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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 09/05/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1017/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1017/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CAPPUCCILLI GUIDO (C.F.: ) e dell'avv. CAPPUCCILLI C.F._2
ALESSANDRA (C.F.: ), elettivamente domiciliato in VIALE C.F._3
MARCONI, 29, PESCARA presso il difensore avv. CAPPUCCILLI GUIDO
ATTRICE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GALASSO CP C.F._4
MERCURIO (C.F.: ) e dell'avv. GIOVANNETTI ANTONELLA C.F._5
( ); elettivamente domiciliato in VIALE PINDARO, 27, 65100 C.F._6
PESCARA presso il difensore avv. GALASSO MERCURIO
CONVENUTO
C.F. e P.I. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
ACAMPORA CLAUDIO (C.F. , elettivamente domiciliato in C.F._7
CORSO XXII MARZO 49 20129 MILANO, presso il difensore avv. ACAMPORA
CLAUDIO. pagina 1 di 26 TERZO CHIAMATO
OGGETTO: responsabilità medica
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 4-12-24, udienza nella quale la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. a decorrere dal 20-01-
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Esponeva l'attrice che, con ricorso ex art. 696 BIS C.P.C. depositato davanti Parte_1
al Tribunale di Pescara, aveva evidenziato che tra il 2012 e il 2017 si era affidata alle cure del Dr. , il quale la sottoponeva ad una serie di terapie odontoiatriche CP
consistite in trattamenti di varia natura implicanti anche l'estrazione di taluni elementi dentari e il posizionamento di un impianto protesico nell'arcata superiore nonché
l'installazione di un apparecchio ortodontico di tipo fisso nell'arcata superiore;
che a seguito di tali trattamenti vi era un aggravamento della situazione clinica della paziente, tanto da condurre alla condizione di totale malocclusione dentale, di mobilità su alcuni elementi dentari, accompagnate da sofferenza articolare e limitata funzionalità nei movimenti mandibolari, oltre che da intenso e diffuso dolore muscolare;
che conferito l'incarico peritale, i CTU nominati depositavano la relazione tecnica nella quale veniva individuata una responsabilità professionale del dr. , venivano accertati postumi permanenti CP
conseguenti causalmente al negligente, imperito ed imprudente operato del professionista, e venivano quantificati i costi per alcuni degli interventi da porre in essere;
che tuttavia la relazione tecnica non era da ritenersi condivisibile ove individuava una concausa degli attuali postumi sia nel “mancato ricorso della paziente agli strumenti meccanici per il completamento dei rapporti occlusali” sia nel mancato utilizzo “degli apparecchi di contenzione superiore” fornitele dal Dott. essendosi l'attrice attenuta CP scrupolosamente a tutte le indicazioni all'epoca e non essendovi prova in senso contrario;
che la ctu erroneamente non teneva conto delle altre conseguenze pregiudizievoli causalmente ricollegabili alla condotta del dott. quali la perdita dell'elemento 1.7, CP dell'elemento 11 e nella necessità di portare un ponte definitivo di otto elementi dal 1.4 al pagina 2 di 26 2.4. Concludeva dunque come di seguito: “accertare e dichiarare l'inadempimento ai sensi degli artt. 1176, 1218, 1223 c.c. del convenuto alle obbligazioni assunte con il rapporto contrattuale intercorso; accertare e dichiarare che il Dr. è responsabile del CP
peggioramento delle condizioni di salute della signora come descritto in narrativa, Pt_1
che configura un danno biologico permanente di dodici punti percentuali, salva la diversa maggiore o minore misura che risulterà di giustizia, nonché un danno da invalidità temporanea di 60gg al 75%, 90gg al 50%, 60gg al 25%, al quale si deve aggiungere il danno biologico arrecato all'elemento dentario 1.7, oltre al danno da invalidità temporanea da calcolare per la necessaria rimozione degli elementi dentari 1.7 e 2.2; accertare e dichiarare, per l'effetto del sopra accertato inadempimento, la risoluzione del contratto professionale e condannare il convenuto al pagamento della somma versata a titolo di compenso pari ad € 6.000,00 oltre interessi;
condannare il dr. a pagare € CP
5.160,00 quale costo della consulenza tecnica preventiva, € 1.500,00 per le competenze del perito di parte, € 259,00 per il contributo unificato versato per la fase di istruzione preventiva, oltre le competenze del sottoscritto difensore per la medesima fase da liquidare secondo parametri. con vittoria di spese e competenze di lite.”
Si costituiva in giudizio il dott. eccependo in via pregiudiziale CP
l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 8 comma 1, 2 e 3, L. n. 24/2017 in quanto il ricorso ex art. 696-bis c.p.c. era stato depositato in data 11.6.2020 e il deposito della relazione definitiva era avvenuto il 17.6.2021, inoltre l'atto introduttivo era stato notificato all'odierno convenuto solo il 4.3.2022 ossia oltre il termine dei 90 giorni previsti dall'art. 8, comma 3, L. n. 24/2017; che nel merito le pretese di parte attrice erano infondate sia nell'an che nel quantum debeatur in quanto all'esito del quadro clinico il dott.
consigliava quale scelta terapeutica un trattamento chirurgico-ortodontico di CP
Terza Classe per la correzione della disgnazia;
che l'attrice rifiutava di sottoporsi al trattamento consigliato, ragione per cui, nel vagliare le ipotesi alternative, la stessa acconsentiva all'esecuzione di un trattamento ortodontico di compenso atto a camuffare la
Terza Classe scheletrica e dentale e al riposizionamento dei canini nella loro sede corretta con inserimento di due impianti osteointegrati in sede 1.2 e 2.2.; che l'attrice a partire dal pagina 3 di 26 maggio 2017ometteva di presentarsi agli appuntamenti, per poi nel dicembre 2017 comunicare di voler interrompere i trattamenti;
che il risultato finale, al momento dell'interruzione delle cure evidenziava una corretta occlusione con rapporti di prima classe canina e molare;
che le arcate dentarie erano state stabilizzate superiormente con una placca di contenzione di Classe III e inferiormente con un retainer fisso e che gli eventuali danni lamentati erano da ricondursi all'atteggiamento poco collaborativo della parte attrice la quale mal tollerava il retainer e non faceva costante utilizzo dei mascherini di contenzione sostitutivi;
che infine doveva essere eccepita la nullità della c.t.u. perché la mancata introduzione dell'atto introduttivo entro i termini individuati dall'art. 8 comma 3 della L. n. 24/2017 conduce ad una inutilizzabilità del procedimento di istruzione preventiva e dunque della c.t.u.; che inoltre la c.t.u. risulta nulla perché redatta in violazione del contraddittorio per arbitraria esclusione del dal collegamento CP
webinar del 26-11-20, con violazione dell'art. 194 c.p.v.; che inoltre sussiste la nullità integrale dell'elaborato per aver i CC.TT.UU. illegittimamente inserito nell'indagine loro delegata contenuti ultronei e del tutto avulsi da quanto demandato. Concludeva come di seguito: “in rito, voglia dichiarare l'improcedibilità della domanda poiché proposta in violazione dall'art. 8 L. n. 24/2017, con ogni conseguenza di legge;
nel merito: in via principale: previa declaratoria di inutilizzabilità e comunque di nullità della C.T.U. espletata in sede di A.T.P., voglia rigettare integralmente e in ogni caso la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto;
in via gradata: nella malaugurata e remota ipotesi di accoglimento anche parziale della pretesa avversa, voglia condannare in ogni caso, in virtù della polizza assicurativa n. HCC19-WM002265, la compagnia assicurativa
tenere indenne l'odierno comparente dal pagamento di Controparte_2 tutte le somme che dovesse risultare tenuto a corrispondere in favore della attrice all'esito del presente giudizio, ivi compresi gli emolumenti previsti in favore dell'assicurato a titolo di tutela legale civilistica anche relativi alla fase di A.T.P.”.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la Controparte_2
[...
aderendo alla eccezione di improcedibilità svolta dal dott. , in punto di merito CP contestando nell'an e nel quantum le pretese di parte attrice e, da ultimo, sulla chiamata in pagina 4 di 26 garanzia respingeva recisamente la domanda di manleva formulata nei suoi confronti dal
DO , a fronte dell'inoperatività della copertura assicurativa azionata CP
per assunzione del rischio sulla base di dichiarazioni reticenti e omissive da parte del contraente assicurato. Concludeva dunque come di seguito: “in via preliminare, dichiarare improcedibile la domanda proposta per violazione del termine di cui all'art. 8, comma III, della Legge n. 24/17; nel merito della domanda attorea accertare e dichiarare infondata, in fatto e in diritto, l'azione attorea della nei confronti del professionista Parte_1
; accertata e dichiarata l'assenza di qualsivoglia responsabilità del DO CP
, rigettare qualsiasi domanda avanzata nei confronti di CP Controparte_2
perché infondata in fatto e in diritto;
nel merito, con attenzione al rapporto
[...]
contrattuale assicurativo, accertare e dichiarare la non operatività della polizza assicurativa N. HCC19WM002265 stipulata dal DOe per la mancata CP
segnalazione - in sede di stipula del modulo/questionario annesso alla stessa - di circostanze possibili fonti di richieste di risarcimento del danno nei suoi confronti, anche in violazione dei principi di correttezza e buona fede nella fase precontrattuale;
In subordine nel merito: Nel denegato e non creduto caso di soccombenza, anche parziale, di
, accertare e dichiarare il diritto di quest'ultimo ad essere tenuto indenne da CP
- detratto, in ogni caso, lo scoperto e le franchigie Controparte_2
contrattualmente previste e poste a carico del - salvo ogni diritto di surroga e/o di Pt_2
regresso della Compagnia nei confronti di eventuali terzi, nonché nei confronti dello stesso assicurato, in forza delle rispettive responsabilità eventualmente accertate con vittoria di spese e competenze da liquidare direttamente in favore dell'avvocato quale anticipatario.”
La causa veniva istruita tramite l'acquisizione del fascicolo di A.T.P. e ritenuta matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova orali, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4-12-24 e dunque, trattenuta a decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. a decorrere dal 20-01-25.
Superata la eccezione di improcedibilità anche alla luce dell'ordinanza del 2-12-22 di cui si richiama il contenuto ed altresì, all'esito dell'esperito tentativo di mediazione conclusosi pagina 5 di 26 con esito negativo, deve preliminarmente affrontarsi la eccezione di nullità della ctu svolta in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c. sollevata dalla parte convenuta e dalla terza chiamata in causa.
Più correttamente, ciò di cui si discute è se sia utilizzabile la c.t.u. svolta in sede di A.T.P. visto il deposito tardivo del ricorso ex art. art. 702 bis c.p.c., rectius dell'atto introduttivo del giudizio risarcitorio (avendo parte attrice erroneamente introdotto il giudizio di merito con atto di citazione).
Dispone l'art. 8 comma 1, 2, 3 l. 8 marzo 2017, n. 24: “Chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell'articolo
696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente.
2. La presentazione del ricorso di cui al comma 1 costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento. È fatta salva la possibilità di esperire in alternativa il procedimento di mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. In tali casi non trova invece applicazione l'articolo 3 del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n.
162.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata
d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi che il procedimento di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dinanzi a sé dell'istanza di consulenza tecnica in via preventiva ovvero di completamento del procedimento. 3. Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'articolo 281- undecies del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa l'udienza di
pagina 6 di 26 comparizione delle parti e procede con le forme del rito semplificato di cognizione a norma degli articoli 281-decies e seguenti del codice di procedura civile.”
Nel caso di specie, il ricorso per accertamento tecnico preventivo è stato depositato in data
11-06-2020, mentre la relazione peritale è stata depositata in data 17-06-21, ossia ben oltre il termine perentorio di sei mesi di cui all'art. 8 comma 3 L. 24/2017; di conseguenza,
l'attrice avrebbe dovuto attivare il procedimento di merito entro il termine di 90 giorni dalla scadenza del termine semestrale di deposito della relazione peritale (1-04-21). Invece, la notifica dell'atto di citazione è avvenuta in data 3-3-22.
