Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 08/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
RG. n. 2045 del 2024
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Laura Laureti, nella causa tra:
, , Parte_1 Parte_2 Pt_3
E , n.q. di eredi di D
[...] Parte_4 [...]
, Per_1 ricorrenti, rappresentati e difesi dall'avv. GATTA GIUSEPPE;
E
, Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., resistente, rappresentato e difeso dall'avv. BELLASSAI DANIELA;
all'esito dell'udienza del 07/01/2025, svolta mediante lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
sentenza
Accerta che era invalida con riduzione Parte_5 permanente della capacità lavorativa in misura pari al 100% con necessità di assistenza continua, ai fini del beneficio della indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980, con decorrenza da novembre 2023 sino al decesso (25.02.2024);
Compensa per 1/3 le spese di lite e condanna l al CP_1 pagamento dei residui 2/3 che liquida in complessivi € 874,70, oltre IVA CPA e spese generali forfettarie, con distrazione;
1
Iva se dovuta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di ricorso ritualmente notificato i ricorrenti hanno convenuto in giudizio l' e hanno proposto opposizione ai CP_1 sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato ex art. 445 bis c.p.c. nel quale la sig.ra aveva richiesto al Giudice di accertare Parte_5 la sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 Legge 18/1980) in capo alla stessa.
Nell'ambito di tale procedimento il C.T.U. nominato dal Giudice ha ritenuto integrati i presupposti per il beneficio richiesto con decorrenza da gennaio 2024.
Nelle more del procedimento per ATP, in data 25.02.2024, la sig.ra è deceduta. Gli eredi, oggi ricorrenti, rispetto Pt_5 all'accertamento peritale effettuato, hanno depositato una parziale contestazione limitata alla decorrenza dell'indennità di accompagnamento, richiesta sin dalla data della domanda amministrativa.
I ricorrenti hanno dunque presentato un ricorso ex art.414 e 445 bis comma 6 c.p.c. con il quale hanno chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare il loro diritto, nella qualità di eredi di al beneficio richiesto con decorrenza dal mese Parte_5 successivo alla presentazione della domanda amministrativa e con la condanna dell' al pagamento dei ratei dovuti. CP_1
Si è costituito nel presente giudizio l' nella persona del legale CP_1 rappresentante ed ha chiesto il rigetto della domanda.
Sul contraddittorio così instauratosi è stata disposta una nuova
C.T.U. medico-legale e la causa è stata discussa con lo scambio di note scritte e decisa con separata sentenza.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda va accolta secondo quanto accertato nel corso del giudizio.
Il Consulente del giudice ha accertato che si è Parte_5 trovata nelle condizioni previste dalla normativa vigente per avere diritto alle provvidenze assistenziali reclamate ed in particolare che a causa delle patologie riscontrate era da considerare invalido al 100% con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della sua età e con necessità di assistenza continua.
La Consulenza ha chiarito inoltre che questo quadro patologico sussiste con decorrenza da novembre 2023 sino alla data del decesso.
Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Sull'oggetto del presente giudizio di cognizione ex art. 445 bis comma 6 c.p.c., si aderisce all'orientamento espresso dalla S.C. con la recente sentenza n. 9876 del 9.4.2019 ove è affermato che
“il thema decidendum del giudizio di merito è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico” e dunque sulla sussistenza dei requisiti sanitari per fruire della prestazione richiesta, mentre è escluso l'accertamento degli altri presupposti extrasanitari condizionanti il beneficio. Ne deriva che “la pronuncia sul solo requisito sanitario, e dunque la declaratoria che riconosca il diritto al beneficio preteso ricorrendone le condizioni sanitarie previste dalla legge, lascia impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria” e che la sentenza pronunciata all'esito della fase di merito non può contenere una
“condanna dell'ente previdenziale alla erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal
3 thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari” (Cass. n. 9876 del 2019, che richiama svariati precedenti della S.C. in senso analogo, tra cui Cass. 27010 del 2018, 8533 del 2015).
Alla luce delle osservazioni esposte, va accertato che Pt_5
era invalida con riduzione permanente della capacità
[...] lavorativa in misura pari al 100% con necessità di assistenza continua con decorrenza da novembre 2023 sino al decesso, con conseguente diritto, condizionato alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari, al beneficio della indennità di accompagnamento art. 1 L. 18/1980 per il periodo indicato.
Attesa la decorrenza indicata dal CTU successiva alla data della visita da parte della commissione, compensa per 1/3 le spese di lite mentre per i restanti 2/3 le spese di lite, unitamente alle spese di
C.T.U., sono poste a carico dell' secondo la regola della CP_1 soccombenza.
Queste sono le ragioni della decisione in epigrafe.
Frosinone, 7 gennaio 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Laureti
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