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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 04/08/2025, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1901/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima sezione persone e famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Loredana Giglio Presidente dott. Gaia Muscato Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1901/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARCHETTI SIMONE, elettivamente domiciliato in Perugia, Corso Vannucci 10 presso lo studio del medesimo difensore Ricorrente
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI CP_1 C.F._2
VALERIA, elettivamente domiciliata in Perufgia, via Bartolo 10/16 presso lo studio del medesimo difensore.
Resistente
E con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 Conclusioni delle parti: avendo raggiunto un accordo sulle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti hanno depositato memorie chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiunte, il cui contenuto si riporta di seguito integralmente: “CONDIZIONI DI NATURA PERSONALE 1. Nell'interesse superiore del proprio figlio minore disporne ex artt. 337 ter – 337 quater c.c. Per_1
(D. Lvo 154/2013) l'affido condiviso e paritetico con residenza presso la madre cui viene assegnata la casa coniugale sita in Perugia Via delle Caravelle, n. 22 ove continuerà ad abitare unitamente alla medesima;
2. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori i quali assumono espressamente il comune impegno di dare particolare rilievo alla cura, educazione ed istruzione del minore, privilegiando, nella scelta degli istituti, la qualità dei docenti. Le decisioni di maggiore interesse verranno assunte di comune accordo tra i coniugi avuto particolare riguardo alle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni del proprio figlio;
3. Salva la facoltà dei genitori di vedere e tenere con sé il proprio figlio ogni volta che lo desideri, previo avviso telefonico ed accordo compatibilmente sia con gli impegni lavorativi che con quelle che saranno le future esigenze educativo-scolastiche del piccolo, le modalità di permanenza del piccolo presso i genitori vengono disciplinate così come segue e sino ad oggi avvenuto: Salvo diverso accordo tra i coniugi il Sig. terrà con sé il Parte_1 minore presso la propria abitazione così come di seguito indicato: a) Durante la settimana in cui il piccolo trascorrerà il weekend col padre: - dal Lunedì all'uscita di scuola 13:30 sino al martedì mattina all'entrata di scuola;
- dal venerdì all'uscita di scuola sino al martedì successivo all'uscita di scuola;
b) Durante la settimana in cui il piccolo trascorrerà il weekend con la madre: - Dal Mercoledì 19:15 fino all'entrata a scuola di giovedì ore 08:00; - Dal giovedì 19:15 fino al venerdì all'entrata di scuola. 4.
Gli accordi concernenti le festività Natalizie e Pasquali verranno assunti consensualmente dai genitori di volta in volta nell'interesse del minore. In ogni caso, nella denegata ipotesi in cui dovesse sorgere disaccordo, i coniugi terranno presso di loro il medesimo, ad anni alterni, per l'intera giornata delle festività della Vigilia di pagina 2 di 8 Natale, Natale, Capodanno, Epifania e Pasqua e per un numero di giorni continuativi nel corso delle predette festività (in corrispondenza del periodo di chiusura della scuola) nella misura della metà ciascuno;
5. Salvo diverso accordo tra i genitori, ciascuno dei genitori dovrà tenere con sé il minore nel periodo estivo per 15 o più giorni continuativi da concordare preventivamente con la madre entro il 30 marzo di ogni anno, compatibilmente con il periodo di ferie di entrambi i coniugi. Nel periodo invernale e/o primaverile, ogni genitore avrà diritto a tenere presso di sé il figlio per un periodo continuativo di 7 giorni, da comunicarsi preventivamente all'altro coniuge, al fine di permettere la fruizione della settimana bianca e/o diversa vacanza.
