TRIB
Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 29/12/2025, n. 1552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1552 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6550/2023 promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giuseppe Cigarini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Carpi (MO), via Bramante n. 34
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ) rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Pier Antonio Mori ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Modena, Rua Pioppa, 2
CONVENUTO OPPOSTO
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2070/2023
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 29.09.2025, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte che qui si intendono trascritte;
lette le conclusioni delle parti;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
citava in giudizio l'arch. al fine di sentire Parte_1 Controparte_1 revocare il decreto ingiuntivo n. 2070/2023, con il quale si ingiungeva di corrispondere la somma di € 10.961,94=, oltre interessi e spese, a titolo di compenso per prestazioni professionali svolte, asserendo che nulla era dovuto per l'inadempimento di controparte ai propri obblighi informativi nei confronti della Sig.ra nonché per la sussistenza del dolo o, quantomeno, Pt_1 dell'errore -vizio essenziale, riconoscibile e incolpevole.
Si costituiva in giudizio , il quale chiedeva il rigetto della Controparte_1 domanda attorea e confermarsi il decreto ingiuntivo.
Valutate le risultanze istruttorie, ritiene il decidente che la domanda attorea sia infondata e non meriti accoglimento.
Parte convenuta opposta ha assolto all'onere probatorio su di essa incombente in giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ovvero ha fornito gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente non ha fornito la prova di eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (valga per tutte Cass. Civ. n. 12765/2007).
Orbene, l'opponente non contesta l'attività svolta dal convenuto, se non l'esistenza di una condizione risolutiva del rapporto intercorso tra le parti e l'insussistenza di rappresentanza del di lei figlio, Persona_1
Da un'attenta disamina della documentazione prodotta emerge come in effetti l'opponente dava l'incarico di gestire la questione della eventuale pratica edilizia al figlio, come dalla stessa affermato nel suo interrogatorio all'udienza del 03.12.204 “si, mi ha accompagnato e seguito nella questione”, e come era il solo figlio ad interloquire con il convenuto ed il collaboratore di quest'ultimo, Parte_2
Circostanza che trova riscontro in particolar modo nelle mail inviate dal figlio
(docc. nn. 13 e 15 della memoria istruttoria) al convenuto, in cui Per_1 allegava il documento d'identità della madre ed in cui, tra l'altro, scriveva il
10.03.2021: “buongiorno, ringraziamo e attendiamo lo sviluppo della pratica”; ed ancora in data 08.04.2022 scriveva: “buongiorno ho visionato tutto e con i chiarimenti telefonici di per noi potete procedere senza Pt_2 problemi…”.
Quest'ultima comunicazione determina la irrilevanza del disconoscimento dei documenti di parte convenuta (docc. nn. 3, 5,7 8 e 10 di parte convenuta), atteso che essa rappresentava la risposta alla mail, non disconosciuta, inviata
Pag. 2 di 5 in data 07.04.2025, con cui venivano allegati tutti i documenti, nello specifico computo metrico, quadro economico e calcolo delle parcelle “aggiornati alle ultime modifiche concordate”, visionati dal figlio ed in forza Persona_1 dei quali il convenuto veniva autorizzato a procedere con la sua attività.
Al riguardo, si salda con la documentazione richiamata anche quanto dichiarato dal teste collaboratore del convenuto e della cui Parte_2 attendibilità non vi è motivo di dubitare, il quale afferma: “si è vera la circostanza;
avrò visto il sig. almeno 4/5 volte da solo ed in alcune
Per_1 occasioni con l'impresa”; ed ancora: “tutta la documentazione relativa ai lavori è stata consegnati al in modo da farla firmare alla madre;
Per_1 posso dire che i documenti tornavano indietro firmati” ed aggiunge: “si è vero;
ero presente in ufficio quando il sig. ha consegnato la
Per_1 documentazione firmata…il giorno in cui il ha riconsegnato la
Per_1 documentazione eravamo solo io ed io collega . CP_1
Con riferimento alla contestata mancanza di poteri rappresentativi del figlio dell'opponente, a prescindere dal fatto che è la stessa opponente, come sopra riportato, ad affermare che egli la seguiva nella pratica, le ulteriori circostanze testè richiamate costituiscono i presupposti per considerare il legittimo affidamento di parte convenuta.
