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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 14/04/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana Tribunale di Spoleto Giudice Paolo Mariotti
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano causa n. 444/2021 r.g.
Parte_1
Avv. ANGELO ANDREA BENVENUTO parte attrice opponente
Parte_2
Avv. STEFANO RUSCELLONI parte convenuta opposta
Le conclusioni delle parti:
Per l'attore opponente:
“Voglia l'On.le Giudice adito, contrariis rejectis, così provvedere:
1) Nel merito accogliere la presente opposizione in quanto fondata in fatto e in diritto, revocare il Decreto Ingiuntivo telematico N.R.G. 2238/2020 del 14.01.2021 reso dal Tribunale di Spoleto e notificato in data 15.01.2021, accertare
e dichiarare che la società non è debitrice delle somme ingiunte;
Parte_1
2) Condannare l'opposta alla rifusione delle spese e competenze di lite, in virtù del principio della soccombenza;
In via istruttoria: si chiede sin d'ora ammettersi prova per testi sulle circostanze di fatto del presente atto di citazione in opposizione, preceduti dalla locuzione “ Vero che”, con termine per indicare i testi nonché ogni altro mezzo istruttorio necessario a seguito del comportamento processuale di controparte. S.J.”
Per il convenuto opposto:
“Per tutto quanto sopra esposto e argomentato, come sopra Parte_2 rappresentata e difesa, chiede all'Ill.mo Tribunale di Spoleto di accogliere le seguenti conclusioni:
1 - rigettare le domande e le eccezioni dell'attrice opponente per i motivi esposti in comparsa confermando il decreto ingiuntivo opposto per la somma di € 29.711,09, oltre interessi moratori ex art.5 D.lgs 231/2002, dall'esigibilità al saldo effettivo
e alle spese del procedimento di ingiunzione, concedendo immediatamente la provvisoria esecuzione dello stesso;
- condannare in ogni caso, per tutti i suesposti titoli, l'attrice opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della somma di € 29.711,09, oltre interessi moratori ex art.5 D.lgs 231/2002, dall'esigibilità al saldo effettivo, o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta, se del caso determinata anche in via di equità, rigettando le eccezioni
e le domande svolte dalla stessa;
- con vittoria di spese, competenze e compensi di causa, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con condanna al risarcimento del danno per lite temeraria ex art.96, comma 1, c.p.c., e con ulteriore condanna all'indennizzo previsto dall'art.96, comma 3, c.p.c.
* * *
In via istruttoria: riservata ogni deduzione, istanza e produzione negli eventuali prefiggendi termini ex art.183, VI comma, punto 2) c.p.c., anche in funzione delle difese che assumerà l'attrice opponente”.
Le ragioni della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 10/2021 – R.G. n. 2238/2020 emesso in data 14.01.2021, con il quale è stato ingiunto il pagamento, in favore di dell'importo pari ad € 29.711,09, Parte_2 oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo per la fornitura di fardelli di acqua.
1.1. In data 24.06.2021 si è costituita in giudizio chiedendo la Parte_2 concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
1.2. Accolta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato e concessi i termini ex art. 181 comma 6 c.p.c., sono state dichiarate inammissibili le richieste istruttorie avanzate da parte opponente. Successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza del
12.12.2024 per la precisazione delle conclusioni.
1.3. Con ordinanza del 10.01.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Delineati sinteticamente gli aspetti processuali, occorre enucleare le argomentazioni delle parti.
2.1. Parte opponente, nell'atto introduttivo del giudizio di merito, ha specificato di operare come società impegnata nel settore della vendita all'ingrosso e al dettaglio di fardelli di acqua.
