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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/02/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 3366/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 3366 dell'anno 2024
TRA
Parte_1
assistita e difesa dall'avv. Giovanni De Francesco
- ricorrente in revocazione -
E
Controparte_1
assistito e difeso dall'avv. Mario Lacagnina
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con sentenza n. 9236 del 15/11/2023 il Tribunale di Roma dichiarava la “nullità” del ricorso depositato il
12/4/2023, con cui aveva richiesto la condanna di , al pagamento, in proprio Parte_1 Controparte_1
favore, in quanto “erede legittima” di , della complessiva somma di €.10.416,88, a titolo di Persona_1
t.f.r. non corrisposto, a seguito del rapporto di lavoro domestico asseritamente svolto dalla madre nel periodo 1/9/2004-17/12/2021.
2. Con sentenza n. 3948/2024 questa Corte rigettava l'appello proposto da con la seguente Parte_1
motivazione:
<
dal secondo, che si rivela assorbente in senso negativo della . Invero, il Tribunale capitolino, sul Pt_1
presupposto che “la domanda di accertamento della subordinazione è stata proposta dalla ricorrente iure successionis, e non iure proprio”, afferma che “non è stato quindi possibile individuare l'esatto fondamento della pretesa di parte attrice, con riferimento, in particolare, alla sua legittimazione attiva a vantare le pretese genericamente connesse ad un suo status di erede”. Al riguardo, l'appellante sostiene che, avendo depositato la “dichiarazione sostitutiva di atto notorio” - oltre che il certificato di morte della madre - non sarebbe
“necessario presentare la dichiarazione di successione, elemento di scienza che riveste carattere e valore meramente ai fini fiscali e non sostanziali”. Tale assunto non merita di essere condiviso. Invero, si è
autorevolmente chiarito che colui il quale, assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, intervenga in un giudizio civile pendente tra altre persone, o lo riassuma a seguito di interruzione,
oppure proponga impugnazione, debba fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest'ultima; a tale riguardo, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445, non costituisce, di per sé, prova idonea di tale qualità, in quanto esaurisce i suoi effetti nell'àmbito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, dovendo il giudice, ove la stessa sia prodotta, adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell'art. 115 c.p.c., in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto di tale dichiarazione sostitutiva (v. Cass., sez. un.,
9/5/2014, n. 12065; cui adde Cass., sez. VI/III, 10/5/2018, n. 11276, e 15/5/2020, n. 8973).
CP_ Nella specie, il fin dalla sua memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, ha decisamente contestato la suddetta dichiarazione (v. pag. 4-5), dove si legge: “
1. In via preliminare, [si eccepisce la] carenza
di legittimazione attiva della ricorrente, per l'omessa allegazione della prova dell'asserita qualità di erede
CP_ (implicitamente unica) della lavoratrice … Nella specie, il non può che contestare l'indimostrato assunto
della ricorrente di essere figlia (implicitamente unica) ed erede legittima (anche qui, implicitamente unica)
della lavoratrice … di entrambe - cittadine ucraine - è stato prodotto solo il documento di identità, senza
CP_ alcuna allegazione di certificazione anagrafica a conferma del (preteso) rapporto di maternità …. se il
accettasse a cuor leggero il contraddittorio con la ricorrente, si troverebbe esposto alle rivendicazioni di
eventuali (esclusivi o ulteriori) eredi della lavoratrice, come ad esempio il coniuge”.
Pertanto, atteso che la documentazione de qua non assume alcuna valenza probatoria in ordine al rapporto di filiazione tra la defunta e l'odierna appellante - la quale, peraltro, non si è mai qualificata come “unica erede” nell'atto introduttivo del presente giudizio - l'appello va respinto per carenza di legittimazione attiva dell'originaria ricorrente, confermando così la gravata sentenza (sia pure con le integrazioni motivazionali di cui sopra)>>.
3. Con atto depositato in data 6 dicembre 2024 proponeva ricorso per revocazione. Parte_1
CP_ Il resisteva.
4. Con un unico motivo la ricorrente deduce:
<
documento attestante il rapporto di filiazione tra la figlia (odierna ricorrente) e la madre (dante causa).
All'uopo, la Corte ha ritenuto che la documentazione de qua – il documento di identità – non assume alcuna valenza probatoria. Invece, agli atti – doc. n. 3 – è stato allegato proprio il documento indicato necessario dalla medesima Corte
territoriale e, cioè il certificato di nascita;
da cui emerge il rapporto di filiazione esistente con la de cuius.