6. I genitori dovranno comunicare sempre, l'uno all'altro, il proprio recapito e di essere sempre reperibili telefonicamente;
7. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 337 sexies c.c. i genitori si obbligano a dare reciproca, tempestiva comunicazione di ogni eventuale cambiamento di residenza;
8. Entrambe le parti si impegnano, sin d'ora, a non far frequentare il proprio figlio ad eventuali, rispettivi partners, se non nel caso in cui si tratti di relazione seria e duratura. CONDIZIONI DI NATURA PATRIMONIALE:
9. La casa coniugale sita in Perugia Via delle Caravelle, n.22, sarà assegnata in uso alla Sig.ra unitamente ai mobili che ne costituiscono l'arredamento finchè vi CP_1 continuerà ad abitare unitamente al figlio Nel periodo in cui vi abiterà, la Per_1 sig.ra si impegna a non apportare modifiche estetiche e/o strutturali CP_1 all'immobile, salvo diverso accordo tra i coniugi. Inoltre, si impegna a dare la propria disponibilità ad agevolare i lavori di ristrutturazione condominiale. La sig.ra CP_1 tenuto conto del fatto che continuerà ad abitare la casa coniugale, si impegna a corrispondere con regolarità le somme relative agli oneri condominiali, con diritto del sig. a rivalersi sulla stessa in caso di mancato rispetto delle scadenze;
Il Parte_1 sig. , con l'accordo della sig.ra manterrà l'utilizzo esclusivo Parte_1 CP_1 della cantina e della soffitta. 10. Gli odierni esponenti concorreranno e provvederanno in via paritaria e diretta al mantenimento ordinario del proprio figlio in Per_1 ragione delle rispettive possibilità come la legge impone nel periodo che trascorreranno pagina 3 di 8 con i medesimi, così come sino ad oggi avvenuto a far data dalla Omologa;
11.
Entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie per il proprio figlio (quali, in via esemplificativa, quelle mediche, scolastiche, ricreative e/o sportive) che dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori e regolarmente documentate. Previa esibizione del relativo documento di spesa colui che avrà anticipato le spese concordate verrà rimborsato. In particolare si considerano in forza dell' ultimo Protocollo in uso: Spese Scolastiche e formative -senza preventiva concertazione- acquisto libri di testo per il ciclo di scuola dell'obbligo e secondaria o per corsi equipollenti, corredo scolastico di inizio anno, lezioni suppletive ove espressamente consigliate dall'Insegnante, tasse universitarie per università statali per gli anni di corso e relativi libri di testo;
Spese Scolastiche e formative -con preventiva concertazione- rette e spese di iscrizione a scuole paritarie o a università private o fuori corso, corsi di istruzione e/o formativi, anche all'estero, corsi di specializzazione, lezioni suppletive di perfezionamento, corsi di lingua e informatici, gite scolastiche superiori ad un giorno, spese di alloggio fuori sede, nel caso di strutture universitarie o corsi equipollenti, attrezzature scolastiche o didattiche particolarmente onerose (Es. Computer etc); Spese Educative, Ricreative e Sportive - senza preventiva concertazione- eventuale attività sportiva prescritta dal medico a scopo terapeutico e relativa attrezzatura;
Spese Educative, Ricreative e Sportive- con preventiva concertazione - iscrizione ad attività sportiva o agonistica e spese per la relativa attrezzatura, corsi educativi o attività artistiche, quali danza, musica, pittura, corsi di informatica e di lingua, centri estivi, gare sportive, corsi ludici e/o ricreativi, vacanze e viaggi effettuati autonomamente dal figlio, scuola guida, patente, mezzi di locomozione e correlative spese periodiche obbligatorie (tassa di possesso, assicurazione) e spese di manutenzione/riparazione, spese per eventi significativi, spese per festeggiamento di eventi significativi nella vita dei figli. Spese Mediche
Sanitarie – senza preventiva concertazione- analisi ed esami medici e diagnostici, prescritto dal medico curante da effettuare presso strutture specialistiche qualora non pagina 4 di 8 coperti da SSN, acquisto di farmaci particolari e per terapie prolungate, prescritti dal medico curante, visite e interventi dentistici o oculistici effettuati presso strutture pubbliche, tickets, acquisto occhiali e protesi su prescrizione medica, altre spese mediche urgenti e non programmate purché munite di prescrizione medica o di attestazione di urgenza;