2 La medesima opponente ha riferito che, in data 20.12.2017, ha sottoscritto contratto di fornitura con il
Gruppo SEM Sorgenti Emiliane Modena s.p.a., nell''ambito del quale il già menzionato gruppo “si obbligava dietro corrispettivo alla fornitura di fardelli di acqua, nella specie acqua Nocera Umbra - Fonte Angelica, e di acqua Fonte Claudia o Giulia, per il marchio “Faito” di cui la società è licenziataria”. Parte_1
In data 17.02.2020, il Gruppo SEM Sorgenti Emiliane Modena s.p.a. recedeva dal suddetto contratto di fornitura, chiedendo il pagamento delle fatture non ancora saldate (si veda pag. 2 – atto di citazione).
2.2. Parte opponente ha esposto che a seguito di accordo transattivo è stato stabilito che “ Parte_1 si impegnava a pagare al Gruppo S.E.M. Sorgenti Emiliane Modena s.p.a. l'importo di euro 44.924,42
[...] corrispondente alla somma risultante dalle fatture non ancora pagate per le vecchie forniture scontata al 10%, in diciotto rate mensili di euro 2.495,0” (si veda pag. 2 – atto introduttivo). ha provveduto al Parte_1 pagamento di alcune rate.
2.3. In via preliminare, parte opponente ha eccepito l'infondatezza della pretesa creditoria per mancata notifica della cessione del credito sostenendo che la notifica del decreto ingiuntivo opposto “non è stata preceduta dalla comunicazione e/o notificazione alla società della cessione di credito da parte della Parte_1
Gruppo S.E.M. Sorgenti Emiliane Modena S.p.a. a favore della società (si veda Parte_2 pag. 3 – atto introduttivo). Ha altresì contestato la validità della documentazione posta a base del ricorso ai sensi dell'art. 2719 c.c.
2.5. Nel merito, parte attrice ha eccepito sia l'errata determinazione del quantum (si veda pag. 4 – atto introduttivo) sia l'illegittimità del ricorso per inesistenza dei requisiti ex art. 633 e 634 c.p.c. “mancando agli atti una prova scritta idonea alla richiesta ed alla concessione del decreto ingiuntivo opposto” (si veda pag. 4 – atto introduttivo).
3. Parte convenuta sostiene di essere legittimata a richiedere il pagamento, precisando che l'accordo transattivo prevede che “avrebbe dovuto pagare alle società controllate, tra cui l'odierna convenuta Parte_1 opposta, nel caso in cui avessero emesso le relative fatture” (si veda memoria ex art. 183, co.6, n. 2 – parte convenuta opposta).
3.1. Parte convenuta sostiene che il quantum è stato correttamente determinato e che sussistono i requisiti ex art. 633 e 634 c.p.c. affermando che “a fondare il decreto ingiuntivo qui opposto non vi sono soltanto le fatture ma anche la transazione” (si veda pag. 3 – comparsa di costituzione e risposta).
3.2. Parte convenuta eccepisce la temerarietà della lite “chiedendo la condanna alle spese processuali e al risarcimento del danno ex art. ex art. 96 comma 1°, c.p.c. da valutarsi in via equitativa, ma anche all'indennizzo di cui all'art. 96 comma 3” (si veda pag. 4 – comparsa di costituzione).
3 4. Una volta sintetizzate le argomentazioni delle parti, si deve procedere ad una loro analisi.
4.1. Quanto all'eccezione avanzata da parte attrice circa l'infondatezza della pretesa creditoria in considerazione della mancata notifica della cessione del credito, occorre fare le precisazioni che seguono.
4.1.1. In primo luogo, si deve muovere da lettura dell'accordo transattivo sottoscritto in data 29.07.2020; le parti di quel contratto erano S.E.M. Sorgenti Emiliane Modena S.p.a. e due società Pt_1 Parte_1 da quest'ultima controllate: e Parte_2 Controparte_1
A tal riguardo, va quindi rimarcato che, tra le società controllate che avevano sottoscritto l'accordo, vi è
l'odierna opposta.
