Sentenza 16 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 16/03/2022, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/03/2022
N. 00735/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00014/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di AL (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14 del 2020, proposto da
ET LU, rappresentato e difeso dall'avvocato Renivaldo Lagreca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Michele Pinto, in AL, corso Vittorio Emanuele, 111;
contro
Comune di Sala Consilina, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosita Brigante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento del 6 novembre 2019, prot. n. 17397, recante la declaratoria di inefficacia della SCIA dell’8 ottobre 2013, prot. n. 13989, l’annullamento d’ufficio del permesso di costruire n. 25 del 28 aprile 2016 e il rigetto dell’istanza di permesso di costruire in variante prot. n. 16348 del 21 ottobre 2019, nonché dell’ordinanza di demolizione n. 2 dell’11 novembre 2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sala Consilina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2022 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso in epigrafe, LU ET (in appresso, L. P.) impugnava, chiedendone l’annullamento: - il provvedimento del 6 novembre 2019, prot. n. 17397, col quale il Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Sala Consilina aveva dichiarato inefficace la SCIA dell’8 ottobre 2013, prot. n. 13989 (pratica n. 230/2013), annullato d’ufficio il permesso di costruire (PdC) n. 25 del 28 aprile 2016 e rigettato l’istanza di PdC in variante prot. n. 16348 del 21 ottobre 2019; - l’ordinanza di demolizione n. 2 dell’11 novembre 2019, emessa dal Dirigente dell’Ufficio Controllo del Territorio del Comune di Sala Consilina.
2. Gli interventi assentiti con i titoli edilizi rimossi in autotutela e contestati con la susseguente misura repressivo ripristinatoria afferivano al fabbricato artigianale in proprietà del L., ubicato in Sala Consilina, via Deserte, e censito in catasto al foglio 6, particelle 382-392.
In particolare: - in forza della SCIA n. 230/2013, era stato realizzato il “rifacimento totale della copertura con sostituzione della grossa orditura”, la “ripresa della pavimentazione esistente” e la “riparazione degli infissi”; - in forza del PdC n. 25/2016 era stata realizzata la demo-ricostruzione del fabbricato originario.
Nel contempo, sulla scorta delle risultanze della relazione di sopralluogo prot. n. 16551 del 23 ottobre 2019, erano emerse le seguenti opere in difformità rispetto al PdC n. 25/2016: « - il capannone risulta essere realizzato in difformità al PdC n. 25/2016 in quanto le dimensioni risultano essere di circa m 26,00 x m 4 16,00 anziché m 20,00 x m 15,30 e con altezze di m 6,70 – m 5,80 in luogo di m 6,90 – m 4,02; - presenza di muri di recinzione in c.a. m.u. circa (21,30 + 9,80 + 24,00) x 0,20 ed altezza di circa m 1,25, il primo tratto con sovrastante pannellatura in alluminio coibentato, totalmente privi di titolo autorizzatorio; - piazzale in cls. industriale delle dimensioni di circa m 16,00 x 24,00, totalmente privo di titolo autorizzatorio; - container da cantiere, non infisso al suolo, delle dimensioni di circa m 6,20 x 2,00 ed altezza di circa mt 2,65 totalmente privo di titolo autorizzatorio; - cambio di destinazione d’uso mediante lo spargimento di materiale proveniente da cava, del terreno adiacente al capannone, innanzi descritto, delle dimensioni di circa m 26,00 x 6,00 e m 18,00 x 6,00, totalmente privo di titolo autorizzatorio; - piazzola in c.a. delle dimensioni di circa m 11,70 x 9,70, totalmente privo di titolo autorizzatorio; - terrazzamento mediante muri in c.a. delle dimensioni di circa m 9,80 x 6,00 totalmente privo di titolo autorizzatorio».
3. La declaratoria di inefficacia della SCIA n. 230/2013 e l’annullamento d’ufficio del PdC n. 25/2016, disposti col provvedimento del 6 novembre 2019, prot. n. 17397, e ribaditi nell’ordinanza di demolizione n. 2 dell’11 novembre 2019, erano essenzialmente motivati in base al rilievo che il manufatto originario, trasformato in forza dei titoli abilitativi rimossi in autotutela, non risultava assistito di legittimazione edilizia, non essendone comprovata la preesistenza all’introduzione dell’obbligo generalizzato di licenza edilizia per le nuove costruzioni ad opera dell’art. 10 della l. n. 765/1967, modificativo dell’art. 31, comma 1, della l. n. 1150/1942.
