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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/06/2025, n. 1776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1776 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di previdenza ed assistenza sociale tra:
e quali eredi di CP_1 Controparte_2 Controparte_3
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Murrone presso il cui Persona_1 studio hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_4 dall'Avv. Fabrizia Florio;
-resistente- oggetto: ripetizione di indebito Fatto e diritto Con atto depositato in data 03.05.2023, in qualità di CP_1 amministratrice di sostegno del padre IG. ha chiesto al giudice del Persona_1 lavoro adito di dichiarare non dovuta la somma di euro 2.081,16 erogata al
[...]
sulla prestazione INVCIV n. 07105347 e domandata in restituzione dall' Per_1 CP_4 con nota del 23.06.2020, in relazione al periodo dall'01.01.2020 al 31.04.2020. Segnatamente, parte ricorrente contestava la revoca del beneficio economico (indennità di accompagnamento) asserendo di non aver mai ricevuto, da parte dell'Istituto, la convocazione a visita medica del percettore, che all'epoca dei fatti, era ricoverato in struttura. L'istituto previdenziale convenuto, costituitosi, ha concluso per il rigetto della domanda eccependone l'improcedibilità ai sensi dell'art. 443 c.p.c. e l'infondatezza stante l'asserito inadempimento, a partire dall'anno 2016, dell'obbligo di comunicare la situazione reddituale che incide sul diritto o sulla misura della prestazione ai sensi dell'art. 13, comma 10 bis del D.l. n.78/2010 convertito con modifiche dalla L. n. 122/2010. In data 12.01.2024, si costituivano, a mezzo di nuovo difensore, anche
[...] Pers e in qualità di eredi di deceduto nelle CP_2 CP_3 Persona_1 more del giudizio in data 04.08.2023. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, deve disattendersi l'eccezione di improcedibilità della domanda giudiziaria ex art. 443 c.p.c. sollevata dall'ente previdenziale. In tema di controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria, la domanda amministrativa, relativa a procedimenti prescritti da leggi speciali per la composizione della controversia medesima in sede amministrativa, costituisce un presupposto della domanda giudiziale. Pertanto, nel caso in cui detti procedimenti non siano esauriti o non siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o non siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo, la domanda giudiziale ordinaria è improcedibile e, se rilevata dal giudice nella prima udienza, comporta la sospensione del giudizio e la fissazione all'attore di un termine per la presentazione del ricorso in via amministrativa. L'improcedibilità va invece tenuta distinta dalla improponibilità della domanda, che consegue alla mancata presentazione all'istituto previdenziale della domanda amministrativa, che costituisce un presupposto della domanda giudiziale. L'improponibilità della domanda rende nulli gli atti del processo ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Ciò premesso, incontestata la proponibilità della domanda, emerge per tabulas ( all. n. 4 al ricorso) che, in data 30.07.2020, il ricorrente ha presentato ricorso amministrativo al Comitato Provinciale nei termini previsti dall'art. 46 Legge 9 marzo 1989 n.88. ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di improponibilità avendo il ricorrente esperito tutti gli strumenti di carattere amministrativo previsti dall'ordinamento ed essendo, comunque, decorso il termine di 180 giorni dalla presentazione del ricorso amministrativo.
Nel merito, è pacifico che la controversia origini dalla richiesta di ripetizione di somme erogate dall' a titolo di prestazione assistenziale di invalidità civile. CP_4
La materia dell'indebito assistenziale è governata da regole diverse rispetto a quelle previste per l'indebito pensionistico. Costituisce, ormai, principio giurisprudenziale consolidato che “la disposizione dettata, in tema di irripetibilità delle somme indebitamente percepite, all'art. 52, comma 2, l. 9 marzo 1989 n. 88, che ha natura di norma eccezionale ed è perciò insuscettibile di interpretazione analogica, concerne esclusivamente la materia delle pensioni e non già qualsiasi prestazione previdenziale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto l'inapplicabilità della norma indicata nel caso di detrazione sulla pensione di reversibilità, a titolo di recupero, della indennità di disoccupazione indebitamente erogata al coniuge deceduto della pensionata)” (cfr. Cassazione civile sez. lav. 07 marzo 2003 n. 3488; Cassazione civile sez. lav. 13 ottobre 1995 n. 10696). Ad ogni modo, la giurisprudenza non ha mancato di evidenziare che, seppur nella diversità della normativa applicabile, anche per l'indebito assistenziale, come per quello previdenziale, opera, come principio di fondo che regola la materia, l'esclusione dell'operatività tout court dell'art. 2033 c.c che viene limitata o esclusa dalle variegate leggi di settore in presenza di situazioni di fatto variamente articolate che presentano, quale minimo comun denominatore, la non addebitabilità al percettore della erogazione e la tutela dell'affidamento (tra le altre Cass. 20 giugno 2020 n. 13223, Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ordinanza, 04/08/2022, n. 24180). Tanto premesso in termini generale, la disciplina dell'indebito assistenziale si diversifica a seconda che la pretesa restitutoria sia legata a motivi sanitari o extrasanitari. In particolare, l'esame della legislazione di settore (in particolare D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977; D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988) consente di affermare che l'indebito in materia di prestazioni di invalidità civile, formatosi per motivi extrasanitari, può essere recuperato solo ed esclusivamente con riferimento ai ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta ( Cass. Civ. Sez. Lav. n. 1446 del 23/1/08). Con particolare riferimento all'indebito assistenziale reddituale, il quadro normativo di riferimento, a partire dal 2010, prevede un sistema che esonera i titolari di prestazioni collegate al reddito dall'obbligo di inviare il modello Red all'istituto previdenziale, qualora siano tenuti a comunicare la situazione reddituale alla amministrazione finanziaria (Mod.730 o Unico) (v. art. 13, co. 6, lett. c, D.L n. 78/2010 conv. in L.n.122/2010); in tal caso, infatti, per effetto della comunicabilità delle banche dati nella disponibilità dell'Agenzia delle Entrate, l' ha sempre la possibilità di CP_4 conoscere i dati reddituali dichiarati dai contribuenti ai fini fiscali. Più nel dettaglio, l'art. 13 comma 1 del D.L. n. 78 del 2010, prevede l'istituzione presso l' del “Casellario dell'Assistenza” per la raccolta, la conservazione e la CP_4 gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale. Lo stesso articolo al comma 10 bis prevede, poi, testualmente: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
Laddove, invece, si verta in tema di indebito assistenziale dipendente da motivi sanitari trova applicazione un principio quasi identico a quello precedente, ricavabile dalla normativa di cui all'art. 4, comma 3 ter D.L.4 del 20/6/1996 n. 323, convertito con L. 425/1996; all'art. 5, comma 5, D.P.R. 21/9/1994 n. 698; all'art. 52 L. 27/12/1997 n. 449; all'art. 37, comma 8, L. 23/12/1998 n. 448; all'art. 42 D.L. 30/09/2003, n. 269, convertito con L. 24/11/2003 n. 326: ove in sede di revisione sia accertata la mancata permanenza del requisito sanitario che aveva dato luogo alla concessione del beneficio, la revoca dello stesso deve essere effettuata con decorrenza dalla data della visita di revisione, con conseguente recuperabilità delle somme indebitamente corrisposte dalla stessa data.
Nel caso di specie, la prospettazione attorea afferisce ad una richiesta restitutoria avanzata per la mancata presentazione a visita medica (e quindi essenzialmente per motivi sanitari). L'istituto resistente si difende, invece, evocando, a supporto della legittimità dell'azione amministrativa, motivi reddituali ed in particolare, l'omessa comunicazione da parte del delle dichiarazioni dei redditi degli anni 2016, Per_1
2017, 2018, 2019 e 2020, assertivamente sollecitati dall'istituto previdenziale e rilevanti nel caso di specie venendo in rilievo una prestazione collegata al reddito. Ebbene, ad avviso del Tribunale, la difesa avanzata dall' Controparte_5 appare intrinsecamente contraddittoria e del tutto distonica rispetto alla documentazione versata in atti dal ricorrente. Quest'ultima, difatti, si riferisce ad un indebito assertivamente maturato nel periodo intercorrente tra l'01.01.2020 ed il 31.04.2020. Appare, dunque, evidente che l'inadempimento delle comunicazioni reddituali invocato dall' in quanto riferito ad un più vasto, diverso e pregresso arco temporale (dal 2016 CP_4 al 2020), non può costituire origine dell'indebito per cui è causa che, invece, si riferisce solo alle suddette mensilità del 2020. Tale dissonanza temporale appalesa la totale inconferenza delle argomentazioni addotte dall' nella memoria difensiva. CP_4
A riprova di ciò, occorre, altresì, rilevare come, al contrario di quanto ipotizzato dall' che, incentrando la controversia sul requisito reddituale, postula che i CP_4 pagamenti in questione siano da riferire alla pensione di inabilità, la prestazione oggetto della domanda di ripetizione non può che essere, invece, l'indennità di accompagnamento (militando univocamente in tal senso l'importo pari ad euro 520,29 del rateo mensile di cui si pretende la restituzione) con conseguente irrilevanza di ogni questione relativa al predetto requisito economico.