4.1.2. Ciò che merita di essere evidenziato è che attraverso tale accordo le parti hanno espressamente concordato che la società “si impegna a pagare a SEM (e precisamente alle sue controllate che Parte_1 hanno emesso le relative fatture), l'importo di € 44.924,42 corrispondente alla somma risultante dalle fatture non pagate per le vecchie forniture (€ 39.114,10 per e € 10.801,92 per : Parte_2 Controparte_1
TOTALE € 49.916,02), scontata del 10% in diciotto rate mensili di uguale importo (€ 2.495,80) scadenti ciascuna il giorno 3 di ogni mese a decorrete dal 03.08.2020 (…)” (sul punto si veda pag. 2 – accordo transattivo).
4.1.3. La richiamata struttura dell'accordo e la partecipazione allo stesso di tutte le parti in causa consentono di riconoscere piena legittimazione attiva in capo a Parte_2 veniva infatti previsto che doveva pagare direttamente a quelle società, controllate da Pt_1 Parte_1
S.E.M. Sorgenti Emiliane Modena S.p.a., che avevano emesso fattura.
Inoltre, veniva espressamente indicato che aveva emesso fatture non Parte_2 pagate nei confronti di per un ammontare di € 39.114,10. Parte_1
4.1.4. A tal riguardo si deve puntualizzare che ciò trova riscontro nelle fatture che sono state allegate da parte opposta sia in sede monitoria sia nel presente giudizio (si veda doc. all. n. 2 “fascicolo procedimento monitorio” – comparsa di costituzione e risposta).
4.1.5. Alla luce di quanto sino ad ora esposto, dunque, deve ritenersi infondata l'eccezione mossa da considerato che si era riconosciuta debitrice di Parte_1 Parte_1 [...]
e si era parimenti obbligata a rimborsare a Parte_2 Parte_2
l'importo fatturato e non ancora corrisposto.
4.1.6. Non vi è stata, dunque, alcuna cessione del credito suscettibile di essere notificata.
In aggiunta e in ogni caso, ove la vicenda in esame fosse qualificabile come cessione del credito, la stessa cessione si sarebbe realizzata attraverso la stipulazione dell'atto di transazione, cui partecipavano tutti i soggetti interessati (incluso, in particolare, il debitore di talché non vi era necessità di Parte_1 effettuare alcuna notifica.
4 5. Una volta accertata la sussistenza di rapporto debito-credito tra e Parte_1 [...]
occorre esaminare l'eccezione di parte opponente circa la errata determinazione del Parte_2 quantum.
5.1. In primo luogo, si deve rilevare che non ha fornito prove (quali ricevute di bonifici Parte_1 bancari o tracce di utilizzo di altri metodi di pagamento, imputabili al rapporto fatto valere con decreto ingiuntivo) che consentono di individuare una misura dell'adempimento superiore rispetto a quella riconosciuta dal creditore Parte_2
Parte opponente, nel contestare la determinazione dell'importo ingiunto (pari ad € 29.711,09), si è limitata ad affermare che “la società nella proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo Parte_2 non ha tenuto conto di tutti gli importi effettivamente versati dalla società tramite il pagamento delle Parte_1 rate direttamente a favore della società S.E.M. Sorgenti Emiliane Modena s.p.a.”.
5.2. A tal proposito non vengono neppure indicate le rate eventualmente corrisposte a S.E.M. Sorgenti
Emiliane Modena s.p.a.: deve quindi rilevarsi che l'eccezione in parola appare generica nella sua allegazione, oltreché sprovvista di supporto probatorio.
5.3. Peraltro, partendo dal dato documentale rappresentato dall'accordo transattivo (sottoscritto anche da , si evidenzia che l'ammontare complessivo delle fatture rimaste impagate era, Parte_1 all'epoca, è pari ad € 44.924,42; di queste, € 35.202,69 erano rappresentative del credito vantato da
[...]
Parte_2
In sede transattiva, le parti avevano convenuto l'ammontare delle rate mensili, pari ad €. 2.495,80.
