Ordinanza collegiale 19 maggio 2022
Ordinanza collegiale 19 settembre 2022
Decreto presidenziale 6 ottobre 2022
Sentenza 17 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza collegiale 19/09/2022, n. 1416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1416 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/09/2022
N. 01416/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00282/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 282 del 2022, proposto da
Domus Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Perrone e Angelo Michele Benedetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Massafra, Ambito Territoriale n. 2 A.S.L. TA Comuni di Massafra, Mottola, Palagiano e Statte - C.U.C. Unione Comuni “Terre delle Gravine”, in persona del Sindaco pro tempore e legale rappresentante del Comune di Massafra quale Ente Capofila del predetto Ambito Territoriale, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Dimito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Pam Service Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Cecinato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della determinazione dirigenziale n. 60 del 15 febbraio 2022 (registro generale n. 353 del 15 febbraio 2022) dell’Ambito Territoriale n. 2 ASL TA Comuni di Massafra, Mottola, Palagiano e Statte - C.U.C. Unione Comuni “Terre delle Gravine”, avente ad oggetto l’aggiudicazione in favore della Pam Service Società Cooperativa Sociale dell’affidamento in concessione, ad esito di procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, del servizio di gestione dei tre Centri Diurni Educativi e Socio-Sanitari-Riabilitativi dei Comuni di Massafra, Statte e Palagiano (C.I.G. 8926656D8E) per la durata di due anni (con facoltà di rinnovo per ulteriori due anni) per l’importo complessivo di € 5.105.100,00 I.V.A. inclusa (in quattro anni) e per un importo a base di gara pari ad € 36.000,00 annui (canone concessorio a rialzo) da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (offerta tecnica 90 punti ed offerta economica 10);
della determinazione dirigenziale dell’Ambito Territoriale n. 2 ASL TA Comuni di Massafra, Mottola, Palagiano e Statte n. 64 del 17 febbraio 2022 (registro generale n. 368 del 17 febbraio 2022) di esecuzione anticipata del predetto servizio;
della determinazione dirigenziale registro generale n. 98 del 17 novembre 2021 emanata dalla C.U.C. Unione Comuni “Terre delle Gravine”, recante la nomina della Commissione aggiudicatrice nonché, ove occorra, della determinazione a contrarre registro generale n. 1244 del 28 giugno 2021 dell’Ambito Territoriale n. 2 ASL TA, nonché della determinazione registro generale n. 82 del 4 ottobre 2021 emanata dalla C.U.C. Unione Comuni “Terre delle Gravine”, del Bando di gara, del Disciplinare di gara, del Capitolato speciale d’appalto e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti,
e per la condanna
dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno da pronunciarsi nella forma della reintegrazione in forma specifica, mediante l'aggiudicazione dell'appalto e la sottoscrizione del contratto, previa sua eventuale dichiarazione di inefficacia ove già stipulato o comunque ove sottoscritto nelle more del giudizio, con effetti ex tunc o ex nunc nella parte del contratto ancora da eseguire, nonché, in subordine, al risarcimento per equivalente monetario del danno subito ai sensi dell'art. 124 c.p.a..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ambito Territoriale n. 2 A.S.L. TA e della Pam Service Società Cooperativa Sociale;
Vista l’ordinanza istruttoria della Sezione n. 793 del 19 maggio 2022;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 14 settembre 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori avv.to A. Spina in sostituzione dell'avv.to F. Cecinato;
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso notificato l’11 marzo 2022 e depositato in giudizio il 14 marzo 2022 la Società ricorrente, seconda classificata con punteggio finale complessivo di 92,3 punti (di cui 83 per l’offerta tecnica e 9,3 per quella economica), ha impugnato, domandandone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, la determinazione n. 60 del 15 febbraio 2022 (registro generale n. 353 del 15 febbraio 2022) dell’Ambito Territoriale n. 2 ASL TA Comuni di Massafra, Mottola, Palagiano e Statte - C.U.C. Unione Comuni “Terre delle Gravine”, avente ad oggetto l’aggiudicazione in favore della Pam Service Società Cooperativa Sociale (prima classificata con punteggio totale di 98,4 di cui 90 per l’offerta tecnica e 8,4 per quella economica) dell’affidamento in concessione, ad esito di procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., del servizio di gestione dei tre Centri Diurni Educativi e Socio-Sanitari-Riabilitativi dei Comuni di Massafra, Statte e Palagiano (C.I.G. 8926656D8E) per la durata di due anni (con facoltà di rinnovo per ulteriori due anni) per l’importo complessivo di € 5.105.100,00 I.V.A. inclusa (in quattro anni) e per un importo a base di gara pari ad € 36.000,00 annui (canone concessorio a rialzo) da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (offerta tecnica 90 punti ed offerta economica 10), la determinazione n. 64 del 17 febbraio 2022 (registro generale n. 368 del 17 febbraio) di esecuzione anticipata del predetto servizio, la determinazione registro generale n. 98 del 17 novembre 2021 emanata dalla C.U.C. recante la nomina della Commissione aggiudicatrice nonché, ove occorra, la determinazione a contrarre registro generale n. 1244 del 28 giugno 2021 dell’Ambito Territoriale n. 2 ASL TA, nonché la determinazione registro generale n. 82 del 4 ottobre 2021 emanata dalla C.U.C., il Bando di gara, il Disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto e tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti. Ha, altresì, chiesto la declaratoria di aggiudicazione della procedura di gara de qua in proprio favore, con conseguente condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno da pronunciarsi nella forma della reintegrazione in forma specifica, mediante l'aggiudicazione dell'appalto e la sottoscrizione del contratto, previa sua eventuale dichiarazione di inefficacia ove già stipulato o comunque ove sottoscritto nelle more del giudizio, con effetti ex tunc o ex nunc nella parte del contratto ancora da eseguire, nonché, in subordine, la condanna al risarcimento per equivalente monetario del danno subito ai sensi dell'art. 124 c.p.a..