Dal tenore letterale dei commi 2 e 3 dell'art. 8 legge 24/2021, si desume quanto segue: a), la procedibilità viene espressamente correlata solo alla "presentazione" del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. (o della domanda, alternativa, di media-conciliazione; b) la "perentorietà" del termine di sei mesi per lo svolgimento del procedimento di accertamento tecnico preventivo appare finalizzata, oltre che ad intenti acceleratori, al contenimento del sacrificio al diritto di azione del danneggiato, tutelato dall'art. 24 Cost., come si desume dal fatto che decorso tale termine, anche in assenza di deposito della CTU, "la domanda diviene procedibile"; c) la suddetta interpretazione della "perentorietà" del termine semestrale è avvalorata dal contenuto del secondo comma dell'art. 8 legge 24/2017, laddove si prevede che l'attività sino a quel momento svolta nel procedimento per ATP non venga in alcun modo vanificata, essendo espressamente prevista, tra le varie ipotesi, la presentazione di una istanza di
"completamento del procedimento”; d) il tenore letterale del terzo comma dell'art. 8 legge
24/2017, individua chiaramente i due distinti effetti che conseguono al decorso del termine semestrale "perentorio" in mancanza di deposito della relazione peritale:
1. la domanda diviene procedibile;
2. gli effetti della domanda (evidentemente di quella avanzata nel procedimento di ATP) sono fatti salvi a condizione che, entro 90 giorni dalla scadenza del termine semestrale, sia depositato ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
Ne consegue che sulla base del dato letterale, e di un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in esame, l'unica conseguenza prevista per la tardività rispetto ai pagina 7 di 26 termini di cui all'art. 8 comma 3, l. n.24 del 2017, è la perdita della possibilità di ancorare gli effetti sostanziali e processuali (ovvero l'effetto interruttivo, l'effetto sospensivo,
l'impedimento di decadenze, la rilevanza ai fini dell'applicazione dell'art. 5 c.p.c. e della litispendenza) della domanda dichiarativa di merito al momento dell'introduzione del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. e non certo l'estinzione del diritto a formulare ancora la domanda di merito sino alla decorrenza del termine prescrizionale né tantomeno la perdita dell'utilizzabilità degli accertamenti peritali su cui si è correttamente formato il contraddittorio.
Sulla eccepita nullità della C.T.U. per violazione del contraddittorio si osserva quanto segue.
Secondo parte convenuta deriverebbe dall “arbitraria” esclusione del dal CP
collegamento webinar del 26-11-20 con violazione dell'art. 194 c.p.c..
Dalla risposta alle osservazioni di cui alla relazione peritali in atti risulta, diversamente, che la esclusione personale del dott. dalle operazioni peritali non fu “arbitraria”, bensì CP concordata, alla luce della “estrema reattività della SI.ra che avrebbe potuto Pt_1
inficiare il buon esito delle operazioni. (cfr. pag. 32)
Ad ogni modo, non sussiste la lamentata violazione del contraddittorio, in quanto il ha “potuto intervenire” alle operazioni peritali, conformemente a quanto disposto CP dall'art. 194 c.p.c. “a mezzo dei propri consulenti tecnici” e nella specie a mezzo del Dott.
e Dott. . Per_1 Per_2
Ancora, sulla eccepita nullità totale della ctu per avere i consulenti compiuto indagini asseritamente non commissionate dal giudice si rileva quanto spiegato di seguito.
Dalla lettura della perizia emerge come i consulenti nel rispondere al quesito “se sia stata fornita alla ricorrente una adeguata rappresentazione dei rischi connessi al trattamento a lei proposto”, anche a seguito dei dubbi sollevati in sede di operazioni peritali da parte ricorrente sulla sottoscrizione del documento, effettuavano valutazioni sulla apposizione di pagina 8 di 26 firma, di fatto poi rimettendo ogni valutazione al giudicante “al fine di verificare la bontà del documento e la sussistenza di un eventuale falso” .
In merito alla nullità assoluta della ctu le Sezioni Unite, nella sentenza n. 3086 del 1 febbraio 2022 hanno affermato che “in materia di consulenza tecnica d'ufficio,
l'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice, viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d'ufficio o, in difetto, di motivo di impugnazione da farsi valere ai sensi dell'art. 161 c.p.c."
Ebbene, nel caso in esame nessun “fatto principale diverso da quello dedotto dalle parti” è stato “accertato”.
Sotto altro aspetto va rilevato che gli accertamenti sul punto del consenso informato erano stati specificamente richiesti ma ad ogni modo nel giudizio per cui è causa alcuna domanda
è stata svolta in merito al consenso informato, non avendo parte attrice riproposto in tale sede alcuna questione sul punto.
Superate le sollevate eccezioni di nullità della C.T.U. medico-legale svolta in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c., consta ora definire il quadro normativo di riferimento.
In materia di responsabilità medica, nell'ipotesi in cui vi sia stato un incarico professionale direttamente conferito dal paziente, come nel caso in esame, la responsabilità è di tipo contrattuale e dunque disciplinata dal combinato disposto degli articoli 1218 c.c. e 1176
c.c..
Inquadramento che non è mutato anche a seguito dei diversi avvicendamenti normativi e/o giurisprudenziali in materia di responsabilità medica.
In tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta pagina 9 di 26 l'obbligazione (perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato).
Ove, dunque, sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, il nesso eziologico fra causa esterna imprevedibile ed inevitabile alla stregua della ordinaria diligenza ex art. 1176 comma 1 c.c. e impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale. (cfr. Cass. civ.sez. VI - 29/11/2022, n. 35024; Cass.
11/11/2019, nn. 28991 - 28992; v. anche, in precedenza, Cass. 26/07/2017, n. 18392).
Emerge così un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento di danno, a monte, l'altro relativo alla impossibilità di adempiere, a valle.
Ne consegue che la prova del nesso eziologico tra condotta sanitaria ed evento dannoso è posta a carico del danneggiato, nel senso che questi è tenuto a prospettare detta relazione causale alla stregua di criteri rispondenti a leggi scientifiche o fondati su presunzioni logiche e dunque astrattamente idonei a fondare l'accertamento della causalità materiale ex artt. 40 e 41 c.p., in quanto in concreto l'assunto dimostrativo dovrà essere verificato in giudizio alla stregua degli elementi istruttori acquisiti.
Se la verifica avrà avuto esito positivo insorgerà allora l'onere della prova a carico del professionista convenuto, diretto a contestare il proprio inadempimento colpevole o a dimostrare la riferibilità esclusiva del danno all'esistenza di una causa determinante estranea alla sua sfera di controllo (cfr. Cass. civ. sez. III del 2.3.2018 n. 4928).
La causa che ha reso impossibile l'adempimento, affinché possa dirsi non imputabile, non ha necessità della coesistenza dei caratteri della non prevedibilità e della non evitabilità con l'uso della ordinaria diligenza, atteso che, specie nel campo della responsabilità sanitaria, detti connotati debbono piuttosto ritenersi a tal fine come richiesti in alternativa, nel senso pagina 10 di 26 che resta non imputabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 c.c. anche la causa bensì prevedibile (come per definizione è la complicanza nota nella casistica e nella letteratura scientifica) ma tuttavia non evitabile se non mediante la rinuncia a priori all'intervento[…].” (Cass. civ. sez. VI - 29/11/2022, n. 35024).
Da ultimo, va chiarito che quando nel corso dell'esecuzione di un intervento o dopo la sua conclusione, si verifichi un peggioramento delle condizioni del paziente (come viene lamentato nel caso in esame), delle due l'una:
- o tale peggioramento era prevedibile ed evitabile, ed in tal caso esso va ascritto a colpa del medico;
- ovvero tale peggioramento non era prevedibile oppure non era evitabile: ed in tal caso esso integra gli estremi della "causa non imputabile" di cui all'art. 1218 c.c.
Tanto premesso e venendo all'esame della consulenza tecnica di ufficio svolta in sede di accertamento tecnico preventivo, al collegio peritale sono stati formulati i seguenti quesiti,
(con la precisazione che non viene presa in considerazione la parte relativa al consenso informato per quanto già spiegato).
“a) «se, alla luce della documentazione versata in atti, la diagnosi a suo tempo formula dal
Dott. Di Terza Classe Scheletrica con contrazione del mascellare superiore e CP
intrarotazione dei primi molari superiori, trasposizione degli elementi 1.3 e 2.3 in posizione 1.2 e 2.2, agenesia degli elementi 1.2 e 2.2 e permanenza dei corrispettivi elementi decidui in posizione 1.3 e 2.3, nonché vestibolarizzazione ed estrusione dell'elemento 2.1 con assenza di osso alveolare e papilla tra 2.1 e 2.2 e parodontosi diffusa sino al livello delle biforcazioni dei settimi superiori, sia da ritenersi corretta»;
b) «se, tenuto conto del quadro clinico della paziente e del rifiuto dalla stessa opposto a sottoporsi ad un trattamento chirurgico-ortodontico di Terza Classe per la correzione della disgnazia (come risultante da modulo per il consenso informato) nonché ad una soluzione esclusivamente protesica consistente in due ponti protesici in metallo-ceramica
pagina 11 di 26 dall'elemento 1.1 a 1.4 e dall'elemento 2.1 al 2.4., la scelta del trattamento ortodontico di compenso eseguito atto a camuffare la Terza Classe scheletrica, nonché dentale e, allo stesso tempo, per riposizionare i canini nella loro sede corretta inserendo due impianti osteointegrati in sede 1.2 e 2.2, sia da ritenersi corretta»;
c) «se il trattamento ortodontico di compenso eseguito senza estrazione degli elementi 3.4 e
4.4 (poiché rifiutata dalla paziente) sia stato eseguito correttamente anche alla luce del quadro clinico della paziente al momento dell'interruzione delle cure (come da foto intraorali ed extraorali che evidenziano una corretta occlusione con rapporti di prima classe canina e molare - doc. 10), sia stato eseguito correttamente»;
d) «valuti il C.T.U. se il lungo lasso di tempo intercorso tra il momento in cui la paziente ha interrotto il trattamento terapeutico ancora in corso (dicembre 2017) e il mese di ottobre 2019, momento della redazione della perizia a firma del Prof. , e/o Persona_3
eventuali interventi di altri professionisti che dovessero essere accertati, anche in riferimento alla rimozione di apparecchio ortodontico presente all'esame obiettivo del dott. del 6.12.2017, possano aver determinato la situazione occlusionale registrata nel Per_4
2019».”
All'esito dell'esame della documentazione in atti il nominato collegio peritale, formato dalla dott.ssa – specialista in medicina legale e genetista forense, dal Persona_5 dott. – specialista in odontoiatria e dal dott. – Controparte_3 Persona_6
Odontoiatra e specialista in ortognadonzia ha evidenziato che l'attrice Parte_1 affetta da paradentosi da anni, nell'Ottobre 2012 si affidava alle cure odontoiatriche del
Dott. , “[…] nel periodo in cui la paziente si affidò alle cure di quest'ultimo, CP
la stessa era portatrice di un quadro occlusiva tendente ad un quadro malocclusivo di terza classe scheletrica, secondo quanto riportato sopra. Erano, altresì, refertati contrazione dell'osso mascellare superiore, permanenza dei canini decidui ed agenesia degli incisivi laterali superiori.”.
In base alla documentazione fornita (teleradiografia latero-laterale) i CTU non hanno confermato integralmente, per la qualità dell'immagine, la diagnosi ortodontica posta dal pagina 12 di 26 Dott. in data 31 ottobre 2012, ma solo una tendenza alla terza classe CP scheletrica. “È stata richiesta, al fine della più completa definizione diagnostica, la lastra/immagine digitale in originale che non è mai giunta ai sottoscritti […]”;
Sul trattamento in concreto posto in essere hanno accertato che “Stante il rifiuto della
il Dott. optava per la messa in atto di un altro piano terapeutico- Pt_1 CP correttivo, proponendo “trattamento ortodontico con derotazione dei molari superiori attraverso Ni-Ti Expander e ortodonzia fissa superiore ed inferiore”. L'odontoiatra, inoltre, prevedeva una durata di trattamento di circa 2 anni e mezzo/3 anni, dettagliando le operazioni previste con i relativi costi in un ulteriore documento denominato
“preventivo”.”