Coerentemente con tale ricostruzione, parte opposta ha rappresentato che l'opponente aveva provveduto a saldare le prime due rate, provvedendo, altresì, a versare un acconto della terza rata, per un ammontare complessivo pari ad € 5.491,60; alla luce di ciò, dunque, il debito è stato correttamente quantificato in €
29.711,09.
6. Infine, quanto alla eccezione sollevata da parte opponente circa l'illegittimità del ricorso per inesistenza dei requisiti ex art. 633 e 634 c.p.c., questa non può ritenersi fondata.
A tal riguardo, infatti, vige il principio secondo il quale la fattura è titolo idoneo per l'emissione di decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa (sul punto si veda Sentenza Cassazione Civile n. 3044 del
10/02/2020).
Peraltro, deve considerarsi che nel caso di specie, a fondamento del decreto ingiuntivo, risulta esservi accordo transattivo sottoscritto dallo stesso debitore.
5 7. Alla luce della disamina delle argomentazioni delle parti, l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere integralmente rigettata, con conferma del provvedimento adottato nella fase monitoria.
8. Le spese di lite seguono quindi la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato, con riferimento al valore della causa e con riferimento a importi pari ai medi tariffari (per la fase di studio, introduttiva e decisionale) in relazione alla complessità del procedimento, alla sua durata, al numero delle parti e alla natura dell'attività dalle stesse svolta.
8.1. Per la fase istruttoria, viene invece individuato importo pari al minimo tariffario.
8.2. Non si ritengono sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.
p.q.m.
rigetta l'opposizione spiegata da Parte_1 per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, disponendo l'efficacia esecutiva del medesimo decreto ingiuntivo opposto. condanna al pagamento, in favore di delle spese Parte_1 Parte_2 di lite quantificate nella somma di € 6.713,00 per compensi, oltre 15 % spese generali, IVA e CPA come per legge.
13 aprile 2025
Il giudice
Paolo Mariotti
6
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano causa n. 444/2021 r.g.
Parte_1
Avv. ANGELO ANDREA BENVENUTO parte attrice opponente
Parte_2
Avv. STEFANO RUSCELLONI parte convenuta opposta
Le conclusioni delle parti:
Per l'attore opponente:
“Voglia l'On.le Giudice adito, contrariis rejectis, così provvedere:
1) Nel merito accogliere la presente opposizione in quanto fondata in fatto e in diritto, revocare il Decreto Ingiuntivo telematico N.R.G. 2238/2020 del 14.01.2021 reso dal Tribunale di Spoleto e notificato in data 15.01.2021, accertare
e dichiarare che la società non è debitrice delle somme ingiunte;
Parte_1
2) Condannare l'opposta alla rifusione delle spese e competenze di lite, in virtù del principio della soccombenza;
In via istruttoria: si chiede sin d'ora ammettersi prova per testi sulle circostanze di fatto del presente atto di citazione in opposizione, preceduti dalla locuzione “ Vero che”, con termine per indicare i testi nonché ogni altro mezzo istruttorio necessario a seguito del comportamento processuale di controparte. S.J.”
Per il convenuto opposto:
“Per tutto quanto sopra esposto e argomentato, come sopra Parte_2 rappresentata e difesa, chiede all'Ill.mo Tribunale di Spoleto di accogliere le seguenti conclusioni:
1 - rigettare le domande e le eccezioni dell'attrice opponente per i motivi esposti in comparsa confermando il decreto ingiuntivo opposto per la somma di € 29.711,09, oltre interessi moratori ex art.5 D.lgs 231/2002, dall'esigibilità al saldo effettivo
e alle spese del procedimento di ingiunzione, concedendo immediatamente la provvisoria esecuzione dello stesso;
- condannare in ogni caso, per tutti i suesposti titoli, l'attrice opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della somma di € 29.711,09, oltre interessi moratori ex art.5 D.lgs 231/2002, dall'esigibilità al saldo effettivo, o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta, se del caso determinata anche in via di equità, rigettando le eccezioni
e le domande svolte dalla stessa;
- con vittoria di spese, competenze e compensi di causa, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con condanna al risarcimento del danno per lite temeraria ex art.96, comma 1, c.p.c., e con ulteriore condanna all'indennizzo previsto dall'art.96, comma 3, c.p.c.
* * *
In via istruttoria: riservata ogni deduzione, istanza e produzione negli eventuali prefiggendi termini ex art.183, VI comma, punto 2) c.p.c., anche in funzione delle difese che assumerà l'attrice opponente”.
Le ragioni della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 10/2021 – R.G. n. 2238/2020 emesso in data 14.01.2021, con il quale è stato ingiunto il pagamento, in favore di dell'importo pari ad € 29.711,09, Parte_2 oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo per la fornitura di fardelli di acqua.
1.1. In data 24.06.2021 si è costituita in giudizio chiedendo la Parte_2 concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
1.2. Accolta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato e concessi i termini ex art. 181 comma 6 c.p.c., sono state dichiarate inammissibili le richieste istruttorie avanzate da parte opponente. Successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza del
12.12.2024 per la precisazione delle conclusioni.
1.3. Con ordinanza del 10.01.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Delineati sinteticamente gli aspetti processuali, occorre enucleare le argomentazioni delle parti.
2.1. Parte opponente, nell'atto introduttivo del giudizio di merito, ha specificato di operare come società impegnata nel settore della vendita all'ingrosso e al dettaglio di fardelli di acqua.
2 La medesima opponente ha riferito che, in data 20.12.2017, ha sottoscritto contratto di fornitura con il
Gruppo SEM Sorgenti Emiliane Modena s.p.a., nell''ambito del quale il già menzionato gruppo “si obbligava dietro corrispettivo alla fornitura di fardelli di acqua, nella specie acqua Nocera Umbra - Fonte Angelica, e di acqua Fonte Claudia o Giulia, per il marchio “Faito” di cui la società è licenziataria”. Parte_1
In data 17.02.2020, il Gruppo SEM Sorgenti Emiliane Modena s.p.a. recedeva dal suddetto contratto di fornitura, chiedendo il pagamento delle fatture non ancora saldate (si veda pag. 2 – atto di citazione).
2.2. Parte opponente ha esposto che a seguito di accordo transattivo è stato stabilito che “ Parte_1 si impegnava a pagare al Gruppo S.E.M. Sorgenti Emiliane Modena s.p.a. l'importo di euro 44.924,42
[...] corrispondente alla somma risultante dalle fatture non ancora pagate per le vecchie forniture scontata al 10%, in diciotto rate mensili di euro 2.495,0” (si veda pag. 2 – atto introduttivo). ha provveduto al Parte_1 pagamento di alcune rate.
2.3. In via preliminare, parte opponente ha eccepito l'infondatezza della pretesa creditoria per mancata notifica della cessione del credito sostenendo che la notifica del decreto ingiuntivo opposto “non è stata preceduta dalla comunicazione e/o notificazione alla società della cessione di credito da parte della Parte_1
Gruppo S.E.M. Sorgenti Emiliane Modena S.p.a. a favore della società (si veda Parte_2 pag. 3 – atto introduttivo). Ha altresì contestato la validità della documentazione posta a base del ricorso ai sensi dell'art. 2719 c.c.
2.5. Nel merito, parte attrice ha eccepito sia l'errata determinazione del quantum (si veda pag. 4 – atto introduttivo) sia l'illegittimità del ricorso per inesistenza dei requisiti ex art. 633 e 634 c.p.c. “mancando agli atti una prova scritta idonea alla richiesta ed alla concessione del decreto ingiuntivo opposto” (si veda pag. 4 – atto introduttivo).