Ad ogni modo, anche a voler ritenere che la richiesta restitutoria sia fondata sui suddetti motivi reddituali, nel caso di specie, alla stregua della documentazione versata in atti, l' non ha provato di aver validamente informato la ricorrente in ordine agli CP_4 obblighi di comunicazione a suo carico. Non è stata, segnatamente, data prova alcuna della notifica del modello RED, contenente l'indicazione in ordine alle modalità e ai tempi stabiliti dall' per la comunicazione dei redditi degli anni di cui si discute né CP_4
l' ha dimostrato di aver validamente comunicato alla medesima ricorrente la CP_4 sospensione della prestazione collegata al reddito sì da consentire alla stessa di provvedere alla suddetta comunicazione nel successivo termine di 60 giorni previsto dall'art. 13, comma 10 bis del D.l. n.78/2010 convertito con modifiche dalla L. n. 122/2010. Di contro, emerge documentalmente che il ha provveduto alla Per_1 trasmissione della prescritta documentazione reddituale per gli anni 2018, 2019 e 2020 (cfr. all. 1, 2 e 3 alle note di trattazione scritta del 04.11.2024).
Esclusa la rilevanza, per i motivi suddetti, delle doglianze connesse ai requisiti reddituali deve, allora, esaminarsi il ricorso in base alla richiamata legislazione di settore prevista per l'indebito assistenziale fondato sulla carenza di requisiti sanitari. In particolare, nella fattispecie, viene contestata la mancata comunicazione della visita di revisione da parte dell'Istituto previdenziale. A tal riguardo, l'art. 37 del D.l. n. 448 1988 prevede che “ Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, la predetta amministrazione provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione”. La disposizione, per l'ipotesi di mancata presentazione a visita, lega la revoca della prestazione, da un lato, alla notifica della convocazione e, dall'altro, all'omessa giustificazione della mancata presentazione alla suddetta visita nel termine di 90 giorni decorrente dalla data di notifica del provvedimento di convocazione. Nel caso di specie, non sussiste nessuno dei citati presupposti a cui la disposizione ancora l'effetto caducatorio del beneficio assistenziale. Ed invero, in primo luogo, l' non ha fornito la prova di aver ritualmente CP_4 notificato il provvedimento di comunicazione della visita medica, sicchè non vi è modo di ritenere che il possa aver appreso della convocazione a visita anteriormente Per_1 alla notifica della nota di indebito del 20.06.2020. In secondo luogo, la ricorrente ha dimostrato di aver tempestivamente giustificato la mancata presentazione a visita mediante la proposizione del ricorso amministrativo al Comitato Provinciale in data 30.07.2020. Dinanzi a siffatta giustificazione, il ricorrente non avrebbe dovuto subire la revoca del beneficio assistenziale e avrebbe avuto quantomeno diritto ad ottenere una nuova convocazione ai sensi della disposizione sopra richiamata. Quanto detto è sufficiente per ritenere illegittima, in quanto violativa del procedimento di cui all'art. 37 del D.l. n. 448 1988, la pretesa restitutoria avanzata dall'istituto previdenziale con conseguente accoglimento del ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, pertanto, da porre a carico dell' nei termini di cui al dispositivo. CP_4
p.q.m.
il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, sul ricorso proposto con atto depositato in data 03.05.2023 da CP_1
quale amministratrice di sostegno di e proseguito nei confronti
[...] Persona_1 dell' dagli eredi e così
CP_4 CP_1 Controparte_2 Controparte_3 provvede: accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara non dovuta dalle ricorrenti la somma di euro 2.081,16 chiesta in ripetizione dall' con nota del 23.6.2020, con
CP_4 conseguente condanna dell' alla restituzione delle somme a tale tiolo già trattenute,
CP_4 con la maggiorazione degli accessori ex art. 16 L.n. 412/91; condanna l' al
CP_4 pagamento delle spese di lite in favore delle parti ricorrenti che si liquidano in euro 1.200,00, oltre a rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 18 giugno 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
Il presente provvedimento è stato redatto dalla Dott.ssa Giulia Guido, Magistrato Ordinario in
Tirocinio, sotto la supervisione del magistrato affidatario.
