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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/04/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Stefania D'Errico Presidente
Dott.ssa Federica Rotondo Giudice
Dott.ssa Marzia Mingione Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3572 del R.G. 2019, riservata per la decisione all'esito dell'udienza del 20.06.2024 ed avente ad oggetto: “Divorzio contenzioso – Cessazione effetti civili”;
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Assuntina Bruno, presso il cui studio, sito in Palagiano (TA) al
Corso Lenne n. 45, è elettivamente domiciliata;
-ricorrente -
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. Lucia Maria Teresa Cassano, presso il cui studio, sito in
Castellaneta (TA) alla via Ospedale n. 70, è elettivamente domiciliato;
-resistente-
E il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto.
-intervenuto ex lege-
All'udienza del 20.06.2024 le parti precisavano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi atti e verbali di causa;
atti trasmessi al Pubblico Ministero in data
20.06.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della domanda.
Con ricorso depositato in data 29.05.2019, chiedeva la pronuncia della Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in LA (TA) il 21.06.2006,
1 con (atto trascritto nel registro degli atti di Stato Civile di tale Comune Controparte_1
al n. 1, parte I, anno 2006), dalla cui unione erano nati i figli (il 26.10.2009) e PE
(il 18.09.2011), ricorrendo il duplice presupposto della separazione personale dei _2
coniugi, omologata con decreto (n. 5726/2017 R.G.) dal Tribunale di Taranto in data
08.02.2018, e della definitiva cessazione della convivenza.
In ordine ai profili accessori, chiedeva disporsi l'affidamento congiunto dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e obbligo per il di corrispondere per il loro mantenimento la somma complessiva di € 400,00 (in CP_1 ragione di € 200,00), oltre al 50% delle spese straordinarie. Inoltre, deducendo di essere disoccupata e di avere difficoltà a trovare un'occupazione a causa delle sue precarie condizioni di salute, insisteva per il riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore, pari ad € 200,00 mensili.
Con comparsa, depositata in Cancelleria in data 14.10.2019, si costituiva in giudizio il quale non si opponeva alla richiesta di pronuncia della cessazione Controparte_1
degli effetti civili del matrimonio, ma contestava le istanze economiche della ricorrente.
Sul punto, precisava che per la sua attività di infermiere professionale percepiva una retribuzione mensile di circa € 1.800,00, ma di dover far fronte ad ingenti spese, fra cui il pagamento delle rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale e il versamento dell'assegno di mantenimento per i figli.
Evidenziava che, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, la non era priva di Pt_1 redditi “adeguati”, lavorando come parrucchiera a domicilio, con un guadagno mensile pari a circa € 600,00, cui va aggiunto il reddito di cittadinanza ed il canone locativo derivante dall'immobile, sito in LA, alla via Marconi n.11 (di € 220,00 mensili).
Chiedeva, dunque, nulla disporsi a titolo di assegno divorzile, non ricorrendone i presupposti;
con obbligo di corrispondere alla ricorrente il solo assegno di mantenimento a favore dei figli minore, pari complessivamente ad € 500,00 (nella misura di € 250,00 ciascuno), comprensiva degli assegni familiari, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza di comparizione coniugi, del 15.10.2019, il Giudice delegato, esperito invano il tentativo di conciliazione, assumeva i provvedimenti provvisori confermando le condizioni della separazione;
rimetteva le parti innanzi a sé, quale Giudice istruttore, per il prosieguo.
All'udienza, a trattazione scritta, del 03.06.2020, le parti precisavano le conclusioni per la pronuncia sullo status; dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con sentenza non definitiva (sent. n. 1046/2020, pubbl. il 17.06.2020), la causa veniva rimessa
2 sul ruolo per l'espletamento dell'istruttoria, in ordine ai profili accessori.
Subentrata la scrivente al precedente Giudice istruttore e concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., la causa veniva istruita mediante l'interrogatorio formale deferito alla ricorrente e l'espletamento della prova testimoniale.
