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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 08/07/2025, n. 1651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1651 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Marcello Maggi - Presidente rel.
Patrizia Nigri - Giudice
Enrica Di Tursi - Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1072 - 2025 R.G.
T R A
rappresentata e difesa dall'avv.GIANNATTASIO Parte_1
ANTONIO ;
ATTRICE
E
rappresentato e difeso dall'avv.SEBASTIO CP_1
ALESSANDRO;
CONVENUTO
NONCHE'
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto,
INTERVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 10/03/2025, Parte_1
premesso di aver contratto in data 29/06/2019 matrimonio in
TARANTO con chiedeva pronunziarsi la separazione CP_1
dal coniuge, esponendo che la vita coniugale era ormai divenuta intollerabile;
formulava inoltre domande accessorie.
Nel contraddittorio della parte convenuta, all'udienza del
02.07.2025, le parti comparse personalmente dichiaravano di avere raggiunto accordo conciliativo inteso a disciplinare la separazione;
la causa veniva quindi riservata per la decisione.
L'articolo 151 c.c., statuendo che “la separazione può essere
chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla
volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere
intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave
pregiudizio alla educazione della prole”, dispone che il Giudice
pronunzia la separazione e, ove ne sussistano le condizioni,
dichiara a quale dei coniugi essa sia addebitabile in ragione di condotte contrarie ai doveri derivanti dal matrimonio.
Dalle deduzioni difensive delle parti si evince che nel rapporto coniugale in oggetto, non più connotato dalla comunione materiale e spirituale tipica della relazione matrimoniale, si è
creata una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco coniugale ha, evidentemente, assunto i caratteri della gravità e dell'insuperabilità, insuscettibili di attenuazione con la prosecuzione della convivenza ed anzi destinati a compromettere ulteriormente la relazione tra i coniugi, con riflessi negativi sulla serenità della prole.
Per quanto riguarda i provvedimenti di natura accessoria,
occorre dare atto che all'udienza del 02.07.2025 le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo inteso a disciplinare i rapporti personali , nonché quelli patrimoniali, alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti ed allegato al verbale di udienza del 02.07.2025.
Non resta pertanto che prendere atto della volontà delle parti,
non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica delle convenzioni innanzi indicate.
Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della particolare natura della controversia e del suo esito finale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
, nata a [...] il [...] , e , nato CP_1
a TARANTO (TA) il 22/02/1976 , uniti in matrimonio in Taranto
il 29/06/2019 , con atto trascritto nell'apposito registro al n.71 , parte II, serie A, anno 2019 ;
2) disciplina le condizioni della separazione dei coniugi CP_1
e in conformità a quelle concordate e
[...] Parte_1
trasfuse nell'accordo allegato al verbale di udienza del
02.07.2025, qui da intendersi come integralmente trascritte e riportate;
3) compensa fra le parti le spese del giudizio. Così deciso il 04/07/2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Taranto.
Il Presidente
Dott. Marcello Maggi