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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 24/06/2025, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco Giliberti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia rubricata al N° 4650/2021 R G;
tra
, in persona della titolare, sig.ra Parte_1 Parte_1
(c.f. , P.IVA ),
[...] C.F._1 P.IVA_1 rappr. e dif. dall'Avvocato Mary Angela Cavassa;
attore
contro
, (P.I. ), in persona del legale rapp.te, Controparte_1 P.IVA_2
e rappr. e dif. dagli avv.ti Angelo Frediani, Riccardo Schininà e Andrea Ciardo;
convenuto
oggetto: adempimento appalto ex art.1655 e ss. c.c. e azione di arricchimento ex art. 2041 c.c.; precisazione delle conclusioni: come riportate nel verbale d'udienza del 23 maggio 2024.
FATTO E DIRITTO
Si procede alla redazione del presente provvedimento omettendo di riportare la parte relativa allo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, n. 4, c.p.c., così come novellato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69.
, quale titolare della ditta individuale Parte_1 [...]
”, ha convenuto in giudizio il , al fine di Parte_1 Controparte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: A) accertare e dichiarare il diritto dell'attrice ad ottenere l'integrale pagamento delle prestazioni eseguite in favore del in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore e per l'effetto condannare il predetto Ente convenuto al pagamento, per i titoli e le causali di cui in narrativa, della somma di € 47.482,25 (oltre iva se dovuta) in favore di o di quell'altra somma maggiore o minore che risultasse di Parte_1 giustizia oltre interessi moratori dal dovuto al saldo;
In via subordinata: B) accertare e dichiarare il diritto dell'attrice ad ottenere l'integrale pagamento delle prestazioni eseguite in favore del
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore e per l'effetto condannare l'Ente _1 convenuto al pagamento per i titoli di cui in narrativa della somma di € 31.630,91 Iva inclusa in favore di o di quell'altra somma maggiore o minore che risultasse di Parte_1 giustizia oltre interessi moratori dal dovuto al saldo;
In via ulteriormente gradata: C) Accertare il diritto dell'attrice, per i fatti e/i titoli di cui in narrativa, e per l'effetto condannare il _1
in ragione delle prestazioni rese in suo favore ad indennizzare l'attrice ai sensi dell'art.
[...]
2041 c.c. per la somma di € 47.482,25 (oltre iva se dovuta), o quell'altra somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia da valutarsi se necessario in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo”.
A sostegno della propria domanda, l'attrice assumeva che dal 1999 al 2014 ha gestito il servizio di ricovero cani randagi del di e che nel periodo fra il 2000 ed 2005 il _1 _1
si rendeva moroso della complessiva somma di € 47.482,25 (oltre iva) in quanto ometteva CP_2 di provvedere al pagamento delle somme inerenti al ricovero di cani superiori alle 50 unità ( in particolare anno 2000 € 4.406,65; anno 2001 € 8.044,50; anno 2002 € 3.446,75; anno 2003 €
7.745,35; anno 2004 € 9.682,85; anno 2005 € 14.156,15 (doc. 8).
Ha dedotto inoltre la che, con determinazione n. 578 del 23 settembre 1999, il Pt_1
Comune di aveva rinnovato il contratto per l'anno 2000 impegnando la somma di £ _1
80.000.000 (€ 41.316,55) con i fondi al Cap. n. 1300000 relativo agli “Interventi a favore dei cani randagi” e che con successiva determinazione n. 889 del 13 ottobre 2000, aveva nuovamente rinnovato il contratto di “servizio di ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi” per il periodo dal 01.01.2001 al 31.12.2005, precisando che con tale ultima determina il convenuto _1 aveva disposto di “Affidare a trattiva privata alla Ditta “ ” di di Parte_1 Parte_1
per cinque anni, dal 01/01/2001 al 31/12/2005, il servizio di ricovero, mantenimento e _1 custodia dei cani randagi accalappiati dal Servizio Veterinario sul territorio comunale, secondo il disciplinare di cui all'allegato “unico” parte integrante di questo atto. 2) Far fronte alla spesa presuntiva di circa £ 80.000.000 (€ 41.316,55) annui, dal 2001 al 2005, con i fondi al Cap. n. 1300000 relativo agli “Interventi a favore dei cani randagi”; eventuali variazioni della consistenza dei fondi saranno tempestivamente comunicati dall'ufficio interessato al responsabile dei servizi finanziari…4) Quale corrispettivo per la prestazione del servizio reso, si stabiliva l'importo giornaliero di € 1,55 oltre Iva (già Lire 3.000 più Iva) per ogni cane ricoverato presso la Struttura, nonché l'importo di € 51,64 oltre Iva (già Lire 100.000 più Iva) per ogni cane deceduto ed interrato.