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di previdenza ed assistenza sociale tra:
e quali eredi di CP_1 Controparte_2 Controparte_3
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Murrone presso il cui Persona_1 studio hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_4 dall'Avv. Fabrizia Florio;
-resistente- oggetto: ripetizione di indebito Fatto e diritto Con atto depositato in data 03.05.2023, in qualità di CP_1 amministratrice di sostegno del padre IG. ha chiesto al giudice del Persona_1 lavoro adito di dichiarare non dovuta la somma di euro 2.081,16 erogata al
[...]
sulla prestazione INVCIV n. 07105347 e domandata in restituzione dall' Per_1 CP_4 con nota del 23.06.2020, in relazione al periodo dall'01.01.2020 al 31.04.2020. Segnatamente, parte ricorrente contestava la revoca del beneficio economico (indennità di accompagnamento) asserendo di non aver mai ricevuto, da parte dell'Istituto, la convocazione a visita medica del percettore, che all'epoca dei fatti, era ricoverato in struttura. L'istituto previdenziale convenuto, costituitosi, ha concluso per il rigetto della domanda eccependone l'improcedibilità ai sensi dell'art. 443 c.p.c. e l'infondatezza stante l'asserito inadempimento, a partire dall'anno 2016, dell'obbligo di comunicare la situazione reddituale che incide sul diritto o sulla misura della prestazione ai sensi dell'art. 13, comma 10 bis del D.l. n.78/2010 convertito con modifiche dalla L. n. 122/2010. In data 12.01.2024, si costituivano, a mezzo di nuovo difensore, anche
[...] Pers e in qualità di eredi di deceduto nelle CP_2 CP_3 Persona_1 more del giudizio in data 04.08.2023. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, deve disattendersi l'eccezione di improcedibilità della domanda giudiziaria ex art. 443 c.p.c. sollevata dall'ente previdenziale. In tema di controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria, la domanda amministrativa, relativa a procedimenti prescritti da leggi speciali per la composizione della controversia medesima in sede amministrativa, costituisce un presupposto della domanda giudiziale. Pertanto, nel caso in cui detti procedimenti non siano esauriti o non siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o non siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo, la domanda giudiziale ordinaria è improcedibile e, se rilevata dal giudice nella prima udienza, comporta la sospensione del giudizio e la fissazione all'attore di un termine per la presentazione del ricorso in via amministrativa. L'improcedibilità va invece tenuta distinta dalla improponibilità della domanda, che consegue alla mancata presentazione all'istituto previdenziale della domanda amministrativa, che costituisce un presupposto della domanda giudiziale. L'improponibilità della domanda rende nulli gli atti del processo ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Ciò premesso, incontestata la proponibilità della domanda, emerge per tabulas ( all. n. 4 al ricorso) che, in data 30.07.2020, il ricorrente ha presentato ricorso amministrativo al Comitato Provinciale nei termini previsti dall'art. 46 Legge 9 marzo 1989 n.88. ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di improponibilità avendo il ricorrente esperito tutti gli strumenti di carattere amministrativo previsti dall'ordinamento ed essendo, comunque, decorso il termine di 180 giorni dalla presentazione del ricorso amministrativo.