Dall'esame dell'elaborato emerge chiaramente come il Dott. fosse in grado di CP prevedere ed evitare l'aggravamento lamentato dall'attrice e ciò proprio alla luce del quadro clinico in cui si presentava la al momento dell'affidamento dell'incarico; “a Pt_1
causa delle condizioni parodontali preesistenti della che il Dott. non Pt_1 CP
poteva non considerare, l'esecuzione della suddetta terapia ortodontica ha provocato il riassorbimento osseo a livello 2.1 e 2.2 ed il riassorbimento radicolare del dente 2.1, causando mobilità di terzo grado del predetto elemento. Dalla documentazione esaminata, dalla ricostruzione anamnestica, anche in corso di operazioni di accertamento tecnico, e dalla visita effettuata, si apprende che la paziente non ha utilizzato gli apparecchi di contenzione superiore fornitele dal Dott. . Tale mancanza di aderenza a quanto CP
prescritto dal curante ha di fatto causato recidiva del quadro clinico, con vestibolarizzazione dell'elemento 2.1 che il curante ha cercato di riallineare applicando un ulteriore trattamento biomeccanico fisso.”
“Nell'intervallo temporale trascorso tra l'interruzione del trattamento terapeutico da parte del Dott. e la data di relazione del Prof. (16 Ottobre 2019), si evince CP Persona_3
che la paziente subiva altri trattamenti odontoiatrici: rimozione della seconda fase della terapia ortodontica (ancora presente nella relazione del Dott. in data 06.12.2017), Per_4
rimozione o tentativo di rimozione (come si evince dalla frattura della ceramica palatale obiettivata all'accertamento attuale: non esiste documentazione per stabilire da parte di pagina 13 di 26 chi) delle corone su impianti, sondaggi parodontali (Vadini 06-12-17) e trattamenti di igiene orale. […]”.
Hanno infine, concluso per la sussistenza di un nesso causale tra la condotta del dott.
e l'evento di danno lamentato, “[…]si ritiene che sussista nesso di causa tra CP
l'operato del Dott. ed i postumi rilevati nella paziente, in cui si è inserita, a titolo CP
di concausa, il mancato ricorso della paziente agli strumenti meccanici per il completamento dei rapporti occlusali. Lo spostamento dei canini permanenti in direzione posteriore (distalizzazione), che si trovavano in sede 2.2 e 1.2 (posizione in cui normalmente vi sono gli incisivi laterali superiori), effettuato dal Dott. al fine di CP
collocarli nella sede occupata dai canini decidui - “da latte” - (normalmente sostituiti tra i
10-13 anni dai rispettivi permanenti), considerata la situazione parodontopatica iniziale, ha causato un ulteriore peggioramento dei livelli ossei, […]”. “Per quanto concerne i disordini a carico dell'articolazione temporo-mandibolare (ATM) […] proprio per la multifattorialità alla base della problematica descritta, i disturbi lamentati dalla stessa a carico dell'ATM non possono essere ricondotti con elevata probabilità, secondo gli elementi a nostra disposizione, in maniera specifica ed univoca ai trattamenti odontoiatrici ed ortodontici effettuati dal Dott. , dovendo dunque escludere tale quota parte di CP
lagnanze della paziente dal danno a lei risarcibile.
Sulla quantificazione del danno i consulenti tecnici hanno chiarito che “si può ritenere che il periodo di danno biologico temporaneo di origine iatrogena possa essere quantificabile in misura orientativamente pari a mesi 8 (otto) da suddividere in 2 (due) mesi al 75%, tre mesi al 50% e 2 mesi al 25%. Il dente 2.1 risulta irrecuperabile per la mancanza di osso e riassorbimento radicolare, mentre lo stato degli impianti applicati in sede 1.2 e 2.2 può essere ritenuta stabile. Tuttavia, dalla radiografia risulta evidente, nonostante l'impianto posto in sede 2.2 sia adeguatamente osteointegrato, la mancanza orizzontale di osso, che ha fatto seguito al trattamento ortodontico del Dott. , e che non ha permesso di CP
ottenere un risultato estetico ottimale. Permangono problematiche di malocclusione con mancanza di guide incisali e canine, movimenti di protrusiva e lateralità. Dunque, per quanto attiene ai postumi residuati all'intervento del Dott. , questi sono in sintesi CP
pagina 14 di 26 rappresentati da: - mobilità di terzo grado dell'elemento 2.1; - aggravamento della perdita ossea mascellare superiore;
- inestetismo della corona su impianto dell'elemento 2.2; - mancanza dei contatti occlusali anteriori. Considerato quanto detto sinora, ne deriva che i postumi residuati e conseguenti ai trattamenti posti in essere dal Dott. CP
configurano un danno biologico permanente computabile in misura pari alla riduzione di
12 (dodici) punti percentuali della validità complessiva della SI.ra Parte_1
valutazione collima, secondo criterio analogico, con i valori riportati nei principali barèmes di riferimento.”
In punto di spese hanno accertato che “La spesa totale prevedibile per le terapie nel breve periodo ed in futuro è, dunque, approssimativamente di 9.500,00. Le problematiche di malocclusione riscontrate possono essere attenuate e/o eliminate per mezzo di un ulteriore trattamento ortodontico che, tuttavia, è reso difficoltoso dalla patologia parodontontale di cui è affetta la paziente. L'importo previsto per tale trattamento è quantizzabile nella somma di circa euro 4.500. Come già detto, i disordini temporo-mandibolari pur non potendo essere attribuiti esclusivamente ai trattamenti odontoiatrici/ortodontici effettuati dal Dott. , possono comunque essere attenuati con trattamento bite che richiede CP
una spesa di 1.500 euro.
In punto di risposte alle osservazioni critiche il CC.TT.UU. hanno confermato le proprie conclusioni e in particolare sulla osservazione dei consulenti di parte resistente Dott.
e Dott.ssa hanno chiarito che “non vi sono dati radiografici in Per_1 Per_2
sequenza che possano attribuire alla terapia del Dott. la compromissione dei due CP elementi dentali rilevata durante la visita peritale”.
Hanno altresì precisato che “è sufficiente l'esame della RX endorale eseguito durante la visita peritale a dimostrare che il dott. è stato costretto dalla mancanza di osso, CP
seguita al suo trattamento ortodontico, ad inserire l'impianto osteointegrato in sede 2.2 in posizione talmente apicale da risultare il collo dell'impianto allo stesso livello del terzo apicale della radice del 2.1. D'altra parte, la mancanza di un'adeguata cartella clinica non permette di avere notizia di episodi “contemplati in letteratura medica” che possano
pagina 15 di 26 essere responsabili del riassorbimento osseo che è pertanto clinicamente ragionevole attribuire al trattamento ortodontico.”
In merito all'osservazioni critiche svolte dal prof. , quale ctp di parte attrice: Persona_3
“Si contestano le considerazioni esposte dai Ctu a pag. 24 della relazione, nella parte in cui si afferma che la SI.ra si sarebbe rifiutata di aderire alla "fase di rifinitura" Pt_1
ortodontica, omettendo di far ricorso agli "...elastici finalizzati a completare il rapporto occlusale". L'esame dell'elaborato e della documentazione prodotta in giudizio non consente di comprendere in che modo i CTU avrebbero accertato tale circostanza, tanto più che la SI.ra non è stata interrogata sul punto in fase di raccolta della storia Pt_1 clinica.” Il collegio ha confermato la bozza di perizia.
Sul punto si legge “in merito al mancato ricorso della paziente agli strumenti meccanici per il completamento dei rapporti occlusali, si ribadisce che l'utilizzo di meccaniche
(elastici) di “rifinitura ortodontica” da parte della paziente avrebbe avuto lo scopo di contribuire al trattamento del caso e di completare i rapporti occlusali complessivi della stessa. Tale mancanza, di fatto, si inserisce a titolo di concausa nel nesso di causalità tra i trattamenti messi in atto dal Dott. ed i postumi attuali della ” CP Pt_1
Si ritengono gli accertamenti svolti dal collegio peritale condivisibili nei limiti di seguito precisati.
In merito a quanto accertato in tema di tema di concorso colposo del creditore ed in particolare sulle risposte alle osservazioni sul concorso di colpa della creditrice nella causazione del danno, le stesse non si ritengono esaustive. Per il resto la perizia è pienamente condivisibile in quanto esaustiva e priva di vizi logici.
Invero, emerge come i CTU non abbiano chiarito le prove poste alla base dell'affermato mancato utilizzo delle “meccaniche di rifinitura ortodontica”, né dalla disamina della documentazione in atti si rinviene alcuna prova al riguardo.
Ciò che emerge dalla comparsa di costituzione del dott. è che l'attrice “mal CP tollerava” il retainer fisso tanto da richiederne la rimozione pochi mesi dopo, né risulta pagina 16 di 26 provato il mancato utilizzo successivo dei “mascherini di contenzione, prova, questa che deve ricadere sul danneggiante.
Alla luce di quanto precede, può concludersi nel senso della intervenuta acquisizione della prova (da una prospettiva ex ante e sulla base del criterio più probabile che non) della riconducibilità delle conseguenze negative lamentate dall'attrice, unicamente alla responsabilità del dott. . CP
Sulla liquidazione del danno.
Per quel che riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale alla salute, costituente una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici, si ricorre all'applicazione delle Tabelle di Milano vigenti (anno 2024) a cui si presta piena adesione.
Per l'invalidità temporanea totale, le Tabelle prevedono una forbice di valori monetari che va da un minimo di €. 115,00 ad un massimo di €. 173,00 al giorno.
Tenendo conto dell'età dell'attrice al momento in cui l'invalidità temporanea (della durata complessiva di 8 mesi, ossia 240 giorni) si è cronicizzata in invalidità permanente (45 anni circa), il danno biologico riportato dall'attrice, sussistente nella percentuale del 12% è pari all'attualità alla somma tabellare di €. 34.168,00 di cui € 26.694,00 per danno biologico ed
€ 7.474,00 per danno da sofferenza soggettiva interiore, spettante nel caso di specie, considerata la durata del trattamento e le ripercussioni sulla percezione di sé che ha potuto comportare stante la zona interessata dall'evento dannoso.
Considerata l'entità del danno non patrimoniale temporaneo riportato, all'attrice spetta alla medesima a tale titolo l'importo di € 15.525,00, calcolato considerato € 115,00 quale punto base I.T.T. ( € 5.157,00 per I.T.P. al 75%; € 5.175,00 per I.T.P al 50 % e €1.725,00 per
I.T.P. al 25% ed €.3.450,00 per ITT).
pagina 17 di 26 Quanto alla domanda di personalizzazione di tali importi, deve precisarsi che le attività realizzatrici della vita umana che non eccedono il complesso dei pregiudizi “normalmente” riconducibili alla lesione dell'integrità psicofisica accertata in relazione al tipo di postumi invalidanti in soggetto della stessa età del danneggiato e che costituiscono singoli aspetti peggiorativi della vita di relazione del soggetto, sono già ricompresi nella categoria del danno biologico e trovano adeguato risarcimento nei criteri tabellari di liquidazione del danno (Cass. civ. sez. III del 4.10.2018 n. 24155).
Da ciò deriva che la personalizzazione del danno, individuato tramite l'applicazione dei criteri tabellari, si giustifica solo in considerazione della eccezionalità delle conseguenze relazionali del danno biologico subito (Cass. civ. sez. III del 31.1.2019 n. 2788).
Spetta al giudice valorizzare, in coerenza con le risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse all'esito dell'istruttoria, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale in quanto caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (Cass. civ. sez. III del 31.1.2019 n.
2788).
Tale prova non è stata fornita dall'attrice per cui non sussistono i presupposti per un aumento del danno non patrimoniale, come sopra accertato.
Il danno non patrimoniale, complessivamente riportato dall'attrice in conseguenza della vicenda di malpractice dedotta in giudizio è quindi pari all'attualità alla somma di €
49.693,00.
Deve poi riconoscersi la somma di € 9.500,00 quali costi da sostenere per i trattamenti futuri cui la dovrà sottoporsi. Pt_1
Quanto invece alla somma di € 6.000,00 quale spesa da affrontare per la risoluzione delle problematiche di malocclusione e l'acquisto del bite, si reputa di non riconoscere come pagina 18 di 26 dovuta tale somma dal momento che si evince la preesistenza della problematica di malocclusione.
Il risarcimento totale dovuto a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale è quindi di €
59.193,00, alla quale devono aggiungersi, a titolo di danno da ritardo ed in misura equitativa, gli interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla somma via via devalutata e rivalutata annualmente, dal 16.01.18 (approssimativa epoca in cui il danno non patrimoniale temporaneo, traducendosi in danno permanente, ha fatto maturare in capo alla ricorrente gran parte del credito risarcitorio quivi riconosciutogli) sino alla data odierna
(cfr. ex multis Sezioni Unite della Cassazione n.1712/95,Cass. N. 608/2003; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 5671 del 09/03/2010).
Sulla somma finale di cui sopra spetteranno, dalla data di pubblicazione della presente pronuncia al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta.
Sulla domanda di manleva.
Dalla documentazione in atti risulta che tra il e la sia stato stipulato CP CP_2
in data 12/07/2019 il contratto di polizza assicurativa per responsabilità professionale N.
HCC19-WM002265, con periodo di validità dal 2/07/2019 al 2/07/2020 a rinnovo tacito, retroattività decennale e regime di operatività “claims made”, franchigia di € 500,00 e
Massimale € 500.000,00. (cfr. doc. 14 chiamata in causa – seconda memoria).
Non è stata contestata la vigenza contrattuale al momento della denuncia del sinistro avvenuta in data 6-08 2020 (cfr. doc. 14 fasc. atp- costituzione convenuto).
Unico punto controverso è l'operatività della polizza alla luce delle lamentate dichiarazioni inesatte e reticenze lamentate dall'assicuratore ex artt. 1892 e 1893 c.c.
Affinché l'assicuratore possa legittimamente negare l'indennizzo del sinistro ai sensi dell'art. 1892 c.c., occorre che "si verifichino simultaneamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente;
b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa pagina 19 di 26 grave;
c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore. L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto dell'inoperatività della garanzia assicurativa,
è a carico dell'assicuratore" (cfr. Cass. civ. n. 11115/2020; Cassazione civile sez. III,
21/07/2006, n.16769; Cassazione civile sez. III, 11/11/2024).
Viceversa, spetterà all'assicurato fornire la prova del fatto che l'assicuratore era a conoscenza della reale situazione del bene coperto da assicurazione e, conseguenzialmente, anche del rischio cui era esposto.
Ebbene, nella fattispecie che ci vede impegnati, parte convenuta non risulta aver assolto a pieno l'onere probatorio su di sé incombente, non fornendo adeguata prova di tutti i menzionati elementi costitutivi della fattispecie.
Ed invero, avuto riguardo al primo elemento della fattispecie, deve osservarsi come la dichiarazione reticente sussiste in tutti quei casi in cui l'elemento determinante connesso al rischio viene taciuto, espresso in modo incompleto o non chiaro.
Dalla documentazione in atti, è emerso che la effettuava l'ultima visita in Parte_1
data 16/05/2017 per poi non presentarsi ai successivi due appuntamenti del 5/7/17 e del
20/09/17 e che in data 18/10/2017 per mezzo della figlia richiedeva la “RX OTP del
5/10/2017) (cfr. doc.5 seconda memoria chiamata). È emersa altresì la circostanza che in data 11-5-18 il riceveva raccomandata r.r.” con cui la faceva formale CP Pt_1
richiesta di ottenere copia della documentazione tutta relativa alla figlia della stessa concludendo “All'esito seguiranno le determinazioni del caso, con espressa riserva di ogni azione ed eccezione” (cfr. doc. 6 seconda memoria chiamata).
Non si tratta di elementi gravi, precisi e concordanti ai fini di ritenere che il fosse a CP
conoscenza di circostanze che avrebbero potuto dare luogo al sinistro risarcibile di cui qui si discute. Ciò anche in considerazione della circostanza che già precedentemente la paziente mancava di presentarsi a diversi appuntamenti ed in assenza altresì di formalizzazione di precise doglianze sull'operato del professionista.
pagina 20 di 26 In proposito va rammentato che il ragionamento presuntivo deve articolarsi in due momenti, occorrendo che il giudice valuti, prima in maniera analitica ognuno degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravità, procedendo, solo successivamente, a una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati, per accertare se essi siano concordanti e idonei, nella loro combinazione a fornire una valida prova presuntiva (cfr. Cass. n. 19894 del 2005).
Puntualizzato altresì, che non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, cioè che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza (cfr. Cass. 18/7/2007 n. 16993; Cass. 23/2/2010 n. 4306; Cass. 31/10/2011 n.
22656; Cass. 8/10/2013 n. 22898 del 2013), visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile (Cass. n. 13/3/2014 n. 5787), non può dubitarsi della non sussistenza nel caso di specie dell'elemento delle false dichiarazioni.
Peraltro, neppure risulta fornita da parte dell'assicurazione adeguata prova del fatto che le asseritamente false informazioni ricevute sarebbero state determinati ai fini della conclusione del contratto assicurativo;
al riguardo, giova rilevare come l'attività assertiva sviluppata sul punto dalla convenuta compagnia assicuratrice sia risultata significativamente carente, avendo la stessa del tutto omesso di specificare in che modo la conoscenza di precedenti infortuni avrebbe inciso sulla valutazione del rischio ed in quale misura, con conseguente impossibilità di sviluppare finanche un ragionamento induttivo su base presuntiva essendosi la stessa limitata a riferire che “tali informazioni sarebbero state senza dubbio essenziali ai fini dell'assunzione del rischio e quindi della conclusione del contratto e, nonché del premio determinato”.
pagina 21 di 26 La compagnia assicuratrice ha omesso di precisare a quali diverse condizioni sarebbe stato concluso il contratto assicurativo se tali circostanze fossero state appalesate alla CP_2
né i motivi per i quali la compagnia non sarebbe neppure addivenuta alla stipula
[...]
dello stesso.
Alla luce di quanto sopra la è tenuta a tenere indenne il per quanto CP_2 CP egli dovrà risarcire all'attrice nei limiti dei massimali e della franchigia contrattualmente previsti.
Sulla risoluzione del contratto intercorso tra il e la e la restituzione CP Parte_1
del quantum versato.
All'esito di quanto emerso dalla c.t.u. deve ritenersi che l'inadempimento del CP all'obbligazione contratta con la sia grave e dunque tale da condurre alla risoluzione Pt_1 del contratto. Diversamente, non può accogliersi l'effetto restitutorio richiesto.
Lamenta parte attrice che a fronte dell'affermazione di aver pagato la somma di euro
6.000,00 in contanti, parte convenuta si sarebbe limitata ad effettuare una contestazione generica “L'acconto versato ammonta ad un importo assai inferiore, ed è stata la stessa sig.ra a non volere formalizzare il pagamento concordando che la relativa fattura Pt_1 sarebbe stata emessa allorquando essa avesse provveduto a saldare l'intero importo preventivato per le terapie eseguite” e che dunque tale genericità dovrebbe far ritenere provato il pagamento ex art. 115 c.p.c..
Il principio di non contestazione, con conseguente relevatio dell'avversario dall'onere della prova, postula ovviamente che quest'ultimo abbia ottemperato all'onere di indicare specificamente i fatti costitutivi del diritto di cui chiede tutela in sede giudiziale;
con la conseguenza che la mancata allegazione specifica dei fatti costitutivi o estintivi, rispetto ai quali opera il principio di non contestazione (cfr. Cass. n.17966 del 22016; Cass. n. 21460 del 2019) esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata (cfr. Cass. civ. n.31837 del 4-11-2021; Cass. n. 26908 del 2020).
pagina 22 di 26 Nel caso che qui occupa l'attrice si è limitata a dedurre il pagamento senza in alcun modo circostanziare lo stesso. Dunque, ricadendo l'onere probatorio dell'effettuato pagamento e del quantum sulla il mancato raggiungimento della prova circa l'effettuazione dello Pt_1 stesso deve gravare su quest'ultima con conseguente rigetto della domanda di restituzione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. n. 147 del 13/08/22 scaglione di riferimento da € 52.001,00 a €260.000,00, in base ai compensi tra minimi e medi.
Va aggiunto il rimborso delle spese di c.t.p..
In proposito si rileva che è consolidato il principio secondo cui sono ripetibili dalla parte vittoriosa gli onorari del consulente tecnico da essa assunto (Cass. n. 1626 del 1965; conf.
n. 625 del 1972). La Suprema Corte ha più volte avuto modo di affermare che le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. (Cass. n.
3716 del 11/06/1980: conf. Cass. n. 10173 del 2015, n. 84 del 2013, n. 6056 del 1990, n.
625 del 1972, n. 1626 del 1965). Le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa (art. 75 disp. att. cod. proc. civ.)(Cass., S.U. n. 16990 del 10/7/2017).
Nella specie deve pertanto riconoscersi il rimborso della somma di € 1500,00 quali spese di c.t.p di parte attrice, somma che appare del tutto congrua.
Quanto poi alla regolamentazione delle spese tra il convenuto e la terza chiamata, egualmente trova applicazione il principio di soccombenza.
Per le spese di assistenza legale stragiudiziale, richieste dalla parte convenuta vi è da rammentare che esse diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie pagina 23 di 26 scansioni processuali (Cass., S.U. n. 16990 del 10/7/2017) “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per
l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo
l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Cass. n. 9548 del 2017). Ne deriva che non è corretta l'affermazione di taluna giurisprudenza (Cass. n. 14594 del 2005) secondo cui le spese legali dovute dal danneggiato/cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. cod. proc. civ. (Cass. n. 14594 del 2005), dovendo invece formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte con le preclusioni processuali ordinarie nei confronti delle nuove domande» (cfr. sul punto anche Cass. civ. sez. III - 15/10/2024, n. 26729).
Nel caso di specie bisogna prendere atto del mancato assolvimento sul punto dell'onere della prova da parte del richiedente.
Va riconosciuto il rimborso della spesa di € 1161,00 per c.t.p. della parte convenuta per le medesime ragioni di cui sopra.
P.Q.M.
pagina 24 di 26 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Accerta e dichiara la sussistenza di responsabilità professionale del CP
in relazione al rapporto di opera professionale intercorso tra il medesimo e Pt_1
per l'effetto dichiarando risolto il contratto tra le parti e condannando
[...]
, esclusa ogni diversa richiesta, al risarcimento dei danni cagionati CP
all'attrice per i titoli di cui in motivazione, pari alla somma di € Parte_1
59.193,00, oltre interessi legali maturati sulla somma devalutata alla data del 16-01-
18, data di presumibile stabilizzazione dei postumi, e rivalutata anno per anno secondo le variazioni ISTAT FOI sul costo della vita, fino alla pubblicazione della sentenza nonché sulla complessiva somma risultante a tale data sino al soddisfo .
• Condanna inoltre , al pagamento in favore della delle CP Parte_1
spese di lite da quest'ultima sostenute nel presente giudizio, che liquida in €
9.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.A.P. e € 786,00
per esborsi del presente giudizio;
oltre che delle spese sostenute per la fase di istruzione preventiva che si liquidano nella somma di € 3.837,00 quale compenso oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.A.P. per compensi ed € 286,00 per esborsi;
• Pone in via definitiva a carico del le spese di C.T.U. sostenute in fase CP
di A.T.P. già liquidate nell'importo di € 4.500,00; e le spese di ctp sostenute dalla per € 1.500,00. Pt_1
• In accoglimento della domanda di manleva condanna Controparte_2
a tenere indenne il di tutto quanto lo stesso è tenuto a pagare alla
[...] CP
pagina 25 di 26 in base alla pronuncia di condanna di cui sopra, detratta la franchigia Parte_1
di € 500,00.