Nelle more, con istanza congiunta depositata in data 29.03.2023, le parti chiedevano l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, rappresentando che la stessa vi abitava unitamente ai figli minori, sin dall'epoca della separazione.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 25.05.2023, con ordinanza del 08.06.2023, la casa coniugale veniva assegnata alla quale genitore collocatario dei figli Pt_1 minori. Preso atto della rinuncia al prosieguo dell'istruttoria orale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29.02.2024, onerando le parti al deposito di documentazione reddituale aggiornata.
All'udienza del 20.06.2024, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione con concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Avendo il Tribunale già emesso pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con sentenza non definitiva n. 1046/2020, pubbl. il 17.06.2020, nessuna statuizione deve più essere assunta in punto di status.
Sull'affidamento e collocamento prevalente della figlia minore.
In ordine alle questioni concernenti la prole, deve essere confermata la vigente previsione di affido condiviso dei figli, e non essendovi elementi istruttori per PE _2
ritenere accertata in positivo l'inidoneità educativa di ciascuno dei genitori, tale da determinare positivamente deroga al principio adottato in via preferenziale dal legislatore, come si evince chiaramente dagli artt. 337 ter e 337 quater c.c., per cui la regola è
l'affidamento condiviso.
Nel quadro della nuova disciplina relativa ai provvedimenti riguardo ai figli, improntata alla tutela del diritto del minore alla cd. «bigenitorialità», cioè al diritto di continuare ad avere un rapporto equilibrato e significativo con ciascuno dei genitori,
l'affidamento condiviso (comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone come regola generale rispetto alla quale costituisce, invece, ora eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo.
3 In ordine al diritto di visita, i rapporti padre-figli potranno essere tendenzialmente regolamentati secondo le modalità concordate dai coniugi nel verbale del 08.02.2018 e confermate in fase presidenziale (il sig. potrà incontrare e trattenere con sé, i CP_1
figli minori a) nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì di ogni settimana dalle ore 17:00 alle ore 20:00; b) dal sabato alle ore 9:00 alla domenica alle ore 20:00, a settimane alterne;
c) nel periodo estivo (luglio-agosto) per dieci giorni consecutivi, previo accordo tra i coniugi;
d) nel periodo natalizio un anno (…), dalle ore 10:00 del 23 dicembre alle ore 20:00 del 27 dicembre e, l'anno successivo, dalle ore 10:00 del 30 dicembre alle ore
20:00 del 3 gennaio e così di seguito;
e) nel periodo pasquale dalle ore 10:00 del giorno di Pasqua alle ore 20:00 del Lunedì dell'Angelo di tutti gli anni dispari), salvo diverso accordo tra le parti, tenendo conto delle esigenze di studio e degli impegni extra-scolastici dei minori, ormai di anni 16 ( ) e 14 ( , e di quelle lavorative del padre PE _2
(previa comunicazione dei turni di lavoro con congruo anticipo).
Sul contributo al mantenimento dei figli.
Quanto alle questioni economiche concernenti il mantenimento dei figli, può confermarsi l'assegno mensile pari complessivamente ad €500,00 (in ragione di €250,00 ciascuno).
Com'è noto, l'art. 337 ter c.c. dispone che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L'assegno deve essere automaticamente adeguato agli indici ISTAT.
Tanto premesso, nella specie i coniugi si trovano in una condizione di evidente disequilibrio reddituale.
In particolare, dalla documentazione reddituale emerge che il ricorrente ha prodotto redditi da lavoro dipendente pari ad € 37.463,00 per l'anno d'imposta 2021 (cfr. MOD.
730/2022); ad € 42.544,00 per l'anno d'imposta 2020 (cfr. MOD 730/2021) e ad €
39.475,00 per l'anno d'imposta 2018 (cfr. MOD. 730/2019). Per la ricorrente risultano prodotti per l'anno d'imposta 2021-2020-2019 (cfr. autocertificazione in atti) redditi pari ad € 221,30.
