Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 27/02/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n.1072/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.Aldo Gubitosi Presidente rel. dott.Giuliana Giuliano Consigliere dott.Guerino Iannicelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n.1072/2022 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili vertente
TRA
Parte_1
[...
in persona del socio amministratore p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianluca Lembo e Vincenzo
Ventricelli per procura in calce all'atto di appello;
- appellante -
E
titolare dell'omonima impresa individuale, _1 rappresentato e difeso dall' avvocato Pia Miele, per procura in calce alla comparsa di risposta;
- appellata –
1
Salerno n.2237/2022 pubblicata in data 17/06/2022 nel procedimento RG n.8814/2014
CONCLUSIONI
➢ Parte appellante precisava le conclusioni conformemente a quelle rassegnate nell'atto di appello
➢ Parte appellata precisava le conclusioni conformemente a quelle rassegnate nella comparsa di risposta
Svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n.1946/14, notificato in data
07/07/2014, il Tribunale di Salerno ingiungeva all'
[...]
(di Parte_2 seguito per brevità , il pagamento in favore Parte_1 della impresa individuale (di seguito per _1 brevità , della somma di euro 12.100,00, a saldo _1 della fattura n.19 del 28.05.2013 emessa quale compenso relativo alla fornitura di balloni di paglia.
L'ingiunta proponeva tempestiva opposizione, deducendo che:
- esercitava attività di allevamento di bufale e risultava cliente della quale unico fornitore Parte_3 di paglia per foraggio;
pertanto, nessun accordo era mai stato concluso con _1
Dalle fatture che venivano allegate agli atti, era possibile evincere che il aveva fornito balle di Pt_3 paglia in modo continuativo durante tutto l'anno 2013 e pertanto nessun ulteriore contratto analogo si era reso necessario in quanto superfluo.
Aggiungeva che era onere del creditore fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata
2 - nel ricorso monitorio veniva riportata la data e il numero della fattura, ma nulla sull'oggetto della fornitura e pertanto tale atto era affetto da nullità per mancanza dei requisiti di cui all'art. 125 c.p.c.;
- la documentazione versata in atti era insufficiente ai fini della emissione del D.I. opposto, in quanto controparte non aveva depositato gli originali delle scritture contabili regolarmente vidimate dal notaio, ma solamente una fattura.
Concludeva come da atto introduttivo.
Si costituiva in giudizio il il quale deduceva: _1
- preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto proposta tardivamente.
Il D.I. veniva notificato alla il 07/07/2014 Parte_1
e da tale data decorreva il termine per proporre l'eventuale opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c.
L'atto di citazione in opposizione veniva notificato alla controparte in data 02/10/2014,quindi oltre il termine di legge;
- il D.I veniva redatto nel rispetto dei requisiti prescritti dal codice di procedura civile, risultando in modo chiaro il credito vantato di euro 12.100,00 e la prova scritta della pretesa creditoria costituita dalla fattura n.19 del 28.05.2013 emessa per la fornitura di balloni di paglia.
Concludeva come da comparsa di costituzione e risposta.
All'esito del giudizio, il Tribunale, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo n.1946/2014 e condannava parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquidava in euro 3.250,00.
3 Proponeva tempestivo appello la società
[...]
in persona del Parte_1 proprio amministratore unico p.t., affidando l'impugnazione ai seguenti motivi di doglianza:
1)contestata preliminarmente la violazione degli artt.132
c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c, assumeva nel merito che l'opposizione a rappresenta l'atto iniziale di un Pt_1 ordinario giudizio di cognizione;
pertanto, gravava sull'opposto fornire la prova degli elementi costitutivi della propria pretesa.
Le sole fatture non erano sufficienti -sotto il profilo probatorio- a confermare il preteso diritto di credito nel giudizio di opposizione, perché atti unilaterali.
Il nulla aveva provato in ordine alla quantità e _1 qualità della merce presumibilmente fornita alla odierna appellante.
2) erronea valutazione delle prove acquisite, stante la insussistenza del presunto credito.
Il Giudice di prime cure erroneamente poneva a base della propria decisione una semplice fattura che, sebbene annotata nelle scritture contabili, in nessun modo poteva costituire prova di un eventuale rapporto contrattuale intercorso tra le parti.
Con l'atto di citazione in opposizione al D.I., era stata disconosciuta tutta la documentazione prodotta dal creditore, compresa la firma presente sulla fattura per cui è causa. All'udienza del 19.12.2016, il aveva _1 formulato istanza di verificazione successivamente dichiarata inammissibile dal Giudice con ordinanza depositata il 09.10.2019, nella quale veniva dedotta la tardività della richiesta.
4 Eccepiva inoltre che l'eventuale contratto(verbale) concluso per la fornitura in discorso era nullo ai sensi del decreto-legge 1/2012 (art.62) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale prevede al comma 1: ”I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano a pena di nullità la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento”. Da tale normativa era possibile individuare i prodotti agricoli cui si riferiva la norma e precisamente “i prodotti dell'allegato
I di cui all'art. 38, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea” tra i quali: “semi e frutti oleosi;
semi, sementi, e frutti diversi;
piante industriali e medicinali;
paglie e foraggi” (capitolo 12).
Di conseguenza la mancanza della forma scritta determinava la nullità del contratto di vendita della paglia, con la conseguenza della inesigibilità del prezzo della merce ceduta.
Il Giudice in primo grado basava, inoltre, la propria decisione sulla deposizione dei testi indicati dal
[...]
, tutti dipendenti del medesimo e perciò palesemente _1 inattendibili,non valutando adeguatamente al contrario le dichiarazioni dei tre testimoni della odierna appellante.