12. In caso di impegni lavorativi di uno dei genitori, costui si impegna a richiedere prioritariamente all'altro genitore se è disponibile a tenere con sé il piccolo, preferibilmente con un preavviso di almeno un giorno. 13. La sig.ra CP_1 in caso di mutamento in meglio delle proprie condizioni economico-reddituali, avendo in animo di trasferirsi in una nuova abitazione (sempre all'interno del Comune di
Perugia), avrà diritto a vedersi riconosciuti € 20.000,00 da parte del a Parte_1 seguito della vendita della casa coniugale. Per l'effetto, in caso di vendita della casa coniugale, il Sig. dovrà corrispondere alla Sig.ra la somma di Parte_1 CP_1 euro 20.000,00 (ventimila/00) come quantificata in sede di Omologa di separazione;
14. Il Sig. , si impegna e si obbliga a trasferire causa familiae - Parte_1 anche ai sensi dell'art. 19 Legge 74/1987 - al figlio , a titolo Controparte_2 gratuito la nuda proprietà dei seguenti immobili siti in Valfabbrica, Vocabolo Le Case snc: Fabbricato, in corso di costruzione, contraddistinto al Catasto Fabbricati del
Comune di Valfabbrica al Foglio 78 Part. 311; Terreno contraddistinto al Catasto
Terreni del Comune dì Valfabbrica al Foglio 78 Part. 597. l'impegno al suddetto trasferimento in favore del figlio, da eseguirsi libero da pesi, oneri, ipoteche e gravami,
è da intendersi essenziale e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale;
15. I sottoscritti, infine, si danno, reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti e di avere allo stato mezzi adeguati al proprio sostentamento e di non avere, pertanto, nulla a che pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno divorzile ex art. 5, L. 898/1970; 16. Le parti espressamente concordano che l'assegno unico familiare sia corrisposto a favore di entrambi nella misura del 50% ciascuno. 17. Le spese del presente giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti, con rinuncia dei rispettivi difensori alla solidarietà professionale ai sensi dell'art. 13, 8°
pagina 5 di 8 comma, della legge 247/12 che sottoscrivono ai fini dell'autentica della firma e della rinuncia;
18. Le parti confermano di rilasciarsi scambievolmente autorizzazione per il rinnovo o il rilascio dei rispettivi passaporti o altro documento valido per l'espatrio”.
Conclusioni del P.m.: il P.M. ha espresso il proprio parere in data 25.6.2025, concludendo per l'accoglimento della domanda sullo status.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 16.5.2024, il sig. ha depositato ricorso volto ad ottenere Parte_1 la cessazione degli effetti civili, convenendo in giudizio la sig.ra ed CP_1 esponendo: di aver contratto matrimonio concordatario con la resistente in Perugia, il giorno 15.6.2013, trascritto nel Registro di Stato Civile del relativo comune al n.
73, p. 2, s. A anno 2013, adottando il regime della separazione dei beni;
che dall'unione nasceva il figlio il 18.4.2015, ancora minorenne;
che venuta Per_1 meno l'armonia coniugale, i coniugi si determinavano a chiedere la separazione personale alle condizioni concordate tra di loro, omologate il 14.12.2021 dal
Tribunale di Perugia;
che le condizioni della separazione prevedevano l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra senza previsioni di carattere economico CP_1 essendo i coniugi economicamente indipendenti, l'affidamento condiviso di Per_1 con tempi di collocamento pressochè paritetici tra i due genitori e mantenimento diretto del figlio;
che la separazione si era protratta ininterrottamente per circa due anni e mezzo dall'omologa, senza che tra i coniugi fosse intervenuta la riconciliazione, e che pertanto sussistevano i presupposti di cui all'art. 3, nr. 2, lett.
b, della L. 898/1970 per addivenire alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Quanto al profilo economico, il sig. ha dedotto come la Parte_1 situazione non sia cambiata dal tempo della separazione e nello specifico: il ricorrente, socio per pari quote della Impronta Creativa snc, gode di redditi sostanzialmente invariati e vive insieme alla madre nel cespite del quale è comproprietario al 50% a seguito del decesso del padre, mentre la sig.ra CP_1
pagina 6 di 8 continua a lavorare presso la stessa attività al tempo della separazione e vive CP_1 nella casa coniugale assegnatale, della quale è proprietario il ricorrente.
Ha quindi concluso chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma di tutte le condizioni come previste in sede di accordo di separazione.
