Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/04/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 4999 del Ruolo generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.: , rappresentati e difesi dall'avv. Isabella Fersini, come C.F._2 da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio).
All'udienza del 27/01/2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da note congiunte per la trattazione scritta ritualmente depositate, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Al P.M. gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento in data 16/12/2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 25/11/2024, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio civile in Gallipoli (Le) il 24/02/2018;
- che dalla loro unione non sono nati figli;
- che il rapporto coniugale è entrato in crisi rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tanto premesso, hanno chiesto che fosse omologata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate in ricorso e, nel rispetto dei termini di legge, fosse dichiarata anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
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Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione, come specificato in dispositivo.
La separazione, così come richiesto dalle parti, può, pertanto, essere omologata.
Si provvede con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
La pronuncia sulle spese è riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, non definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da e con l'intervento del Pubblico Parte_1 Parte_2
Ministero, così provvede:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio in Gallipoli (Le), il Parte_2
24/02/2018 (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 20, parte
II, serie C, anno 2018) alle seguenti condizioni:
a) i coniugi rinunciano a qualsivoglia richiesta di mantenimento reciproco, dichiarandosi economicamente autosufficienti;
2 b) l'abitazione coniugale sita in TR del Capo (LE – fraz. Di Santa
Maria di Leuca) alla via Nazionale n. 24, di proprietà esclusiva della SI.ra
, resterà solo nella disponibilità della medesima;
Pt_1
c) il SI. trasferirà il domicilio e la residenza presso altra Parte_2 abitazione;
d) tutti i beni mobili presenti nell'abitazione già adibita a casa coniugale – ad eccezione di quelli strettamente personali di proprietà del SI. Pt_2 quali, a titolo meramente esemplificativo, indumenti, carteggi e documenti personali – rimarranno nella disponibilità della SI. in Parte_1 quanto di proprietà;
2) spese al definitivo;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000;
4) provvede come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 10/02/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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