In dettaglio, a tenore del provvedimento del 6 novembre 2019, prot. n. 17397: «viste: - le aerofotografie in atti al Comune, rilasciate dalla SMA-SIOS n. 438 del 21 settembre 1967; - la restituzione aerofotogrammetrica, eseguita dalla S.C.A.M.E., e precisamente la levata del 1969 – elemento n.1; - la restituzione aerofotogrammetrica, eseguita dalla Cartosystem s.r.l. per conto dell’ente, e precisamente la levata del 16 aprile 2003 – elemento n. 4; … dall’esame delle predette cartografie si rileva l’inesistenza dell’immobile in parola; - le … dichiarazioni allegate alla SCIA n. 230/2013, antecedente e propedeutica al rilascio del PdC n. 25/2016, non trovano corrispondenza oggettiva nelle richiamate aerofotografie e aerofotogrammetrie per quanto riguarda l’epoca di realizzazione dell’immobile in questione; - il permesso di costruire in argomento è stato rilasciato sul falso ed erroneo presupposto della preesistenza del fabbricato da demolire al 1967, cioè all’epoca a partire dalla quale sarebbe stato necessario in ogni caso che l’attività edificatoria in ambito comunale fosse assistita dal corrispondente titolo edilizio».
4. Nell’avversare le adottate determinazioni in autotutela e sanzionatorie, il L. lamentava, in estrema sintesi, che le riproduzioni aerofotografiche ed aerofotogrammetriche richiamate dal Comune di Sala Consilina a suffragio delle contestazioni rivoltegli sarebbero inattendibili: a suo dire, queste ultime – giammai dapprima utilizzate dall’amministrazione intimata nei propri procedimenti edilizi – risulterebbero, infatti, segnatamente, smentite, oltre che dalla riproduzione satellitare del 2010, estratta dalla piattaforma Google Maps, dalla liquidazione dell’Amministrazione delle Imposte di Consumo – Ufficio Tecnico del Comune di Sala Consilina, datata 19 giugno 1964 e concernente l’approvvigionamento, da parte di Di VA SE (ex proprietaria del cespite immobiliare de quo, in appresso D. L. G.), di materiali per la costruzione di un fabbricato in Sala Consilina, via Deserta, così come acclarato in sede di sopralluogo del 10 giugno 1964, mentre si riferirebbero ad un assetto edificatorio territoriale nel complesso insufficientemente rappresentato nelle correlative mappe catastali del 1916.
5. Costituitosi in resistenza, l’intimato Comune di Sala Consilina eccepiva, oltre all’infondatezza, l’inammissibilità del gravame esperito ex adverso per inosservanza della normativa sul processo amministrativo telematico (PAT), nonché per omessa confutazione delle contestazioni di difformità dal PdC n. 25/2016.
6. All’udienza pubblica del 25 gennaio 2022, la causa era trattenuta in decisione.
7. Venendo ora ad esaminare il ricorso, esso si rivela infondato nel merito per le ragioni illustrate in appresso.
Tanto esime il Collegio dallo scrutinio dell’eccezione di inammissibilità ricollegata da parte resistente all’inosservanza delle forme di rito in materia di PAT.
8. Quanto, invece, all’ulteriore eccezione di inammissibilità per omessa confutazione delle contestazioni di difformità dal PdC n. 25/2016, deve rilevarsi che queste ultime non sono, all’evidenza, funzionali alla disposta rimozione in autotutela dei titoli di legittimazione ex ante perfezionatisi, ma sono preordinate all’irrogazione della sanzione demolitoria – impartita con l’ordinanza n. 2 dell’11 novembre 2019 – in relazione agli abusi posti in essere dal L. anche rispetto ai titoli anzidetti. Cosicché la mancata formulazione di specifici motivi di censura avverso le contestazioni in parola implica la delimitazione della causa petendi, e cioè del thema decidendum, alla questione della legittimità edilizia o meno del fabbricato originario, nonché, quindi, non già l’integrale inammissibilità del ricorso, bensì soltanto l’acquiescenza dell’interessato alla misura demolitoria rivolta alle accertate difformità dal PdC n. 25/2016.
