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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/10/2025, n. 4417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4417 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8032/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Faraone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 8032/2020 promossa da (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
LE VI presso il cui studio è elettivamente domiciliata attrice contro
(P.I. ), con il patrocinio dell'avv. l'Avv. Raffaele CP_1 P.IVA_1
Molinari, presso il cui studio è elettivamente domiciliata convenuta nonché
(C.F. Controparte_2 C.F._2 convenuta contumace
Conclusioni Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni in trattazione scritta del 19.06.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Richiamati gli atti ai fini dell'esposizione dello svolgimento del processo, si procede alla redazione della presente sentenza in conformità alle previsioni normative di cui agli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
1
2.Con atto di citazione notificato il 17/21 luglio 2020, Parte_1 conveniva in giudizio la Compagnia e Controparte_3 Controparte_2
, affinchè venisse accertata la responsabilità di quest'ultima esclusiva o,
[...] in subordine, concorrente, nella causazione del sinistro stradale verificatosi in data 31.10.2017, allorché, verso le ore 19, in Via Malta, in Brescia, era stata investita dall'autovettura Mercedes Classe A tg.CF650WD condotta e di proprietà della convenuta. L'attrice, quindi, chiedeva, che le convenute fossero condannate in solido a risarcirle i danni patrimoniali e non patrimoniali nell'occorso subiti, quantificati complessivamente in euro 345.779,98, ovvero nel diverso importo accertato in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino dalla data dell'evento al saldo. Si costituiva non contestando nell'an la domanda attorea, anzi CP_1 dando atto di aver versato all'attrice un primo acconto volontario, in data 19.6.2018, di euro 15.000,00 e l'ulteriore importo in data 6.12.2019, di euro 320.000,00. La convenuta contestava il quantum richiesto in citazione e, ritenuta la congruità delle somme già corrisposte in favore di parte attrice, chiedeva il rigetto dell'ulteriore pretesa risarcitoria, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, ivi compreso rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA. Nella contumacia di , la causa veniva istruita a mezzo di Controparte_2 ctu medico legale e, sulle conclusioni rassegnate dalle parti per l'udienza in trattazione scritta del 19.06.2025, era assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c dalla scrivente Giudice, intanto subentrata nel ruolo del precedente Magistrato assegnatario del processo.
3.Si dà atto che le parti non hanno depositato le memorie conclusionali e che, con nota congiunta depositata in data 29.09.2025, hanno rappresentato di aver conciliato la lite con conseguente richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio. Il Giudice dispone in conformità alla superiore richiesta essendo cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
-dichiara cessata la materia del contendere;
-compensa tra le parti costituite le spese di lite;
2 Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito. Brescia, lì 22 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Faraone
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Faraone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 8032/2020 promossa da (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
LE VI presso il cui studio è elettivamente domiciliata attrice contro
(P.I. ), con il patrocinio dell'avv. l'Avv. Raffaele CP_1 P.IVA_1
Molinari, presso il cui studio è elettivamente domiciliata convenuta nonché
(C.F. Controparte_2 C.F._2 convenuta contumace
Conclusioni Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni in trattazione scritta del 19.06.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Richiamati gli atti ai fini dell'esposizione dello svolgimento del processo, si procede alla redazione della presente sentenza in conformità alle previsioni normative di cui agli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
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2.Con atto di citazione notificato il 17/21 luglio 2020, Parte_1 conveniva in giudizio la Compagnia e Controparte_3 Controparte_2
, affinchè venisse accertata la responsabilità di quest'ultima esclusiva o,
[...] in subordine, concorrente, nella causazione del sinistro stradale verificatosi in data 31.10.2017, allorché, verso le ore 19, in Via Malta, in Brescia, era stata investita dall'autovettura Mercedes Classe A tg.CF650WD condotta e di proprietà della convenuta. L'attrice, quindi, chiedeva, che le convenute fossero condannate in solido a risarcirle i danni patrimoniali e non patrimoniali nell'occorso subiti, quantificati complessivamente in euro 345.779,98, ovvero nel diverso importo accertato in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino dalla data dell'evento al saldo. Si costituiva non contestando nell'an la domanda attorea, anzi CP_1 dando atto di aver versato all'attrice un primo acconto volontario, in data 19.6.2018, di euro 15.000,00 e l'ulteriore importo in data 6.12.2019, di euro 320.000,00. La convenuta contestava il quantum richiesto in citazione e, ritenuta la congruità delle somme già corrisposte in favore di parte attrice, chiedeva il rigetto dell'ulteriore pretesa risarcitoria, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, ivi compreso rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA. Nella contumacia di , la causa veniva istruita a mezzo di Controparte_2 ctu medico legale e, sulle conclusioni rassegnate dalle parti per l'udienza in trattazione scritta del 19.06.2025, era assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c dalla scrivente Giudice, intanto subentrata nel ruolo del precedente Magistrato assegnatario del processo.
3.Si dà atto che le parti non hanno depositato le memorie conclusionali e che, con nota congiunta depositata in data 29.09.2025, hanno rappresentato di aver conciliato la lite con conseguente richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio. Il Giudice dispone in conformità alla superiore richiesta essendo cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
-dichiara cessata la materia del contendere;
-compensa tra le parti costituite le spese di lite;
2 Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito. Brescia, lì 22 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Faraone
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