3. Parte convenuta sostiene di essere legittimata a richiedere il pagamento, precisando che l'accordo transattivo prevede che “avrebbe dovuto pagare alle società controllate, tra cui l'odierna convenuta Parte_1 opposta, nel caso in cui avessero emesso le relative fatture” (si veda memoria ex art. 183, co.6, n. 2 – parte convenuta opposta).
3.1. Parte convenuta sostiene che il quantum è stato correttamente determinato e che sussistono i requisiti ex art. 633 e 634 c.p.c. affermando che “a fondare il decreto ingiuntivo qui opposto non vi sono soltanto le fatture ma anche la transazione” (si veda pag. 3 – comparsa di costituzione e risposta).
3.2. Parte convenuta eccepisce la temerarietà della lite “chiedendo la condanna alle spese processuali e al risarcimento del danno ex art. ex art. 96 comma 1°, c.p.c. da valutarsi in via equitativa, ma anche all'indennizzo di cui all'art. 96 comma 3” (si veda pag. 4 – comparsa di costituzione).
3 4. Una volta sintetizzate le argomentazioni delle parti, si deve procedere ad una loro analisi.
4.1. Quanto all'eccezione avanzata da parte attrice circa l'infondatezza della pretesa creditoria in considerazione della mancata notifica della cessione del credito, occorre fare le precisazioni che seguono.
4.1.1. In primo luogo, si deve muovere da lettura dell'accordo transattivo sottoscritto in data 29.07.2020; le parti di quel contratto erano S.E.M. Sorgenti Emiliane Modena S.p.a. e due società Pt_1 Parte_1 da quest'ultima controllate: e Parte_2 Controparte_1
A tal riguardo, va quindi rimarcato che, tra le società controllate che avevano sottoscritto l'accordo, vi è
l'odierna opposta.
4.1.2. Ciò che merita di essere evidenziato è che attraverso tale accordo le parti hanno espressamente concordato che la società “si impegna a pagare a SEM (e precisamente alle sue controllate che Parte_1 hanno emesso le relative fatture), l'importo di € 44.924,42 corrispondente alla somma risultante dalle fatture non pagate per le vecchie forniture (€ 39.114,10 per e € 10.801,92 per : Parte_2 Controparte_1
TOTALE € 49.916,02), scontata del 10% in diciotto rate mensili di uguale importo (€ 2.495,80) scadenti ciascuna il giorno 3 di ogni mese a decorrete dal 03.08.2020 (…)” (sul punto si veda pag. 2 – accordo transattivo).
4.1.3. La richiamata struttura dell'accordo e la partecipazione allo stesso di tutte le parti in causa consentono di riconoscere piena legittimazione attiva in capo a Parte_2 veniva infatti previsto che doveva pagare direttamente a quelle società, controllate da Pt_1 Parte_1
S.E.M. Sorgenti Emiliane Modena S.p.a., che avevano emesso fattura.
Inoltre, veniva espressamente indicato che aveva emesso fatture non Parte_2 pagate nei confronti di per un ammontare di € 39.114,10. Parte_1
4.1.4. A tal riguardo si deve puntualizzare che ciò trova riscontro nelle fatture che sono state allegate da parte opposta sia in sede monitoria sia nel presente giudizio (si veda doc. all. n. 2 “fascicolo procedimento monitorio” – comparsa di costituzione e risposta).
4.1.5. Alla luce di quanto sino ad ora esposto, dunque, deve ritenersi infondata l'eccezione mossa da considerato che si era riconosciuta debitrice di Parte_1 Parte_1 [...]
e si era parimenti obbligata a rimborsare a Parte_2 Parte_2
l'importo fatturato e non ancora corrisposto.