Nel merito, è pacifico che la controversia origini dalla richiesta di ripetizione di somme erogate dall' a titolo di prestazione assistenziale di invalidità civile. CP_4
La materia dell'indebito assistenziale è governata da regole diverse rispetto a quelle previste per l'indebito pensionistico. Costituisce, ormai, principio giurisprudenziale consolidato che “la disposizione dettata, in tema di irripetibilità delle somme indebitamente percepite, all'art. 52, comma 2, l. 9 marzo 1989 n. 88, che ha natura di norma eccezionale ed è perciò insuscettibile di interpretazione analogica, concerne esclusivamente la materia delle pensioni e non già qualsiasi prestazione previdenziale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto l'inapplicabilità della norma indicata nel caso di detrazione sulla pensione di reversibilità, a titolo di recupero, della indennità di disoccupazione indebitamente erogata al coniuge deceduto della pensionata)” (cfr. Cassazione civile sez. lav. 07 marzo 2003 n. 3488; Cassazione civile sez. lav. 13 ottobre 1995 n. 10696). Ad ogni modo, la giurisprudenza non ha mancato di evidenziare che, seppur nella diversità della normativa applicabile, anche per l'indebito assistenziale, come per quello previdenziale, opera, come principio di fondo che regola la materia, l'esclusione dell'operatività tout court dell'art. 2033 c.c che viene limitata o esclusa dalle variegate leggi di settore in presenza di situazioni di fatto variamente articolate che presentano, quale minimo comun denominatore, la non addebitabilità al percettore della erogazione e la tutela dell'affidamento (tra le altre Cass. 20 giugno 2020 n. 13223, Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ordinanza, 04/08/2022, n. 24180). Tanto premesso in termini generale, la disciplina dell'indebito assistenziale si diversifica a seconda che la pretesa restitutoria sia legata a motivi sanitari o extrasanitari. In particolare, l'esame della legislazione di settore (in particolare D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977; D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988) consente di affermare che l'indebito in materia di prestazioni di invalidità civile, formatosi per motivi extrasanitari, può essere recuperato solo ed esclusivamente con riferimento ai ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta ( Cass. Civ. Sez. Lav. n. 1446 del 23/1/08). Con particolare riferimento all'indebito assistenziale reddituale, il quadro normativo di riferimento, a partire dal 2010, prevede un sistema che esonera i titolari di prestazioni collegate al reddito dall'obbligo di inviare il modello Red all'istituto previdenziale, qualora siano tenuti a comunicare la situazione reddituale alla amministrazione finanziaria (Mod.730 o Unico) (v. art. 13, co. 6, lett. c, D.L n. 78/2010 conv. in L.n.122/2010); in tal caso, infatti, per effetto della comunicabilità delle banche dati nella disponibilità dell'Agenzia delle Entrate, l' ha sempre la possibilità di CP_4 conoscere i dati reddituali dichiarati dai contribuenti ai fini fiscali. Più nel dettaglio, l'art. 13 comma 1 del D.L. n. 78 del 2010, prevede l'istituzione presso l' del “Casellario dell'Assistenza” per la raccolta, la conservazione e la CP_4 gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale. Lo stesso articolo al comma 10 bis prevede, poi, testualmente: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
Laddove, invece, si verta in tema di indebito assistenziale dipendente da motivi sanitari trova applicazione un principio quasi identico a quello precedente, ricavabile dalla normativa di cui all'art. 4, comma 3 ter D.L.4 del 20/6/1996 n. 323, convertito con L. 425/1996; all'art. 5, comma 5, D.P.R. 21/9/1994 n. 698; all'art. 52 L. 27/12/1997 n. 449; all'art. 37, comma 8, L. 23/12/1998 n. 448; all'art. 42 D.L. 30/09/2003, n. 269, convertito con L. 24/11/2003 n. 326: ove in sede di revisione sia accertata la mancata permanenza del requisito sanitario che aveva dato luogo alla concessione del beneficio, la revoca dello stesso deve essere effettuata con decorrenza dalla data della visita di revisione, con conseguente recuperabilità delle somme indebitamente corrisposte dalla stessa data.
Nel caso di specie, la prospettazione attorea afferisce ad una richiesta restitutoria avanzata per la mancata presentazione a visita medica (e quindi essenzialmente per motivi sanitari). L'istituto resistente si difende, invece, evocando, a supporto della legittimità dell'azione amministrativa, motivi reddituali ed in particolare, l'omessa comunicazione da parte del delle dichiarazioni dei redditi degli anni 2016, Per_1
2017, 2018, 2019 e 2020, assertivamente sollecitati dall'istituto previdenziale e rilevanti nel caso di specie venendo in rilievo una prestazione collegata al reddito. Ebbene, ad avviso del Tribunale, la difesa avanzata dall' Controparte_5 appare intrinsecamente contraddittoria e del tutto distonica rispetto alla documentazione versata in atti dal ricorrente. Quest'ultima, difatti, si riferisce ad un indebito assertivamente maturato nel periodo intercorrente tra l'01.01.2020 ed il 31.04.2020. Appare, dunque, evidente che l'inadempimento delle comunicazioni reddituali invocato dall' in quanto riferito ad un più vasto, diverso e pregresso arco temporale (dal 2016 CP_4 al 2020), non può costituire origine dell'indebito per cui è causa che, invece, si riferisce solo alle suddette mensilità del 2020. Tale dissonanza temporale appalesa la totale inconferenza delle argomentazioni addotte dall' nella memoria difensiva. CP_4
A riprova di ciò, occorre, altresì, rilevare come, al contrario di quanto ipotizzato dall' che, incentrando la controversia sul requisito reddituale, postula che i CP_4 pagamenti in questione siano da riferire alla pensione di inabilità, la prestazione oggetto della domanda di ripetizione non può che essere, invece, l'indennità di accompagnamento (militando univocamente in tal senso l'importo pari ad euro 520,29 del rateo mensile di cui si pretende la restituzione) con conseguente irrilevanza di ogni questione relativa al predetto requisito economico.
Ad ogni modo, anche a voler ritenere che la richiesta restitutoria sia fondata sui suddetti motivi reddituali, nel caso di specie, alla stregua della documentazione versata in atti, l' non ha provato di aver validamente informato la ricorrente in ordine agli CP_4 obblighi di comunicazione a suo carico. Non è stata, segnatamente, data prova alcuna della notifica del modello RED, contenente l'indicazione in ordine alle modalità e ai tempi stabiliti dall' per la comunicazione dei redditi degli anni di cui si discute né CP_4
l' ha dimostrato di aver validamente comunicato alla medesima ricorrente la CP_4 sospensione della prestazione collegata al reddito sì da consentire alla stessa di provvedere alla suddetta comunicazione nel successivo termine di 60 giorni previsto dall'art. 13, comma 10 bis del D.l. n.78/2010 convertito con modifiche dalla L. n. 122/2010. Di contro, emerge documentalmente che il ha provveduto alla Per_1 trasmissione della prescritta documentazione reddituale per gli anni 2018, 2019 e 2020 (cfr. all. 1, 2 e 3 alle note di trattazione scritta del 04.11.2024).
Esclusa la rilevanza, per i motivi suddetti, delle doglianze connesse ai requisiti reddituali deve, allora, esaminarsi il ricorso in base alla richiamata legislazione di settore prevista per l'indebito assistenziale fondato sulla carenza di requisiti sanitari. In particolare, nella fattispecie, viene contestata la mancata comunicazione della visita di revisione da parte dell'Istituto previdenziale. A tal riguardo, l'art. 37 del D.l. n. 448 1988 prevede che “ Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, la predetta amministrazione provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione”. La disposizione, per l'ipotesi di mancata presentazione a visita, lega la revoca della prestazione, da un lato, alla notifica della convocazione e, dall'altro, all'omessa giustificazione della mancata presentazione alla suddetta visita nel termine di 90 giorni decorrente dalla data di notifica del provvedimento di convocazione. Nel caso di specie, non sussiste nessuno dei citati presupposti a cui la disposizione ancora l'effetto caducatorio del beneficio assistenziale. Ed invero, in primo luogo, l' non ha fornito la prova di aver ritualmente CP_4 notificato il provvedimento di comunicazione della visita medica, sicchè non vi è modo di ritenere che il possa aver appreso della convocazione a visita anteriormente Per_1 alla notifica della nota di indebito del 20.06.2020. In secondo luogo, la ricorrente ha dimostrato di aver tempestivamente giustificato la mancata presentazione a visita mediante la proposizione del ricorso amministrativo al Comitato Provinciale in data 30.07.2020. Dinanzi a siffatta giustificazione, il ricorrente non avrebbe dovuto subire la revoca del beneficio assistenziale e avrebbe avuto quantomeno diritto ad ottenere una nuova convocazione ai sensi della disposizione sopra richiamata. Quanto detto è sufficiente per ritenere illegittima, in quanto violativa del procedimento di cui all'art. 37 del D.l. n. 448 1988, la pretesa restitutoria avanzata dall'istituto previdenziale con conseguente accoglimento del ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, pertanto, da porre a carico dell' nei termini di cui al dispositivo. CP_4
p.q.m.
il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, sul ricorso proposto con atto depositato in data 03.05.2023 da CP_1
quale amministratrice di sostegno di e proseguito nei confronti
[...] Persona_1 dell' dagli eredi e così
CP_4 CP_1 Controparte_2 Controparte_3 provvede: accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara non dovuta dalle ricorrenti la somma di euro 2.081,16 chiesta in ripetizione dall' con nota del 23.6.2020, con
CP_4 conseguente condanna dell' alla restituzione delle somme a tale tiolo già trattenute,
CP_4 con la maggiorazione degli accessori ex art. 16 L.n. 412/91; condanna l' al
CP_4 pagamento delle spese di lite in favore delle parti ricorrenti che si liquidano in euro 1.200,00, oltre a rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 18 giugno 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
Il presente provvedimento è stato redatto dalla Dott.ssa Giulia Guido, Magistrato Ordinario in
Tirocinio, sotto la supervisione del magistrato affidatario.