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Sentenza 31 maggio 2024
Sentenza 31 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/05/2024, n. 3218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3218 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2024 |
Testo completo
proc. n. 10749/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, IX Sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell' in Org_1 composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Francesca Firrao Presidente dott.ssa Silvia Graziella Carosio Giudice dott.ssa Alessia Santamaria Giudice designato riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta come da provvedimento reso in data 29/02/2024, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10749 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno, e vertente
TRA
, nato il [...], in [...], C.U.I. C.F.: Parte_1 Nume_1
, rapp.to e difeso dall'avv. GIOVANNI RUNZA, presso il cui C.F._1 studio elett.nte domicilia, in virtù di procura in atti
- RICORRENTE - E
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, costituitosi per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
- RESISTENTE –
- 1 - conclusioni di parte ricorrente: “Nel merito: - accogliersi il presente ricorso e per l'effetto riconoscere la sussistenza delle dedotte violazioni e l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento del Questore impugnato, e quindi annullarlo e/o dichiararlo nullo o inefficace, con contestuale riconoscimento del diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co. 1, 1.1. e 1.2 D.lgs. 286/98, come di recente novellato. Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa”; conclusioni di parte resistente: “rigettarsi il ricorso perché infondato. Vinte le spese”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente indicato in epigrafe, con istanza del 04/12/2020, ha chiesto al Questore di Torino il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale. Con decreto recante prot. nr. 464/2023, reso in data 02/05/2023 e notificato all'odierno ricorrente in data 02/05/2023, il Questore ha rigettato la suddetta istanza, riportandosi integralmente al parere contrario del 28/02/2022 reso dalla C.T. di . CP_1
L'istante, quindi, con ricorso trasmesso telematicamente in data 01/06/2023 e depositato il giorno 06/06/2023, ha impugnato il provvedimento di diniego, chiedendo al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di pronunciarsi in ordine alle richieste formulate alle pagg. 11-12 dell'atto introduttivo del presente giudizio. Con decreto collegiale depositato in data 20/06/2023, è stata accolta la domanda proposta in via cautelare ed è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice designato per la trattazione del merito della causa. In data 17/01/2024, si è costituita la p.a., per il tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, depositando documentazione e rassegnando le sue conclusioni come da pag. 3 dell'atto di comparsa. Con provvedimento reso dal G.D. in data 18/01/2024 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
– è stata fissata l'udienza di discussione orale, in applicazione degli artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011, 281-terdecies e 275-bis c.p.c. Il Collegio, con provvedimento reso in data 29/02/2024, ha trattenuto la causa in decisione con i termini di cui all'art. 275-bis, co. 4, c.p.c., mandando, al tempo stesso, alla cancelleria per l'acquisizione dei certificati aggiornati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti.
****
1. La p.a. ha precisato, in via preliminare, che il richiedente risulta titolare di permesso di soggiorno per casi speciali ex art. 1, co. 9, d.l. n. 113/2018, scaduto in data 03/12/2020;
- 2 - dopo aver richiamato il parere negativo della C.T. di , ha quindi decretato il rigetto CP_1 dell'istanza presentata da . Parte_1
Il ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato, deducendo: a) di aver svolto regolare attività lavorativa e/o tirocini nel periodo 22/06/2017-01/10/2020 (pag. 2 del ricorso); b) di aver svolto ulteriori attività lavorative in assenza di un regolare contratto (pagg. 2 e 6 del ricorso); c) che, successivamente, la ricerca di un lavoro è stata condizionata dalla pandemia da COVID-19 nonché dal fatto di essere in possesso della sola ricevuta di richiesta di primo rilascio del titolo di soggiorno per protezione speciale (pag. 5 del ricorso); d) “di aver perso l'assistenza del presso cui era in carico Organizzazione_2 rimanendo privo di assistenza per la gestione dei numerosi e complicati adempimenti burocratici richiesti dalle amministrazioni italiane” (pag. 2 del ricorso); e) di soffrire di patologie mediche quali
“asma bronchiale” nonché “opacità corneale diffusa” causata da “traumatismo superficiale dell'occhio e dei suoi annessi cornea (abrasione corneale)” (pagg. 2 e 3 del ricorso), che, in alcune occasioni, hanno comportato un suo ricovero urgente (v., sul punto, anche pag. 9 del ricorso); f) “che la Commissione Territoriale sostiene erroneamente che, nonostante il lungo tempo trascorso in Italia, [egli] non parli la lingua italiana in quanto, nel verbale dell'audizione del 22.11.2022, a pag. 10, al contrario, il Commissario dà atto che il richiedente aveva compreso la domanda senza l'ausilio dell'interprete …” (pag. 3 del ricorso); g) “che a far data dal 2023, … riceve assistenza socio sanitaria da parte dell'associazione ' di che lo ha preso in carico …” (pag. 3 del ricorso); h) Organizzazione_3 CP_1 che le circostanze da lui narrate nel corso delle due audizioni devono essere valutate in applicazione del principio del beneficio del dubbio (pag. 3 del ricorso); i) di avere, in Italia, due stabili figure di riferimento, indicate in VI e (pag. 7 del ricorso); l) di essere CP_2 assente, dal suo Paese di origine, da oltre sette anni (pag. 9 del ricorso); m) di aver avuto, durante la sua permanenza nel Lazio, una relazione sentimentale (pag. 9 del ricorso). Costituitasi in giudizio, la p.a. ha dedotto, dal conto suo, che “il diniego è legittimo sulla base dell'esistenza di condanne in materia di stupefacenti (oltre ad altri procedimenti pendenti) che fanno ritenere il ricorrente persona pericolosa, ed ancora sulla scorta di un evidente mancato radicamento certificato dall'assenza di mezzi di sostentamento, come indicato nell'estratto conto previdenziale dell , ed CP_3 infine in seguito al parere negativo della Commissione (…) A ciò si aggiunga che il ricorrente non ha riferito di alcun legame famigliare o sociale tale da farlo ritenere positivamente inserito in un sano contesto sociale” (pagg.