4.1.6. Non vi è stata, dunque, alcuna cessione del credito suscettibile di essere notificata.
In aggiunta e in ogni caso, ove la vicenda in esame fosse qualificabile come cessione del credito, la stessa cessione si sarebbe realizzata attraverso la stipulazione dell'atto di transazione, cui partecipavano tutti i soggetti interessati (incluso, in particolare, il debitore di talché non vi era necessità di Parte_1 effettuare alcuna notifica.
4 5. Una volta accertata la sussistenza di rapporto debito-credito tra e Parte_1 [...]
occorre esaminare l'eccezione di parte opponente circa la errata determinazione del Parte_2 quantum.
5.1. In primo luogo, si deve rilevare che non ha fornito prove (quali ricevute di bonifici Parte_1 bancari o tracce di utilizzo di altri metodi di pagamento, imputabili al rapporto fatto valere con decreto ingiuntivo) che consentono di individuare una misura dell'adempimento superiore rispetto a quella riconosciuta dal creditore Parte_2
Parte opponente, nel contestare la determinazione dell'importo ingiunto (pari ad € 29.711,09), si è limitata ad affermare che “la società nella proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo Parte_2 non ha tenuto conto di tutti gli importi effettivamente versati dalla società tramite il pagamento delle Parte_1 rate direttamente a favore della società S.E.M. Sorgenti Emiliane Modena s.p.a.”.
5.2. A tal proposito non vengono neppure indicate le rate eventualmente corrisposte a S.E.M. Sorgenti
Emiliane Modena s.p.a.: deve quindi rilevarsi che l'eccezione in parola appare generica nella sua allegazione, oltreché sprovvista di supporto probatorio.
5.3. Peraltro, partendo dal dato documentale rappresentato dall'accordo transattivo (sottoscritto anche da , si evidenzia che l'ammontare complessivo delle fatture rimaste impagate era, Parte_1 all'epoca, è pari ad € 44.924,42; di queste, € 35.202,69 erano rappresentative del credito vantato da
[...]
Parte_2
In sede transattiva, le parti avevano convenuto l'ammontare delle rate mensili, pari ad €. 2.495,80.
Coerentemente con tale ricostruzione, parte opposta ha rappresentato che l'opponente aveva provveduto a saldare le prime due rate, provvedendo, altresì, a versare un acconto della terza rata, per un ammontare complessivo pari ad € 5.491,60; alla luce di ciò, dunque, il debito è stato correttamente quantificato in €
29.711,09.
6. Infine, quanto alla eccezione sollevata da parte opponente circa l'illegittimità del ricorso per inesistenza dei requisiti ex art. 633 e 634 c.p.c., questa non può ritenersi fondata.
A tal riguardo, infatti, vige il principio secondo il quale la fattura è titolo idoneo per l'emissione di decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa (sul punto si veda Sentenza Cassazione Civile n. 3044 del
10/02/2020).
Peraltro, deve considerarsi che nel caso di specie, a fondamento del decreto ingiuntivo, risulta esservi accordo transattivo sottoscritto dallo stesso debitore.
5 7. Alla luce della disamina delle argomentazioni delle parti, l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere integralmente rigettata, con conferma del provvedimento adottato nella fase monitoria.
8. Le spese di lite seguono quindi la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato, con riferimento al valore della causa e con riferimento a importi pari ai medi tariffari (per la fase di studio, introduttiva e decisionale) in relazione alla complessità del procedimento, alla sua durata, al numero delle parti e alla natura dell'attività dalle stesse svolta.
8.1. Per la fase istruttoria, viene invece individuato importo pari al minimo tariffario.
8.2. Non si ritengono sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.
p.q.m.
rigetta l'opposizione spiegata da Parte_1 per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, disponendo l'efficacia esecutiva del medesimo decreto ingiuntivo opposto. condanna al pagamento, in favore di delle spese Parte_1 Parte_2 di lite quantificate nella somma di € 6.713,00 per compensi, oltre 15 % spese generali, IVA e CPA come per legge.
13 aprile 2025
Il giudice
Paolo Mariotti
6