Con comparsa di costituzione la sig.ra ha aderito alla domanda di cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio, ma si è opposta alla richiesta di conferma delle condizioni della separazione delle quali chiedeva la modifica, in particolare chiedendo di porre a carico del padre l'obbligo di versare alla madre la somma di euro 500,00, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio Per_1 oltre il 50% delle spese straordinarie.
Dopo lo scambio delle memorie ex art. 473bis.17 c.p.c. n. 1) e 2), le parti depositavano, poco prima della celebrazione della prima udienza fissata al 30.1.2025 poi differita a trattazione scritta al 27.3.2025, le conclusioni congiunte;
con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
*
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va certamente accolta, in quanto ricorrono nella specie tutte le condizioni richieste dalla legge: dagli atti emerge come la convivenza coniugale è cessata sin dalla data della comparizione delle parti dinanzi al Presidente per la separazione personale e che lo stato di separazione si è poi protratto senza interruzioni, risultando integrata, pertanto, la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70 secondo cui può domandarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da sei mesi a far data dal momento della comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale.
pagina 7 di 8 Le conclusioni congiunte avanzate dalle parti possono essere accolte dal Collegio, in quanto non contrastanti con norme imperative o di ordine pubblico;
le condizioni dettate risultano rispondenti all'interesse superiore del figlio minore, in quanto coerenti all'esigenza dello stesso di mantenere significativi rapporti con entrambi i genitori, e di avere condizioni di vita funzionali ad una sana crescita ed evoluzione.
Quanto, infine, alle spese di lite, dato anche l'accordo delle parti sul punto, queste vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal sig.
nato a [...] il [...], e dalla sig.ra. Parte_1 CP_1
, nata a [...], il [...], contratto in Perugia, il giorno
[...]
15.6.2013, trascritto nel Registro di Stato Civile del relativo comune al n. 73, p.
2, s. A anno 2013;
2) Provvede sulle statuizioni accessorie alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio in conformità alle conclusioni congiunte avanzate dalle parti, sopra riportate sub “Conclusioni delle parti”;
3) Spese compensate.
4) Manda al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Perugia, 25.7.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Elena Stramaccioni dott. Loredana Giglio
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima sezione persone e famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Loredana Giglio Presidente dott. Gaia Muscato Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1901/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARCHETTI SIMONE, elettivamente domiciliato in Perugia, Corso Vannucci 10 presso lo studio del medesimo difensore Ricorrente
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI CP_1 C.F._2
VALERIA, elettivamente domiciliata in Perufgia, via Bartolo 10/16 presso lo studio del medesimo difensore.
Resistente
E con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 Conclusioni delle parti: avendo raggiunto un accordo sulle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti hanno depositato memorie chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiunte, il cui contenuto si riporta di seguito integralmente: “CONDIZIONI DI NATURA PERSONALE 1. Nell'interesse superiore del proprio figlio minore disporne ex artt. 337 ter – 337 quater c.c. Per_1
(D. Lvo 154/2013) l'affido condiviso e paritetico con residenza presso la madre cui viene assegnata la casa coniugale sita in Perugia Via delle Caravelle, n. 22 ove continuerà ad abitare unitamente alla medesima;
2. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori i quali assumono espressamente il comune impegno di dare particolare rilievo alla cura, educazione ed istruzione del minore, privilegiando, nella scelta degli istituti, la qualità dei docenti. Le decisioni di maggiore interesse verranno assunte di comune accordo tra i coniugi avuto particolare riguardo alle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni del proprio figlio;
3. Salva la facoltà dei genitori di vedere e tenere con sé il proprio figlio ogni volta che lo desideri, previo avviso telefonico ed accordo compatibilmente sia con gli impegni lavorativi che con quelle che saranno le future esigenze educativo-scolastiche del piccolo, le modalità di permanenza del piccolo presso i genitori vengono disciplinate così come segue e sino ad oggi avvenuto: Salvo diverso accordo tra i coniugi il Sig. terrà con sé il Parte_1 minore presso la propria abitazione così come di seguito indicato: a) Durante la settimana in cui il piccolo trascorrerà il weekend col padre: - dal Lunedì all'uscita di scuola 13:30 sino al martedì mattina all'entrata di scuola;
- dal venerdì all'uscita di scuola sino al martedì successivo all'uscita di scuola;
b) Durante la settimana in cui il piccolo trascorrerà il weekend con la madre: - Dal Mercoledì 19:15 fino all'entrata a scuola di giovedì ore 08:00; - Dal giovedì 19:15 fino al venerdì all'entrata di scuola. 4.
Gli accordi concernenti le festività Natalizie e Pasquali verranno assunti consensualmente dai genitori di volta in volta nell'interesse del minore. In ogni caso, nella denegata ipotesi in cui dovesse sorgere disaccordo, i coniugi terranno presso di loro il medesimo, ad anni alterni, per l'intera giornata delle festività della Vigilia di pagina 2 di 8 Natale, Natale, Capodanno, Epifania e Pasqua e per un numero di giorni continuativi nel corso delle predette festività (in corrispondenza del periodo di chiusura della scuola) nella misura della metà ciascuno;
5. Salvo diverso accordo tra i genitori, ciascuno dei genitori dovrà tenere con sé il minore nel periodo estivo per 15 o più giorni continuativi da concordare preventivamente con la madre entro il 30 marzo di ogni anno, compatibilmente con il periodo di ferie di entrambi i coniugi. Nel periodo invernale e/o primaverile, ogni genitore avrà diritto a tenere presso di sé il figlio per un periodo continuativo di 7 giorni, da comunicarsi preventivamente all'altro coniuge, al fine di permettere la fruizione della settimana bianca e/o diversa vacanza.
6. I genitori dovranno comunicare sempre, l'uno all'altro, il proprio recapito e di essere sempre reperibili telefonicamente;
7. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 337 sexies c.c. i genitori si obbligano a dare reciproca, tempestiva comunicazione di ogni eventuale cambiamento di residenza;
8. Entrambe le parti si impegnano, sin d'ora, a non far frequentare il proprio figlio ad eventuali, rispettivi partners, se non nel caso in cui si tratti di relazione seria e duratura. CONDIZIONI DI NATURA PATRIMONIALE:
9. La casa coniugale sita in Perugia Via delle Caravelle, n.22, sarà assegnata in uso alla Sig.ra unitamente ai mobili che ne costituiscono l'arredamento finchè vi CP_1 continuerà ad abitare unitamente al figlio Nel periodo in cui vi abiterà, la Per_1 sig.ra si impegna a non apportare modifiche estetiche e/o strutturali CP_1 all'immobile, salvo diverso accordo tra i coniugi. Inoltre, si impegna a dare la propria disponibilità ad agevolare i lavori di ristrutturazione condominiale. La sig.ra CP_1 tenuto conto del fatto che continuerà ad abitare la casa coniugale, si impegna a corrispondere con regolarità le somme relative agli oneri condominiali, con diritto del sig. a rivalersi sulla stessa in caso di mancato rispetto delle scadenze;
Il Parte_1 sig. , con l'accordo della sig.ra manterrà l'utilizzo esclusivo Parte_1 CP_1 della cantina e della soffitta. 10. Gli odierni esponenti concorreranno e provvederanno in via paritaria e diretta al mantenimento ordinario del proprio figlio in Per_1 ragione delle rispettive possibilità come la legge impone nel periodo che trascorreranno pagina 3 di 8 con i medesimi, così come sino ad oggi avvenuto a far data dalla Omologa;
11.
Entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie per il proprio figlio (quali, in via esemplificativa, quelle mediche, scolastiche, ricreative e/o sportive) che dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori e regolarmente documentate. Previa esibizione del relativo documento di spesa colui che avrà anticipato le spese concordate verrà rimborsato. In particolare si considerano in forza dell' ultimo Protocollo in uso: Spese Scolastiche e formative -senza preventiva concertazione- acquisto libri di testo per il ciclo di scuola dell'obbligo e secondaria o per corsi equipollenti, corredo scolastico di inizio anno, lezioni suppletive ove espressamente consigliate dall'Insegnante, tasse universitarie per università statali per gli anni di corso e relativi libri di testo;
Spese Scolastiche e formative -con preventiva concertazione- rette e spese di iscrizione a scuole paritarie o a università private o fuori corso, corsi di istruzione e/o formativi, anche all'estero, corsi di specializzazione, lezioni suppletive di perfezionamento, corsi di lingua e informatici, gite scolastiche superiori ad un giorno, spese di alloggio fuori sede, nel caso di strutture universitarie o corsi equipollenti, attrezzature scolastiche o didattiche particolarmente onerose (Es. Computer etc); Spese Educative, Ricreative e Sportive - senza preventiva concertazione- eventuale attività sportiva prescritta dal medico a scopo terapeutico e relativa attrezzatura;
Spese Educative, Ricreative e Sportive- con preventiva concertazione - iscrizione ad attività sportiva o agonistica e spese per la relativa attrezzatura, corsi educativi o attività artistiche, quali danza, musica, pittura, corsi di informatica e di lingua, centri estivi, gare sportive, corsi ludici e/o ricreativi, vacanze e viaggi effettuati autonomamente dal figlio, scuola guida, patente, mezzi di locomozione e correlative spese periodiche obbligatorie (tassa di possesso, assicurazione) e spese di manutenzione/riparazione, spese per eventi significativi, spese per festeggiamento di eventi significativi nella vita dei figli. Spese Mediche
Sanitarie – senza preventiva concertazione- analisi ed esami medici e diagnostici, prescritto dal medico curante da effettuare presso strutture specialistiche qualora non pagina 4 di 8 coperti da SSN, acquisto di farmaci particolari e per terapie prolungate, prescritti dal medico curante, visite e interventi dentistici o oculistici effettuati presso strutture pubbliche, tickets, acquisto occhiali e protesi su prescrizione medica, altre spese mediche urgenti e non programmate purché munite di prescrizione medica o di attestazione di urgenza;
12. In caso di impegni lavorativi di uno dei genitori, costui si impegna a richiedere prioritariamente all'altro genitore se è disponibile a tenere con sé il piccolo, preferibilmente con un preavviso di almeno un giorno. 13. La sig.ra CP_1 in caso di mutamento in meglio delle proprie condizioni economico-reddituali, avendo in animo di trasferirsi in una nuova abitazione (sempre all'interno del Comune di
Perugia), avrà diritto a vedersi riconosciuti € 20.000,00 da parte del a Parte_1 seguito della vendita della casa coniugale. Per l'effetto, in caso di vendita della casa coniugale, il Sig. dovrà corrispondere alla Sig.ra la somma di Parte_1 CP_1 euro 20.000,00 (ventimila/00) come quantificata in sede di Omologa di separazione;
14. Il Sig. , si impegna e si obbliga a trasferire causa familiae - Parte_1 anche ai sensi dell'art. 19 Legge 74/1987 - al figlio , a titolo Controparte_2 gratuito la nuda proprietà dei seguenti immobili siti in Valfabbrica, Vocabolo Le Case snc: Fabbricato, in corso di costruzione, contraddistinto al Catasto Fabbricati del
Comune di Valfabbrica al Foglio 78 Part. 311; Terreno contraddistinto al Catasto
Terreni del Comune dì Valfabbrica al Foglio 78 Part. 597. l'impegno al suddetto trasferimento in favore del figlio, da eseguirsi libero da pesi, oneri, ipoteche e gravami,
è da intendersi essenziale e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale;
15. I sottoscritti, infine, si danno, reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti e di avere allo stato mezzi adeguati al proprio sostentamento e di non avere, pertanto, nulla a che pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno divorzile ex art. 5, L. 898/1970; 16. Le parti espressamente concordano che l'assegno unico familiare sia corrisposto a favore di entrambi nella misura del 50% ciascuno. 17. Le spese del presente giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti, con rinuncia dei rispettivi difensori alla solidarietà professionale ai sensi dell'art. 13, 8°
pagina 5 di 8 comma, della legge 247/12 che sottoscrivono ai fini dell'autentica della firma e della rinuncia;
18. Le parti confermano di rilasciarsi scambievolmente autorizzazione per il rinnovo o il rilascio dei rispettivi passaporti o altro documento valido per l'espatrio”.