2-3 della comparsa depositata in data 17/01/2024). Con note di trattazione scritta depositate in data 15/01/2024, il ricorrente ha depositato una dichiarazione a firma della sua asserita attuale fidanzata ed ulteriore documentazione medica risalente a gennaio 2024. Ancora, in data 20/02/2024, ha depositato una lettera di impegno all'assunzione da parte della nonché dichiarazione resa nell'interesse Parte_2 dell' , asseritamente attestante il suo impegno in qualità Organizzazione_4 di volontario a far data dal settembre 2021, senza soluzione di continuità.
- 3 - 2. Tanto premesso, va precisato, in limine, che tutte le questioni di natura formale (si rimanda, in via esemplificativa, alle pagg. 3 ss. del ricorso) vanno esaminate congiuntamente al merito poiché l'odierno giudizio non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante alla protezione invocata. Va poi aggiunto che il diritto sotteso al riconoscimento della protezione speciale va accertato come sussistente e tutelabile anche se maturato dopo l'adozione dell'atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso costituiscono di regola condizioni dell'azione che possono sopravvenire anche in corso di causa. È, pertanto, onere della parte introdurre, in giudizio, ogni elemento suscettibile di valutazione ai fini dell'accoglimento della domanda proposta.
3. Osserva ancora il Collegio che “la giurisprudenza [della Suprema Corte di Cassazione] ha chiarito che il dovere di cooperazione istruttoria, che incombe sul giudice del procedimento, attiene alla prova dei fatti e non alla loro allegazione, previsto in tema di esame delle domande di protezione internazionale, ai sensi dell'art. 4 della Direttiva CE 13.12.2011 n. 95, dell'art. 3 del d.lgs. 19.11.2007 n. 251, dell'art. 8 del d.lgs. 28.1.2008 n. 25 e dell'art. 35 bis, comma 9, e 27, comma 1 bis, dello stesso d.lgs. 25/2008, è limitato alle circostanze concernenti la situazione sociale, economica o politica del Paese di provenienza del richiedente e non, quindi, relativamente alle circostanze attinenti alla integrazione sociale, culturale, lavorativa e familiare del richiedente in Italia (Sez.1, n.41786 del 28.12.2021)” (Cass., Sez. I civile, ordinanza n. 11053/2023).
4. Ciò posto, procedendo con ordine e muovendo dal presupposto che l'odierno ricorrente ha proposto al Questore domanda di rinnovo della protezione speciale in data 04/12/2020, si precisa che, nel 2018, è entrato in vigore il d.l. n. 113, convertito nella L. n. 132/2018 che ha rivisto e modificato integralmente la disciplina della protezione umanitaria pervenendo a tipizzare in ben precise fattispecie la possibilità di concedere un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale. In assenza di una disciplina transitoria che facesse retroagire la nuova normativa e in applicazione dell'art. 11 preleggi si è ritenuto applicabile alle domande proposte anteriormente alla entrata in vigore del citato decreto la normativa previgente. Tale interpretazione ha ricevuto il conforto della Suprema Corte (Cass. n. 4890/2019 e, da ultimo, Cass. n. 7831/2019). In particolare, a questo proposito, le Sezioni Unite n. 24413/2021 hanno, da ultimo, statuito che “in base alla normativa del T.U.I. anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono
- 4 - fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno". Tuttavia, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5, co. 6, Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1° dicembre 2018, n. 132. La novella legislativa ha modificato, in particolare, l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 che, nella sua nuova formulazione, tra l'altro prevede al comma 1.1. “Non sono ammessi il respingimento
o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Il nuovo comma 1.2. prevede: «Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la trasmette gli atti al Questore Organizzazione_6 per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della per il riconoscimento della protezione internazionale, Organizzazione_6 rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale». Si legge, nella Relazione illustrativa, “l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113/2018” e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Tali raccomandazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6, T.U.I., si preoccupavano di precisare che restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia”.
- 5 - Tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali. Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. n. 3705/2021). Ne consegue che i principi elaborati con riguardo alla disciplina previgente conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D.L. n. 113/2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D.L. n. 130/2020. La disposizione trova immediata applicazione anche ai procedimenti in corso in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 secondo il quale
“le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile”. La recente sentenza delle Sezioni Unite (n. 24413/2021) ha definitivamente sancito la retroattività della nuova formulazione dell'art. 19 alle cause pendenti. Con riferimento, quindi, alla protezione speciale garantita dalle nuove previsioni dell'articolo 19.1.1. T.U.I., il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti. Ciò posto, osserva il Collegio che la situazione sociopolitica del Paese di origine del ricorrente, rispetto alla quale ogni valutazione va operata all'attualità, non appare tanto grave da porre la totalità dei suoi cittadini in condizioni di vulnerabilità così significativa da giustificare il rilascio del permesso di soggiorno per protezione c.d. speciale. Infatti, emerge dalle fonti consultate che le condizioni del Gambia sono progressivamente migliorate, sul piano delle violazioni dei diritti umani, dopo la partenza del dittatore dal Paese ed a seguito dell'insediamento del Presidente , Per_1 Persona_2 democraticamente eletto nel gennaio 2017 Report 2022/23; The State Organizzazione_7
- 6 - of the World's Human Rights;
Gambia 2022/Report on the human rights situation covering 2022, a cura di disponibile su a far data dal 27 marzo 2023; 2022 Controparte_4 Org_8
Country Report on Human Rights Practices: The Gambia/Annual report on human rights in 2022, a cura di disponibile su a far data dal 20 marzo 2023; Organizzazione_9 Org_8
2021 Country Report on Human Rights Practices: Gambia/Annual report on human rights in 2021, a cura di disponibile su a far data dal 12 aprile Organizzazione_9 Org_8
2022; Report 2021/22; The State of the World's Human Rights;
Gambia Organizzazione_7
2021/ Report on the human rights situation covering 2021, a cura di CP_4 Organizzazione_7 disponibile su a far data dal 29 marzo 2022; Report on the situation after the change of Org_8 government, including human rights, a cura di Organizzazione_10
disponibile su a far data dal 26 luglio 2021; Annual report on political rights
[...] Org_8 and civil liberties in 2020, a cura di pubblicato in data 3 marzo 2021 su Org_11
2020 Country Reports on Human Rights Practices: Gambia, a cura di Org_8 [...]
disponibile su a far data dal 30 marzo 2021). Organizzazione_9 Org_8
Esclusa, sul piano oggettivo, l'esistenza di peculiari condizioni di instabilità della situazione politica o delle condizioni di sicurezza del Paese di origine alla luce delle informazioni compendiate nelle COI suindicate, non si reputa utile, d'altra parte, il richiamo stereotipato alle diverse problematiche che affliggono il Gambia e che si concretizzano nella violazione dei diritti umani. Invero, qualunque verifica della violazione del diritto di non respingimento e di quello alla vita privata e familiare non può che essere compiuta in base alle precipue condizioni di vita allegate. Nel caso di specie, non vi sono specificità che permettano di ricollegare la persona del richiedente alle svariate ed eterogenee problematiche affliggenti quel Paese. La protezione speciale, invero, non può essere riconosciuta in ragione del mero contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza, atteso che, così facendo, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma, piuttosto, quella del suo Paese d'origine in termini del tutto generali ed astratti (cfr. ex multis Cass. civ. n. 4455/2018; Cass. civ. 17072/2018; Cass. civ. n. 9304/2019). Per quanto risulta dalla documentazione acquisita al fascicolo del presente giudizio, non è emersa, poi, alcuna problematica fisica o psicologica di gravità tale da risultare curabile solo in Italia e da mettere in pericolo la salute del ricorrente in caso di rimpatrio forzato. Più specificatamente, sulla scorta degli allegati nn.
4-9 depositati unitamente al ricorso nonché degli allegati nn. 24 e 25 depositati in data 15/01/2024, non è possibile delineare, in maniera compiuta, il quadro clinico presentato dall'odierno ricorrente, non essendo ivi chiaramente indicato né il grado di severità delle patologie da cui è affetto Parte_1 né il modo in cui esso incide, in senso deteriore, sulla sua quotidianità e sulla capacità di svolgere le ordinarie attività della vita. Risulta, per contro, che gli episodi più critici siano stati anche il frutto di una “scarsa compliance alla terapia inalatoria di fondo” da parte del ricorrente, descritto anche come “fumatore attivo” (v. allegato n. 9 depositato unitamente al
- 7 - ricorso, ma anche dall'allegato n. 6 emerge che l'insufficienza respiratoria acuta si è verificata in relazione ad un'asma non controllata e che anche l'esame eseguito in data 06/09/2022 ha dato un esito non attendibile per scarsa compliance del paziente). La C.T di ha poi citato specifiche COI in ordine alle possibilità di cura di cui il ricorrente CP_1 beneficerebbe in Gambia, qualora rimpatriato: le conclusioni cui è pervenuta la p.a. sulla scorta del contenuto di quegli specifici reports non sono state contestate o in altro modo contrastate da . Circa le problematiche all'occhio, parimenti presentate in Parte_1 maniera generica, va rilevato che esse risultano da tempo note e che, dal 2016, l'odierno ricorrente, che non ha fornito alcuna spiegazione in ordine alle scelte terapeutiche compiute, non si è sottoposto alle cure per cataratta (v. allegato n. 24 depositato in data 15/01/2024). Non si ritengono provati altri specifici profili di vulnerabilità in capo al richiedente, tenuto conto anche dell'assenza di prova di esperienze traumatiche vissute durante il viaggio per giungere in Italia con ricadute sul suo stato psico-fisico (Cass. n. 28781/2020). Neppure sono stati provati l'avvio o la prosecuzione, da parte del richiedente, di un positivo percorso di inserimento sociale ed economico nel nostro Paese, tale da giustificare il rilascio del permesso di soggiorno richiesto (cfr. Cass. Sez. 1, ordinanza n. 9080 del 07/03/2023, dep. 31/03/2023). Il richiedente non ha provato, infatti, di aver conseguito una, pur minima, stabilità economica né abitativa né di aver utilmente intrapreso o proseguito un percorso di studi e/o di formazione professionale. Invero:
− in base alle risultanze dello “storico movimenti” depositato come allegato n. 3 al ricorso, l'ultimo rapporto lavorativo intrattenuto dall'odierno ricorrente è cessato in data 01/10/2020;
− le retribuzioni o redditi riportati nell'estratto contributivo depositato come CP_3 allegato n. 3 alla comparsa di costituzione della p.a., relative ai soli anni 2019 e 2020, sono di ammontare irrisorio (sempre inferiori ad euro 1.000,00 annuali) e non sufficienti a garantire una vita dignitosa sul T.N.;
− la dichiarazione di disponibilità all'assunzione depositata come allegato n. 26 solo in data 20/02/2024 è oltremodo generica quanto al contenuto dell'impegno assunto - tra l'altro, non coercibile - e nemmeno vi è certezza in ordine alla identità del soggetto che l'ha sottoscritta. Neppure è stato spiegato il motivo per cui il rapporto di lavoro non ha avuto immediato avvio, tanto più in considerazione del fatto che, con decreto collegiale depositato in data 20/06/2023, era già stata accordata la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, con tutte le conseguenze che ne discendono;
− di là dalla rilevanza o meno in termini di indice di inserimento, l'attività lavorativa prestata in nero non è stata dimostrata neppure in via indiziaria.