5) Nel successivo allegato “Unico” sopra citato e denominato “Disciplinare di ricovero e custodia dei cani randagi accalappiati dal servizio veterinario AUSL BR/1 nel territorio del Comune di
” al punto 2) Durata tanto si stabiliva: “il servizio dovrà essere espletato, secondo le _1 condizioni di cui al presente disciplinare nel periodo dal 01/01/2001 al 31.12.2005 per un numero massimo di 50 cani randagi mensili estensibili, a richiesta dell'Amministrazione, sino a 70”.
Ritualmente costituitosi il ha dedotto la inammissibilità e l'infondatezza Controparte_3 in fatto ed in diritto della domanda giudiziaria, eccependo e rilevando: che l'attrice avrebbe provveduto al ricovero delle unità di cani superiore al numero di 50 in difetto di autorizzazioni o richieste di sorta da parte del in quanto tale integrazione al contratto, peraltro, avrebbe _1 dovuto essere necessariamente oggetto di una delibera preventiva autorizzatoria;
che, per l'effetto, non sarebbero stati rispettati gli accordi contrattuali, posto che oggetto della pretesa creditoria, sarebbero le prestazioni ulteriori non richieste e rese al di fuori delle clausole concordate, delle quali il comune non potrebbe essere chiamato a rispondere;
che il credito sarebbe estinto per decorrenza dell'ordinario termine decennale di prescrizione ed a fortiori di quello quinquennale, applicabile trattandosi di pagamenti da effettuarsi a scadenze fisse mensili;
che la domanda di arricchimento senza causa sarebbe inammissibile e infondata per la natura sussidiaria della fattispecie e dunque inapplicabile al caso di specie, trattandosi di obbligazioni contrattuali, né il convenuto _1 avrebbe conseguito alcuna utilità e tantomeno avrebbe operato alcun riconoscimento in tal senso, dal momento che nei confronti delle PA la valutazione sulla utilità sarebbe riservata esclusivamente alla
PA stessa.
La causa sulla base della documentazione prodotta dalle parti e la prova orale, all'esito della precisazione delle conclusioni, veniva riservata per la decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda attorea è infondata e va pertanto rigettata.
In via preliminare risulta infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal _1
.
[...]
Invero nel caso di specie, per essere stato richiesto un credito di fonte contrattuale, risulta applicabile la prescrizione ordinaria decennale con dies a quo decorrente dalla termine in cui sarebbe dovuta avvenire la prestazione ex art 2935 c.c. Va, viceversa esclusa, l'applicabilità del termine quinquennale, non sussistendo alcuna previsione legale o contrattuale che stabilisca l'obbligo del pagamento periodico delle somme dovute dal . Controparte_1
Fatta questa premessa, la prescrizione è stata regolarmente interrotta dall'attrice come risulta per tabulas dai documenti dalla stessa prodotti (allegati 14, memoria 183, comma 6, n. 2 c.p.c. ed allegato n. 12 dell'atto di citazione ).
Nel merito, ai sensi dell'art. 2697 c.c. “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” ed ancora va osservato che ai sensi dell'art. 116 c.p.c. “il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti”. Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente e in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo;
ed ancora va rilevato che “la valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili” infatti “il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti”
(Cass. n. 11176 del 2017). In particolare “la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti”(cfr. Cass., sez. VI, 1 marzo 2021, n. 5560).
Risultano pacifiche fra le parti le seguenti circostanze: che la Parte_2
, gestisce un rifugio per cani sito in alla C.da Aspri;
che dal 1999 al 2014 ha gestito
[...] _1 il servizio di ricovero dei Cani Randagi del Comune di , a seguito di diverse procedure di _1 affidamento.
Risulta altresì non contestata e parzialmente provata per tabulas - sebbene non sia stata prodotta la completa documentazione, mancando la originaria determina di affidamento ed il disciplinare concernente l'appalto -, che l'originaria previsione contrattuale rinnovata con la determinazione n. 209 del 28.04.1999 (allegato 1 del fascicolo di parte attrice) prevedeva che per ogni esemplare di canide ricoverato una tariffa di lire 3.000,00 giornaliero comprensivo di custodia e mantenimento, lire 100.000 per ogni cane morto interrato (oltre IVA al 20%), un limite quantitativo massimo di 50 cani in contestuale ricovero: rispetto a tali previsioni contrattuali, il civico ente aveva posto in essere il relativo impegno di spesa nei limiti di tale quantitativo fino alla data del 31.12.1999, per lire 80.000.000.
Tale limite quantitativo è stato confermato anche per l'arco temporale oggetto di pretesa, ovvero sino al 2015 (dal 01.01.2011 al 31.12.2005) così come l'impegno di spesa in lire 80.000.000 annue, come emerge dalla determina 889 del 13.10.2000 (allegato 2, atto di citazione).
In particolare, sebbene con la deliberazione di G.M. n. 154 del 11.09.2000, la giunta aveva formulato atto di indirizzo al rinnovo del servizio di ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi per 5 anni fino 70 animali, con la nota 15707 del 04/10/2000 il Direttore di Ragioneria disattendeva la predetta delibera di giunta, escludendo che fosse possibile elevare il numero di cani da 50 a 70, e dunque confermava le precedenti condizioni ed il relativo impegno di spesa per il relativo periodo.
Tale limite quantitativo è rimasto vigente sino al 2005, in quanto soltanto nel biennio 2006-
2007 il quantitativo è stato elevato a n. 70 cani, ex determina 1148 del 30 dicembre 2005 per il biennio
2007, per un impegno di spesa di € 40.471,20 pari al prezzo netto contrattuale annuo oltre ad i.v.a.
(allegato 15 della memoria 183, comma 6, n. 2 c.p.c parte attrice), laddove per l'anno 2007 con deliberazione di consiglio comunale n. 62 è stato riconosciuto un debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, primo comma lettera e) del T.U.E.L. pari ad € 20.000,00 motivata dal presupposto che “la situazione del randagismo canino nel territorio del Comune di è tale da aver reso _1 necessario l'accalappiamento di un maggior numero di cani rispetto a quello formante oggetto di contratto”.
Sebbene non sia specificato il riferimento alle fatture del 2006 e del 2007, in ragione della richiamata nota prot. 17148 del 13.09.2007, con il quale il responsabile del 6° settore evidenziava la situazione di esubero rispetto a quanto contrattualizzato a seguito della rendicontazione sino al mese di agosto 2007, per un totale di € 38.615,83, con previsione sino al mese di dicembre 2007 da stimare, ma solo con un parziale riconoscimento di tale credito nella misura di € 20.000,00, in applicazione di quanto disposto con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 dell'11 ottobre 2007 di ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e riequilibrio di gestione, con previsione per esigenze straordinarie di pari spesa.
Fatta questa ricognizione documentale, con riferimento al credito vantato dalla attrice, l'
[...]
convenuto ha contestato sia il titolo, che il numero di esemplari ricoverati ed oggetto di CP_2 mantenimento in esubero alla soglia di 50 nel periodo 2001-2005.
Ribadito che nessuna delle parti ha prodotto la originaria determina di affidamento, le determine di affidamento successive al 2001 e sino al 2005, nonché il relativo disciplinare ivi richiamato in atti, le prove orali non hanno colmato le lacune istruttorie lasciate aperte dalla mancanza di documentazione.
Come è noto la prova testimoniale è ammessa in ogni caso, ai sensi dell'art. 2723 c.c. quando vi è un principio di prova per iscritto (costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato), quando il contraente è stato nell'impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta, quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova.
Tale norma deve letta in combinato disposto con l'art. 2725 c.c., secondo il quale “Quando, secondo la legge o la volontà delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell'articolo precedente. La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità”.
Nel caso in esame, la produzione documentale di parte attrice rappresenta un principio di prova scritta concernente la esistenza del rapporto contrattuale nel periodo di interesse, limitatamente al ricovero e mantenimento di n. 50 cani, ma la stessa non prova la presenza nel periodo in questione del soprannumero che legittimerebbe la pretesa economica azionata, cosi come preteso da parte attrice e peraltro con la PA i contratti debbono essere necessariamente redatti per iscritto a pena di nullità.
La documentazione prodotta relativamente agli animali in esubero rispetto alla soglia contrattuale di 50 esemplari, consta dei report dei ricoveri (di contenuto eterogeneo numericamente) ma non accompagnati dalla richiesta di ricovero proveniente dal convenuto né dai verbali di _1 accalappiamento e ricovero redati da parte del competente servizio veterinario Asl (procedura costituente la normale modalità operativa secondo quanto riferito dai testi ).
Inoltre – ed in disparte le considerazioni già svolte in relazione al fatto che con la PA la prova scritta nei contratti è richiesta ad substantiam -, parte attrice non ha neppure rappresentato l'impossibilità morale o materiale di procurarsi tali documenti o dedotto di aver perduto il documento che gli forniva la prova, a senza sua colpa. Si è limitata, nella memoria 183, comma 6, n. 2, a richiedere ai sensi dell'art. 210 c.p.c., per giunta rimettendola alla discrezionalità del giudicante
(“Occorrendo…. voglia ordinare al Comune di e/o ad , ai sensi dell'art. 210 cpc, _1 Pt_3
l'esibizione e/o produzione in giudizio dei verbali di consegna dei cani randagi accalappiati da Pt_4
[...
nel territorio del Comune di e ricoverati presso il canile _1 Parte_1 dall'1.6.2000 al 31.12.2005”) e di fatto rinunciando implicitamente a tale mezzo di prova, in quanto all'udienza del 06.07.2023 si è limitato ad insistere “affinché l'On.Le Giudicante voglia disporre CTU contabile già formulata con la memoria 183 VI comma c.p.c., sulla quale il Giudicante riservava di decidere all'udienza del 1.12.2022”, mentre nella successiva udienza si limitava a precisare le conclusioni.
In ragione delle norme richiamate, sotto tale profilo quanto emerso dalla prova testimoniale si presenta insufficiente per fondare la pretesa, oltre al fatto che nessuno dei testi ha confermato il numero di cani aggiuntivi richiesti con i report prodotti da parte attrice, come contestato dalla stessa difesa convenuta nella comparsa conclusionale.
Il difetto di prova in ordine al fatto di aver ricoverato un numero di cani superiore a 50, comporta il rigetto tanto della domanda attorea principale di adempimento di cui si è detto, che della domanda subordinata di arricchimento senza giusta causa dell'art. 2041c.c..
A norma dell'art. 2041 c.c. comma 1, “Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale”, peraltro a norma dell'art. 2042 c.c., l'azione di ingiustificato arricchimento è per sua natura complementare e sussidiaria rispetto ad ogni altra azione nel senso che può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: a) la mancanza di un titolo specifico idoneo a far valere il diritto di credito;
b) l'unicità del fatto causativo dell'impoverimento sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito e lo spostamento patrimoniale non risulti determinato da fatti distinti, incidenti su due situazioni diverse e in modo indipendente l'uno dall'altro, con conseguente esclusione dei casi di arricchimento cd. "indiretto", nei quali l'arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell'impoverito.
La ratio dell'azione di ingiustificato arricchimento sta nell'equità ed il suo esercizio deve ammettersi anche nel caso di arricchimento indiretto, sia pur nei soli casi in cui lo stesso sia stato realizzato dalla P.A. (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 29672 del 22 ottobre 2021).
L'azione ex art. 2041 c.c. è ammissibile anche se proposta in via subordinata rispetto ad una azione contrattuale proposta in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta una domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti al relativo accoglimento
(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 14944 del 11 maggio 2022).
Infine l'azione generale di arricchimento presuppone che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro avvenga in assenza di giusta causa, la quale non può essere invocata quando l'arricchimento sia conseguenza di un contratto o di altro rapporto compiutamente regolato (Cass. civ.
n. 15243/2018). Nel caso in esame, come detto, in virtù della carenza probatoria sopra espressa, il depauperato che agito ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. non ha provato, nei termini espressi negli scritti difensivi, il fatto oggettivo del surplus di attività non remunerata né, per converso, che la PA abbia locupletato per aver ricevuto i benefici di una attività senza operarne il relativo pagamento.
Alla luce di quanto innanzi, le domande attoree vanno dunque rigettate.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui al dispositivo in applicazione, quanto ai compensi, dei parametri medi di cui al DM 55/2014 e ss. modif.
P.Q.M
Il TRIBUNALE di Brindisi, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott.
Francesco GILIBERTI, definitivamente pronunciando sulla domanda giudiziaria proposta da
, quale titolare della ditta individuale Parte_1 Parte_1
”, nei confronti del - in persona del
[...] Controparte_1 rappresentante legale pro tempore- disattesa ogni diversa o contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. Rigetto la domanda attorea;
2. Condanna , nella sua qualità, al pagamento in favore del Parte_1 _1
delle spese processuali che si liquidano in € 5.077,00 per i compensi, oltre 15% per
[...] rimb. forf., CAP e IVA;
Brindisi, lì 24/06/2025 IL GIUDICE dott. Francesco GILIBERTI
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Antonio Manigrasso, Funzionario addetto all'Ufficio per il Processo
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco Giliberti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia rubricata al N° 4650/2021 R G;
tra
, in persona della titolare, sig.ra Parte_1 Parte_1
(c.f. , P.IVA ),
[...] C.F._1 P.IVA_1 rappr. e dif. dall'Avvocato Mary Angela Cavassa;
attore
contro
, (P.I. ), in persona del legale rapp.te, Controparte_1 P.IVA_2
e rappr. e dif. dagli avv.ti Angelo Frediani, Riccardo Schininà e Andrea Ciardo;
convenuto
oggetto: adempimento appalto ex art.1655 e ss. c.c. e azione di arricchimento ex art. 2041 c.c.; precisazione delle conclusioni: come riportate nel verbale d'udienza del 23 maggio 2024.
FATTO E DIRITTO
Si procede alla redazione del presente provvedimento omettendo di riportare la parte relativa allo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, n. 4, c.p.c., così come novellato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69.
, quale titolare della ditta individuale Parte_1 [...]
”, ha convenuto in giudizio il , al fine di Parte_1 Controparte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: A) accertare e dichiarare il diritto dell'attrice ad ottenere l'integrale pagamento delle prestazioni eseguite in favore del in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore e per l'effetto condannare il predetto Ente convenuto al pagamento, per i titoli e le causali di cui in narrativa, della somma di € 47.482,25 (oltre iva se dovuta) in favore di o di quell'altra somma maggiore o minore che risultasse di Parte_1 giustizia oltre interessi moratori dal dovuto al saldo;
In via subordinata: B) accertare e dichiarare il diritto dell'attrice ad ottenere l'integrale pagamento delle prestazioni eseguite in favore del
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore e per l'effetto condannare l'Ente _1 convenuto al pagamento per i titoli di cui in narrativa della somma di € 31.630,91 Iva inclusa in favore di o di quell'altra somma maggiore o minore che risultasse di Parte_1 giustizia oltre interessi moratori dal dovuto al saldo;
In via ulteriormente gradata: C) Accertare il diritto dell'attrice, per i fatti e/i titoli di cui in narrativa, e per l'effetto condannare il _1
in ragione delle prestazioni rese in suo favore ad indennizzare l'attrice ai sensi dell'art.
[...]
2041 c.c. per la somma di € 47.482,25 (oltre iva se dovuta), o quell'altra somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia da valutarsi se necessario in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo”.
A sostegno della propria domanda, l'attrice assumeva che dal 1999 al 2014 ha gestito il servizio di ricovero cani randagi del di e che nel periodo fra il 2000 ed 2005 il _1 _1
si rendeva moroso della complessiva somma di € 47.482,25 (oltre iva) in quanto ometteva CP_2 di provvedere al pagamento delle somme inerenti al ricovero di cani superiori alle 50 unità ( in particolare anno 2000 € 4.406,65; anno 2001 € 8.044,50; anno 2002 € 3.446,75; anno 2003 €
7.745,35; anno 2004 € 9.682,85; anno 2005 € 14.156,15 (doc. 8).
Ha dedotto inoltre la che, con determinazione n. 578 del 23 settembre 1999, il Pt_1
Comune di aveva rinnovato il contratto per l'anno 2000 impegnando la somma di £ _1
80.000.000 (€ 41.316,55) con i fondi al Cap. n. 1300000 relativo agli “Interventi a favore dei cani randagi” e che con successiva determinazione n. 889 del 13 ottobre 2000, aveva nuovamente rinnovato il contratto di “servizio di ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi” per il periodo dal 01.01.2001 al 31.12.2005, precisando che con tale ultima determina il convenuto _1 aveva disposto di “Affidare a trattiva privata alla Ditta “ ” di di Parte_1 Parte_1
per cinque anni, dal 01/01/2001 al 31/12/2005, il servizio di ricovero, mantenimento e _1 custodia dei cani randagi accalappiati dal Servizio Veterinario sul territorio comunale, secondo il disciplinare di cui all'allegato “unico” parte integrante di questo atto. 2) Far fronte alla spesa presuntiva di circa £ 80.000.000 (€ 41.316,55) annui, dal 2001 al 2005, con i fondi al Cap. n. 1300000 relativo agli “Interventi a favore dei cani randagi”; eventuali variazioni della consistenza dei fondi saranno tempestivamente comunicati dall'ufficio interessato al responsabile dei servizi finanziari…4) Quale corrispettivo per la prestazione del servizio reso, si stabiliva l'importo giornaliero di € 1,55 oltre Iva (già Lire 3.000 più Iva) per ogni cane ricoverato presso la Struttura, nonché l'importo di € 51,64 oltre Iva (già Lire 100.000 più Iva) per ogni cane deceduto ed interrato.
5) Nel successivo allegato “Unico” sopra citato e denominato “Disciplinare di ricovero e custodia dei cani randagi accalappiati dal servizio veterinario AUSL BR/1 nel territorio del Comune di
” al punto 2) Durata tanto si stabiliva: “il servizio dovrà essere espletato, secondo le _1 condizioni di cui al presente disciplinare nel periodo dal 01/01/2001 al 31.12.2005 per un numero massimo di 50 cani randagi mensili estensibili, a richiesta dell'Amministrazione, sino a 70”.
Ritualmente costituitosi il ha dedotto la inammissibilità e l'infondatezza Controparte_3 in fatto ed in diritto della domanda giudiziaria, eccependo e rilevando: che l'attrice avrebbe provveduto al ricovero delle unità di cani superiore al numero di 50 in difetto di autorizzazioni o richieste di sorta da parte del in quanto tale integrazione al contratto, peraltro, avrebbe _1 dovuto essere necessariamente oggetto di una delibera preventiva autorizzatoria;
che, per l'effetto, non sarebbero stati rispettati gli accordi contrattuali, posto che oggetto della pretesa creditoria, sarebbero le prestazioni ulteriori non richieste e rese al di fuori delle clausole concordate, delle quali il comune non potrebbe essere chiamato a rispondere;
che il credito sarebbe estinto per decorrenza dell'ordinario termine decennale di prescrizione ed a fortiori di quello quinquennale, applicabile trattandosi di pagamenti da effettuarsi a scadenze fisse mensili;
che la domanda di arricchimento senza causa sarebbe inammissibile e infondata per la natura sussidiaria della fattispecie e dunque inapplicabile al caso di specie, trattandosi di obbligazioni contrattuali, né il convenuto _1 avrebbe conseguito alcuna utilità e tantomeno avrebbe operato alcun riconoscimento in tal senso, dal momento che nei confronti delle PA la valutazione sulla utilità sarebbe riservata esclusivamente alla
PA stessa.
La causa sulla base della documentazione prodotta dalle parti e la prova orale, all'esito della precisazione delle conclusioni, veniva riservata per la decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda attorea è infondata e va pertanto rigettata.
In via preliminare risulta infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal _1
.
[...]
Invero nel caso di specie, per essere stato richiesto un credito di fonte contrattuale, risulta applicabile la prescrizione ordinaria decennale con dies a quo decorrente dalla termine in cui sarebbe dovuta avvenire la prestazione ex art 2935 c.c. Va, viceversa esclusa, l'applicabilità del termine quinquennale, non sussistendo alcuna previsione legale o contrattuale che stabilisca l'obbligo del pagamento periodico delle somme dovute dal . Controparte_1
Fatta questa premessa, la prescrizione è stata regolarmente interrotta dall'attrice come risulta per tabulas dai documenti dalla stessa prodotti (allegati 14, memoria 183, comma 6, n. 2 c.p.c. ed allegato n. 12 dell'atto di citazione ).
Nel merito, ai sensi dell'art. 2697 c.c. “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” ed ancora va osservato che ai sensi dell'art. 116 c.p.c. “il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti”. Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente e in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo;
ed ancora va rilevato che “la valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili” infatti “il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti”
(Cass. n. 11176 del 2017). In particolare “la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti”(cfr. Cass., sez. VI, 1 marzo 2021, n. 5560).
Risultano pacifiche fra le parti le seguenti circostanze: che la Parte_2
, gestisce un rifugio per cani sito in alla C.da Aspri;
che dal 1999 al 2014 ha gestito
[...] _1 il servizio di ricovero dei Cani Randagi del Comune di , a seguito di diverse procedure di _1 affidamento.
Risulta altresì non contestata e parzialmente provata per tabulas - sebbene non sia stata prodotta la completa documentazione, mancando la originaria determina di affidamento ed il disciplinare concernente l'appalto -, che l'originaria previsione contrattuale rinnovata con la determinazione n. 209 del 28.04.1999 (allegato 1 del fascicolo di parte attrice) prevedeva che per ogni esemplare di canide ricoverato una tariffa di lire 3.000,00 giornaliero comprensivo di custodia e mantenimento, lire 100.000 per ogni cane morto interrato (oltre IVA al 20%), un limite quantitativo massimo di 50 cani in contestuale ricovero: rispetto a tali previsioni contrattuali, il civico ente aveva posto in essere il relativo impegno di spesa nei limiti di tale quantitativo fino alla data del 31.12.1999, per lire 80.000.000.
Tale limite quantitativo è stato confermato anche per l'arco temporale oggetto di pretesa, ovvero sino al 2015 (dal 01.01.2011 al 31.12.2005) così come l'impegno di spesa in lire 80.000.000 annue, come emerge dalla determina 889 del 13.10.2000 (allegato 2, atto di citazione).
In particolare, sebbene con la deliberazione di G.M. n. 154 del 11.09.2000, la giunta aveva formulato atto di indirizzo al rinnovo del servizio di ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi per 5 anni fino 70 animali, con la nota 15707 del 04/10/2000 il Direttore di Ragioneria disattendeva la predetta delibera di giunta, escludendo che fosse possibile elevare il numero di cani da 50 a 70, e dunque confermava le precedenti condizioni ed il relativo impegno di spesa per il relativo periodo.
Tale limite quantitativo è rimasto vigente sino al 2005, in quanto soltanto nel biennio 2006-
2007 il quantitativo è stato elevato a n. 70 cani, ex determina 1148 del 30 dicembre 2005 per il biennio
2007, per un impegno di spesa di € 40.471,20 pari al prezzo netto contrattuale annuo oltre ad i.v.a.
(allegato 15 della memoria 183, comma 6, n. 2 c.p.c parte attrice), laddove per l'anno 2007 con deliberazione di consiglio comunale n. 62 è stato riconosciuto un debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, primo comma lettera e) del T.U.E.L. pari ad € 20.000,00 motivata dal presupposto che “la situazione del randagismo canino nel territorio del Comune di è tale da aver reso _1 necessario l'accalappiamento di un maggior numero di cani rispetto a quello formante oggetto di contratto”.
Sebbene non sia specificato il riferimento alle fatture del 2006 e del 2007, in ragione della richiamata nota prot. 17148 del 13.09.2007, con il quale il responsabile del 6° settore evidenziava la situazione di esubero rispetto a quanto contrattualizzato a seguito della rendicontazione sino al mese di agosto 2007, per un totale di € 38.615,83, con previsione sino al mese di dicembre 2007 da stimare, ma solo con un parziale riconoscimento di tale credito nella misura di € 20.000,00, in applicazione di quanto disposto con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 dell'11 ottobre 2007 di ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e riequilibrio di gestione, con previsione per esigenze straordinarie di pari spesa.
Fatta questa ricognizione documentale, con riferimento al credito vantato dalla attrice, l'
[...]
convenuto ha contestato sia il titolo, che il numero di esemplari ricoverati ed oggetto di CP_2 mantenimento in esubero alla soglia di 50 nel periodo 2001-2005.
Ribadito che nessuna delle parti ha prodotto la originaria determina di affidamento, le determine di affidamento successive al 2001 e sino al 2005, nonché il relativo disciplinare ivi richiamato in atti, le prove orali non hanno colmato le lacune istruttorie lasciate aperte dalla mancanza di documentazione.
Come è noto la prova testimoniale è ammessa in ogni caso, ai sensi dell'art. 2723 c.c. quando vi è un principio di prova per iscritto (costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato), quando il contraente è stato nell'impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta, quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova.
Tale norma deve letta in combinato disposto con l'art. 2725 c.c., secondo il quale “Quando, secondo la legge o la volontà delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell'articolo precedente. La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità”.
Nel caso in esame, la produzione documentale di parte attrice rappresenta un principio di prova scritta concernente la esistenza del rapporto contrattuale nel periodo di interesse, limitatamente al ricovero e mantenimento di n. 50 cani, ma la stessa non prova la presenza nel periodo in questione del soprannumero che legittimerebbe la pretesa economica azionata, cosi come preteso da parte attrice e peraltro con la PA i contratti debbono essere necessariamente redatti per iscritto a pena di nullità.
La documentazione prodotta relativamente agli animali in esubero rispetto alla soglia contrattuale di 50 esemplari, consta dei report dei ricoveri (di contenuto eterogeneo numericamente) ma non accompagnati dalla richiesta di ricovero proveniente dal convenuto né dai verbali di _1 accalappiamento e ricovero redati da parte del competente servizio veterinario Asl (procedura costituente la normale modalità operativa secondo quanto riferito dai testi ).
