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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 15/05/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1515/2024 promossa da:
(c.f. con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MOSCATO OLGA
PARTE ATTRICE contro
(cf. e cf. ) Controparte_1 C.F._2 Parte_2 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia, disattesa ogni contraria istanza o eccezione e previa ogni opportuna declaratoria, accertata e acclarata la responsabilità delle singole convenute per quanto a loro imputabile in merito al contratto professionale intercorso con l'attore, condannare in persona del legale rappresentante e in via Parte_2 Controparte_1
solidale tra loro, al risarcimento dei danni e refusione somme per attività non eseguite in favore dell'attore della somma di E 25.000,00, o in quell'altra somma individuata all'esito del giudizio e della istruzione della causa, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di pagina 1 di 7 compensi e spese di lite, valutato ai fini della liquidazione delle spese di soccombenza anche il comportamento assunto da controparte nella fase di mediazione obbligatoria.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia è la domanda di Parte_1 volta all'accertamento dell'inadempimento dell'incarico professionale conferito a Pt_2
e per la gestione della contabilità e la conseguente condanna al
[...] Controparte_1
risarcimento dei danni subiti.
1.2 Parte attrice allega e deduce:
- che parte convenuta si è occupata per diversi anni della tenuta della contabilità personale e professionale e dei conseguenti necessari adempimenti;
- che, nel corso del 2022, l'attore è venuto a conoscenza di ripetuti inadempimenti di parte convenuta, con particolare riferimento alla tardiva presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2017, l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per gli anni
2019 e 2020, la mancata presentazione predisposizione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2021;
- che la controparte ha altresì omesso di provvedere alle comunicazioni previdenziali all' per gli anni 2019 e 2020 e di procedere al pagamento dell'IMU sull'immobile CP_2 adibito a studio dentistico di proprietà dell'attore, per il quale è stata consegnata a mani la somma di euro 304,00;
- di aver corrisposto a titolo di corrispettivo per le prestazioni sopra citate, rimaste inadempiute, l'importo complessivo di euro 6.000,00;
- di essersi dovuto rivolgere ad altro professionista per provvedere alla regolarizzazione in quanto ancora possibile.
L'attore ha formulato le conclusioni dianzi riportate.
Le convenute, nonostante la ritualità della notifica, non si sono costituite e ne è stata dichiarata la contumacia.
pagina 2 di 7 Nel corso del giudizio, l'attore ha depositato documentazione attestante la ricezione di sanzione da parte dell'Ente previdenziale, relativa alla mancata comunicazione reddituale nonché al pagamento del contributo per gli anni 2018, 2019 e 2021.
2. Venendo al merito, le domande attoree meritano accoglimento nei limiti e per le motivazioni di seguito esposte.
2.1 Quanto al lamentato inadempimento dell'incarico professionale in capo alle convenute, gravava sull'attore l'onere della prova circa il titolo costitutivo delle obbligazioni.
Si osserva che il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti;
l'attore per assolvere all'onere probatorio può anche ricorrere a prove presuntive, ferma la valutazione di merito circa l'idoneità degli elementi offerti a dar prova del contratto (cfr. Cass., sent. n. 1792 del 24/06/2017 e conforme ord. n. 21522 del
20/08/2019).
Nel caso in esame l'instaurazione del rapporto contrattuale è provata alla luce delle seguenti evidenze probatorie:
- le dichiarazioni testimoniali di cui all'udienza del giorno 11/12/2024, rese da
[...]
la quale ha espressamente confermato quanto dedotto nel capitolo 7 della Testimone_1 memoria depositata da parte attrice e il 12/09/2022, circa l'incarico assegnato alla convenuta in qualità di referente della società della gestione Controparte_1 Parte_2 amministrativa e contabile in favore dell'attore;
- la sottoscrizione degli assegni – di cui si tratterà infra – da parte di per Controparte_1
(cfr. doc. n. 4 fasc. attore) che costituiscono il corrispettivo dell'attività di cui Parte_2
le convenute sono state incaricate.
Va rilevato, altresì, che la contumacia delle convenute, pur non comportando alcun automatismo, non consente alle stesse di assolvere all'onere di prendere posizione sui fatti dedotti da controparte che, se non specificamente contestati, devono ritenersi non controversi.
pagina 3 di 7 Da ultimo sulla questione, anche la mancata comparizione delle convenute regolarmente invitate al procedimento di mediazione obbligatoria senza un giustificato motivo oggettivo è un contegno che concorre a formare il libero convincimento del giudice, come si desume dall'art. 12- bis, comma 1 del D.lgs n. 28/2010, nel testo risultante dalla novella del D.lgs. n. 149/2022.