Conclusioni del P.m.: il P.M. ha espresso il proprio parere in data 25.6.2025, concludendo per l'accoglimento della domanda sullo status.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 16.5.2024, il sig. ha depositato ricorso volto ad ottenere Parte_1 la cessazione degli effetti civili, convenendo in giudizio la sig.ra ed CP_1 esponendo: di aver contratto matrimonio concordatario con la resistente in Perugia, il giorno 15.6.2013, trascritto nel Registro di Stato Civile del relativo comune al n.
73, p. 2, s. A anno 2013, adottando il regime della separazione dei beni;
che dall'unione nasceva il figlio il 18.4.2015, ancora minorenne;
che venuta Per_1 meno l'armonia coniugale, i coniugi si determinavano a chiedere la separazione personale alle condizioni concordate tra di loro, omologate il 14.12.2021 dal
Tribunale di Perugia;
che le condizioni della separazione prevedevano l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra senza previsioni di carattere economico CP_1 essendo i coniugi economicamente indipendenti, l'affidamento condiviso di Per_1 con tempi di collocamento pressochè paritetici tra i due genitori e mantenimento diretto del figlio;
che la separazione si era protratta ininterrottamente per circa due anni e mezzo dall'omologa, senza che tra i coniugi fosse intervenuta la riconciliazione, e che pertanto sussistevano i presupposti di cui all'art. 3, nr. 2, lett.
b, della L. 898/1970 per addivenire alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Quanto al profilo economico, il sig. ha dedotto come la Parte_1 situazione non sia cambiata dal tempo della separazione e nello specifico: il ricorrente, socio per pari quote della Impronta Creativa snc, gode di redditi sostanzialmente invariati e vive insieme alla madre nel cespite del quale è comproprietario al 50% a seguito del decesso del padre, mentre la sig.ra CP_1
pagina 6 di 8 continua a lavorare presso la stessa attività al tempo della separazione e vive CP_1 nella casa coniugale assegnatale, della quale è proprietario il ricorrente.
Ha quindi concluso chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma di tutte le condizioni come previste in sede di accordo di separazione.
Con comparsa di costituzione la sig.ra ha aderito alla domanda di cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio, ma si è opposta alla richiesta di conferma delle condizioni della separazione delle quali chiedeva la modifica, in particolare chiedendo di porre a carico del padre l'obbligo di versare alla madre la somma di euro 500,00, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio Per_1 oltre il 50% delle spese straordinarie.
Dopo lo scambio delle memorie ex art. 473bis.17 c.p.c. n. 1) e 2), le parti depositavano, poco prima della celebrazione della prima udienza fissata al 30.1.2025 poi differita a trattazione scritta al 27.3.2025, le conclusioni congiunte;
con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
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La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va certamente accolta, in quanto ricorrono nella specie tutte le condizioni richieste dalla legge: dagli atti emerge come la convivenza coniugale è cessata sin dalla data della comparizione delle parti dinanzi al Presidente per la separazione personale e che lo stato di separazione si è poi protratto senza interruzioni, risultando integrata, pertanto, la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70 secondo cui può domandarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da sei mesi a far data dal momento della comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale.
pagina 7 di 8 Le conclusioni congiunte avanzate dalle parti possono essere accolte dal Collegio, in quanto non contrastanti con norme imperative o di ordine pubblico;
le condizioni dettate risultano rispondenti all'interesse superiore del figlio minore, in quanto coerenti all'esigenza dello stesso di mantenere significativi rapporti con entrambi i genitori, e di avere condizioni di vita funzionali ad una sana crescita ed evoluzione.
Quanto, infine, alle spese di lite, dato anche l'accordo delle parti sul punto, queste vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal sig.
nato a [...] il [...], e dalla sig.ra. Parte_1 CP_1
, nata a [...], il [...], contratto in Perugia, il giorno
[...]
15.6.2013, trascritto nel Registro di Stato Civile del relativo comune al n. 73, p.
2, s. A anno 2013;
2) Provvede sulle statuizioni accessorie alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio in conformità alle conclusioni congiunte avanzate dalle parti, sopra riportate sub “Conclusioni delle parti”;
3) Spese compensate.
4) Manda al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Perugia, 25.7.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Elena Stramaccioni dott. Loredana Giglio
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