Di conseguenza, il Collegio ritiene che il contributo al mantenimento dei figli, PE
e possa essere confermato nella misura di € 250,00 ciascuno, sia tenuto conto della _2
4 capienza delle condizioni reddituali del padre, che delle accresciute esigenze dei figli con l'età secondo una nozione che appartiene al notorio e non ha, pertanto, bisogno di prova
(Cass. n.10720/2013).
Sulla domanda di assegno divorzile.
Com'è noto (Cass. S.U. n.18287/2018), all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo- compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.
La scelta di sciogliere l'unione matrimoniale determina un deterioramento complessivo delle condizioni di vita di entrambi i coniugi, in particolare per il coniuge meno dotato di capacità reddituali, economiche e patrimoniali proprie. Tale elemento - sempre secondo la Cassazione - impone di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio, in modo da sottolineare il profilo assistenziale dell'assegno qualora una delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro.
L'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive deve essere desunta dalla valutazione equiordinata degli indicatori di cui all'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza. In ogni caso, nel compiere tale accertamento, il Giudice non è vincolato ad un accertamento dei redditi dei coniugi nel loro esatto ammontare, essendo piuttosto sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi liberamente valutabile (cfr. Cass. n.
769/2018; Cass. n. 605/2017).
Ebbene, considerata a) la situazione reddituale della ricorrente e la precarietà dell'attività di parrucchiera a domicilio svolta dalla stessa, come comprovato dall'istruttoria orale (“la sig.ra non presta attività lavorativa e sono a conoscenza di questo perché Parte_1 sono amica da moltissimo tempo;
so che è alla ricerca di lavoro”; “con la sig. Pt_1
sono amica da tanti anni e qualche volta viene a casa a farmi i capelli a titolo di amicizia”; cfr. verbali di udienza del 29.09.2022 e del 19.01.2023); b) l'apporto fornito alla vita familiare, tenuto conto che il lavoro in agricoltura svolto dalla (cfr. Pt_1
Mod.C/2 storico in atti), in costanza di matrimonio, assunta puntualmente con rapporti di
5 lavoro a tempo determinato, è presumibilmente il frutto di una scelta concordata tra coniugi, al fine di conciliare il lavoro prestato al di fuori del nucleo familiare con le esigenze di gestione della casa e accudimento della prole;
c) la durata del matrimonio
(circa 12 anni); d) l'età attuale della (50 anni), che, pertanto, versa nell'oggettiva Pt_1
difficoltà di reperire una stabile occupazione;
questo Collegio ritiene accertati i presupposti previsti dall'art. 5, comma 6, L. n. 898 del 1970 ai fini dell'accertamento del diritto della resistente all'assegno di divorzio, determinandolo nella misura di € 100,00 mensili, somma annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT annuali.
Sulle spese di lite.
Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito complessivo del giudizio e delle ragioni sottese alla decisione.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda di nei confronti Parte_1
di così provvede: Controparte_1
1. affida i figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori, con PE _2
collocamento prevalente presso l'abitazione della madre e rapporti di frequentazione con il padre regolati come in parte motiva;
2. pone a carico di l'obbligo di concorrere al mantenimento dei Controparte_1
figli, e , versando a , entro il giorno 5 di ogni mese, PE _2 Parte_1
l'importo complessivo di € 500,00 (in ragione di € 250,00 ciascuna), annualmente rivalutato secondo gli indici Istat;
oltre al concorso, nella misura del 50%, delle spese straordinaria come da protocollo vigente;
3. determina in € 100,00 mensili l'ammontare dell'assegno divorzili dovuto da a , da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 Parte_1
mese e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall' ISTAT;
4. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 09.04.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Marzia Mingione Dott.ssa Stefania D'Errico
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