Certificato confuso con il documento di identità della ricorrente. Del certificato di nascita la Corte non si è
avveduta giungendo ad una conclusione errata proprio sulla base di tale omessa percezione;
se infatti avesse preso cognizione di esso non avrebbe potuto affermare la carenza di legittimazione attiva della sig.ra
[...]
che risulta essere figlia della defunta sig.ra . (cfr.doc. 3 fasc appellante). Pt_1 Persona_1
La prova documentale, fornita dall'appellante e non rilevata dal Collegio, (confusa con il documento di identità) priva del presupposto di fatto le argomentazioni logico-giuridiche seguite dalla Corte in sentenza.
Trattasi di una svista materiale, di una errata percezione dei documenti che appare immediatamente evidente dalla lettura della sentenza e degli atti>>.
5. Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che la ricorrente non aveva documentato, in primo grado, di essere figlia di . Persona_1
CP_ Il aveva, tra l'altro, eccepito, come riporta la sentenza della Corte di appello, l'omessa allegazione “di certificazione anagrafica a conferma del (preteso) rapporto di maternità”.
Con il secondo motivo (che è quello esaminato dalla Corte, giacché il primo è stato dichiarato assorbito),
l'appellante ha impugnato la pronuncia del Tribunale per violazione e falsa applicazione dell'art. 476 c.c.
Legittimazione ad agire della ricorrente, assumendo: a) di aver <<depositato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nonché il certificato di morte della madre>>; b) che con la proposizione del ricorso aveva tacitamente accettato l'eredità; c) che era irrilevante <
capo alla ricorrente>>, poiché ciascun erede può agire singolarmente per l'intero credito.
Orbene, la Corte ha esaminato i documenti sub a) e li ha ritenuti privi di valenza probatoria in ordine al rapporto di filiazione tra la defunta e l'appellante. Del certificato di nascita la Corte non ha fatto alcuna menzione, tanto meno ha affermato che non era stato depositato.
E, per il vero, neanche l'appellante lo aveva richiamato con i motivi di gravame, essendosi limitato a inserirlo tra l'elenco dei documenti prodotti (solo in appello).
Ciò premesso, la doglianza espressa dalla non integra vizio revocatorio. Pt_1
Invero, l'omesso esame di un fatto sostanziale o processuale può dare luogo ad un vizio di motivazione o alla violazione di norma processuale, ma non integra un errore revocatorio ai sensi dell'articolo 395, n. 4, c.p.c.
che, viceversa, consiste nella viziata percezione o nella falsa supposizione (espressa e mai implicita)
dell'esistenza o inesistenza di un fatto sostanziale o processuale, non controverso tra le parti, la cui esistenza o inesistenza è incontestabilmente esclusa o positivamente stabilita, dagli atti o documenti della causa (Cass.,
sez. 3, 26 maggio 2021, n. 14610). Costituisce, invece, ipotesi di revocazione quella per cui l'affermazione contenuta nella sentenza circa l'inesistenza, nei fascicoli processuali (d'ufficio o di parte), di documenti che,
invece, risultino esservi incontestabilmente inseriti;
tale affermazione, infatti, non si concreta in un errore di giudizio, bensì in una mera svista di carattere materiale, costituente errore di fatto e, quindi, motivo di revocazione a norma dell'art. 395, n. 4, c.p.c., e non di ricorso per cassazione (Cass., sez. 5, 26 gennaio 2021,
n. 1562) (Cass. 213/2023).
Nel caso in esame, la Corte di appello non ha affermato che non era stato esibito un certificato di nascita, ma ha valutato come non probanti (in relazione alla qualità di erede) il certificato di morte di e Persona_2
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Ne consegue che quello denunciato dalla ricorrente in questa sede è l'omesso esame di un documento ossia di un fatto (asseritamente) decisivo per il giudizio.
Trattasi di vizio che va fatto valere con ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
6. Le spese della presente fase possono essere compensate, a motivo di una originaria controvertibilità della questione dibattuta, derivante dalla sottile differenza tra vizio revocatorio e vizio di motivazione con riferimento alla documentazione che ha formato (o non formato) oggetto della disamina compiuta dal giudice di appello.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione dichiara inammissibile il ricorso per revocazione proposto, con ricorso depositato in data 6 dicembre 2024,
da nei confronti di avverso la sentenza n. 3948/2024 della Corte di appello Parte_1 Controparte_1
di Roma in data 19 novembre 2024.