1.1 A sostegno del ricorso ha dedotto le censure così rubricate:
1) violazione degli art. 95 e 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e della Sezione IV, punto 1 del Disciplinare di gara, violazione del divieto di modifica dell’offerta, eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza manifesta, erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto;
2) in via meramente subordinata: violazione e falsa applicazione degli artt. 77 e 216, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016.
2. In data 17 marzo 2022 si è costituita in giudizio la controinteressata aggiudicataria Pam Service Società Cooperativa Sociale chiedendo il rigetto del ricorso e dell’annessa istanza cautelare.
3. Il 18 marzo 2022 si sono costituiti in giudizio il Comune di Massafra e l’Ambito Territoriale n. 2 ASL TA - Comuni di Massafra, Mottola, Palagiano e Statte chiedendo di “dichiarare inammissibile il ricorso e, in ogni caso, dichiararlo infondato, con conseguente reiezione dello stesso e della domanda cautelare proposta”.
4. Il 19 marzo 2022 la controinteressata aggiudicataria Pam Service Società Cooperativa Sociale ha depositato memorie svolgendo ulteriormente le proprie difese.
5. All’udienza in Camera di Consiglio del 22 marzo 2022 la difesa di parte ricorrente, su invito del Presidente in tal senso, ha rinunciato all'istanza cautelare nell'intesa di una rapida fissazione nel merito. Il Presidente, preso atto di detta richiesta, ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo della Camera di Consiglio e la fissazione della stessa nel merito all'udienza pubblica dell'11 maggio 2022.
6. In data 23 aprile 2022 la Società ricorrente, l’Ambito Territoriale n. 2 ASL TA - Comuni di Massafra, Mottola, Palagiano e Statte e la controinteressata aggiudicataria Pam Service Società Cooperativa Sociale hanno depositato memorie difensive ex art. 73 c.p.a..
7. Il 29 ed il 30 aprile 2022 le medesime parti hanno depositato memorie in replica.
8. Ad esito dell’udienza pubblica dell’11 maggio 2022, questa Sezione con ordinanza collegiale n. 793 del 19 maggio 2022 ha disposto ex art 66 c.p.a. “una Verificazione, da svolgere nel contraddittorio tra le parti, affidata al Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Taranto (o suo delegato dell’Ordine), al fine di accertare se sussistano o meno i profili di palese erroneità della verifica di congruità dell’offerta della controinteressata aggiudicataria Pam Service Società Cooperativa Sociale per allegata insostenibilità del business plan denunciati in ricorso e, in caso positivo, se i riscontrati profili di erroneità siano in grado di minare, secondo un giudizio globale e sintetico, la complessiva attendibilità del giudizio di congruità espresso dalla Stazione Appaltante con particolare riguardo:
- all’entità dei presumibili ricavi ritraibili dallo svolgimento del servizio nell’arco dei quattro (due più due) anni di durata della concessione (anche chiarendo se dagli stessi vadano scorporate o meno le somme dovute a titolo di I.V.A.);
- alla congruità della stima di detti ricavi (pari a € 5.105.100,00) contenuta nella lex specialis alla luce delle tariffe applicabili (e, segnatamente, della circostanza che, sino al 30 settembre 2022, il concessionario non dovrà applicare la tariffa di € 77,35 al giorno bensì quella di € 62,24 come disposto dal Regolamento Regionale n. 4 del 2007);
- alla congruità dei costi indicati nel proprio business plan dalla Pam Service Società Cooperativa Sociale con particolare riferimento ai costi di catering, al costo del personale (anche in relazione a quanto dichiarato dalla Società controinteressata con riguardo all’impiego di soci volontari) ed agli oneri di sicurezza; tanto esaminando analiticamente anche le deduzioni offerte sul punto dalle difese della Stazione Appaltante resistente e della Società controinteressata e fornendo documentazione a comprova”, concedendo il termine di 60 giorni per il compimento della Verificazione e rinviando la causa per il prosieguo alla udienza pubblica del 26 ottobre 2022.
9. In data 8 luglio 2022 il Verificatore delegato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Taranto dott. Vizzarro Francesco ha chiesto, rappresentando di aver avviato le operazioni di Verificazione e la complessità delle stesse, la concessione di una proroga del termine per l’espletamento dell’incarico di ulteriori 90 giorni.
10. All’udienza in Camera di Consiglio del 14 settembre 2022, fissata per l’esame della predetta richiesta di proroga, la causa è stata introitata per la decisione sulla menzionata istanza di proroga.
11. Orbene, ritiene il Collegio, sussistendone i presupposti, di concedere al predetto Verificatore delegato nominato dal Tribunale la invocata proroga del termine di espletamento dell’incarico dallo stesso avanzata nella misura, però, di sessanta giorni (e non nella misura, che appare eccessiva nel rito speciale appalti, di novanta giorni dallo stesso richiesta) e provvede, pertanto, come da dispositivo.
12. La trattazione della causa deve essere conseguentemente rinviata alla successiva udienza pubblica indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza sospesa ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese in relazione al ricorso in epigrafe, concede la invocata proroga del termine di cui sopra, accordando al Verificatore delegato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Taranto dott. Vizzarro Francesco l’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, per l’inizio e il completamento delle operazioni affidate e per il deposito della relazione finale di Verificazione.
Fissa, per il prosieguo della causa, l’udienza pubblica di merito del 13 dicembre 2022 anziché del 26 ottobre 2022.
Si comunichi alle parti ed al Verificatore delegato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Taranto dott. Vizzarro Francesco.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 14 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Primo Referendario
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO