Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/01/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE
***
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Gianluca Fiorella Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 2659/2024 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio e pendente tra
), rappresentata e difesa da avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Calogiuri,
-parte attrice-
e
( ), rappresentato e difeso da avv. Controparte_1 C.F._2
Elena Zacheo,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere Parte_1 coniuge separata della parte convenuta giusta decreto di omologazione n. 2594/2023 del Tribunale di Lecce pubblicato in data 20/02/2023, non reclamato. Ha precisato che dalla loro unione sono nate le figlie
(Como, 28/11/1989) e (Lecce, Persona_1 Persona_2
26.08.1992).
Ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la parte convenuta e la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Ha domandato: a) la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) la conferma delle condizioni di separazione. Con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il 18/04/2024).
I.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
I.3.- La parte si è costituita in giudizio non Controparte_1 opponendosi alla decisione sullo status.
Per il resto, ha contestato nel merito le avverse deduzioni, allegando il totale disinteresse di parte convenuta nei confronti della famiglia e della casa, nonché le crescenti ed insuperabili incomprensioni tra i coniugi, quali cause della crisi coniugale.
Ha concluso domandando: a) la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) la conferma delle condizioni di separazione. Con vittoria di spese di lite (comparsa di risposta depositata il
30/07/2024).
I.3.- Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del
01/10/2024 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando che la causa sia decisa secondo le seguenti condizioni:
1) Le parti rinunciano reciprocamente alla contribuzione al proprio mantenimento poiché economicamente autonomi;
2) le spese di lite saranno integralmente compensate.
Il giudice delegato, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e confermato in udienza, si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
I.4.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del
14/05/2024).
II.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, n. 2), lett. b) della legge 898/1970, ossia:
o decreto di omologazione n. 2594/2023 del Tribunale di Lecce pubblicato in data 20/02/2023, non reclamato;
o prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al presidente delegato, avvenuta all'udienza del 15/02/2023;
o mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
2 R.G. 2659/2024
III.- Quanto alle condizioni inerenti ai rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento dell'intesa raggiunta dalle parti all'udienza del 01/10/2024.
III.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 2659/2024 introdotto con ricorso del
18/04/2024 da nei confronti di con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Calimera in data 30/05/1987 tra Parte_1
(Calimera (LE), 05/02/1967) e (Calimera (LE), Controparte_1
09/04/1965) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 5, parte II, serie A, anno 1987;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni di cui all'intesa da loro raggiunta in occasione dell'udienza del
01/10/2024;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Calimera per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 29/01/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
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