• Condanna alla rifusione delle spese di lite nei Controparte_2
confronti del che si liquidano in € 9.000,00 per compensi del presente CP
giudizio, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.A.P. e € 759,00 per esborsi da liquidarsi direttamente in favore del procuratore quale antistatario per il presente giudizio;
• Condanna inoltre alla rifusione delle spese di lite Controparte_2
del procedimento di istruzione preventiva nei confronti del che si CP
liquidano in € 3.837,00 per compensi oltre rimborso spese generali I.V.A. e C.A.P.
ed € 259,00 per esborsi oltre ad € 1161,00 quali spese di c.t.p. da liquidarsi direttamente in favore del procuratore quale anticipatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Pescara, 8 maggio 2025
Il Giudice
dott. Rossana Villani
pagina 26 di 26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1017/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CAPPUCCILLI GUIDO (C.F.: ) e dell'avv. CAPPUCCILLI C.F._2
ALESSANDRA (C.F.: ), elettivamente domiciliato in VIALE C.F._3
MARCONI, 29, PESCARA presso il difensore avv. CAPPUCCILLI GUIDO
ATTRICE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GALASSO CP C.F._4
MERCURIO (C.F.: ) e dell'avv. GIOVANNETTI ANTONELLA C.F._5
( ); elettivamente domiciliato in VIALE PINDARO, 27, 65100 C.F._6
PESCARA presso il difensore avv. GALASSO MERCURIO
CONVENUTO
C.F. e P.I. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
ACAMPORA CLAUDIO (C.F. , elettivamente domiciliato in C.F._7
CORSO XXII MARZO 49 20129 MILANO, presso il difensore avv. ACAMPORA
CLAUDIO. pagina 1 di 26 TERZO CHIAMATO
OGGETTO: responsabilità medica
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 4-12-24, udienza nella quale la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. a decorrere dal 20-01-
25
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Esponeva l'attrice che, con ricorso ex art. 696 BIS C.P.C. depositato davanti Parte_1
al Tribunale di Pescara, aveva evidenziato che tra il 2012 e il 2017 si era affidata alle cure del Dr. , il quale la sottoponeva ad una serie di terapie odontoiatriche CP
consistite in trattamenti di varia natura implicanti anche l'estrazione di taluni elementi dentari e il posizionamento di un impianto protesico nell'arcata superiore nonché
l'installazione di un apparecchio ortodontico di tipo fisso nell'arcata superiore;
che a seguito di tali trattamenti vi era un aggravamento della situazione clinica della paziente, tanto da condurre alla condizione di totale malocclusione dentale, di mobilità su alcuni elementi dentari, accompagnate da sofferenza articolare e limitata funzionalità nei movimenti mandibolari, oltre che da intenso e diffuso dolore muscolare;
che conferito l'incarico peritale, i CTU nominati depositavano la relazione tecnica nella quale veniva individuata una responsabilità professionale del dr. , venivano accertati postumi permanenti CP
conseguenti causalmente al negligente, imperito ed imprudente operato del professionista, e venivano quantificati i costi per alcuni degli interventi da porre in essere;
che tuttavia la relazione tecnica non era da ritenersi condivisibile ove individuava una concausa degli attuali postumi sia nel “mancato ricorso della paziente agli strumenti meccanici per il completamento dei rapporti occlusali” sia nel mancato utilizzo “degli apparecchi di contenzione superiore” fornitele dal Dott. essendosi l'attrice attenuta CP scrupolosamente a tutte le indicazioni all'epoca e non essendovi prova in senso contrario;
che la ctu erroneamente non teneva conto delle altre conseguenze pregiudizievoli causalmente ricollegabili alla condotta del dott. quali la perdita dell'elemento 1.7, CP dell'elemento 11 e nella necessità di portare un ponte definitivo di otto elementi dal 1.4 al pagina 2 di 26 2.4. Concludeva dunque come di seguito: “accertare e dichiarare l'inadempimento ai sensi degli artt. 1176, 1218, 1223 c.c. del convenuto alle obbligazioni assunte con il rapporto contrattuale intercorso; accertare e dichiarare che il Dr. è responsabile del CP
peggioramento delle condizioni di salute della signora come descritto in narrativa, Pt_1
che configura un danno biologico permanente di dodici punti percentuali, salva la diversa maggiore o minore misura che risulterà di giustizia, nonché un danno da invalidità temporanea di 60gg al 75%, 90gg al 50%, 60gg al 25%, al quale si deve aggiungere il danno biologico arrecato all'elemento dentario 1.7, oltre al danno da invalidità temporanea da calcolare per la necessaria rimozione degli elementi dentari 1.7 e 2.2; accertare e dichiarare, per l'effetto del sopra accertato inadempimento, la risoluzione del contratto professionale e condannare il convenuto al pagamento della somma versata a titolo di compenso pari ad € 6.000,00 oltre interessi;
condannare il dr. a pagare € CP
5.160,00 quale costo della consulenza tecnica preventiva, € 1.500,00 per le competenze del perito di parte, € 259,00 per il contributo unificato versato per la fase di istruzione preventiva, oltre le competenze del sottoscritto difensore per la medesima fase da liquidare secondo parametri. con vittoria di spese e competenze di lite.”
Si costituiva in giudizio il dott. eccependo in via pregiudiziale CP
l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 8 comma 1, 2 e 3, L. n. 24/2017 in quanto il ricorso ex art. 696-bis c.p.c. era stato depositato in data 11.6.2020 e il deposito della relazione definitiva era avvenuto il 17.6.2021, inoltre l'atto introduttivo era stato notificato all'odierno convenuto solo il 4.3.2022 ossia oltre il termine dei 90 giorni previsti dall'art. 8, comma 3, L. n. 24/2017; che nel merito le pretese di parte attrice erano infondate sia nell'an che nel quantum debeatur in quanto all'esito del quadro clinico il dott.
consigliava quale scelta terapeutica un trattamento chirurgico-ortodontico di CP
Terza Classe per la correzione della disgnazia;
che l'attrice rifiutava di sottoporsi al trattamento consigliato, ragione per cui, nel vagliare le ipotesi alternative, la stessa acconsentiva all'esecuzione di un trattamento ortodontico di compenso atto a camuffare la
Terza Classe scheletrica e dentale e al riposizionamento dei canini nella loro sede corretta con inserimento di due impianti osteointegrati in sede 1.2 e 2.2.; che l'attrice a partire dal pagina 3 di 26 maggio 2017ometteva di presentarsi agli appuntamenti, per poi nel dicembre 2017 comunicare di voler interrompere i trattamenti;
che il risultato finale, al momento dell'interruzione delle cure evidenziava una corretta occlusione con rapporti di prima classe canina e molare;
che le arcate dentarie erano state stabilizzate superiormente con una placca di contenzione di Classe III e inferiormente con un retainer fisso e che gli eventuali danni lamentati erano da ricondursi all'atteggiamento poco collaborativo della parte attrice la quale mal tollerava il retainer e non faceva costante utilizzo dei mascherini di contenzione sostitutivi;
che infine doveva essere eccepita la nullità della c.t.u. perché la mancata introduzione dell'atto introduttivo entro i termini individuati dall'art. 8 comma 3 della L. n. 24/2017 conduce ad una inutilizzabilità del procedimento di istruzione preventiva e dunque della c.t.u.; che inoltre la c.t.u. risulta nulla perché redatta in violazione del contraddittorio per arbitraria esclusione del dal collegamento CP
webinar del 26-11-20, con violazione dell'art. 194 c.p.v.; che inoltre sussiste la nullità integrale dell'elaborato per aver i CC.TT.UU. illegittimamente inserito nell'indagine loro delegata contenuti ultronei e del tutto avulsi da quanto demandato. Concludeva come di seguito: “in rito, voglia dichiarare l'improcedibilità della domanda poiché proposta in violazione dall'art. 8 L. n. 24/2017, con ogni conseguenza di legge;
nel merito: in via principale: previa declaratoria di inutilizzabilità e comunque di nullità della C.T.U. espletata in sede di A.T.P., voglia rigettare integralmente e in ogni caso la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto;
in via gradata: nella malaugurata e remota ipotesi di accoglimento anche parziale della pretesa avversa, voglia condannare in ogni caso, in virtù della polizza assicurativa n. HCC19-WM002265, la compagnia assicurativa
tenere indenne l'odierno comparente dal pagamento di Controparte_2 tutte le somme che dovesse risultare tenuto a corrispondere in favore della attrice all'esito del presente giudizio, ivi compresi gli emolumenti previsti in favore dell'assicurato a titolo di tutela legale civilistica anche relativi alla fase di A.T.P.”.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la Controparte_2
[...
aderendo alla eccezione di improcedibilità svolta dal dott. , in punto di merito CP contestando nell'an e nel quantum le pretese di parte attrice e, da ultimo, sulla chiamata in pagina 4 di 26 garanzia respingeva recisamente la domanda di manleva formulata nei suoi confronti dal
DO , a fronte dell'inoperatività della copertura assicurativa azionata CP
per assunzione del rischio sulla base di dichiarazioni reticenti e omissive da parte del contraente assicurato. Concludeva dunque come di seguito: “in via preliminare, dichiarare improcedibile la domanda proposta per violazione del termine di cui all'art. 8, comma III, della Legge n. 24/17; nel merito della domanda attorea accertare e dichiarare infondata, in fatto e in diritto, l'azione attorea della nei confronti del professionista Parte_1
; accertata e dichiarata l'assenza di qualsivoglia responsabilità del DO CP
, rigettare qualsiasi domanda avanzata nei confronti di CP Controparte_2
perché infondata in fatto e in diritto;
nel merito, con attenzione al rapporto
[...]
contrattuale assicurativo, accertare e dichiarare la non operatività della polizza assicurativa N. HCC19WM002265 stipulata dal DOe per la mancata CP
segnalazione - in sede di stipula del modulo/questionario annesso alla stessa - di circostanze possibili fonti di richieste di risarcimento del danno nei suoi confronti, anche in violazione dei principi di correttezza e buona fede nella fase precontrattuale;
In subordine nel merito: Nel denegato e non creduto caso di soccombenza, anche parziale, di
, accertare e dichiarare il diritto di quest'ultimo ad essere tenuto indenne da CP
- detratto, in ogni caso, lo scoperto e le franchigie Controparte_2
contrattualmente previste e poste a carico del - salvo ogni diritto di surroga e/o di Pt_2
regresso della Compagnia nei confronti di eventuali terzi, nonché nei confronti dello stesso assicurato, in forza delle rispettive responsabilità eventualmente accertate con vittoria di spese e competenze da liquidare direttamente in favore dell'avvocato quale anticipatario.”
La causa veniva istruita tramite l'acquisizione del fascicolo di A.T.P. e ritenuta matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova orali, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4-12-24 e dunque, trattenuta a decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. a decorrere dal 20-01-25.
Superata la eccezione di improcedibilità anche alla luce dell'ordinanza del 2-12-22 di cui si richiama il contenuto ed altresì, all'esito dell'esperito tentativo di mediazione conclusosi pagina 5 di 26 con esito negativo, deve preliminarmente affrontarsi la eccezione di nullità della ctu svolta in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c. sollevata dalla parte convenuta e dalla terza chiamata in causa.
Più correttamente, ciò di cui si discute è se sia utilizzabile la c.t.u. svolta in sede di A.T.P. visto il deposito tardivo del ricorso ex art. art. 702 bis c.p.c., rectius dell'atto introduttivo del giudizio risarcitorio (avendo parte attrice erroneamente introdotto il giudizio di merito con atto di citazione).
Dispone l'art. 8 comma 1, 2, 3 l. 8 marzo 2017, n. 24: “Chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell'articolo
696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente.
2. La presentazione del ricorso di cui al comma 1 costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento. È fatta salva la possibilità di esperire in alternativa il procedimento di mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. In tali casi non trova invece applicazione l'articolo 3 del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n.
162.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata
d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi che il procedimento di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dinanzi a sé dell'istanza di consulenza tecnica in via preventiva ovvero di completamento del procedimento. 3. Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'articolo 281- undecies del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa l'udienza di
pagina 6 di 26 comparizione delle parti e procede con le forme del rito semplificato di cognizione a norma degli articoli 281-decies e seguenti del codice di procedura civile.”
Nel caso di specie, il ricorso per accertamento tecnico preventivo è stato depositato in data
11-06-2020, mentre la relazione peritale è stata depositata in data 17-06-21, ossia ben oltre il termine perentorio di sei mesi di cui all'art. 8 comma 3 L. 24/2017; di conseguenza,
l'attrice avrebbe dovuto attivare il procedimento di merito entro il termine di 90 giorni dalla scadenza del termine semestrale di deposito della relazione peritale (1-04-21). Invece, la notifica dell'atto di citazione è avvenuta in data 3-3-22.
Dal tenore letterale dei commi 2 e 3 dell'art. 8 legge 24/2021, si desume quanto segue: a), la procedibilità viene espressamente correlata solo alla "presentazione" del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. (o della domanda, alternativa, di media-conciliazione; b) la "perentorietà" del termine di sei mesi per lo svolgimento del procedimento di accertamento tecnico preventivo appare finalizzata, oltre che ad intenti acceleratori, al contenimento del sacrificio al diritto di azione del danneggiato, tutelato dall'art. 24 Cost., come si desume dal fatto che decorso tale termine, anche in assenza di deposito della CTU, "la domanda diviene procedibile"; c) la suddetta interpretazione della "perentorietà" del termine semestrale è avvalorata dal contenuto del secondo comma dell'art. 8 legge 24/2017, laddove si prevede che l'attività sino a quel momento svolta nel procedimento per ATP non venga in alcun modo vanificata, essendo espressamente prevista, tra le varie ipotesi, la presentazione di una istanza di
"completamento del procedimento”; d) il tenore letterale del terzo comma dell'art. 8 legge
24/2017, individua chiaramente i due distinti effetti che conseguono al decorso del termine semestrale "perentorio" in mancanza di deposito della relazione peritale:
1. la domanda diviene procedibile;
2. gli effetti della domanda (evidentemente di quella avanzata nel procedimento di ATP) sono fatti salvi a condizione che, entro 90 giorni dalla scadenza del termine semestrale, sia depositato ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
Ne consegue che sulla base del dato letterale, e di un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in esame, l'unica conseguenza prevista per la tardività rispetto ai pagina 7 di 26 termini di cui all'art. 8 comma 3, l. n.24 del 2017, è la perdita della possibilità di ancorare gli effetti sostanziali e processuali (ovvero l'effetto interruttivo, l'effetto sospensivo,
l'impedimento di decadenze, la rilevanza ai fini dell'applicazione dell'art. 5 c.p.c. e della litispendenza) della domanda dichiarativa di merito al momento dell'introduzione del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. e non certo l'estinzione del diritto a formulare ancora la domanda di merito sino alla decorrenza del termine prescrizionale né tantomeno la perdita dell'utilizzabilità degli accertamenti peritali su cui si è correttamente formato il contraddittorio.
Sulla eccepita nullità della C.T.U. per violazione del contraddittorio si osserva quanto segue.
Secondo parte convenuta deriverebbe dall “arbitraria” esclusione del dal CP
collegamento webinar del 26-11-20 con violazione dell'art. 194 c.p.c..
Dalla risposta alle osservazioni di cui alla relazione peritali in atti risulta, diversamente, che la esclusione personale del dott. dalle operazioni peritali non fu “arbitraria”, bensì CP concordata, alla luce della “estrema reattività della SI.ra che avrebbe potuto Pt_1
inficiare il buon esito delle operazioni. (cfr. pag. 32)
Ad ogni modo, non sussiste la lamentata violazione del contraddittorio, in quanto il ha “potuto intervenire” alle operazioni peritali, conformemente a quanto disposto CP dall'art. 194 c.p.c. “a mezzo dei propri consulenti tecnici” e nella specie a mezzo del Dott.
e Dott. . Per_1 Per_2
Ancora, sulla eccepita nullità totale della ctu per avere i consulenti compiuto indagini asseritamente non commissionate dal giudice si rileva quanto spiegato di seguito.
Dalla lettura della perizia emerge come i consulenti nel rispondere al quesito “se sia stata fornita alla ricorrente una adeguata rappresentazione dei rischi connessi al trattamento a lei proposto”, anche a seguito dei dubbi sollevati in sede di operazioni peritali da parte ricorrente sulla sottoscrizione del documento, effettuavano valutazioni sulla apposizione di pagina 8 di 26 firma, di fatto poi rimettendo ogni valutazione al giudicante “al fine di verificare la bontà del documento e la sussistenza di un eventuale falso” .
In merito alla nullità assoluta della ctu le Sezioni Unite, nella sentenza n. 3086 del 1 febbraio 2022 hanno affermato che “in materia di consulenza tecnica d'ufficio,
l'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice, viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d'ufficio o, in difetto, di motivo di impugnazione da farsi valere ai sensi dell'art. 161 c.p.c."
Ebbene, nel caso in esame nessun “fatto principale diverso da quello dedotto dalle parti” è stato “accertato”.
Sotto altro aspetto va rilevato che gli accertamenti sul punto del consenso informato erano stati specificamente richiesti ma ad ogni modo nel giudizio per cui è causa alcuna domanda
è stata svolta in merito al consenso informato, non avendo parte attrice riproposto in tale sede alcuna questione sul punto.
Superate le sollevate eccezioni di nullità della C.T.U. medico-legale svolta in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c., consta ora definire il quadro normativo di riferimento.
In materia di responsabilità medica, nell'ipotesi in cui vi sia stato un incarico professionale direttamente conferito dal paziente, come nel caso in esame, la responsabilità è di tipo contrattuale e dunque disciplinata dal combinato disposto degli articoli 1218 c.c. e 1176
c.c..
Inquadramento che non è mutato anche a seguito dei diversi avvicendamenti normativi e/o giurisprudenziali in materia di responsabilità medica.
In tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta pagina 9 di 26 l'obbligazione (perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato).
Ove, dunque, sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, il nesso eziologico fra causa esterna imprevedibile ed inevitabile alla stregua della ordinaria diligenza ex art. 1176 comma 1 c.c. e impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale. (cfr. Cass. civ.sez. VI - 29/11/2022, n. 35024; Cass.
11/11/2019, nn. 28991 - 28992; v. anche, in precedenza, Cass. 26/07/2017, n. 18392).
Emerge così un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento di danno, a monte, l'altro relativo alla impossibilità di adempiere, a valle.
Ne consegue che la prova del nesso eziologico tra condotta sanitaria ed evento dannoso è posta a carico del danneggiato, nel senso che questi è tenuto a prospettare detta relazione causale alla stregua di criteri rispondenti a leggi scientifiche o fondati su presunzioni logiche e dunque astrattamente idonei a fondare l'accertamento della causalità materiale ex artt. 40 e 41 c.p., in quanto in concreto l'assunto dimostrativo dovrà essere verificato in giudizio alla stregua degli elementi istruttori acquisiti.
Se la verifica avrà avuto esito positivo insorgerà allora l'onere della prova a carico del professionista convenuto, diretto a contestare il proprio inadempimento colpevole o a dimostrare la riferibilità esclusiva del danno all'esistenza di una causa determinante estranea alla sua sfera di controllo (cfr. Cass. civ. sez. III del 2.3.2018 n. 4928).
La causa che ha reso impossibile l'adempimento, affinché possa dirsi non imputabile, non ha necessità della coesistenza dei caratteri della non prevedibilità e della non evitabilità con l'uso della ordinaria diligenza, atteso che, specie nel campo della responsabilità sanitaria, detti connotati debbono piuttosto ritenersi a tal fine come richiesti in alternativa, nel senso pagina 10 di 26 che resta non imputabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 c.c. anche la causa bensì prevedibile (come per definizione è la complicanza nota nella casistica e nella letteratura scientifica) ma tuttavia non evitabile se non mediante la rinuncia a priori all'intervento[…].” (Cass. civ. sez. VI - 29/11/2022, n. 35024).
Da ultimo, va chiarito che quando nel corso dell'esecuzione di un intervento o dopo la sua conclusione, si verifichi un peggioramento delle condizioni del paziente (come viene lamentato nel caso in esame), delle due l'una:
- o tale peggioramento era prevedibile ed evitabile, ed in tal caso esso va ascritto a colpa del medico;
- ovvero tale peggioramento non era prevedibile oppure non era evitabile: ed in tal caso esso integra gli estremi della "causa non imputabile" di cui all'art. 1218 c.c.
Tanto premesso e venendo all'esame della consulenza tecnica di ufficio svolta in sede di accertamento tecnico preventivo, al collegio peritale sono stati formulati i seguenti quesiti,
(con la precisazione che non viene presa in considerazione la parte relativa al consenso informato per quanto già spiegato).
“a) «se, alla luce della documentazione versata in atti, la diagnosi a suo tempo formula dal
Dott. Di Terza Classe Scheletrica con contrazione del mascellare superiore e CP
intrarotazione dei primi molari superiori, trasposizione degli elementi 1.3 e 2.3 in posizione 1.2 e 2.2, agenesia degli elementi 1.2 e 2.2 e permanenza dei corrispettivi elementi decidui in posizione 1.3 e 2.3, nonché vestibolarizzazione ed estrusione dell'elemento 2.1 con assenza di osso alveolare e papilla tra 2.1 e 2.2 e parodontosi diffusa sino al livello delle biforcazioni dei settimi superiori, sia da ritenersi corretta»;
b) «se, tenuto conto del quadro clinico della paziente e del rifiuto dalla stessa opposto a sottoporsi ad un trattamento chirurgico-ortodontico di Terza Classe per la correzione della disgnazia (come risultante da modulo per il consenso informato) nonché ad una soluzione esclusivamente protesica consistente in due ponti protesici in metallo-ceramica
pagina 11 di 26 dall'elemento 1.1 a 1.4 e dall'elemento 2.1 al 2.4., la scelta del trattamento ortodontico di compenso eseguito atto a camuffare la Terza Classe scheletrica, nonché dentale e, allo stesso tempo, per riposizionare i canini nella loro sede corretta inserendo due impianti osteointegrati in sede 1.2 e 2.2, sia da ritenersi corretta»;
c) «se il trattamento ortodontico di compenso eseguito senza estrazione degli elementi 3.4 e
4.4 (poiché rifiutata dalla paziente) sia stato eseguito correttamente anche alla luce del quadro clinico della paziente al momento dell'interruzione delle cure (come da foto intraorali ed extraorali che evidenziano una corretta occlusione con rapporti di prima classe canina e molare - doc. 10), sia stato eseguito correttamente»;
d) «valuti il C.T.U. se il lungo lasso di tempo intercorso tra il momento in cui la paziente ha interrotto il trattamento terapeutico ancora in corso (dicembre 2017) e il mese di ottobre 2019, momento della redazione della perizia a firma del Prof. , e/o Persona_3
eventuali interventi di altri professionisti che dovessero essere accertati, anche in riferimento alla rimozione di apparecchio ortodontico presente all'esame obiettivo del dott. del 6.12.2017, possano aver determinato la situazione occlusionale registrata nel Per_4
2019».”
All'esito dell'esame della documentazione in atti il nominato collegio peritale, formato dalla dott.ssa – specialista in medicina legale e genetista forense, dal Persona_5 dott. – specialista in odontoiatria e dal dott. – Controparte_3 Persona_6
Odontoiatra e specialista in ortognadonzia ha evidenziato che l'attrice Parte_1 affetta da paradentosi da anni, nell'Ottobre 2012 si affidava alle cure odontoiatriche del
Dott. , “[…] nel periodo in cui la paziente si affidò alle cure di quest'ultimo, CP
la stessa era portatrice di un quadro occlusiva tendente ad un quadro malocclusivo di terza classe scheletrica, secondo quanto riportato sopra. Erano, altresì, refertati contrazione dell'osso mascellare superiore, permanenza dei canini decidui ed agenesia degli incisivi laterali superiori.”.
In base alla documentazione fornita (teleradiografia latero-laterale) i CTU non hanno confermato integralmente, per la qualità dell'immagine, la diagnosi ortodontica posta dal pagina 12 di 26 Dott. in data 31 ottobre 2012, ma solo una tendenza alla terza classe CP scheletrica. “È stata richiesta, al fine della più completa definizione diagnostica, la lastra/immagine digitale in originale che non è mai giunta ai sottoscritti […]”;
Sul trattamento in concreto posto in essere hanno accertato che “Stante il rifiuto della
il Dott. optava per la messa in atto di un altro piano terapeutico- Pt_1 CP correttivo, proponendo “trattamento ortodontico con derotazione dei molari superiori attraverso Ni-Ti Expander e ortodonzia fissa superiore ed inferiore”. L'odontoiatra, inoltre, prevedeva una durata di trattamento di circa 2 anni e mezzo/3 anni, dettagliando le operazioni previste con i relativi costi in un ulteriore documento denominato
“preventivo”.”
Dall'esame dell'elaborato emerge chiaramente come il Dott. fosse in grado di CP prevedere ed evitare l'aggravamento lamentato dall'attrice e ciò proprio alla luce del quadro clinico in cui si presentava la al momento dell'affidamento dell'incarico; “a Pt_1
causa delle condizioni parodontali preesistenti della che il Dott. non Pt_1 CP
poteva non considerare, l'esecuzione della suddetta terapia ortodontica ha provocato il riassorbimento osseo a livello 2.1 e 2.2 ed il riassorbimento radicolare del dente 2.1, causando mobilità di terzo grado del predetto elemento. Dalla documentazione esaminata, dalla ricostruzione anamnestica, anche in corso di operazioni di accertamento tecnico, e dalla visita effettuata, si apprende che la paziente non ha utilizzato gli apparecchi di contenzione superiore fornitele dal Dott. . Tale mancanza di aderenza a quanto CP
prescritto dal curante ha di fatto causato recidiva del quadro clinico, con vestibolarizzazione dell'elemento 2.1 che il curante ha cercato di riallineare applicando un ulteriore trattamento biomeccanico fisso.”
“Nell'intervallo temporale trascorso tra l'interruzione del trattamento terapeutico da parte del Dott. e la data di relazione del Prof. (16 Ottobre 2019), si evince CP Persona_3
che la paziente subiva altri trattamenti odontoiatrici: rimozione della seconda fase della terapia ortodontica (ancora presente nella relazione del Dott. in data 06.12.2017), Per_4
rimozione o tentativo di rimozione (come si evince dalla frattura della ceramica palatale obiettivata all'accertamento attuale: non esiste documentazione per stabilire da parte di pagina 13 di 26 chi) delle corone su impianti, sondaggi parodontali (Vadini 06-12-17) e trattamenti di igiene orale. […]”.
Hanno infine, concluso per la sussistenza di un nesso causale tra la condotta del dott.
e l'evento di danno lamentato, “[…]si ritiene che sussista nesso di causa tra CP
l'operato del Dott. ed i postumi rilevati nella paziente, in cui si è inserita, a titolo CP
di concausa, il mancato ricorso della paziente agli strumenti meccanici per il completamento dei rapporti occlusali. Lo spostamento dei canini permanenti in direzione posteriore (distalizzazione), che si trovavano in sede 2.2 e 1.2 (posizione in cui normalmente vi sono gli incisivi laterali superiori), effettuato dal Dott. al fine di CP
collocarli nella sede occupata dai canini decidui - “da latte” - (normalmente sostituiti tra i
10-13 anni dai rispettivi permanenti), considerata la situazione parodontopatica iniziale, ha causato un ulteriore peggioramento dei livelli ossei, […]”. “Per quanto concerne i disordini a carico dell'articolazione temporo-mandibolare (ATM) […] proprio per la multifattorialità alla base della problematica descritta, i disturbi lamentati dalla stessa a carico dell'ATM non possono essere ricondotti con elevata probabilità, secondo gli elementi a nostra disposizione, in maniera specifica ed univoca ai trattamenti odontoiatrici ed ortodontici effettuati dal Dott. , dovendo dunque escludere tale quota parte di CP
lagnanze della paziente dal danno a lei risarcibile.
Sulla quantificazione del danno i consulenti tecnici hanno chiarito che “si può ritenere che il periodo di danno biologico temporaneo di origine iatrogena possa essere quantificabile in misura orientativamente pari a mesi 8 (otto) da suddividere in 2 (due) mesi al 75%, tre mesi al 50% e 2 mesi al 25%. Il dente 2.1 risulta irrecuperabile per la mancanza di osso e riassorbimento radicolare, mentre lo stato degli impianti applicati in sede 1.2 e 2.2 può essere ritenuta stabile. Tuttavia, dalla radiografia risulta evidente, nonostante l'impianto posto in sede 2.2 sia adeguatamente osteointegrato, la mancanza orizzontale di osso, che ha fatto seguito al trattamento ortodontico del Dott. , e che non ha permesso di CP
ottenere un risultato estetico ottimale. Permangono problematiche di malocclusione con mancanza di guide incisali e canine, movimenti di protrusiva e lateralità. Dunque, per quanto attiene ai postumi residuati all'intervento del Dott. , questi sono in sintesi CP
pagina 14 di 26 rappresentati da: - mobilità di terzo grado dell'elemento 2.1; - aggravamento della perdita ossea mascellare superiore;
- inestetismo della corona su impianto dell'elemento 2.2; - mancanza dei contatti occlusali anteriori. Considerato quanto detto sinora, ne deriva che i postumi residuati e conseguenti ai trattamenti posti in essere dal Dott. CP
configurano un danno biologico permanente computabile in misura pari alla riduzione di
12 (dodici) punti percentuali della validità complessiva della SI.ra Parte_1
valutazione collima, secondo criterio analogico, con i valori riportati nei principali barèmes di riferimento.”
In punto di spese hanno accertato che “La spesa totale prevedibile per le terapie nel breve periodo ed in futuro è, dunque, approssimativamente di 9.500,00. Le problematiche di malocclusione riscontrate possono essere attenuate e/o eliminate per mezzo di un ulteriore trattamento ortodontico che, tuttavia, è reso difficoltoso dalla patologia parodontontale di cui è affetta la paziente. L'importo previsto per tale trattamento è quantizzabile nella somma di circa euro 4.500. Come già detto, i disordini temporo-mandibolari pur non potendo essere attribuiti esclusivamente ai trattamenti odontoiatrici/ortodontici effettuati dal Dott. , possono comunque essere attenuati con trattamento bite che richiede CP
una spesa di 1.500 euro.
In punto di risposte alle osservazioni critiche il CC.TT.UU. hanno confermato le proprie conclusioni e in particolare sulla osservazione dei consulenti di parte resistente Dott.
e Dott.ssa hanno chiarito che “non vi sono dati radiografici in Per_1 Per_2
sequenza che possano attribuire alla terapia del Dott. la compromissione dei due CP elementi dentali rilevata durante la visita peritale”.
Hanno altresì precisato che “è sufficiente l'esame della RX endorale eseguito durante la visita peritale a dimostrare che il dott. è stato costretto dalla mancanza di osso, CP
seguita al suo trattamento ortodontico, ad inserire l'impianto osteointegrato in sede 2.2 in posizione talmente apicale da risultare il collo dell'impianto allo stesso livello del terzo apicale della radice del 2.1. D'altra parte, la mancanza di un'adeguata cartella clinica non permette di avere notizia di episodi “contemplati in letteratura medica” che possano
pagina 15 di 26 essere responsabili del riassorbimento osseo che è pertanto clinicamente ragionevole attribuire al trattamento ortodontico.”
In merito all'osservazioni critiche svolte dal prof. , quale ctp di parte attrice: Persona_3
“Si contestano le considerazioni esposte dai Ctu a pag. 24 della relazione, nella parte in cui si afferma che la SI.ra si sarebbe rifiutata di aderire alla "fase di rifinitura" Pt_1
ortodontica, omettendo di far ricorso agli "...elastici finalizzati a completare il rapporto occlusale". L'esame dell'elaborato e della documentazione prodotta in giudizio non consente di comprendere in che modo i CTU avrebbero accertato tale circostanza, tanto più che la SI.ra non è stata interrogata sul punto in fase di raccolta della storia Pt_1 clinica.” Il collegio ha confermato la bozza di perizia.
Sul punto si legge “in merito al mancato ricorso della paziente agli strumenti meccanici per il completamento dei rapporti occlusali, si ribadisce che l'utilizzo di meccaniche
(elastici) di “rifinitura ortodontica” da parte della paziente avrebbe avuto lo scopo di contribuire al trattamento del caso e di completare i rapporti occlusali complessivi della stessa. Tale mancanza, di fatto, si inserisce a titolo di concausa nel nesso di causalità tra i trattamenti messi in atto dal Dott. ed i postumi attuali della ” CP Pt_1
Si ritengono gli accertamenti svolti dal collegio peritale condivisibili nei limiti di seguito precisati.
In merito a quanto accertato in tema di tema di concorso colposo del creditore ed in particolare sulle risposte alle osservazioni sul concorso di colpa della creditrice nella causazione del danno, le stesse non si ritengono esaustive. Per il resto la perizia è pienamente condivisibile in quanto esaustiva e priva di vizi logici.
Invero, emerge come i CTU non abbiano chiarito le prove poste alla base dell'affermato mancato utilizzo delle “meccaniche di rifinitura ortodontica”, né dalla disamina della documentazione in atti si rinviene alcuna prova al riguardo.
Ciò che emerge dalla comparsa di costituzione del dott. è che l'attrice “mal CP tollerava” il retainer fisso tanto da richiederne la rimozione pochi mesi dopo, né risulta pagina 16 di 26 provato il mancato utilizzo successivo dei “mascherini di contenzione, prova, questa che deve ricadere sul danneggiante.
Alla luce di quanto precede, può concludersi nel senso della intervenuta acquisizione della prova (da una prospettiva ex ante e sulla base del criterio più probabile che non) della riconducibilità delle conseguenze negative lamentate dall'attrice, unicamente alla responsabilità del dott. . CP
Sulla liquidazione del danno.
Per quel che riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale alla salute, costituente una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici, si ricorre all'applicazione delle Tabelle di Milano vigenti (anno 2024) a cui si presta piena adesione.
Per l'invalidità temporanea totale, le Tabelle prevedono una forbice di valori monetari che va da un minimo di €. 115,00 ad un massimo di €. 173,00 al giorno.
Tenendo conto dell'età dell'attrice al momento in cui l'invalidità temporanea (della durata complessiva di 8 mesi, ossia 240 giorni) si è cronicizzata in invalidità permanente (45 anni circa), il danno biologico riportato dall'attrice, sussistente nella percentuale del 12% è pari all'attualità alla somma tabellare di €. 34.168,00 di cui € 26.694,00 per danno biologico ed
€ 7.474,00 per danno da sofferenza soggettiva interiore, spettante nel caso di specie, considerata la durata del trattamento e le ripercussioni sulla percezione di sé che ha potuto comportare stante la zona interessata dall'evento dannoso.
Considerata l'entità del danno non patrimoniale temporaneo riportato, all'attrice spetta alla medesima a tale titolo l'importo di € 15.525,00, calcolato considerato € 115,00 quale punto base I.T.T. ( € 5.157,00 per I.T.P. al 75%; € 5.175,00 per I.T.P al 50 % e €1.725,00 per
I.T.P. al 25% ed €.3.450,00 per ITT).
pagina 17 di 26 Quanto alla domanda di personalizzazione di tali importi, deve precisarsi che le attività realizzatrici della vita umana che non eccedono il complesso dei pregiudizi “normalmente” riconducibili alla lesione dell'integrità psicofisica accertata in relazione al tipo di postumi invalidanti in soggetto della stessa età del danneggiato e che costituiscono singoli aspetti peggiorativi della vita di relazione del soggetto, sono già ricompresi nella categoria del danno biologico e trovano adeguato risarcimento nei criteri tabellari di liquidazione del danno (Cass. civ. sez. III del 4.10.2018 n. 24155).
Da ciò deriva che la personalizzazione del danno, individuato tramite l'applicazione dei criteri tabellari, si giustifica solo in considerazione della eccezionalità delle conseguenze relazionali del danno biologico subito (Cass. civ. sez. III del 31.1.2019 n. 2788).
Spetta al giudice valorizzare, in coerenza con le risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse all'esito dell'istruttoria, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale in quanto caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (Cass. civ. sez. III del 31.1.2019 n.
2788).
Tale prova non è stata fornita dall'attrice per cui non sussistono i presupposti per un aumento del danno non patrimoniale, come sopra accertato.
Il danno non patrimoniale, complessivamente riportato dall'attrice in conseguenza della vicenda di malpractice dedotta in giudizio è quindi pari all'attualità alla somma di €
49.693,00.
Deve poi riconoscersi la somma di € 9.500,00 quali costi da sostenere per i trattamenti futuri cui la dovrà sottoporsi. Pt_1
Quanto invece alla somma di € 6.000,00 quale spesa da affrontare per la risoluzione delle problematiche di malocclusione e l'acquisto del bite, si reputa di non riconoscere come pagina 18 di 26 dovuta tale somma dal momento che si evince la preesistenza della problematica di malocclusione.
Il risarcimento totale dovuto a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale è quindi di €
59.193,00, alla quale devono aggiungersi, a titolo di danno da ritardo ed in misura equitativa, gli interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla somma via via devalutata e rivalutata annualmente, dal 16.01.18 (approssimativa epoca in cui il danno non patrimoniale temporaneo, traducendosi in danno permanente, ha fatto maturare in capo alla ricorrente gran parte del credito risarcitorio quivi riconosciutogli) sino alla data odierna
(cfr. ex multis Sezioni Unite della Cassazione n.1712/95,Cass. N. 608/2003; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 5671 del 09/03/2010).
Sulla somma finale di cui sopra spetteranno, dalla data di pubblicazione della presente pronuncia al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta.
Sulla domanda di manleva.
Dalla documentazione in atti risulta che tra il e la sia stato stipulato CP CP_2
in data 12/07/2019 il contratto di polizza assicurativa per responsabilità professionale N.
HCC19-WM002265, con periodo di validità dal 2/07/2019 al 2/07/2020 a rinnovo tacito, retroattività decennale e regime di operatività “claims made”, franchigia di € 500,00 e
Massimale € 500.000,00. (cfr. doc. 14 chiamata in causa – seconda memoria).
Non è stata contestata la vigenza contrattuale al momento della denuncia del sinistro avvenuta in data 6-08 2020 (cfr. doc. 14 fasc. atp- costituzione convenuto).
Unico punto controverso è l'operatività della polizza alla luce delle lamentate dichiarazioni inesatte e reticenze lamentate dall'assicuratore ex artt. 1892 e 1893 c.c.
Affinché l'assicuratore possa legittimamente negare l'indennizzo del sinistro ai sensi dell'art. 1892 c.c., occorre che "si verifichino simultaneamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente;
b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa pagina 19 di 26 grave;
c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore. L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto dell'inoperatività della garanzia assicurativa,
è a carico dell'assicuratore" (cfr. Cass. civ. n. 11115/2020; Cassazione civile sez. III,
21/07/2006, n.16769; Cassazione civile sez. III, 11/11/2024).
Viceversa, spetterà all'assicurato fornire la prova del fatto che l'assicuratore era a conoscenza della reale situazione del bene coperto da assicurazione e, conseguenzialmente, anche del rischio cui era esposto.
Ebbene, nella fattispecie che ci vede impegnati, parte convenuta non risulta aver assolto a pieno l'onere probatorio su di sé incombente, non fornendo adeguata prova di tutti i menzionati elementi costitutivi della fattispecie.
Ed invero, avuto riguardo al primo elemento della fattispecie, deve osservarsi come la dichiarazione reticente sussiste in tutti quei casi in cui l'elemento determinante connesso al rischio viene taciuto, espresso in modo incompleto o non chiaro.
Dalla documentazione in atti, è emerso che la effettuava l'ultima visita in Parte_1
data 16/05/2017 per poi non presentarsi ai successivi due appuntamenti del 5/7/17 e del
20/09/17 e che in data 18/10/2017 per mezzo della figlia richiedeva la “RX OTP del
5/10/2017) (cfr. doc.5 seconda memoria chiamata). È emersa altresì la circostanza che in data 11-5-18 il riceveva raccomandata r.r.” con cui la faceva formale CP Pt_1
richiesta di ottenere copia della documentazione tutta relativa alla figlia della stessa concludendo “All'esito seguiranno le determinazioni del caso, con espressa riserva di ogni azione ed eccezione” (cfr. doc. 6 seconda memoria chiamata).
Non si tratta di elementi gravi, precisi e concordanti ai fini di ritenere che il fosse a CP
conoscenza di circostanze che avrebbero potuto dare luogo al sinistro risarcibile di cui qui si discute. Ciò anche in considerazione della circostanza che già precedentemente la paziente mancava di presentarsi a diversi appuntamenti ed in assenza altresì di formalizzazione di precise doglianze sull'operato del professionista.
pagina 20 di 26 In proposito va rammentato che il ragionamento presuntivo deve articolarsi in due momenti, occorrendo che il giudice valuti, prima in maniera analitica ognuno degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravità, procedendo, solo successivamente, a una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati, per accertare se essi siano concordanti e idonei, nella loro combinazione a fornire una valida prova presuntiva (cfr. Cass. n. 19894 del 2005).
Puntualizzato altresì, che non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, cioè che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza (cfr. Cass. 18/7/2007 n. 16993; Cass. 23/2/2010 n. 4306; Cass. 31/10/2011 n.
22656; Cass. 8/10/2013 n. 22898 del 2013), visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile (Cass. n. 13/3/2014 n. 5787), non può dubitarsi della non sussistenza nel caso di specie dell'elemento delle false dichiarazioni.
Peraltro, neppure risulta fornita da parte dell'assicurazione adeguata prova del fatto che le asseritamente false informazioni ricevute sarebbero state determinati ai fini della conclusione del contratto assicurativo;
al riguardo, giova rilevare come l'attività assertiva sviluppata sul punto dalla convenuta compagnia assicuratrice sia risultata significativamente carente, avendo la stessa del tutto omesso di specificare in che modo la conoscenza di precedenti infortuni avrebbe inciso sulla valutazione del rischio ed in quale misura, con conseguente impossibilità di sviluppare finanche un ragionamento induttivo su base presuntiva essendosi la stessa limitata a riferire che “tali informazioni sarebbero state senza dubbio essenziali ai fini dell'assunzione del rischio e quindi della conclusione del contratto e, nonché del premio determinato”.
pagina 21 di 26 La compagnia assicuratrice ha omesso di precisare a quali diverse condizioni sarebbe stato concluso il contratto assicurativo se tali circostanze fossero state appalesate alla CP_2
né i motivi per i quali la compagnia non sarebbe neppure addivenuta alla stipula
[...]
dello stesso.
Alla luce di quanto sopra la è tenuta a tenere indenne il per quanto CP_2 CP egli dovrà risarcire all'attrice nei limiti dei massimali e della franchigia contrattualmente previsti.
Sulla risoluzione del contratto intercorso tra il e la e la restituzione CP Parte_1
del quantum versato.
All'esito di quanto emerso dalla c.t.u. deve ritenersi che l'inadempimento del CP all'obbligazione contratta con la sia grave e dunque tale da condurre alla risoluzione Pt_1 del contratto. Diversamente, non può accogliersi l'effetto restitutorio richiesto.
Lamenta parte attrice che a fronte dell'affermazione di aver pagato la somma di euro
6.000,00 in contanti, parte convenuta si sarebbe limitata ad effettuare una contestazione generica “L'acconto versato ammonta ad un importo assai inferiore, ed è stata la stessa sig.ra a non volere formalizzare il pagamento concordando che la relativa fattura Pt_1 sarebbe stata emessa allorquando essa avesse provveduto a saldare l'intero importo preventivato per le terapie eseguite” e che dunque tale genericità dovrebbe far ritenere provato il pagamento ex art. 115 c.p.c..
Il principio di non contestazione, con conseguente relevatio dell'avversario dall'onere della prova, postula ovviamente che quest'ultimo abbia ottemperato all'onere di indicare specificamente i fatti costitutivi del diritto di cui chiede tutela in sede giudiziale;
con la conseguenza che la mancata allegazione specifica dei fatti costitutivi o estintivi, rispetto ai quali opera il principio di non contestazione (cfr. Cass. n.17966 del 22016; Cass. n. 21460 del 2019) esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata (cfr. Cass. civ. n.31837 del 4-11-2021; Cass. n. 26908 del 2020).
pagina 22 di 26 Nel caso che qui occupa l'attrice si è limitata a dedurre il pagamento senza in alcun modo circostanziare lo stesso. Dunque, ricadendo l'onere probatorio dell'effettuato pagamento e del quantum sulla il mancato raggiungimento della prova circa l'effettuazione dello Pt_1 stesso deve gravare su quest'ultima con conseguente rigetto della domanda di restituzione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. n. 147 del 13/08/22 scaglione di riferimento da € 52.001,00 a €260.000,00, in base ai compensi tra minimi e medi.
Va aggiunto il rimborso delle spese di c.t.p..
In proposito si rileva che è consolidato il principio secondo cui sono ripetibili dalla parte vittoriosa gli onorari del consulente tecnico da essa assunto (Cass. n. 1626 del 1965; conf.
n. 625 del 1972). La Suprema Corte ha più volte avuto modo di affermare che le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. (Cass. n.
3716 del 11/06/1980: conf. Cass. n. 10173 del 2015, n. 84 del 2013, n. 6056 del 1990, n.
625 del 1972, n. 1626 del 1965). Le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa (art. 75 disp. att. cod. proc. civ.)(Cass., S.U. n. 16990 del 10/7/2017).
Nella specie deve pertanto riconoscersi il rimborso della somma di € 1500,00 quali spese di c.t.p di parte attrice, somma che appare del tutto congrua.
Quanto poi alla regolamentazione delle spese tra il convenuto e la terza chiamata, egualmente trova applicazione il principio di soccombenza.
Per le spese di assistenza legale stragiudiziale, richieste dalla parte convenuta vi è da rammentare che esse diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie pagina 23 di 26 scansioni processuali (Cass., S.U. n. 16990 del 10/7/2017) “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per
l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo
l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Cass. n. 9548 del 2017). Ne deriva che non è corretta l'affermazione di taluna giurisprudenza (Cass. n. 14594 del 2005) secondo cui le spese legali dovute dal danneggiato/cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. cod. proc. civ. (Cass. n. 14594 del 2005), dovendo invece formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte con le preclusioni processuali ordinarie nei confronti delle nuove domande» (cfr. sul punto anche Cass. civ. sez. III - 15/10/2024, n. 26729).
Nel caso di specie bisogna prendere atto del mancato assolvimento sul punto dell'onere della prova da parte del richiedente.
Va riconosciuto il rimborso della spesa di € 1161,00 per c.t.p. della parte convenuta per le medesime ragioni di cui sopra.
P.Q.M.
pagina 24 di 26 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Accerta e dichiara la sussistenza di responsabilità professionale del CP
in relazione al rapporto di opera professionale intercorso tra il medesimo e Pt_1
per l'effetto dichiarando risolto il contratto tra le parti e condannando
[...]
, esclusa ogni diversa richiesta, al risarcimento dei danni cagionati CP
all'attrice per i titoli di cui in motivazione, pari alla somma di € Parte_1
59.193,00, oltre interessi legali maturati sulla somma devalutata alla data del 16-01-
18, data di presumibile stabilizzazione dei postumi, e rivalutata anno per anno secondo le variazioni ISTAT FOI sul costo della vita, fino alla pubblicazione della sentenza nonché sulla complessiva somma risultante a tale data sino al soddisfo .
• Condanna inoltre , al pagamento in favore della delle CP Parte_1
spese di lite da quest'ultima sostenute nel presente giudizio, che liquida in €
9.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.A.P. e € 786,00
per esborsi del presente giudizio;
oltre che delle spese sostenute per la fase di istruzione preventiva che si liquidano nella somma di € 3.837,00 quale compenso oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.A.P. per compensi ed € 286,00 per esborsi;
• Pone in via definitiva a carico del le spese di C.T.U. sostenute in fase CP
di A.T.P. già liquidate nell'importo di € 4.500,00; e le spese di ctp sostenute dalla per € 1.500,00. Pt_1
• In accoglimento della domanda di manleva condanna Controparte_2
a tenere indenne il di tutto quanto lo stesso è tenuto a pagare alla
[...] CP
pagina 25 di 26 in base alla pronuncia di condanna di cui sopra, detratta la franchigia Parte_1
di € 500,00.
• Condanna alla rifusione delle spese di lite nei Controparte_2
confronti del che si liquidano in € 9.000,00 per compensi del presente CP
giudizio, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.A.P. e € 759,00 per esborsi da liquidarsi direttamente in favore del procuratore quale antistatario per il presente giudizio;
• Condanna inoltre alla rifusione delle spese di lite Controparte_2
del procedimento di istruzione preventiva nei confronti del che si CP
liquidano in € 3.837,00 per compensi oltre rimborso spese generali I.V.A. e C.A.P.
ed € 259,00 per esborsi oltre ad € 1161,00 quali spese di c.t.p. da liquidarsi direttamente in favore del procuratore quale anticipatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Pescara, 8 maggio 2025
Il Giudice
dott. Rossana Villani
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