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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 122/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GRECO MARIA ANTONIETTA, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sul ricorso n. 269/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Veneto - Santa Croce 1187 - Direzione Polit 30135 Venezia VE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 232546452024 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 90/2026 depositato il 25/02/2026
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il Giudice letti gli atti del fascicolo,
rilevato che non è presente un ricorso redatto in forma scritta contenente le precise indicazioni previste dalla legge (art. 18 D.lgs. 546/1992), affinché un atto possa essere considerato tale;
che risulta depositato solamente un modulo non firmato indirizzato alla Regione Veneto, che richiama un supposto accertamento per bollo auto;
che l'inosservanza dei requisiti formali richiesti dalla legge è sanzionata con l'inammissibilità del ricorso, e che l'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, senza che il giudice possa esaminare il merito.
Premesso tutto quanto sopra,
il Giudice considera che sia da dichiarare il ricorso inammissibile per la mancanza fisica dell'atto.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.
Venezia, 24 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico
MA NI EC
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GRECO MARIA ANTONIETTA, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sul ricorso n. 269/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Veneto - Santa Croce 1187 - Direzione Polit 30135 Venezia VE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 232546452024 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 90/2026 depositato il 25/02/2026
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il Giudice letti gli atti del fascicolo,
rilevato che non è presente un ricorso redatto in forma scritta contenente le precise indicazioni previste dalla legge (art. 18 D.lgs. 546/1992), affinché un atto possa essere considerato tale;
che risulta depositato solamente un modulo non firmato indirizzato alla Regione Veneto, che richiama un supposto accertamento per bollo auto;
che l'inosservanza dei requisiti formali richiesti dalla legge è sanzionata con l'inammissibilità del ricorso, e che l'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, senza che il giudice possa esaminare il merito.
Premesso tutto quanto sopra,
il Giudice considera che sia da dichiarare il ricorso inammissibile per la mancanza fisica dell'atto.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.
Venezia, 24 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico
MA NI EC