Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 122
CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Mancanza dei requisiti formali del ricorso

    Il giudice ha rilevato la mancanza di un ricorso scritto con le precise indicazioni richieste dalla legge (art. 18 D.lgs. 546/1992) e la presenza di un modulo non firmato. L'inammissibilità è rilevabile d'ufficio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 122
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia
    Numero : 122
    Data del deposito : 27 febbraio 2026

    Testo completo