Inoltre – ed in disparte le considerazioni già svolte in relazione al fatto che con la PA la prova scritta nei contratti è richiesta ad substantiam -, parte attrice non ha neppure rappresentato l'impossibilità morale o materiale di procurarsi tali documenti o dedotto di aver perduto il documento che gli forniva la prova, a senza sua colpa. Si è limitata, nella memoria 183, comma 6, n. 2, a richiedere ai sensi dell'art. 210 c.p.c., per giunta rimettendola alla discrezionalità del giudicante
(“Occorrendo…. voglia ordinare al Comune di e/o ad , ai sensi dell'art. 210 cpc, _1 Pt_3
l'esibizione e/o produzione in giudizio dei verbali di consegna dei cani randagi accalappiati da Pt_4
[...
nel territorio del Comune di e ricoverati presso il canile _1 Parte_1 dall'1.6.2000 al 31.12.2005”) e di fatto rinunciando implicitamente a tale mezzo di prova, in quanto all'udienza del 06.07.2023 si è limitato ad insistere “affinché l'On.Le Giudicante voglia disporre CTU contabile già formulata con la memoria 183 VI comma c.p.c., sulla quale il Giudicante riservava di decidere all'udienza del 1.12.2022”, mentre nella successiva udienza si limitava a precisare le conclusioni.
In ragione delle norme richiamate, sotto tale profilo quanto emerso dalla prova testimoniale si presenta insufficiente per fondare la pretesa, oltre al fatto che nessuno dei testi ha confermato il numero di cani aggiuntivi richiesti con i report prodotti da parte attrice, come contestato dalla stessa difesa convenuta nella comparsa conclusionale.
Il difetto di prova in ordine al fatto di aver ricoverato un numero di cani superiore a 50, comporta il rigetto tanto della domanda attorea principale di adempimento di cui si è detto, che della domanda subordinata di arricchimento senza giusta causa dell'art. 2041c.c..
A norma dell'art. 2041 c.c. comma 1, “Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale”, peraltro a norma dell'art. 2042 c.c., l'azione di ingiustificato arricchimento è per sua natura complementare e sussidiaria rispetto ad ogni altra azione nel senso che può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: a) la mancanza di un titolo specifico idoneo a far valere il diritto di credito;
b) l'unicità del fatto causativo dell'impoverimento sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito e lo spostamento patrimoniale non risulti determinato da fatti distinti, incidenti su due situazioni diverse e in modo indipendente l'uno dall'altro, con conseguente esclusione dei casi di arricchimento cd. "indiretto", nei quali l'arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell'impoverito.
La ratio dell'azione di ingiustificato arricchimento sta nell'equità ed il suo esercizio deve ammettersi anche nel caso di arricchimento indiretto, sia pur nei soli casi in cui lo stesso sia stato realizzato dalla P.A. (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 29672 del 22 ottobre 2021).
L'azione ex art. 2041 c.c. è ammissibile anche se proposta in via subordinata rispetto ad una azione contrattuale proposta in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta una domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti al relativo accoglimento
(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 14944 del 11 maggio 2022).
Infine l'azione generale di arricchimento presuppone che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro avvenga in assenza di giusta causa, la quale non può essere invocata quando l'arricchimento sia conseguenza di un contratto o di altro rapporto compiutamente regolato (Cass. civ.
n. 15243/2018). Nel caso in esame, come detto, in virtù della carenza probatoria sopra espressa, il depauperato che agito ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. non ha provato, nei termini espressi negli scritti difensivi, il fatto oggettivo del surplus di attività non remunerata né, per converso, che la PA abbia locupletato per aver ricevuto i benefici di una attività senza operarne il relativo pagamento.
Alla luce di quanto innanzi, le domande attoree vanno dunque rigettate.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui al dispositivo in applicazione, quanto ai compensi, dei parametri medi di cui al DM 55/2014 e ss. modif.
P.Q.M
Il TRIBUNALE di Brindisi, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott.
Francesco GILIBERTI, definitivamente pronunciando sulla domanda giudiziaria proposta da
, quale titolare della ditta individuale Parte_1 Parte_1
”, nei confronti del - in persona del
[...] Controparte_1 rappresentante legale pro tempore- disattesa ogni diversa o contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. Rigetto la domanda attorea;
2. Condanna , nella sua qualità, al pagamento in favore del Parte_1 _1
delle spese processuali che si liquidano in € 5.077,00 per i compensi, oltre 15% per
[...] rimb. forf., CAP e IVA;
Brindisi, lì 24/06/2025 IL GIUDICE dott. Francesco GILIBERTI
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Antonio Manigrasso, Funzionario addetto all'Ufficio per il Processo