Compensa le spese del giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 3366 dell'anno 2024
TRA
Parte_1
assistita e difesa dall'avv. Giovanni De Francesco
- ricorrente in revocazione -
E
Controparte_1
assistito e difeso dall'avv. Mario Lacagnina
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con sentenza n. 9236 del 15/11/2023 il Tribunale di Roma dichiarava la “nullità” del ricorso depositato il
12/4/2023, con cui aveva richiesto la condanna di , al pagamento, in proprio Parte_1 Controparte_1
favore, in quanto “erede legittima” di , della complessiva somma di €.10.416,88, a titolo di Persona_1
t.f.r. non corrisposto, a seguito del rapporto di lavoro domestico asseritamente svolto dalla madre nel periodo 1/9/2004-17/12/2021.
2. Con sentenza n. 3948/2024 questa Corte rigettava l'appello proposto da con la seguente Parte_1
motivazione:
<
dal secondo, che si rivela assorbente in senso negativo della . Invero, il Tribunale capitolino, sul Pt_1
presupposto che “la domanda di accertamento della subordinazione è stata proposta dalla ricorrente iure successionis, e non iure proprio”, afferma che “non è stato quindi possibile individuare l'esatto fondamento della pretesa di parte attrice, con riferimento, in particolare, alla sua legittimazione attiva a vantare le pretese genericamente connesse ad un suo status di erede”. Al riguardo, l'appellante sostiene che, avendo depositato la “dichiarazione sostitutiva di atto notorio” - oltre che il certificato di morte della madre - non sarebbe
“necessario presentare la dichiarazione di successione, elemento di scienza che riveste carattere e valore meramente ai fini fiscali e non sostanziali”. Tale assunto non merita di essere condiviso. Invero, si è
autorevolmente chiarito che colui il quale, assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, intervenga in un giudizio civile pendente tra altre persone, o lo riassuma a seguito di interruzione,
oppure proponga impugnazione, debba fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest'ultima; a tale riguardo, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445, non costituisce, di per sé, prova idonea di tale qualità, in quanto esaurisce i suoi effetti nell'àmbito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, dovendo il giudice, ove la stessa sia prodotta, adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell'art. 115 c.p.c., in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto di tale dichiarazione sostitutiva (v. Cass., sez. un.,
9/5/2014, n. 12065; cui adde Cass., sez. VI/III, 10/5/2018, n. 11276, e 15/5/2020, n. 8973).
CP_ Nella specie, il fin dalla sua memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, ha decisamente contestato la suddetta dichiarazione (v. pag. 4-5), dove si legge: “
1. In via preliminare, [si eccepisce la] carenza
di legittimazione attiva della ricorrente, per l'omessa allegazione della prova dell'asserita qualità di erede
CP_ (implicitamente unica) della lavoratrice … Nella specie, il non può che contestare l'indimostrato assunto
della ricorrente di essere figlia (implicitamente unica) ed erede legittima (anche qui, implicitamente unica)
della lavoratrice … di entrambe - cittadine ucraine - è stato prodotto solo il documento di identità, senza
CP_ alcuna allegazione di certificazione anagrafica a conferma del (preteso) rapporto di maternità …. se il
accettasse a cuor leggero il contraddittorio con la ricorrente, si troverebbe esposto alle rivendicazioni di
eventuali (esclusivi o ulteriori) eredi della lavoratrice, come ad esempio il coniuge”.
Pertanto, atteso che la documentazione de qua non assume alcuna valenza probatoria in ordine al rapporto di filiazione tra la defunta e l'odierna appellante - la quale, peraltro, non si è mai qualificata come “unica erede” nell'atto introduttivo del presente giudizio - l'appello va respinto per carenza di legittimazione attiva dell'originaria ricorrente, confermando così la gravata sentenza (sia pure con le integrazioni motivazionali di cui sopra)>>.
3. Con atto depositato in data 6 dicembre 2024 proponeva ricorso per revocazione. Parte_1
CP_ Il resisteva.
4. Con un unico motivo la ricorrente deduce:
<
documento attestante il rapporto di filiazione tra la figlia (odierna ricorrente) e la madre (dante causa).
All'uopo, la Corte ha ritenuto che la documentazione de qua – il documento di identità – non assume alcuna valenza probatoria. Invece, agli atti – doc. n. 3 – è stato allegato proprio il documento indicato necessario dalla medesima Corte
territoriale e, cioè il certificato di nascita;
da cui emerge il rapporto di filiazione esistente con la de cuius.