Concludeva per la riforma della decisione come da atto di appello, chiedendo:
1) riformare integralmente la sentenza n. 2237/2022, depositata il
17.06.2022, notificata in data 27.10.2022, respingendo la domanda originariamente proposta, per l'effetto revocare
5 il decreto ingiuntivo n.1946/2014, emesso dal Tribunale di
Salerno in data 17.06.2014;
2) condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite, per il doppio grado di giudizio, con attribuzione.
Si costituiva che nel merito, contestava _1 le avverse deduzioni, chiedeva il rigetto dell'appello proposto, richiamando sostanzialmente le deduzioni svolte in primo grado.
Con ordinanza del 14.11.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la Corte assegnava la causa a sentenza nel rispetto dell'art. 190 c.p.c.
Alla scadenza dei termini concessi e, all'esito della camera di consiglio, la Corte, decideva la controversia come da dispositivo che segue.
Motivi della decisione
L'appello è infondato.
Osserva la Corte che i due motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro strettamente correlati.
Giova preliminarmente sottolineare che alcuna nullità attinge la sentenza appellata, in quanto essa risulta dettagliatamente motivata in fatto e in diritto.
Parte appellante, contestava la domanda di adempimento proposta dal deduceva che nessun contratto di _1 vendita di paglia veniva concluso tra le parti, evidenziando altresì che la pretesa di parte appellata si fonda su una fattura, atto unilaterale di natura fiscale, priva di valenza probatoria nel giudizio di cognizione.
L'appellante inoltre deduceva la nullità dell'eventuale contratto di vendita concluso oralmente in violazione del decreto-legge 1/2012 (art.62) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
6 La normativa in parola dispone che “I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano a pena di nullità,… omissis”.
Osserva la Corte che l'art 36 bis del DL 179/2012 ha modificato tale disposizione abrogando l'inciso “a pena di nullità” e pertanto il contratto in esame, sicuramente stipulato in forma verbale, risulta valido ed efficace.
In ogni caso, il legislatore aveva previsto il requisito della forma scritta per i contratti indicati in funzione di obiettivi di protezione a favore di categorie di contraenti, precisando tuttavia che l'obbligo di stipulare in forma scritta non riguarda i contratti conclusi direttamente con i consumatori finali.
E' evidente che la previsione di forma-contenuto si sarebbe posta in contrasto con le esigenze del commercio:
i consumatori acquistano normalmente (e velocemente) mediante accordi verbali che perfezionano contratti con esecuzione immediata.
Nel caso di specie, la qualità di consumatore finale della appellante si desume dalle dichiarazioni dei testimoni escussi. dichiarava: “preciso che la produzione Testimone_1 dei foraggi provenienti dal suo terreno non bastava ad alimentare il bestiame nell'anno corrente”
(ud.16.01.2017); pertanto risulta del tutto evidente che la fornitura dei balloni di paglia non era destinata a consentire ulteriori cessioni, ma serviva per alimentare il bestiame della società acquirente e ciò induce a ritenere che la debba essere Parte_1
7 considerata consumatore finale,con esclusione della invocata nullità del contratto di vendita per cui è causa.
Del tutto congruente, dettagliata e perciò attendibile risultava la testimonianza dell' il quale Testimone_2 specificava che “è vero che la ditta _1 forniva foraggio soprattutto alla
[...]
; preciso che era Parte_1 Pt_1
che mi chiamava telefonicamente e mi ordinava il
[...] foraggio che gli serviva;
I camion della ditta li _1 ho accompagnati personalmente io;
riconosco la fattura esibita n. 19 dell'anno 2013 della ditta e _1 posso riferire che il timbro dell'azienda ivi Parte_1 opposto con firma è stato fatto davanti a me” (Ud.
16.01.2017).
Inoltre, la testimonianza di si palesava Testimone_3 ugualmente utile ai fini della prova, in quanto il dichiarante puntualizzava: “sono a conoscenza del rapporto commerciale tra il sig. e la ditta Agri Testimone_2
Cannito di AS LI nell'anno 2013-2014”; il sig.
parlava di ordinativi di paglia e fieno con il Tes_2 sig. il sig. è stato Parte_1 Testimone_2 fornitore della ditta Agri Cannito di di Parte_1 paglia e fieno nell'anno 2013-2014”.
In contrario senso, i tre testi( e Tes_1 Pt_1
) escussi a richiesta della odierna appellante non Tes_4 hanno reso dichiarazioni dirimenti ai fini della decisione in quanto, pur facendo riferimento ad altro fornitore che avrebbe venduto la paglia alla non Parte_1 consegnavano elementi decisivi a far escludere che anche il abbia venduto balle di paglia alla predetta _1 società nell'anno in cui venne emessa la fattura per cui è causa.
8 Dunque, per quanto fin qui premesso, risulta indubbio l'accordo e il rapporto intercorso tra le parti per cui è causa, in quanto provato,oltre che dalla fattura depositata, dalle evidenze della prova orale assunta in primo grado a richiesta del _1
L'appello va dunque rigettato con la conseguente condanna della società agricola Parte_1
soccombente, al pagamento delle spese di questo
[...] grado.
La reiezione della impugnazione impone, ai sensi dell'articolo 13, comma primo quater, del decreto del
Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, come integrato dall'articolo 1, comma diciassettesimo, della legge numero 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all'ammontare già dovuto da porre a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla società Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Salerno n.2237/2022 emessa in data 17.06.2022 nel procedimento RG n.8814/2014, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna la società agricola Parte_1 al rimborso delle spese processuali del
[...] presente grado in favore della impresa individuale _1
, liquidandole in € 5.077,00 per onorari di difesa,
[...]
9 oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del
15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge.
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma primo quater, del decreto del
Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione
Salerno 25/2/2025
Il Presidente estensore
Dr. Aldo Gubitosi
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