2.2 Come sopra accennato, parte attrice ha allegato di aver consegnato a titolo di corrispettivo n. 6 assegni bancari non trasferibili, per il complessivo importo di euro
6.000,00 (cfr. doc. n. 4), a beneficio di e sottoscritti da Parte_2 Controparte_1
Vale richiamare, in merito, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “poiché l'assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo invece al creditore la prova del mancato incasso” (Cass. ord. n. 33566 del 11/11/2021).
Per quanto in questa sede d'interesse, la sottoscrizione di parte convenuta può essere considerata indicativa dell'avvenuta consegna degli assegni, della ricezione da parte del beneficiario, e, pur non costituendo prova dell'avvenuto pagamento, consente di ritenere la circostanza provata in quanto accompagnata da altri riscontri probatori (in questo senso,
Cass., sent. n. 2492 del 03/02/2010).
Nello specifico, la circostanza ha trovato riscontro in sede di escussione testimoniale, quanto alla conferma del capitolo 6 di cui alla memoria attorea sopra indicata, resa da (cfr. verbale udienza del 11/12/2024). Testimone_1
Valgono, inoltre, le considerazioni già svolte in relazione alla contumacia delle convenute.
2.3 Ciò posto, le istanze risarcitorie di parte attrice sono meritevoli di accoglimento nei limiti che seguono.
Com'è noto, l'art 1223 c.c. dispone che “il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”.
pagina 4 di 7 Devono escludersi impropri automatismi risarcitori legati all'accertamento della lesione subita, posto che grava in ordine al soggetto che la invoca dare prova della sussistenza di danni conseguenza immediata e diretta della predetta lesione.
2.3.1 Quanto al compenso pagato, pari ad euro 6.000,00, la domanda è formulata in termini risarcitori e non di mera restituzione.
Si osserva che l'accertamento dell'inadempimento in questa sede è introdotto quale presupposto necessario per fondare l'istanza risarcitoria autonomamente formulata e non conseguente ad una domanda di risoluzione o di esatto adempimento (cfr., tra le tante,
Cass., sent. n. 22277 del 25/07/2023, n. 11348 dep. 12/06/2020), stante l'interesse dell'attore alla compensazione del danno subito per la mancata esecuzione della prestazione.
Il riferimento alle spese sostenute invano, tra cui va annoverato il pagamento del corrispettivo per la prestazione inadempiuta, può essere utilmente considerato alla stregua di parametro sulla base del quale valutare l'interesse del creditore ad ottenere la prestazione attesa, idoneo a consentire una quantificazione del risarcimento (in termini, Cass., sent. n.
36497 del 29/12/2023).
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che spetti all'odierno attore l'integrale risarcimento del danno per aver fatto affidamento sulla corretta esecuzione della prestazione da parte delle convenute, anche in considerazione dei pregressi rapporti professionali intercorsi tra le stesse;
la somma riconosciuta a titolo risarcitorio ne segue la relativa disciplina, di modo che deve essere oggetto di rivalutazione dalla data di ciascun pagamento, oltre interessi calcolati nella misura legale.
Costituisce principio di diritto più volte ribadito in sede di legittimità “quello secondo cui l'obbligazione di risarcimento del danno, sebbene derivante da inadempimento contrattuale, costituisce debito di valore, come tale quantificabile tenendo conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria, sopravvenuta, fino alla data della liquidazione”
(cfr. Cass. n. 18299 del 01/12/2003; n. 5843 del 10/03/2010 conformi alla pronuncia a
Sezioni Unite n. 26008 del 2008).
pagina 5 di 7 2.3.2 Meritano, altresì, accoglimento le istanze risarcitorie formulate in ordine al danno patito per il mancato adempimento degli obblighi previdenziali.
L'attore ha documentalmente provato la ricezione di un accertamento da parte di
– prot. 154942 del 24/09/2024 – circa mancati pagamenti anni 2018, 2019 e 2021, CP_2
con sanzione di euro 5.433,18, pagata in data 27/12/2024 (cfr. documentazione in atti, depositata in data 05/02/2025).
Si rendono necessarie, sul punto, alcune precisazioni: nell'atto introduttivo la doglianza è articolata in relazione all'omessa dichiarazione all'ente previdenziale dei redditi prodotti nel corso del 2019 e del 2020.
Il menzionato accertamento concerne le discrepanze concernenti i redditi dichiarati negli anni 2018, 2019 e 2021.
In considerazione della sopravvenienza della documentazione, dell'identità della causa petendi delle istanze – ovverosia l'accertata responsabilità per omissione della controparte – nonché della mancata presa di posizione sulla questione delle convenute che, rimanendo contumaci, si sono sottratte al contraddittorio sul punto, si ritiene che la richiesta risarcitoria così come sviluppata dalla difesa attorea sia meritevole di accoglimento.
2.3.2 Non può trovare accoglimento la richiesta di risarcimento avente ad oggetto la somma asseritamente consegnata a mezzo denaro contante per il pagamento dell'IMU al
. Parte_3
Parte attrice non ha fornito elementi utili a provare la misura dell'imposta e la riferibilità della stessa ad un immobile di sua proprietà.
2.3.3 Circa la richiesta risarcitoria in ordine alle sanzioni fiscali non ancora irrogate si osserva quanto segue.
È accertato l'inadempimento delle parti convenute allegato dalla parte attrice di modo che sussiste la loro responsabilità in ordine a tutte le sanzioni e le maggiorazioni a titolo di interessi moratori sulle imposte non pagamento o pagate in ritardo relativamente agli anni fiscali 2017, 2019, 2020.
Non essendo allo stato noti né la misura delle sanzioni né quelle degli interessi, la cui determinazione è in buona parte rimessa all'esercizio della discrezionalità tecnica da pagina 6 di 7 parte dell'agente fiscale, si ritiene che il Tribunale, vista l'istanza formulata dalla parte, possa solo condannare genericamente le parti convenute al pagamento in favore dell'attrice di tutte le somme che quest'ultima avrà effettivamente pagato a titolo di sanzioni ed interessi per i fatti dianzi specificati.
4. Alla soccombenza di parte convenuta segue la sua condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dall'attore le quali vengono liquidate nel dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014, calcolati per tutte le fasi processuali, tenuto conto di quanto previsto per le cause aventi un valore compreso tra 5.200 e 26.000 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie, nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione, le domande dell'attore e, per l'effetto
- condanna e in solido tra loro al pagamento in favore di parte Parte_2 Controparte_1
attrice della somma di euro 11.433,18 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal singolo pagamento al saldo nonché a tutte le somme che avrà Parte_1
effettivamente pagato a titolo di sanzioni ed interessi per i fatti specificati nella presente sentenza;
- Condanna altresì e a rimborsare a Parte_2 Controparte_1 Parte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 308,09 per spese ed € 5.077,00 per
[...]
compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
Pavia, 15 maggio 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1515/2024 promossa da:
(c.f. con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MOSCATO OLGA
PARTE ATTRICE contro
(cf. e cf. ) Controparte_1 C.F._2 Parte_2 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia, disattesa ogni contraria istanza o eccezione e previa ogni opportuna declaratoria, accertata e acclarata la responsabilità delle singole convenute per quanto a loro imputabile in merito al contratto professionale intercorso con l'attore, condannare in persona del legale rappresentante e in via Parte_2 Controparte_1
solidale tra loro, al risarcimento dei danni e refusione somme per attività non eseguite in favore dell'attore della somma di E 25.000,00, o in quell'altra somma individuata all'esito del giudizio e della istruzione della causa, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di pagina 1 di 7 compensi e spese di lite, valutato ai fini della liquidazione delle spese di soccombenza anche il comportamento assunto da controparte nella fase di mediazione obbligatoria.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia è la domanda di Parte_1 volta all'accertamento dell'inadempimento dell'incarico professionale conferito a Pt_2
e per la gestione della contabilità e la conseguente condanna al
[...] Controparte_1
risarcimento dei danni subiti.
1.2 Parte attrice allega e deduce:
- che parte convenuta si è occupata per diversi anni della tenuta della contabilità personale e professionale e dei conseguenti necessari adempimenti;
- che, nel corso del 2022, l'attore è venuto a conoscenza di ripetuti inadempimenti di parte convenuta, con particolare riferimento alla tardiva presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2017, l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per gli anni
2019 e 2020, la mancata presentazione predisposizione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2021;
- che la controparte ha altresì omesso di provvedere alle comunicazioni previdenziali all' per gli anni 2019 e 2020 e di procedere al pagamento dell'IMU sull'immobile CP_2 adibito a studio dentistico di proprietà dell'attore, per il quale è stata consegnata a mani la somma di euro 304,00;
- di aver corrisposto a titolo di corrispettivo per le prestazioni sopra citate, rimaste inadempiute, l'importo complessivo di euro 6.000,00;
- di essersi dovuto rivolgere ad altro professionista per provvedere alla regolarizzazione in quanto ancora possibile.
L'attore ha formulato le conclusioni dianzi riportate.
Le convenute, nonostante la ritualità della notifica, non si sono costituite e ne è stata dichiarata la contumacia.
pagina 2 di 7 Nel corso del giudizio, l'attore ha depositato documentazione attestante la ricezione di sanzione da parte dell'Ente previdenziale, relativa alla mancata comunicazione reddituale nonché al pagamento del contributo per gli anni 2018, 2019 e 2021.
2. Venendo al merito, le domande attoree meritano accoglimento nei limiti e per le motivazioni di seguito esposte.
2.1 Quanto al lamentato inadempimento dell'incarico professionale in capo alle convenute, gravava sull'attore l'onere della prova circa il titolo costitutivo delle obbligazioni.
Si osserva che il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti;
l'attore per assolvere all'onere probatorio può anche ricorrere a prove presuntive, ferma la valutazione di merito circa l'idoneità degli elementi offerti a dar prova del contratto (cfr. Cass., sent. n. 1792 del 24/06/2017 e conforme ord. n. 21522 del
20/08/2019).
Nel caso in esame l'instaurazione del rapporto contrattuale è provata alla luce delle seguenti evidenze probatorie:
- le dichiarazioni testimoniali di cui all'udienza del giorno 11/12/2024, rese da
[...]
la quale ha espressamente confermato quanto dedotto nel capitolo 7 della Testimone_1 memoria depositata da parte attrice e il 12/09/2022, circa l'incarico assegnato alla convenuta in qualità di referente della società della gestione Controparte_1 Parte_2 amministrativa e contabile in favore dell'attore;
- la sottoscrizione degli assegni – di cui si tratterà infra – da parte di per Controparte_1
(cfr. doc. n. 4 fasc. attore) che costituiscono il corrispettivo dell'attività di cui Parte_2
le convenute sono state incaricate.
Va rilevato, altresì, che la contumacia delle convenute, pur non comportando alcun automatismo, non consente alle stesse di assolvere all'onere di prendere posizione sui fatti dedotti da controparte che, se non specificamente contestati, devono ritenersi non controversi.
pagina 3 di 7 Da ultimo sulla questione, anche la mancata comparizione delle convenute regolarmente invitate al procedimento di mediazione obbligatoria senza un giustificato motivo oggettivo è un contegno che concorre a formare il libero convincimento del giudice, come si desume dall'art. 12- bis, comma 1 del D.lgs n. 28/2010, nel testo risultante dalla novella del D.lgs. n. 149/2022.
2.2 Come sopra accennato, parte attrice ha allegato di aver consegnato a titolo di corrispettivo n. 6 assegni bancari non trasferibili, per il complessivo importo di euro
6.000,00 (cfr. doc. n. 4), a beneficio di e sottoscritti da Parte_2 Controparte_1
Vale richiamare, in merito, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “poiché l'assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo invece al creditore la prova del mancato incasso” (Cass. ord. n. 33566 del 11/11/2021).
Per quanto in questa sede d'interesse, la sottoscrizione di parte convenuta può essere considerata indicativa dell'avvenuta consegna degli assegni, della ricezione da parte del beneficiario, e, pur non costituendo prova dell'avvenuto pagamento, consente di ritenere la circostanza provata in quanto accompagnata da altri riscontri probatori (in questo senso,
Cass., sent. n. 2492 del 03/02/2010).
Nello specifico, la circostanza ha trovato riscontro in sede di escussione testimoniale, quanto alla conferma del capitolo 6 di cui alla memoria attorea sopra indicata, resa da (cfr. verbale udienza del 11/12/2024). Testimone_1
Valgono, inoltre, le considerazioni già svolte in relazione alla contumacia delle convenute.
2.3 Ciò posto, le istanze risarcitorie di parte attrice sono meritevoli di accoglimento nei limiti che seguono.
Com'è noto, l'art 1223 c.c. dispone che “il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”.
pagina 4 di 7 Devono escludersi impropri automatismi risarcitori legati all'accertamento della lesione subita, posto che grava in ordine al soggetto che la invoca dare prova della sussistenza di danni conseguenza immediata e diretta della predetta lesione.
2.3.1 Quanto al compenso pagato, pari ad euro 6.000,00, la domanda è formulata in termini risarcitori e non di mera restituzione.
Si osserva che l'accertamento dell'inadempimento in questa sede è introdotto quale presupposto necessario per fondare l'istanza risarcitoria autonomamente formulata e non conseguente ad una domanda di risoluzione o di esatto adempimento (cfr., tra le tante,
Cass., sent. n. 22277 del 25/07/2023, n. 11348 dep. 12/06/2020), stante l'interesse dell'attore alla compensazione del danno subito per la mancata esecuzione della prestazione.
