Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 13/03/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 157/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale riunito in camera di consiglio il 21.2.2025 con l'intervento dei GNi Magistrati: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 157/2024 R.G./F avente per oggetto: separazione giudiziale promossa da:
Parte_1
gennaio 1952 residente in [...], C.F.
, elettivamente domiciliata in Chieri via Vittorio Emanuele nr. 8 C.F._1 presso gli avvocati Adriano Stradiotto ( ) e Ettore Gay C.F._2
) i quali la rappresentano e difendono per delega in atti CodiceFiscale_3
Parte Ricorrente
contro
CP residente in [...], ed ivi domiciliato in Via Circonvallazione n.19 presso lo studio dell'avvocato Federica Zeppegno (C.F. ) che lo C.F._4 rappresenta e difende per delega in atti.
Parte Resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio delli 21.2.2025 Conclusioni delle Parti Per parte ricorrente: “(…) dichiarare la separazione dei coniugi e Parte_1 CP disporre a carico del sig. un assegno di mantenimento a favore della sig. CP Parte_1 di € 600,00 rivalutabil econdo indici ISTAT col favore delle spese di diritti oltre rimborso spese generali”. Per parte resistente: “Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, previe le declaratorie di rito, previa ogni verifica ritenuta opportuna nel merito:
- pronunciare la separazione dei coniugi, - porre a carico del GN assegno di concorso al CP mantenimento della GNa Allora per importo di euro 400,00 mensili, mento ad euro 500,00 sino all'accoglimento della domanda di integrazione della pensione;
in via subordinata:
- confermare l'accordo intercorso tra le parti nel corso dell'udienza del 12.07.2024 e porre a carico del GN la somma di euro 500,00 mensili a titolo di mantenimento. Con vittoria di spese, diritti ed CP onorar dizio. Salvo ogni diverso o maggior diritto” Per il PM: V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso - 20/02/2025
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- Con ricorso introduttivo nelle forme ex artt 473 bis ss cpc parte ricorrente esponeva letteralmente: “(…) la odierna ricorrente ebbe a contrarre matrimonio con rito concordatario in Torino in data 29 aprile 1989 con il sig. nato il [...] in [...] 2) dal CP matrimonio non sono nati figli 3) i coniugi sono in regime di comunione dei beni e comproprietari di unità immobiliare sita in Gassino Torinese 4) la sig. ha svolto per anni circa 15 attività Parte_1 artigianale (sartoria) contribuendo al bilancio familiare 5) attualmente è pensionata con reddito annuo di 3.874,11 6) i coniugi sono contitolari di conto corrente bancario acceso presso Intesa San Paolo agenzia di San Mauro 7) il sig. è titolare di pensione mensile di € 2.318,83 8) CP la convivenza è diventata intollerabile da circa 5 anni;
la sig. si vede attribuita la somma Parte_1 di € 400 mensili per acquisto cibo che viene preparato a favore di entrambi i coniugi 9) in data 11 aprile 2023 il sig. ha prelevato dal conto comune la somma di € 10.000; in data 6 giugno CP 2023 ha pr in data 11 ottobre 2023 vi è stato prelievo di € 10.000 e in data 8 dicembre 2023 ulteriore prelievo di € 7.000,00; parte delle somme sono state versate su polizza assicurativa aperta a suo nome 10) la sig. ha riscattato nell'anno 2021 polizza Parte_1 assicurativa dopo il decesso della madre sig. per importo di 13.111,84 Persona_1 CONCLUSIONI 1) autorizzare i coniugi a vivere separati. 2) dato atto che è intenzione della sig. lasciare Parte_1 l'alloggio coniugale sito in Gassino Torinese via Diaz 24 disporre a carico d CP assegno mantenimento a favore della sig. di 800 mensili rivalutabili annualmente secondo Parte_1 indice ISTAT (…)”
- Si costituiva Parte resistente prendendo posizione in ordine alle richieste attoree nei seguenti letterali sensi: “(…) In primo luogo, si ritiene doveroso porre in evidenza come nell'anno 2013 i coniugi abbiano deciso di dividere i propri risparmi aprendo due conti correnti separati, sul quale la ricorrente accreditava la somma di 50.000,00 euro prelevata dal conto corrente comune, conto corrente su cui venivano versati unicamente gli stipendi del GN;
oltre a ciò, si osserva come la GNa CP
, oggi titolare di pensione di vecchiaia, svolga ancora l'attività di sarta e di collaboratrice Pt_1 domestica, percependo i pagamenti per le prestazioni rese, sebbene non dichiarate. Giova precisare come, sin dalla decisione di vivere da separati, l'esponente consegni alla GNa la somma di euro Pt_1 400,00 mensili al fine di permetterle di effettuare gli acquisti necessari per la famiglia;
lo stesso, peraltro, ha sempre provveduto a sopportare le spese per tutte le utenze, per gli oneri condominiali, ecc. impegnandosi ad onorare qualunque richiesta formulata dalla moglie sia medica che di altro tipo Solo di recente il GN è stato informato dalla moglie che alla fine del mese di giugno 2024 si trasferirà CP presso altra abitazione non indicata dalla stessa, abbandonando la casa coniugale. Giova precisare come il GN sia un pensionato e percepisca attualmente la somma di euro 2.200,00 mensili a titolo di CP pensione. Lo stesso, alla luce del diverso reddito percepito, effettuando alcune riflessioni circa il fatto che una volta dichiarata la separazione la GNa si vedrà aumentata la pensione (non facendo più cumulo con Pt_1 i redditi del marito), nonché i diversi incentivi cui potrà accedere atteso il basso indicatore Isee della ricorrente, si offre disponibile a versare in favore della moglie la somma di euro 250,00/300,00 mensili a titolo di mantenimento. QUANTO SOPRA ESPOSTO Il GN , come sopra rappresentato e difeso, CP rassegna le seguenti CONCLUSIONI Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, previe le declaratorie di rito, previa ogni verifica ritenuta opportuna nel merito:
pagina 2 di 4 - pronunciare la separazione dei coniugi,
- porre a carico del GN assegno di concorso al mantenimento della GNa Allora per importo di CP euro 250,00/300,00 me Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”
- All'udienza del 12.7.2024 il giudice relatore ha audito le Parti1, che all'esito si sono accordate in udienza come da verbale per una dazione di mantenimento posta in Euro 500 mensili, del tutto congrua in relazione a quanto emerso in corso di processo, essendo peraltro pacifico e non contestato tra le Parti il diritto della moglie ad ottenere l'assegno ex art 156 c.c.. La causa viene ora a decisione sulle sopra viste conclusioni.