Nel caso de quo, ad avviso dello scrivente, risulta applicabile il principio dell'apparenza in tema di rappresentanza, in quanto emergono i presupposti che la caratterizzano, ovvero la situazione obiettiva di apparenza, basata su elementi univoci e concordanti che mostrino la sussistenza del potere rappresentativo, tra cui appunto le interlocuzioni e le mail intercorse tra il figlio dell'opponente e il convenuto, la buona fede ovvero, in ogni caso,
l'assenza di colpa del terzo, che deve avere confidato nella situazione di apparenza, avendo ricevuto dal figlio della il documento di identità, Pt_1 la procura e la comunicazione di avere visionato i documenti aggiornati, nonché il comportamento colpevole del falsamente rappresentato che deve aver concorso, con la propria condotta, a creare o mantenere la situazione di apparenza, ingenerando la convinzione che il potere di rappresentanza sia stato
Pag. 3 di 5 effettivamente e validamente conferito, data dalla tolleranza della collaborazione del figlio nelle trattative, nonché dalla consegna, sempre tramite il proprio figlio, dei propri documenti personali.
Non emergono, neppure, elementi per ritenere fondata l'esistenza di una condizione risolutiva del contratto, in mancanza di supporto probatorio, incombente sull'opponete che l'ha invocata, non essendo, peraltro, tale clausola inclusa nel contratto di appalto, né dimostrato che fosse nota al convenuto.
Come priva di fondamento è, altresì, la eccepita nullità del contratto per errore e/o dolo.
Non sussiste infatti alcuna minima prova di artifici o raggiri che abbiano avuto una efficacia causale sulla sua determinazione volitiva del contratto;
al riguardo, l'opponente non ha fornito alcuna prova di tali raggiri o artifici che, tra l'altro, risultano del tutto incompatibili con il comportamento tenuto dall'opponente nel fornire, per il tramite del figlio, il materiale necessario per la prosecuzione dell'attività del CP_1
Sul punto la giurisprudenza è costante nel ritenere che “il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che senza di essi l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando determinando la volontà del contraente abbiano ingenerato nel “deceptus” una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell'art. 1429 c.c.” (Cass. Civ. n. 31731/2021).
Ne discende che per i motivi sopra espressi la domanda attorea viene rigettata e confermato il decreto ingiuntivo
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Pag. 4 di 5 Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 6550/2023 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
- rigetta la opposizione a decreto ingiuntivo n. 2073/2023, che viene confermato;
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di giudizio che liquida nella complessiva somma di € 3.800,00=, oltre accessori.
Modena, 29 dicembre 2025
Il Giudice Luca Primiceri
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6550/2023 promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giuseppe Cigarini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Carpi (MO), via Bramante n. 34
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ) rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Pier Antonio Mori ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Modena, Rua Pioppa, 2
CONVENUTO OPPOSTO
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2070/2023
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 29.09.2025, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte che qui si intendono trascritte;
lette le conclusioni delle parti;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
citava in giudizio l'arch. al fine di sentire Parte_1 Controparte_1 revocare il decreto ingiuntivo n. 2070/2023, con il quale si ingiungeva di corrispondere la somma di € 10.961,94=, oltre interessi e spese, a titolo di compenso per prestazioni professionali svolte, asserendo che nulla era dovuto per l'inadempimento di controparte ai propri obblighi informativi nei confronti della Sig.ra nonché per la sussistenza del dolo o, quantomeno, Pt_1 dell'errore -vizio essenziale, riconoscibile e incolpevole.
Si costituiva in giudizio , il quale chiedeva il rigetto della Controparte_1 domanda attorea e confermarsi il decreto ingiuntivo.
Valutate le risultanze istruttorie, ritiene il decidente che la domanda attorea sia infondata e non meriti accoglimento.
Parte convenuta opposta ha assolto all'onere probatorio su di essa incombente in giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ovvero ha fornito gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente non ha fornito la prova di eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (valga per tutte Cass. Civ. n. 12765/2007).
Orbene, l'opponente non contesta l'attività svolta dal convenuto, se non l'esistenza di una condizione risolutiva del rapporto intercorso tra le parti e l'insussistenza di rappresentanza del di lei figlio, Persona_1
Da un'attenta disamina della documentazione prodotta emerge come in effetti l'opponente dava l'incarico di gestire la questione della eventuale pratica edilizia al figlio, come dalla stessa affermato nel suo interrogatorio all'udienza del 03.12.204 “si, mi ha accompagnato e seguito nella questione”, e come era il solo figlio ad interloquire con il convenuto ed il collaboratore di quest'ultimo, Parte_2
Circostanza che trova riscontro in particolar modo nelle mail inviate dal figlio
(docc. nn. 13 e 15 della memoria istruttoria) al convenuto, in cui Per_1 allegava il documento d'identità della madre ed in cui, tra l'altro, scriveva il
10.03.2021: “buongiorno, ringraziamo e attendiamo lo sviluppo della pratica”; ed ancora in data 08.04.2022 scriveva: “buongiorno ho visionato tutto e con i chiarimenti telefonici di per noi potete procedere senza Pt_2 problemi…”.
