trasferimento immobiliare verrà stipulato con atto notarile avanti a professionista scelto dalla parte cessionaria e a sue spese, senza corrispettivo di cessione in adempimento al presente accordo, entro 30 giorni dalla sentenza di accoglimento del presente accordo;
- la quota di immobile verrà trasferita nelle condizioni in cui si trova, con arredi e corredi.
Compensazione integrale delle spese di assistenza legale del presente procedimento.”
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 4.02.2025, i ricorrenti hanno confermato le condizioni indicate nel ricorso ed hanno insistito per il suo accoglimento;
la causa, quindi, è stata riservata per la decisione al Collegio. N. 4318/2024 V.G
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio e ha concluso come in epigrafe.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, vanno accolte.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, espressione della concorde volontà di queste ultime.
Per quanto non modificato, continueranno a trovare applicazione le statuizioni di cui alla sentenza n. 1690/2008 del 4.04.2008 (pubblicata in data 18.08.2008) resa dal Tribunale di
Venezia.
È il caso di precisare che la condizione relativa al trasferimento dell'unità immobiliare indicata
è da intendersi come impegno privo di efficacia traslativa immediata. Pertanto, la presente sentenza non è titolo per il trasferimento immobiliare, ma costituisce mera presa d'atto dell'impegno a realizzarlo con l'intervento del notaio.
In considerazione della natura della controversia e dell'accordo raggiunto va disposta la compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, così provvede:
- Dispone che le condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1690/2008 del 4.04.2008
(pubblicata in data 18.08.2008), emessa di questo Tribunale vengano modificate nei termini di cui in motivazione, da intendersi qui integralmente riprodotti.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 22.05.2025
IL GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Silvia Barison Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 4318/2024 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nato a [...], l'[...], (C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...]3, rappresentato e difeso dall'Avv.
Maria Francesca Sedran del Foro di Venezia (pec:
, presso il cui studio – sito in Venezia-Mestre, Email_1
Via Fapanni n. 37 – è elettivamente domiciliato e
, nata a [...], il [...], (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano
Gusmitta del Foro di Venezia (pec: , presso il cui Email_2 studio è studio – sito in Venezia-Mestre, Via Paruta, n. 31/A
-ricorrenti -
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Venezia;
OGGETTO: Modifica condizioni di divorzio.
Conclusioni delle parti: come da ricorso depositato in data 29.10.2024 (e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter c.p.c. in data 27.01.2025 e
28.01.2025 in sostituzione dell'udienza del 4.02.2025) che di seguito si riproducono: N. 4318/2024 V.G
“a) dichiararsi tenuto a versare alla madre il contributo al mantenimento Parte_1 Controparte_1 ordinario e straordinario di fino al 31.12.2024 e ciò nella misura di € 250,00 mensili, come convenuto Per_1 sin dal 01.01.2022, oltre al 50% di tutte le spese straordinarie come da sentenza divorzile;
tale contributo verrà dunque a cessare a far data dal 01.01.2025;
b) le tasse universitarie del figlio dovute a partire da settembre 2024, verranno sostenute da entrambi Per_1
i genitori nella misura del 50%, con il limite della durata triennale del corso di studi (laurea breve in infermieristica) e a condizione che il figlio dimostri ai genitori che il percorso universitario sia proficuo e di volta in volta vengano superati gli esami (mediante stampa semestrale esami conseguiti); le parti convengono una tolleranza di un anno, qualora a fronte del superamento sostanzialmente regolare degli esami universitari, al figlio sia necessario un ulteriore anno accademico per terminare gli studi e conseguire la laurea;
tali somme verranno versate direttamente al figlio mediante accredito nel suo conto corrente;
Per_1
c) le parti convengono altresì di sciogliere la comunione legale sulla casa familiare mediante le seguenti attribuzioni, dandosi atto che il presente accordo avviene anche a definizione e a tacitazione forfetaria e transattiva di ogni reciproca pretesa patrimoniale in relazione ad ogni rapporto pregresso tra le parti ed anche inerente al figlio Per_1
- la signora si impegna a versare al sig. la somma forfetaria e transattiva Controparte_1 Parte_1 di euro 60.000,00 (sessantamila/00), mediante assegno circolare, entro e non oltre il perfezionamento del rogito notarile relativo al trasferimento della quota di immobile di cui al punto seguente;
- il sig. si impegna a trasferire alla medesima la piena proprietà della propria quota del Parte_1
50% dell'immobile sito in Mestre (VE), Via Carlo Stuparich n. 2 e 4 così catastalmente censito: Catasto
Fabbricati, Comune di Venezia, foglio 135, particella 4224, subalterno 8, zc. 9, cat. A/4 classe 5, consistenza 4 vani (Rendita catastale euro 351,19) e annesso garage foglio 135, particella 4224, subalterno
4, categoria C/6, classe 7, consistenza 16 mq rendita catastale euro 142,13 dandosi atto le parti che anche l'accordo patrimoniale oggetto del presente punto è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
- salvo il buon fine degli impegni di cui sopra, il suddetto trasferimento immobiliare verrà stipulato con atto notarile avanti a professionista scelto dalla parte cessionaria e a sue spese, senza corrispettivo di cessione in adempimento al presente accordo, entro 30 giorni dalla sentenza di accoglimento del presente accordo;
- la quota di immobile verrà trasferita nelle condizioni in cui si trova, con arredi e corredi.
Compensazione integrale delle spese di assistenza legale del presente procedimento.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: “Voglia il Tribunale accogliere il ricorso”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.10.2024, e Parte_1 CP_1 hanno chiesto la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con la sentenza
[...] N. 4318/2024 V.G
n. 1690/2008 pronunciata dall'intestato Tribunale in data 04.08.2008 e pubblicata in data
18.08.2008, nei seguenti termini:
“a) dichiararsi tenuto a versare alla madre il contributo al mantenimento Parte_1 Controparte_1 ordinario e straordinario di fino al 31.12.2024 e ciò nella misura di € 250,00 mensili, come convenuto Per_1 sin dal 01.01.2022, oltre al 50% di tutte le spese straordinarie come da sentenza divorzile;
tale contributo verrà dunque a cessare a far data dal 01.01.2025;
b) le tasse universitarie del figlio dovute a partire da settembre 2024, verranno sostenute da entrambi Per_1
i genitori nella misura del 50%, con il limite della durata triennale del corso di studi (laurea breve in infermieristica) e a condizione che il figlio dimostri ai genitori che il percorso universitario sia proficuo e di volta in volta vengano superati gli esami (mediante stampa semestrale esami conseguiti); le parti convengono una tolleranza di un anno, qualora a fronte del superamento sostanzialmente regolare degli esami universitari, al figlio sia necessario un ulteriore anno accademico per terminare gli studi e conseguire la laurea;
tali somme verranno versate direttamente al figlio mediante accredito nel suo conto corrente;
Per_1
c) le parti convengono altresì di sciogliere la comunione legale sulla casa familiare mediante le seguenti attribuzioni, dandosi atto che il presente accordo avviene anche a definizione e a tacitazione forfetaria e transattiva di ogni reciproca pretesa patrimoniale in relazione ad ogni rapporto pregresso tra le parti ed anche inerente al figlio Per_1
- la signora si impegna a versare al sig. la somma forfetaria e transattiva Controparte_1 Parte_1 di euro 60.000,00 (sessantamila/00), mediante assegno circolare, entro e non oltre il perfezionamento del rogito notarile relativo al trasferimento della quota di immobile di cui al punto seguente;
- il sig. si impegna a trasferire alla medesima la piena proprietà della propria quota del Parte_1
50% dell'immobile sito in Mestre (VE), Via Carlo Stuparich n. 2 e 4 così catastalmente censito: Catasto
Fabbricati, Comune di Venezia, foglio 135, particella 4224, subalterno 8, zc. 9, cat. A/4 classe 5, consistenza 4 vani (Rendita catastale euro 351,19) e annesso garage foglio 135, particella 4224, subalterno
4, categoria C/6, classe 7, consistenza 16 mq rendita catastale euro 142,13 dandosi atto le parti che anche l'accordo patrimoniale oggetto del presente punto è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
- salvo il buon fine degli impegni di cui sopra, il suddetto trasferimento immobiliare verrà stipulato con atto notarile avanti a professionista scelto dalla parte cessionaria e a sue spese, senza corrispettivo di cessione in adempimento al presente accordo, entro 30 giorni dalla sentenza di accoglimento del presente accordo;
- la quota di immobile verrà trasferita nelle condizioni in cui si trova, con arredi e corredi.
Compensazione integrale delle spese di assistenza legale del presente procedimento.”
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 4.02.2025, i ricorrenti hanno confermato le condizioni indicate nel ricorso ed hanno insistito per il suo accoglimento;
la causa, quindi, è stata riservata per la decisione al Collegio. N. 4318/2024 V.G
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio e ha concluso come in epigrafe.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, vanno accolte.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, espressione della concorde volontà di queste ultime.
Per quanto non modificato, continueranno a trovare applicazione le statuizioni di cui alla sentenza n. 1690/2008 del 4.04.2008 (pubblicata in data 18.08.2008) resa dal Tribunale di
Venezia.
È il caso di precisare che la condizione relativa al trasferimento dell'unità immobiliare indicata
è da intendersi come impegno privo di efficacia traslativa immediata. Pertanto, la presente sentenza non è titolo per il trasferimento immobiliare, ma costituisce mera presa d'atto dell'impegno a realizzarlo con l'intervento del notaio.
In considerazione della natura della controversia e dell'accordo raggiunto va disposta la compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, così provvede:
- Dispone che le condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1690/2008 del 4.04.2008
(pubblicata in data 18.08.2008), emessa di questo Tribunale vengano modificate nei termini di cui in motivazione, da intendersi qui integralmente riprodotti.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 22.05.2025
IL GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Lisa Micochero