* * * Le Parti han contratto matrimonio civile il 29.4.1989 in Torino, iscritto al n. 173 P I, e dal matrimonio non son nati figli. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta. E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità di verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). 1 Così si legge nel relativo verbale: “(…) Oggi 12 luglio 2024, alle ore 10.17, innanzi al dott. Alberto Angelo Balzani con le dr.se De Rossi e Tortura UPP, sono comparsi: per parte ricorrente l'Avv. Adriano Stradiotto con la parte personalmente comparsa Parte_1 per parte resistente l'Avv. Zeppegno con la parte personalmente comparsa CP il GR procede all'audizione delle parti alla presenza dei rispettivi difensori ex art 473 bis. 21 cpc principiando da parte ricorrente che dichiara: insisto nella domanda di separazione. Percepisco 340 euro di pensione oltre la tredicesima. Facevo la sarta, ma ormai mi limito a qualche ora al giorno per 5 euro all'ora, ma magari neanche sempre. La casa dove vivo è nostra. Al primo luglio 2024 mi sono trasferita a Chieri pago 400 euro di affitto e 100 di spese. Non vivo con nessuno, al momento non divido i costi con nessuno. Il GR rilegge alla parte le dichiarazioni, che conferma Il GR procede all'audizione di parte resistente che dichiara: attualmente vivo nella casa di nostra proprietà, è al 50% in comproprietà tra noi, comunque l'ho già messa in vendita e contatteranno mia moglie. Ad oggi Giudice non so dirle quando verrà venduta. Ho una pensione mensile di 2280 euro. Devo cercarmi una casa. Le aggiungo che dopo la separazione la pensione di mia moglie passerà dagli attuali 340 euro a 590 euro, prenderà l'integrazione sociale per quattordici mensilità. Le dico Giudice che subisco la separazione Il GR rilegge alla parte le dichirazioni, che conferma. Co Il esperisce invano il tentativo di conciliazione, che ha sorte negativa e autorizza i coniugi a vivere separati. L'Avv. Stradiotto indica che il resistente ha un conto Allianz con giacenza di 65000 euro, e vi è spostamento di 39000 euro sul conto privato. Insiste nelle richieste indicando a meri fini conciliativi la disponibilità di parte ricorrente, senza nulla riconoscere, a percepire € 600 di assegno. Parte resistente offre la disponibilità a meri fini conciliativi senza nulla riconoscere € 500 di mantenimento. Le parti dopo ampia discussione chiedono un rinvio della presente controversia, impregiudicati i diritti, per trattative ex art 127 ter cpc indicando che allo stato le parti si accordano nei sensi che il marito versa Euro 500 alla moglie mensili a titolo di mantenimento, obbligandosi al versamento entro il giorno 5 di ogni mese”
pagina 3 di 4 Orbene, nel caso di specie, già il fatto che le parti vivano ormai da tempo separate senza aver mai ripreso la convivenza lascia emergere la comune volontà dei partners di non considerarsi più marito e moglie: va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalle parti, in conformità al parere del Pubblico Ministero. Con riferimento al quantum a titolo di mantenimento ritiene corretto il Collegio disporre la conferma della misura già optata dalle Parti in sede di udienza del 12.7.2024, del tutto congrua in relazione alla differenza redditual/pensionistisca in essere tra le Parti ed emergente dagli atti sopra riportati, disponendo altresì – al lume della reciproca parziale soccombenza e vista la comune richiesta di necessaria pronuncia in punto status separatizio – l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti ex art 92 cpc
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, ogni altra istanza, domanda, eccezione, deduzione, difesa rigettate:
- Pronuncia la separazione giudiziale tra i sig.ri e;
Parte_1 CP
- Dispone che l'Ufficiale di stato civile del comune di Torino esegua le formalità di legge;
- Dispone che il marito versi alla moglie per il di lei mantenimento a decorrere dal mese successivo al deposito della presente sentenza, per il periodo antecedente valendo il titolo provvisorio ed urgente già adottato in corso di causa nella modalità ivi indicata, € 500 rivalutabili annualmente agli indici Istat entro il 5 di ogni mese;
- Dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le Parti
- Manda alla Cancelleria per tutti gli incombenti di competenza e per la comunicazione alle parti, al PM. Così deciso in Ivrea, 21.2.2025 Il Presidente Dott. Alessandro Scialabba Il giudice relatore/estensore Dott. Alberto Angelo Balzani Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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