- 8 - Non è stato provato neppure che l'odierno ricorrente abbia nel nostro Paese legami familiari né che abbia intessuto significativi rapporti sociali:
✓ dalla scansione del tesserino rilasciato dall' non è Organizzazione_12 possibile stabilire il livello di assistenza di cui beneficia l'odierno ricorrente (v. allegato n. 11 depositato unitamente al ricorso);
✓ dalla relazione depositata come allegato n. 27 solo in data 20/02/2024, non è emersa, né in termini quantitativi né in termini qualitativi, l'entità dell'impegno profuso dall'odierno ricorrente nel prestare attività di volontariato;
✓ alcuna informazione è stata fornita al Tribunale circa VI e soggetti non CP_2 compiutamente identificati che sarebbero assurti, per l'odierno ricorrente, a stabili figure di riferimento in Italia (v. pag. 7 del ricorso);
✓ la dichiarazione sottoscritta da depositata solo in data Parte_3
15/01/2024 come allegato n. 23, è 'muta' circa il modo di atteggiarsi della relazione sentimentale asseritamente intrecciata dall'odierno ricorrente e la donna in questione;
in ogni caso, non è stato in altro modo provata una qualche forma di comunanza di vita. Il ricorrente, inoltre, in Italia, non ha avviato alcun percorso d'integrazione culturale. Va rimarcato, sul punto, che la padronanza della lingua italiana è indirettamente smentita dal fatto che, ancora in data 06/01/2024, i medici del pronto soccorso rappresentavano l'esistenza di una “barriera linguistica” (v. allegato n. 24 depositato in data 15/01/2024). Inoltre, per completezza di trattazione, pur non potendo essere qui sostenuto che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale all'ordine ed alla pubblica sicurezza dello Stato, alla luce delle emergenze del certificato del casellario giudiziale aggiornato al giorno 04/03/2024 (v. anche elenco dei precedenti dattiloscopici stampato in data 04/03/2024), è possibile inferire quantomeno una certa insofferenza dello stesso alle normali regole del vivere civile. Nulla di ulteriore risulta essere stato provato in pendenza di giudizio. Non si vede, dunque, come potere ipotizzare una violazione del diritto alla vita privata e familiare, riconosciuto dall'art. 8 CEDU, o un impedimento effettivo all'esercizio delle libertà democratiche. Va ribadito, sul punto, che non è stata versata in atti idonea documentazione atta a dare contezza, all'attualità, del livello di integrazione raggiunto dal ricorrente in Italia;
nessuna significativa deduzione è stata svolta circa il lungo vissuto del richiedente sul T.N. né alcuna dichiarazione è rinvenibile in atti in ordine al suo progetto di vita futuro e alle ipotizzate modalità di concreta attuazione dello stesso. Per completezza espositiva, quanto al riconoscimento del diritto di asilo costituzionale sulla base della ritenuta diretta applicabilità dell'art. 10, co. 3, Cost., va richiamato il par. 30 della recente sentenza delle Sezioni Unite di Cassazione (n. 24413/2021). Ivi è espressamente chiarito che la reintroduzione nell'art. 5 T.U.I. della clausola di salvaguardia
- 9 - del rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato segnala “la possibilità di situazioni nelle quali detti obblighi non risultino compiutamente soddisfatti dalle previsioni normative relative alle protezioni maggiori ed alle protezioni speciali introdotte dal decreto legge n. 113/2018 e incrementate dallo stesso decreto legge n. 130/2020”. Nella fattispecie qui in esame, non sono stati allegati specifici profili di necessaria tutela costituzionale del ricorrente ulteriori rispetto alle ipotesi di protezione internazionale e complementare come oggi previste. In conclusione, alla luce di quanto esposto, non si riscontra la sussistenza di alcuno dei presupposti atti a fondare l'accoglimento delle domande proposte.
5. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite alla luce del fatto che, in corso di causa, i profili rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione speciale sono stati valutati all'attualità e non già con riferimento al momento in cui si è concluso il procedimento amministrativo ed in considerazione del fatto che, successivamente al deposito della comparsa di costituzione, la p.a. non ha ulteriormente coltivato il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
-. rigetta il ricorso;
-. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per l'espletamento degli adempimenti di rito. Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del giorno 22/04/2024.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Alessia Santamaria dott.ssa Francesca Firrao
- 10 -
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, IX Sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell' in Org_1 composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Francesca Firrao Presidente dott.ssa Silvia Graziella Carosio Giudice dott.ssa Alessia Santamaria Giudice designato riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta come da provvedimento reso in data 29/02/2024, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10749 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno, e vertente
TRA
, nato il [...], in [...], C.U.I. C.F.: Parte_1 Nume_1
, rapp.to e difeso dall'avv. GIOVANNI RUNZA, presso il cui C.F._1 studio elett.nte domicilia, in virtù di procura in atti
- RICORRENTE - E
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, costituitosi per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
- RESISTENTE –
- 1 - conclusioni di parte ricorrente: “Nel merito: - accogliersi il presente ricorso e per l'effetto riconoscere la sussistenza delle dedotte violazioni e l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento del Questore impugnato, e quindi annullarlo e/o dichiararlo nullo o inefficace, con contestuale riconoscimento del diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co. 1, 1.1. e 1.2 D.lgs. 286/98, come di recente novellato. Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa”; conclusioni di parte resistente: “rigettarsi il ricorso perché infondato. Vinte le spese”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente indicato in epigrafe, con istanza del 04/12/2020, ha chiesto al Questore di Torino il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale. Con decreto recante prot. nr. 464/2023, reso in data 02/05/2023 e notificato all'odierno ricorrente in data 02/05/2023, il Questore ha rigettato la suddetta istanza, riportandosi integralmente al parere contrario del 28/02/2022 reso dalla C.T. di . CP_1
L'istante, quindi, con ricorso trasmesso telematicamente in data 01/06/2023 e depositato il giorno 06/06/2023, ha impugnato il provvedimento di diniego, chiedendo al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di pronunciarsi in ordine alle richieste formulate alle pagg. 11-12 dell'atto introduttivo del presente giudizio. Con decreto collegiale depositato in data 20/06/2023, è stata accolta la domanda proposta in via cautelare ed è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice designato per la trattazione del merito della causa. In data 17/01/2024, si è costituita la p.a., per il tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, depositando documentazione e rassegnando le sue conclusioni come da pag. 3 dell'atto di comparsa. Con provvedimento reso dal G.D. in data 18/01/2024 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
– è stata fissata l'udienza di discussione orale, in applicazione degli artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011, 281-terdecies e 275-bis c.p.c. Il Collegio, con provvedimento reso in data 29/02/2024, ha trattenuto la causa in decisione con i termini di cui all'art. 275-bis, co. 4, c.p.c., mandando, al tempo stesso, alla cancelleria per l'acquisizione dei certificati aggiornati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti.
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1. La p.a. ha precisato, in via preliminare, che il richiedente risulta titolare di permesso di soggiorno per casi speciali ex art. 1, co. 9, d.l. n. 113/2018, scaduto in data 03/12/2020;
- 2 - dopo aver richiamato il parere negativo della C.T. di , ha quindi decretato il rigetto CP_1 dell'istanza presentata da . Parte_1
Il ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato, deducendo: a) di aver svolto regolare attività lavorativa e/o tirocini nel periodo 22/06/2017-01/10/2020 (pag. 2 del ricorso); b) di aver svolto ulteriori attività lavorative in assenza di un regolare contratto (pagg. 2 e 6 del ricorso); c) che, successivamente, la ricerca di un lavoro è stata condizionata dalla pandemia da COVID-19 nonché dal fatto di essere in possesso della sola ricevuta di richiesta di primo rilascio del titolo di soggiorno per protezione speciale (pag. 5 del ricorso); d) “di aver perso l'assistenza del presso cui era in carico Organizzazione_2 rimanendo privo di assistenza per la gestione dei numerosi e complicati adempimenti burocratici richiesti dalle amministrazioni italiane” (pag. 2 del ricorso); e) di soffrire di patologie mediche quali
“asma bronchiale” nonché “opacità corneale diffusa” causata da “traumatismo superficiale dell'occhio e dei suoi annessi cornea (abrasione corneale)” (pagg. 2 e 3 del ricorso), che, in alcune occasioni, hanno comportato un suo ricovero urgente (v., sul punto, anche pag. 9 del ricorso); f) “che la Commissione Territoriale sostiene erroneamente che, nonostante il lungo tempo trascorso in Italia, [egli] non parli la lingua italiana in quanto, nel verbale dell'audizione del 22.11.2022, a pag. 10, al contrario, il Commissario dà atto che il richiedente aveva compreso la domanda senza l'ausilio dell'interprete …” (pag. 3 del ricorso); g) “che a far data dal 2023, … riceve assistenza socio sanitaria da parte dell'associazione ' di che lo ha preso in carico …” (pag. 3 del ricorso); h) Organizzazione_3 CP_1 che le circostanze da lui narrate nel corso delle due audizioni devono essere valutate in applicazione del principio del beneficio del dubbio (pag. 3 del ricorso); i) di avere, in Italia, due stabili figure di riferimento, indicate in VI e (pag. 7 del ricorso); l) di essere CP_2 assente, dal suo Paese di origine, da oltre sette anni (pag. 9 del ricorso); m) di aver avuto, durante la sua permanenza nel Lazio, una relazione sentimentale (pag. 9 del ricorso). Costituitasi in giudizio, la p.a. ha dedotto, dal conto suo, che “il diniego è legittimo sulla base dell'esistenza di condanne in materia di stupefacenti (oltre ad altri procedimenti pendenti) che fanno ritenere il ricorrente persona pericolosa, ed ancora sulla scorta di un evidente mancato radicamento certificato dall'assenza di mezzi di sostentamento, come indicato nell'estratto conto previdenziale dell , ed CP_3 infine in seguito al parere negativo della Commissione (…) A ciò si aggiunga che il ricorrente non ha riferito di alcun legame famigliare o sociale tale da farlo ritenere positivamente inserito in un sano contesto sociale” (pagg.
2-3 della comparsa depositata in data 17/01/2024). Con note di trattazione scritta depositate in data 15/01/2024, il ricorrente ha depositato una dichiarazione a firma della sua asserita attuale fidanzata ed ulteriore documentazione medica risalente a gennaio 2024. Ancora, in data 20/02/2024, ha depositato una lettera di impegno all'assunzione da parte della nonché dichiarazione resa nell'interesse Parte_2 dell' , asseritamente attestante il suo impegno in qualità Organizzazione_4 di volontario a far data dal settembre 2021, senza soluzione di continuità.
- 3 - 2. Tanto premesso, va precisato, in limine, che tutte le questioni di natura formale (si rimanda, in via esemplificativa, alle pagg. 3 ss. del ricorso) vanno esaminate congiuntamente al merito poiché l'odierno giudizio non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante alla protezione invocata. Va poi aggiunto che il diritto sotteso al riconoscimento della protezione speciale va accertato come sussistente e tutelabile anche se maturato dopo l'adozione dell'atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso costituiscono di regola condizioni dell'azione che possono sopravvenire anche in corso di causa. È, pertanto, onere della parte introdurre, in giudizio, ogni elemento suscettibile di valutazione ai fini dell'accoglimento della domanda proposta.
3. Osserva ancora il Collegio che “la giurisprudenza [della Suprema Corte di Cassazione] ha chiarito che il dovere di cooperazione istruttoria, che incombe sul giudice del procedimento, attiene alla prova dei fatti e non alla loro allegazione, previsto in tema di esame delle domande di protezione internazionale, ai sensi dell'art. 4 della Direttiva CE 13.12.2011 n. 95, dell'art. 3 del d.lgs. 19.11.2007 n. 251, dell'art. 8 del d.lgs. 28.1.2008 n. 25 e dell'art. 35 bis, comma 9, e 27, comma 1 bis, dello stesso d.lgs. 25/2008, è limitato alle circostanze concernenti la situazione sociale, economica o politica del Paese di provenienza del richiedente e non, quindi, relativamente alle circostanze attinenti alla integrazione sociale, culturale, lavorativa e familiare del richiedente in Italia (Sez.1, n.41786 del 28.12.2021)” (Cass., Sez. I civile, ordinanza n. 11053/2023).
4. Ciò posto, procedendo con ordine e muovendo dal presupposto che l'odierno ricorrente ha proposto al Questore domanda di rinnovo della protezione speciale in data 04/12/2020, si precisa che, nel 2018, è entrato in vigore il d.l. n. 113, convertito nella L. n. 132/2018 che ha rivisto e modificato integralmente la disciplina della protezione umanitaria pervenendo a tipizzare in ben precise fattispecie la possibilità di concedere un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale. In assenza di una disciplina transitoria che facesse retroagire la nuova normativa e in applicazione dell'art. 11 preleggi si è ritenuto applicabile alle domande proposte anteriormente alla entrata in vigore del citato decreto la normativa previgente. Tale interpretazione ha ricevuto il conforto della Suprema Corte (Cass. n. 4890/2019 e, da ultimo, Cass. n. 7831/2019). In particolare, a questo proposito, le Sezioni Unite n. 24413/2021 hanno, da ultimo, statuito che “in base alla normativa del T.U.I. anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono
- 4 - fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno". Tuttavia, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5, co. 6, Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1° dicembre 2018, n. 132. La novella legislativa ha modificato, in particolare, l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 che, nella sua nuova formulazione, tra l'altro prevede al comma 1.1. “Non sono ammessi il respingimento
o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Il nuovo comma 1.2. prevede: «Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la trasmette gli atti al Questore Organizzazione_6 per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della per il riconoscimento della protezione internazionale, Organizzazione_6 rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale». Si legge, nella Relazione illustrativa, “l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113/2018” e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Tali raccomandazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6, T.U.I., si preoccupavano di precisare che restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia”.
- 5 - Tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali. Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. n. 3705/2021). Ne consegue che i principi elaborati con riguardo alla disciplina previgente conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D.L. n. 113/2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D.L. n. 130/2020. La disposizione trova immediata applicazione anche ai procedimenti in corso in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 secondo il quale
“le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile”. La recente sentenza delle Sezioni Unite (n. 24413/2021) ha definitivamente sancito la retroattività della nuova formulazione dell'art. 19 alle cause pendenti. Con riferimento, quindi, alla protezione speciale garantita dalle nuove previsioni dell'articolo 19.1.1. T.U.I., il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti. Ciò posto, osserva il Collegio che la situazione sociopolitica del Paese di origine del ricorrente, rispetto alla quale ogni valutazione va operata all'attualità, non appare tanto grave da porre la totalità dei suoi cittadini in condizioni di vulnerabilità così significativa da giustificare il rilascio del permesso di soggiorno per protezione c.d. speciale. Infatti, emerge dalle fonti consultate che le condizioni del Gambia sono progressivamente migliorate, sul piano delle violazioni dei diritti umani, dopo la partenza del dittatore dal Paese ed a seguito dell'insediamento del Presidente , Per_1 Persona_2 democraticamente eletto nel gennaio 2017 Report 2022/23; The State Organizzazione_7
- 6 - of the World's Human Rights;
Gambia 2022/Report on the human rights situation covering 2022, a cura di disponibile su a far data dal 27 marzo 2023; 2022 Controparte_4 Org_8
Country Report on Human Rights Practices: The Gambia/Annual report on human rights in 2022, a cura di disponibile su a far data dal 20 marzo 2023; Organizzazione_9 Org_8
2021 Country Report on Human Rights Practices: Gambia/Annual report on human rights in 2021, a cura di disponibile su a far data dal 12 aprile Organizzazione_9 Org_8
2022; Report 2021/22; The State of the World's Human Rights;
Gambia Organizzazione_7
2021/ Report on the human rights situation covering 2021, a cura di CP_4 Organizzazione_7 disponibile su a far data dal 29 marzo 2022; Report on the situation after the change of Org_8 government, including human rights, a cura di Organizzazione_10
disponibile su a far data dal 26 luglio 2021; Annual report on political rights
[...] Org_8 and civil liberties in 2020, a cura di pubblicato in data 3 marzo 2021 su Org_11
2020 Country Reports on Human Rights Practices: Gambia, a cura di Org_8 [...]
disponibile su a far data dal 30 marzo 2021). Organizzazione_9 Org_8
Esclusa, sul piano oggettivo, l'esistenza di peculiari condizioni di instabilità della situazione politica o delle condizioni di sicurezza del Paese di origine alla luce delle informazioni compendiate nelle COI suindicate, non si reputa utile, d'altra parte, il richiamo stereotipato alle diverse problematiche che affliggono il Gambia e che si concretizzano nella violazione dei diritti umani. Invero, qualunque verifica della violazione del diritto di non respingimento e di quello alla vita privata e familiare non può che essere compiuta in base alle precipue condizioni di vita allegate. Nel caso di specie, non vi sono specificità che permettano di ricollegare la persona del richiedente alle svariate ed eterogenee problematiche affliggenti quel Paese. La protezione speciale, invero, non può essere riconosciuta in ragione del mero contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza, atteso che, così facendo, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma, piuttosto, quella del suo Paese d'origine in termini del tutto generali ed astratti (cfr. ex multis Cass. civ. n. 4455/2018; Cass. civ. 17072/2018; Cass. civ. n. 9304/2019). Per quanto risulta dalla documentazione acquisita al fascicolo del presente giudizio, non è emersa, poi, alcuna problematica fisica o psicologica di gravità tale da risultare curabile solo in Italia e da mettere in pericolo la salute del ricorrente in caso di rimpatrio forzato. Più specificatamente, sulla scorta degli allegati nn.
4-9 depositati unitamente al ricorso nonché degli allegati nn. 24 e 25 depositati in data 15/01/2024, non è possibile delineare, in maniera compiuta, il quadro clinico presentato dall'odierno ricorrente, non essendo ivi chiaramente indicato né il grado di severità delle patologie da cui è affetto Parte_1 né il modo in cui esso incide, in senso deteriore, sulla sua quotidianità e sulla capacità di svolgere le ordinarie attività della vita. Risulta, per contro, che gli episodi più critici siano stati anche il frutto di una “scarsa compliance alla terapia inalatoria di fondo” da parte del ricorrente, descritto anche come “fumatore attivo” (v. allegato n. 9 depositato unitamente al
- 7 - ricorso, ma anche dall'allegato n. 6 emerge che l'insufficienza respiratoria acuta si è verificata in relazione ad un'asma non controllata e che anche l'esame eseguito in data 06/09/2022 ha dato un esito non attendibile per scarsa compliance del paziente). La C.T di ha poi citato specifiche COI in ordine alle possibilità di cura di cui il ricorrente CP_1 beneficerebbe in Gambia, qualora rimpatriato: le conclusioni cui è pervenuta la p.a. sulla scorta del contenuto di quegli specifici reports non sono state contestate o in altro modo contrastate da . Circa le problematiche all'occhio, parimenti presentate in Parte_1 maniera generica, va rilevato che esse risultano da tempo note e che, dal 2016, l'odierno ricorrente, che non ha fornito alcuna spiegazione in ordine alle scelte terapeutiche compiute, non si è sottoposto alle cure per cataratta (v. allegato n. 24 depositato in data 15/01/2024). Non si ritengono provati altri specifici profili di vulnerabilità in capo al richiedente, tenuto conto anche dell'assenza di prova di esperienze traumatiche vissute durante il viaggio per giungere in Italia con ricadute sul suo stato psico-fisico (Cass. n. 28781/2020). Neppure sono stati provati l'avvio o la prosecuzione, da parte del richiedente, di un positivo percorso di inserimento sociale ed economico nel nostro Paese, tale da giustificare il rilascio del permesso di soggiorno richiesto (cfr. Cass. Sez. 1, ordinanza n. 9080 del 07/03/2023, dep. 31/03/2023). Il richiedente non ha provato, infatti, di aver conseguito una, pur minima, stabilità economica né abitativa né di aver utilmente intrapreso o proseguito un percorso di studi e/o di formazione professionale. Invero:
− in base alle risultanze dello “storico movimenti” depositato come allegato n. 3 al ricorso, l'ultimo rapporto lavorativo intrattenuto dall'odierno ricorrente è cessato in data 01/10/2020;
− le retribuzioni o redditi riportati nell'estratto contributivo depositato come CP_3 allegato n. 3 alla comparsa di costituzione della p.a., relative ai soli anni 2019 e 2020, sono di ammontare irrisorio (sempre inferiori ad euro 1.000,00 annuali) e non sufficienti a garantire una vita dignitosa sul T.N.;
− la dichiarazione di disponibilità all'assunzione depositata come allegato n. 26 solo in data 20/02/2024 è oltremodo generica quanto al contenuto dell'impegno assunto - tra l'altro, non coercibile - e nemmeno vi è certezza in ordine alla identità del soggetto che l'ha sottoscritta. Neppure è stato spiegato il motivo per cui il rapporto di lavoro non ha avuto immediato avvio, tanto più in considerazione del fatto che, con decreto collegiale depositato in data 20/06/2023, era già stata accordata la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, con tutte le conseguenze che ne discendono;
− di là dalla rilevanza o meno in termini di indice di inserimento, l'attività lavorativa prestata in nero non è stata dimostrata neppure in via indiziaria.
- 8 - Non è stato provato neppure che l'odierno ricorrente abbia nel nostro Paese legami familiari né che abbia intessuto significativi rapporti sociali:
✓ dalla scansione del tesserino rilasciato dall' non è Organizzazione_12 possibile stabilire il livello di assistenza di cui beneficia l'odierno ricorrente (v. allegato n. 11 depositato unitamente al ricorso);
✓ dalla relazione depositata come allegato n. 27 solo in data 20/02/2024, non è emersa, né in termini quantitativi né in termini qualitativi, l'entità dell'impegno profuso dall'odierno ricorrente nel prestare attività di volontariato;
✓ alcuna informazione è stata fornita al Tribunale circa VI e soggetti non CP_2 compiutamente identificati che sarebbero assurti, per l'odierno ricorrente, a stabili figure di riferimento in Italia (v. pag. 7 del ricorso);
✓ la dichiarazione sottoscritta da depositata solo in data Parte_3
15/01/2024 come allegato n. 23, è 'muta' circa il modo di atteggiarsi della relazione sentimentale asseritamente intrecciata dall'odierno ricorrente e la donna in questione;
in ogni caso, non è stato in altro modo provata una qualche forma di comunanza di vita. Il ricorrente, inoltre, in Italia, non ha avviato alcun percorso d'integrazione culturale. Va rimarcato, sul punto, che la padronanza della lingua italiana è indirettamente smentita dal fatto che, ancora in data 06/01/2024, i medici del pronto soccorso rappresentavano l'esistenza di una “barriera linguistica” (v. allegato n. 24 depositato in data 15/01/2024). Inoltre, per completezza di trattazione, pur non potendo essere qui sostenuto che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale all'ordine ed alla pubblica sicurezza dello Stato, alla luce delle emergenze del certificato del casellario giudiziale aggiornato al giorno 04/03/2024 (v. anche elenco dei precedenti dattiloscopici stampato in data 04/03/2024), è possibile inferire quantomeno una certa insofferenza dello stesso alle normali regole del vivere civile. Nulla di ulteriore risulta essere stato provato in pendenza di giudizio. Non si vede, dunque, come potere ipotizzare una violazione del diritto alla vita privata e familiare, riconosciuto dall'art. 8 CEDU, o un impedimento effettivo all'esercizio delle libertà democratiche. Va ribadito, sul punto, che non è stata versata in atti idonea documentazione atta a dare contezza, all'attualità, del livello di integrazione raggiunto dal ricorrente in Italia;
nessuna significativa deduzione è stata svolta circa il lungo vissuto del richiedente sul T.N. né alcuna dichiarazione è rinvenibile in atti in ordine al suo progetto di vita futuro e alle ipotizzate modalità di concreta attuazione dello stesso. Per completezza espositiva, quanto al riconoscimento del diritto di asilo costituzionale sulla base della ritenuta diretta applicabilità dell'art. 10, co. 3, Cost., va richiamato il par. 30 della recente sentenza delle Sezioni Unite di Cassazione (n. 24413/2021). Ivi è espressamente chiarito che la reintroduzione nell'art. 5 T.U.I. della clausola di salvaguardia
- 9 - del rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato segnala “la possibilità di situazioni nelle quali detti obblighi non risultino compiutamente soddisfatti dalle previsioni normative relative alle protezioni maggiori ed alle protezioni speciali introdotte dal decreto legge n. 113/2018 e incrementate dallo stesso decreto legge n. 130/2020”. Nella fattispecie qui in esame, non sono stati allegati specifici profili di necessaria tutela costituzionale del ricorrente ulteriori rispetto alle ipotesi di protezione internazionale e complementare come oggi previste. In conclusione, alla luce di quanto esposto, non si riscontra la sussistenza di alcuno dei presupposti atti a fondare l'accoglimento delle domande proposte.
5. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite alla luce del fatto che, in corso di causa, i profili rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione speciale sono stati valutati all'attualità e non già con riferimento al momento in cui si è concluso il procedimento amministrativo ed in considerazione del fatto che, successivamente al deposito della comparsa di costituzione, la p.a. non ha ulteriormente coltivato il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
-. rigetta il ricorso;
-. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per l'espletamento degli adempimenti di rito. Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del giorno 22/04/2024.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Alessia Santamaria dott.ssa Francesca Firrao
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