Il riferimento alle spese sostenute invano, tra cui va annoverato il pagamento del corrispettivo per la prestazione inadempiuta, può essere utilmente considerato alla stregua di parametro sulla base del quale valutare l'interesse del creditore ad ottenere la prestazione attesa, idoneo a consentire una quantificazione del risarcimento (in termini, Cass., sent. n.
36497 del 29/12/2023).
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che spetti all'odierno attore l'integrale risarcimento del danno per aver fatto affidamento sulla corretta esecuzione della prestazione da parte delle convenute, anche in considerazione dei pregressi rapporti professionali intercorsi tra le stesse;
la somma riconosciuta a titolo risarcitorio ne segue la relativa disciplina, di modo che deve essere oggetto di rivalutazione dalla data di ciascun pagamento, oltre interessi calcolati nella misura legale.
Costituisce principio di diritto più volte ribadito in sede di legittimità “quello secondo cui l'obbligazione di risarcimento del danno, sebbene derivante da inadempimento contrattuale, costituisce debito di valore, come tale quantificabile tenendo conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria, sopravvenuta, fino alla data della liquidazione”
(cfr. Cass. n. 18299 del 01/12/2003; n. 5843 del 10/03/2010 conformi alla pronuncia a
Sezioni Unite n. 26008 del 2008).
pagina 5 di 7 2.3.2 Meritano, altresì, accoglimento le istanze risarcitorie formulate in ordine al danno patito per il mancato adempimento degli obblighi previdenziali.
L'attore ha documentalmente provato la ricezione di un accertamento da parte di
– prot. 154942 del 24/09/2024 – circa mancati pagamenti anni 2018, 2019 e 2021, CP_2
con sanzione di euro 5.433,18, pagata in data 27/12/2024 (cfr. documentazione in atti, depositata in data 05/02/2025).
Si rendono necessarie, sul punto, alcune precisazioni: nell'atto introduttivo la doglianza è articolata in relazione all'omessa dichiarazione all'ente previdenziale dei redditi prodotti nel corso del 2019 e del 2020.
Il menzionato accertamento concerne le discrepanze concernenti i redditi dichiarati negli anni 2018, 2019 e 2021.
In considerazione della sopravvenienza della documentazione, dell'identità della causa petendi delle istanze – ovverosia l'accertata responsabilità per omissione della controparte – nonché della mancata presa di posizione sulla questione delle convenute che, rimanendo contumaci, si sono sottratte al contraddittorio sul punto, si ritiene che la richiesta risarcitoria così come sviluppata dalla difesa attorea sia meritevole di accoglimento.
2.3.2 Non può trovare accoglimento la richiesta di risarcimento avente ad oggetto la somma asseritamente consegnata a mezzo denaro contante per il pagamento dell'IMU al
. Parte_3
Parte attrice non ha fornito elementi utili a provare la misura dell'imposta e la riferibilità della stessa ad un immobile di sua proprietà.
2.3.3 Circa la richiesta risarcitoria in ordine alle sanzioni fiscali non ancora irrogate si osserva quanto segue.
È accertato l'inadempimento delle parti convenute allegato dalla parte attrice di modo che sussiste la loro responsabilità in ordine a tutte le sanzioni e le maggiorazioni a titolo di interessi moratori sulle imposte non pagamento o pagate in ritardo relativamente agli anni fiscali 2017, 2019, 2020.
Non essendo allo stato noti né la misura delle sanzioni né quelle degli interessi, la cui determinazione è in buona parte rimessa all'esercizio della discrezionalità tecnica da pagina 6 di 7 parte dell'agente fiscale, si ritiene che il Tribunale, vista l'istanza formulata dalla parte, possa solo condannare genericamente le parti convenute al pagamento in favore dell'attrice di tutte le somme che quest'ultima avrà effettivamente pagato a titolo di sanzioni ed interessi per i fatti dianzi specificati.
4. Alla soccombenza di parte convenuta segue la sua condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dall'attore le quali vengono liquidate nel dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014, calcolati per tutte le fasi processuali, tenuto conto di quanto previsto per le cause aventi un valore compreso tra 5.200 e 26.000 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie, nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione, le domande dell'attore e, per l'effetto
- condanna e in solido tra loro al pagamento in favore di parte Parte_2 Controparte_1
attrice della somma di euro 11.433,18 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal singolo pagamento al saldo nonché a tutte le somme che avrà Parte_1
effettivamente pagato a titolo di sanzioni ed interessi per i fatti specificati nella presente sentenza;
- Condanna altresì e a rimborsare a Parte_2 Controparte_1 Parte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 308,09 per spese ed € 5.077,00 per
[...]
compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
Pavia, 15 maggio 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
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