9. Nel merito, giova, in primis, rammentare che, al fine di sostenere fondatamente la legittimità edilizia dell’originario manufatto in sua proprietà, e, quindi, al fine di preservare i titoli abilitativi alla trasformazione edilizia dello stesso, incombeva sul ricorrente, e non sull’amministrazione resistente, l'onere di dimostrarne la risalenza ad epoca anteriore al 1° settembre 1967 (ossia anteriore all’introduzione dell’obbligo generalizzato di licenza edilizia per le nuove costruzioni ad opera dell’art. 10 della l. n. 765/1967, modificativo dell’art. 31, comma 1, della l. n. 1150/1942); ciò, perché, in omaggio al principio di vicinanza degli strumenti di prova (art. 2697 cod. civ.), solo l'interessato avrebbe potuto esibire una documentazione incontrovertibilmente idonea a radicare la ragionevole certezza circa le vicende relative alla costruzione nella sua disponibilità; e la prova avrebbe dovuto essere rigorosa, all’uopo non essendo sufficienti mere dichiarazioni sostitutive di atto notorio, ma esigendosi una documentazione certa ed univoca, nell'evidente presupposto che nessuno meglio del privato che esercita il ius aedificandi ed ha realizzato l’opera esistente possa fornire elementi oggettivi sulle vicende relative a quest’ultima (cfr., in materia di repressione degli abusi edilizi, ex multis, Cons. Stato, sez. IV, n. 2782/2014; n. 511/2016; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 4122/2017; sez. III, n. 5212/2017; AL, sez. I, n. 951/2018; Napoli sez. VI, n. 4769/2018; in materia di sanatoria di abusi edilizi, ex multis, Cons. Stato, sez. V, n. 7770/2010; sez. IV, n. 703/2012; sez. VI, n. 4769/2019; sez. II, n. 5860/2019; sez. VI, n. 6720/2019; TAR Campania, Napoli, sez. III, n. 4108/2016; n. 4815/2019; n. 5291/2018; n. 4732/2017; TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 1944/2019).
Nel caso in esame, il L. né in sede procedimentale né in sede giurisdizionale ha offerto una simile dimostrazione inconfutabile.
Egli si è, infatti, limitato: - ad esibire un atto di liquidazione dell’Amministrazione delle Imposte di Consumo – Ufficio Tecnico del Comune di Sala Consilina, datato 19 giugno 1964 e concernente l’approvvigionamento, da parte di D. L. G., di materiali per la costruzione di un fabbricato in Sala Consilina, via Deserte, senza, però, comprovare che tali materiali siano stati effettivamente utilizzati per la realizzazione dell’edificio qui controverso né, tanto meno, che lo siano stati in epoca anteriore al 1° settembre 1967; - a dedurre l’imprecisione delle mappe catastali risalenti al 1916, le quali, però, neppure risultano prese in considerazione dall’amministrazione resistente, appuntatasi, piuttosto, sulle congruenti risultanze di plurime rappresentazioni aerofotografiche ed aerofotogrammetriche; - a richiamare una riproduzione satellitare del 2010, estratta dalla piattaforma Google Maps, la quale, per la relativa datazione, è insuscettibile di fornire indicazioni probanti circa l’asserita anteriorità del manufatto al 1° settembre 1967; - a fornire mere dichiarazioni sostitutive di atto notorio da parte di soggetti terzi.
Tanto, a fronte delle oggettive risultanze delle rappresentazioni aerofotografiche ed aerofotogrammetriche richiamate nel provvedimento del 6 novembre 2019, prot. n. 17397 («aerofotografie in atti al Comune, rilasciate dalla SMA-SIOS n. 438 del 21 settembre 1967»; «restituzione aerofotogrammetrica, eseguita dalla S.C.A.M.E., e precisamente la levata del 1969»; «restituzione aerofotogrammetrica, eseguita dalla Cartosystem s.r.l. per conto dell’ente, e precisamente la levata del 16 aprile 2003»), non ritraenti, in termini evidenti e convergenti, il fabbricato de quo nell’area di sua attuale localizzazione. E cioè a fronte di riscontri documentali legittimamente apprezzati dall’amministrazione resistente, non risolutivamente smentiti dal ricorrente e integranti elementi di prova – provenienti da soggetti terzi – assolutamente inequivocabili circa la non edificazione dell'area alla data del volo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 752/2011; TAR Campania, Napoli, sez. II, n. 2525/2020).
9. In conclusione, stante la sua ravvisata infondatezza, il ricorso in epigrafe va respinto.
10. Quanto alle spese di lite, appare equo disporne l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di AL (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AL nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Olindo Di Popolo, Presidente, Estensore
Gaetana Marena, Referendario
Laura Zoppo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Olindo Di Popolo |
IL SEGRETARIO