Quest'ultima comunicazione determina la irrilevanza del disconoscimento dei documenti di parte convenuta (docc. nn. 3, 5,7 8 e 10 di parte convenuta), atteso che essa rappresentava la risposta alla mail, non disconosciuta, inviata
Pag. 2 di 5 in data 07.04.2025, con cui venivano allegati tutti i documenti, nello specifico computo metrico, quadro economico e calcolo delle parcelle “aggiornati alle ultime modifiche concordate”, visionati dal figlio ed in forza Persona_1 dei quali il convenuto veniva autorizzato a procedere con la sua attività.
Al riguardo, si salda con la documentazione richiamata anche quanto dichiarato dal teste collaboratore del convenuto e della cui Parte_2 attendibilità non vi è motivo di dubitare, il quale afferma: “si è vera la circostanza;
avrò visto il sig. almeno 4/5 volte da solo ed in alcune
Per_1 occasioni con l'impresa”; ed ancora: “tutta la documentazione relativa ai lavori è stata consegnati al in modo da farla firmare alla madre;
Per_1 posso dire che i documenti tornavano indietro firmati” ed aggiunge: “si è vero;
ero presente in ufficio quando il sig. ha consegnato la
Per_1 documentazione firmata…il giorno in cui il ha riconsegnato la
Per_1 documentazione eravamo solo io ed io collega . CP_1
Con riferimento alla contestata mancanza di poteri rappresentativi del figlio dell'opponente, a prescindere dal fatto che è la stessa opponente, come sopra riportato, ad affermare che egli la seguiva nella pratica, le ulteriori circostanze testè richiamate costituiscono i presupposti per considerare il legittimo affidamento di parte convenuta.
Nel caso de quo, ad avviso dello scrivente, risulta applicabile il principio dell'apparenza in tema di rappresentanza, in quanto emergono i presupposti che la caratterizzano, ovvero la situazione obiettiva di apparenza, basata su elementi univoci e concordanti che mostrino la sussistenza del potere rappresentativo, tra cui appunto le interlocuzioni e le mail intercorse tra il figlio dell'opponente e il convenuto, la buona fede ovvero, in ogni caso,
l'assenza di colpa del terzo, che deve avere confidato nella situazione di apparenza, avendo ricevuto dal figlio della il documento di identità, Pt_1 la procura e la comunicazione di avere visionato i documenti aggiornati, nonché il comportamento colpevole del falsamente rappresentato che deve aver concorso, con la propria condotta, a creare o mantenere la situazione di apparenza, ingenerando la convinzione che il potere di rappresentanza sia stato
Pag. 3 di 5 effettivamente e validamente conferito, data dalla tolleranza della collaborazione del figlio nelle trattative, nonché dalla consegna, sempre tramite il proprio figlio, dei propri documenti personali.
Non emergono, neppure, elementi per ritenere fondata l'esistenza di una condizione risolutiva del contratto, in mancanza di supporto probatorio, incombente sull'opponete che l'ha invocata, non essendo, peraltro, tale clausola inclusa nel contratto di appalto, né dimostrato che fosse nota al convenuto.
Come priva di fondamento è, altresì, la eccepita nullità del contratto per errore e/o dolo.
Non sussiste infatti alcuna minima prova di artifici o raggiri che abbiano avuto una efficacia causale sulla sua determinazione volitiva del contratto;
al riguardo, l'opponente non ha fornito alcuna prova di tali raggiri o artifici che, tra l'altro, risultano del tutto incompatibili con il comportamento tenuto dall'opponente nel fornire, per il tramite del figlio, il materiale necessario per la prosecuzione dell'attività del CP_1
Sul punto la giurisprudenza è costante nel ritenere che “il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che senza di essi l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando determinando la volontà del contraente abbiano ingenerato nel “deceptus” una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell'art. 1429 c.c.” (Cass. Civ. n. 31731/2021).
Ne discende che per i motivi sopra espressi la domanda attorea viene rigettata e confermato il decreto ingiuntivo
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Pag. 4 di 5 Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 6550/2023 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
- rigetta la opposizione a decreto ingiuntivo n. 2073/2023, che viene confermato;
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di giudizio che liquida nella complessiva somma di € 3.800,00=, oltre accessori.
Modena, 29 dicembre 2025
Il Giudice Luca Primiceri
Pag. 5 di 5