Certificato confuso con il documento di identità della ricorrente. Del certificato di nascita la Corte non si è
avveduta giungendo ad una conclusione errata proprio sulla base di tale omessa percezione;
se infatti avesse preso cognizione di esso non avrebbe potuto affermare la carenza di legittimazione attiva della sig.ra
[...]
che risulta essere figlia della defunta sig.ra . (cfr.doc. 3 fasc appellante). Pt_1 Persona_1
La prova documentale, fornita dall'appellante e non rilevata dal Collegio, (confusa con il documento di identità) priva del presupposto di fatto le argomentazioni logico-giuridiche seguite dalla Corte in sentenza.
Trattasi di una svista materiale, di una errata percezione dei documenti che appare immediatamente evidente dalla lettura della sentenza e degli atti>>.
5. Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che la ricorrente non aveva documentato, in primo grado, di essere figlia di . Persona_1
CP_ Il aveva, tra l'altro, eccepito, come riporta la sentenza della Corte di appello, l'omessa allegazione “di certificazione anagrafica a conferma del (preteso) rapporto di maternità”.
Con il secondo motivo (che è quello esaminato dalla Corte, giacché il primo è stato dichiarato assorbito),
l'appellante ha impugnato la pronuncia del Tribunale per violazione e falsa applicazione dell'art. 476 c.c.
Legittimazione ad agire della ricorrente, assumendo: a) di aver <<depositato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nonché il certificato di morte della madre>>; b) che con la proposizione del ricorso aveva tacitamente accettato l'eredità; c) che era irrilevante <
capo alla ricorrente>>, poiché ciascun erede può agire singolarmente per l'intero credito.
Orbene, la Corte ha esaminato i documenti sub a) e li ha ritenuti privi di valenza probatoria in ordine al rapporto di filiazione tra la defunta e l'appellante. Del certificato di nascita la Corte non ha fatto alcuna menzione, tanto meno ha affermato che non era stato depositato.
E, per il vero, neanche l'appellante lo aveva richiamato con i motivi di gravame, essendosi limitato a inserirlo tra l'elenco dei documenti prodotti (solo in appello).
Ciò premesso, la doglianza espressa dalla non integra vizio revocatorio. Pt_1
Invero, l'omesso esame di un fatto sostanziale o processuale può dare luogo ad un vizio di motivazione o alla violazione di norma processuale, ma non integra un errore revocatorio ai sensi dell'articolo 395, n. 4, c.p.c.
che, viceversa, consiste nella viziata percezione o nella falsa supposizione (espressa e mai implicita)
dell'esistenza o inesistenza di un fatto sostanziale o processuale, non controverso tra le parti, la cui esistenza o inesistenza è incontestabilmente esclusa o positivamente stabilita, dagli atti o documenti della causa (Cass.,
sez. 3, 26 maggio 2021, n. 14610). Costituisce, invece, ipotesi di revocazione quella per cui l'affermazione contenuta nella sentenza circa l'inesistenza, nei fascicoli processuali (d'ufficio o di parte), di documenti che,
invece, risultino esservi incontestabilmente inseriti;
tale affermazione, infatti, non si concreta in un errore di giudizio, bensì in una mera svista di carattere materiale, costituente errore di fatto e, quindi, motivo di revocazione a norma dell'art. 395, n. 4, c.p.c., e non di ricorso per cassazione (Cass., sez. 5, 26 gennaio 2021,
n. 1562) (Cass. 213/2023).
Nel caso in esame, la Corte di appello non ha affermato che non era stato esibito un certificato di nascita, ma ha valutato come non probanti (in relazione alla qualità di erede) il certificato di morte di e Persona_2
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Ne consegue che quello denunciato dalla ricorrente in questa sede è l'omesso esame di un documento ossia di un fatto (asseritamente) decisivo per il giudizio.
Trattasi di vizio che va fatto valere con ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
6. Le spese della presente fase possono essere compensate, a motivo di una originaria controvertibilità della questione dibattuta, derivante dalla sottile differenza tra vizio revocatorio e vizio di motivazione con riferimento alla documentazione che ha formato (o non formato) oggetto della disamina compiuta dal giudice di appello.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione dichiara inammissibile il ricorso per revocazione proposto, con ricorso depositato in data 6 dicembre 2024,
da nei confronti di avverso la sentenza n. 3948/2024 della Corte di appello Parte_1 Controparte_1
di Roma in data 19 novembre 2024.
Compensa le spese del giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis