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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 24/03/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 259 del ruolo 2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 569/2023, pubblicata in data 16 giugno 2023, in punto: rivalsa assicurativa;
causa vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv. Michele Panizzo e Antonella Parte_1
Ferraro per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dagli Avv. Alberto Guidoni e Laura Candusso per mandato alle liti esteso in calce all'atto di citazione in primo grado
APPELLATA CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Si insiste per il rigetto dell'eccezione preliminare di nullità della citazione sollevata da controparte perché infondata e per l'accoglimento delle conclusioni così come formulate nell'atto di citazione in appello di data 14.07.2023 che qui di seguito si vanno integralmente a trascrivere: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di
Trieste, in riforma della sentenza n. 569/2023 emessa dal Tribunale di Udine in data
16.06.2023 nel procedimento n. 1191/2021 RG Tribunale di Udine, pubblicata e notificata via PEC in data 16.06.2023, ed in accoglimento del presente gravame:
accertare la corresponsabilità del sig. nella causazione dell'evento Controparte_2
dannoso per essersi egli sottoposto ad una situazione di pericolo nell'aver affidato il motoveicolo a soggetto di cui aveva la piena conoscenza fosse in stato di ebbrezza e nell'essere salito a bordo del mezzo e conseguentemente ridurre la somma dovuta dal convenuto all'attrice di una quota che sin d'ora si indica nella percentuale del 50% o comunque nella percentuale maggiore o minore decisa dal giudice in relazione alla corresponsabilità del sig. Con vittoria di spese e compenso professionale di CP_2
entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via preliminare: rilevato che l'atto di gravame presenta un evidente vizio di forma, laddove è stato indicato dall'appellante un termine a comparire per l'appellato di “venti giorni prima dell'udienza”, che risulta inferiore a quello di “settanta giorni” previsto dal combinato disposto degli artt. 342 e 163, III
comma, n. 7, c.p.c., ai sensi dell'art. 164, I comma, c.p.c. dichiarare la nullità
dell'impugnazione con ogni pronuncia consequenziale. Sempre in via preliminare: in via gradata, rilevato che l'avverso gravame appare inammissibile o manifestamente
2 infondato ex art. 348 bis c.p.c. per le ragioni diffusamente illustrate in narrativa, fissare udienza per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. e assumere ogni consequenziale provvedimento. Nel merito: per la denegata ipotesi che l'appello proposto non dovesse essere dichiarato inammissibile o manifestamente infondato,
rigettare in ogni caso l'avversa impugnazione, in quanto destituita di ogni fondamento in fatto e in diritto. In via subordinata: solo per scrupolo difensivo, per la non creduta eventualità che il gravame dovesse essere ritenuto meritevole di accoglimento,
respingere in ogni caso la ex adverso invocata decurtazione al 50% della somma di euro
101.659,20 liquidata dall'appellata a tacitazione del sinistro n. 2016/377222 e determinare la percentuale di corresponsabilità dell' in misura Parte_2 CP_1
simbolica, in virtù del minimo effettivo apporto causale fornito da quest'ultimo nella determinazione dell'evento dannoso. Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre integrazione forfettaria, IVA e CPA, per entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria:
nella denegata ipotesi che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste ritenesse la lite meritevole di ulteriore istruttoria orale, si insta per l'ammissione delle prove per interpello e testi rubricate dalla in memoria n. 2.” CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
aveva convenuto innanzi al Tribunale di Udine Controparte_1 Parte_1
esponendo che quest'ultimo, mentre percorreva in data 23.07.2016, alle ore
[...]
18.10 circa, la Strada Provinciale n. 5 con direzione Rodeano Basso – Fagagna alla guida del motociclo, assicurato per la r.c.a. con KTM 990 di proprietà di CP_1 CP_2
il quale nell'occasione viaggiava quale terzo trasportato sul sellino posteriore,
[...]
giunto in prossimità del Km 2+800 aveva perso il controllo del mezzo, andando ad impattare contro un paletto stradale in metallo e contro il segnale delineatore di curva,
3 danneggiandoli entrambi;
che a seguito dell'impatto il guidatore e il trasportato avevano riportato gravi lesioni personali;
che il aveva denunciato il sinistro al proprio CP_2
assicuratore, invocando il completo ristoro dei pregiudizi subiti;
che aveva successivamente liquidato a favore del trasportato un indennizzo di euro 101.419,20 e alla Regione Friuli-Venezia Giulia un ristoro di euro 240,00 per il ripristino della segnaletica stradale, sostenendo così un esborso complessivo di euro 101.659,20
riservando di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del , il quale al momento Pt_1
del sinistro era risultato privo di idoneo titolo abilitativo, circostanza che rendeva inoperante la garanzia, ed era altresì stato sanzionato ai sensi dell'art. 186, comma 2,
C.d.S. per guida in stato di ebbrezza, essendo stata riscontrata la presenza di “2,50 g/l”
di alcool etilico nel sangue a seguito degli esami ematici ai quali era stato sottoposto.
Sulla base di tali assunti l'attrice, premessa l'indebita omissione del rimborso da parte del convenuto e richiamata la clausola 2.4 delle condizioni generali di assicurazione,
che prevedeva l'esercizio del diritto di rivalsa dell'assicuratore per le somme pagate a terzi in caso di inopponibilità al danneggiato di eventuali eccezioni contrattuali, aveva chiesto la condanna di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 1916 cod. civ. e dell'art. 144 del d.lgs. n. 209/2005 al pagamento della predetta somma di euro 101.659,20, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle date dei risarcimenti erogati al saldo effettivo.
In punto legittimazione l'attrice aveva inoltre evidenziato che, essendo nel caso di specie l'assicurato anche danneggiato, tale ultima condizione aveva natura prevalente, con conseguente esenzione dall'azione di rivalsa dell'assicuratore, che diversamente lo avrebbe privato del risarcimento, vanificando la ratio della legge, e che il legittimato passivo della pretesa risarcitoria andava pertanto individuato nella persona del
4 conducente non abilitato alla guida.
si era costituito esponendo che il si era volontariamente Parte_1 CP_2
sottoposto a una situazione di pericolo, avendogli affidato il mezzo nella piena conoscenza del proprio evidente stato di ebbrezza, essendosi entrambi già intrattenuti in tre diversi locali, ed avendo altresì accettato di esservi trasportato;
pertanto, aveva chiesto, previo accertamento della corresponsabilità del proprietario del mezzo, la riduzione della somma dovuta all'attrice in una quota percentuale indicata nel 50% o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
Radicatosi il contraddittorio, la causa era stata definita con sentenza pubblicata in data
16 giugno 2023, con la quale era stato statuito quanto segue: “a) condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, di euro 101.659,20, oltre agli interessi legali al tasso di cui al 1 comma dell'art.1284 c.c. dalla data di erogazione dell'indennizzo alla data di notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio e al tasso di cui al 4 comma dell'art.1284 c.c. da tale data di notificazione al saldo;
b) condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite che liquida in euro 15.111,00 a titolo di compenso, euro 870,73 per spese vive, oltre al rimborso spese generali, c.n.a. e iva come per legge.”
Con tale decisione era stato osservato che non era in contestazione la responsabilità del convenuto, né la quantificazione dei danni subiti dal trasportato e il pagamento dell'indennizzo e che invece erano rimasti indimostrati i segni esteriori dello stato di alterazione del convenuto, essendo notoria, a parità di tasso, la variabilità degli effetti dell'alcol in funzione della specifica tolleranza individuale;
non poteva pertanto ritenersi dimostrato, sulla base del solo tasso alcolemico, in considerazione della notevole variabilità soggettiva, che al momento dell'affidamento del veicolo il
5 convenuto si trovasse in uno stato di alterazione alcolica percepibile come evidente dal proprietario trasportato.
aveva successivamente gravato tale decisione con atto di citazione Parte_1
notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 17.7.2023;
[...]
si era costituita resistendo all'impugnazione ed eccependone la nullità e CP_1
l'inammissibilità; radicatosi il contraddittorio, al decorso dei termini previsti dagli artt.
352 e 190 c.p.c., la causa era stata riservata in decisione ed era stata emessa la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha censurato la decisione di primo grado deducendo:
1) che non erano state osservate le regole in tema di onere della prova, essendo notorio e dovendo presumersi sulla base dell'elevato tasso di concentrazione alcolemica la percepibilità dello stato di alterazione del conducente;
che tale percepibilità nel caso specifico non poteva essere pretesa da parte del trasportato, essendo “anche costui in forte stato di ebbrezza” e risultando quindi “impossibile dimostrare una qualsivoglia forma di percepibilità da parte di un soggetto che si trova in stato di manifesta ubriachezza”;
2) che era stato erroneamente applicato anche l'art. 2728 cod. civ., in considerazione della presunzione di pericolosità che lega al semplice valore del tasso alcolemico una previsione sanzionatoria, alla cui stregua doveva presumersi, secondo l'id quod plerumque accidit, che il conducente si trovava in un forte stato di alterazione esteriormente apprezzabile;
3) che andava applicato l'art. 2054, comma 3, cod. civ., in base al quale il proprietario del mezzo è tenuto a rispondere in solido con il conducente, non essendo stato
6 dimostrato che la circolazione era avvenuta contro la sua volontà.
* * *
L'appellata ha eccepito la nullità dell'atto di citazione in appello in considerazione dell'assegnazione di un termine a comparire per l'appellato di “venti giorni prima dell'udienza” inferiore a quello di “settanta giorni” attualmente previsto dagli artt. 342
e 163, 3 comma, n. 7, c.p.c.
* * *
Ciò premesso, va a questo punto evidenziato che la dedotta nullità non può ritenersi preclusiva della possibilità di pervenire ad una decisione di merito, risultando la stessa sanata dalla tempestiva costituzione della parte appellata.
L'impugnata sentenza si sottrae, nondimeno, alle doglianze svolte con i primi due motivi;
gravava, infatti, sull'odierno appellante l'onere di dimostrare, al fine di contrastare la rivalsa svolta dalla compagnia di assicurazioni, la sussistenza delle circostanze fattuali da cui dipendeva l'accertamento del concorso di colpa del trasportato, prova che, nella fattispecie, essendo incontroverso tanto l'affidamento del mezzo, quanto l'accettazione del trasporto, doveva riguardare la piena consapevolezza dello stato di ebbrezza in cui versava il conducente.
Nel mentre, non può ritenersi dimostrato che il si fosse nel frangente CP_2
scientemente sottoposto ad una situazione di pericolo, non essendo in contestazione che,
a fronte delle eccezioni svolte dalla compagnia attrice, il convenuto non aveva allegato né chiesto di provare quali fossero le manifestazioni esteriori dello stato di ebbrezza che il trasportato avrebbe dovuto percepire, essendosi invece limitato ad allegare che tale evidenza doveva ritenersi presumibile sulla sola base del pur elevato tasso alcolemico rilevato nell'immediatezza dell'incidente.
7 Tali carenze non consentono dunque di ritenere assolto il predetto onere probatorio, non potendo essere affermato che ad un certo grado di alterazione alcolica debbano necessariamente ed invariabilmente corrispondere determinate manifestazioni esteriori oggettivamente percepibili.
Laddove poi tali manifestazioni non vi siano, o non siano percepibili, è del tutto evidente che nessun concorso di colpa potrà ritenersi concretamente configurabile.
Del resto, la rilevanza sanzionatoria del superamento delle soglie previste dall'art. 186,
comma 2, C.d.S. non presuppone affatto la presenza di manifestazioni esteriori dello stato di alterazione del conducente, che proprio per tale ragione può infatti essere legittimamente sottoposto ad appositi esami ematici.
È parimenti infondato il terzo motivo di appello, dovendo essere evidenziato che l'operatività dell'art. 2054, comma 3, cod. civ., secondo il quale “il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è
responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è
avvenuta contro la sua volontà” non può ritenersi operante nel caso in cui si concentrino nella medesima persona sia la condizione di danneggiato, sia quella di proprietario del veicolo.
Va infatti ricordato che secondo i principi affermati, sulla base delle sentenze della Corte
di Giustizia C-537/03 e C- 442/10, dalla giurisprudenza di legittimità (n. 1269 del
19/01/2018), a) nel sistema del diritto dell'Unione europea, in tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, ai fini del diritto ad ottenere il risarcimento dall'assicuratore, la qualità di vittima - avente diritto al risarcimento prevale su quella di assicurato - responsabile. Ne consegue che, allorché
tali qualità si concentrino sulla medesima persona, la prima prevale sulla seconda e deve
8 pertanto riconoscersi all'assicurato il diritto ad essere risarcito dalla compagnia assicurativa, come se si tratti di qualsiasi altro passeggero vittima dell'incidente; b) che ai fini della copertura assicurativa è irrilevante il fatto che la vittima si identifichi con il proprietario del veicolo (il quale, al momento del sinistro si trovi a viaggiare sullo stesso come passeggero, dopo avere autorizzato un'altra persona a mettersi alla guida), la cui posizione giuridica va assimilata a quella di qualsiasi altro passeggero vittima dell'incidente; c) che il diritto alla copertura assicurativa dell'assicurato-proprietario del veicolo che abbia preso posto nel medesimo come passeggero, non può essere escluso in ragione della sua corresponsabilità nella causazione del danno, salva, ovviamente, la necessità di tenere conto del suo eventuale concorrente comportamento colposo in funzione della diminuzione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ.
Da tali principi consegue dunque l'irrilevanza, in riferimento al caso di specie, della disposizione dettata dall'art. 2054, comma 3, cod. civ., potendo la diminuzione del risarcimento dovuto dal conducente essere, se del caso, accordata unicamente in funzione della sussistenza di una effettiva concorrente responsabilità del danneggiato –
proprietario ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., della quale tuttavia, come già rilevato, in considerazione del mancato assolvimento dell'onere della prova non risultano comprovati i presupposti.
L'appello dovrà pertanto essere respinto, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
le spese del grado dovranno pertanto seguire la soccombenza e dovrà inoltre darsi atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello promossa da nei confronti di Parte_1
9 avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 569/2023, Controparte_1
pubblicata in data 16 giugno 2023, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e reietta, così provvede:
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, che liquida, a titolo di compensi professionali, in complessivi euro 8.600,00 oltre al contributo unificato, spese generali nella misura massima, iva e c.p.a. come per legge;
Dà atto della sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1
quater, del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 259 del ruolo 2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 569/2023, pubblicata in data 16 giugno 2023, in punto: rivalsa assicurativa;
causa vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv. Michele Panizzo e Antonella Parte_1
Ferraro per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dagli Avv. Alberto Guidoni e Laura Candusso per mandato alle liti esteso in calce all'atto di citazione in primo grado
APPELLATA CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Si insiste per il rigetto dell'eccezione preliminare di nullità della citazione sollevata da controparte perché infondata e per l'accoglimento delle conclusioni così come formulate nell'atto di citazione in appello di data 14.07.2023 che qui di seguito si vanno integralmente a trascrivere: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di
Trieste, in riforma della sentenza n. 569/2023 emessa dal Tribunale di Udine in data
16.06.2023 nel procedimento n. 1191/2021 RG Tribunale di Udine, pubblicata e notificata via PEC in data 16.06.2023, ed in accoglimento del presente gravame:
accertare la corresponsabilità del sig. nella causazione dell'evento Controparte_2
dannoso per essersi egli sottoposto ad una situazione di pericolo nell'aver affidato il motoveicolo a soggetto di cui aveva la piena conoscenza fosse in stato di ebbrezza e nell'essere salito a bordo del mezzo e conseguentemente ridurre la somma dovuta dal convenuto all'attrice di una quota che sin d'ora si indica nella percentuale del 50% o comunque nella percentuale maggiore o minore decisa dal giudice in relazione alla corresponsabilità del sig. Con vittoria di spese e compenso professionale di CP_2
entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via preliminare: rilevato che l'atto di gravame presenta un evidente vizio di forma, laddove è stato indicato dall'appellante un termine a comparire per l'appellato di “venti giorni prima dell'udienza”, che risulta inferiore a quello di “settanta giorni” previsto dal combinato disposto degli artt. 342 e 163, III
comma, n. 7, c.p.c., ai sensi dell'art. 164, I comma, c.p.c. dichiarare la nullità
dell'impugnazione con ogni pronuncia consequenziale. Sempre in via preliminare: in via gradata, rilevato che l'avverso gravame appare inammissibile o manifestamente
2 infondato ex art. 348 bis c.p.c. per le ragioni diffusamente illustrate in narrativa, fissare udienza per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. e assumere ogni consequenziale provvedimento. Nel merito: per la denegata ipotesi che l'appello proposto non dovesse essere dichiarato inammissibile o manifestamente infondato,
rigettare in ogni caso l'avversa impugnazione, in quanto destituita di ogni fondamento in fatto e in diritto. In via subordinata: solo per scrupolo difensivo, per la non creduta eventualità che il gravame dovesse essere ritenuto meritevole di accoglimento,
respingere in ogni caso la ex adverso invocata decurtazione al 50% della somma di euro
101.659,20 liquidata dall'appellata a tacitazione del sinistro n. 2016/377222 e determinare la percentuale di corresponsabilità dell' in misura Parte_2 CP_1
simbolica, in virtù del minimo effettivo apporto causale fornito da quest'ultimo nella determinazione dell'evento dannoso. Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre integrazione forfettaria, IVA e CPA, per entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria:
nella denegata ipotesi che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste ritenesse la lite meritevole di ulteriore istruttoria orale, si insta per l'ammissione delle prove per interpello e testi rubricate dalla in memoria n. 2.” CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
aveva convenuto innanzi al Tribunale di Udine Controparte_1 Parte_1
esponendo che quest'ultimo, mentre percorreva in data 23.07.2016, alle ore
[...]
18.10 circa, la Strada Provinciale n. 5 con direzione Rodeano Basso – Fagagna alla guida del motociclo, assicurato per la r.c.a. con KTM 990 di proprietà di CP_1 CP_2
il quale nell'occasione viaggiava quale terzo trasportato sul sellino posteriore,
[...]
giunto in prossimità del Km 2+800 aveva perso il controllo del mezzo, andando ad impattare contro un paletto stradale in metallo e contro il segnale delineatore di curva,
3 danneggiandoli entrambi;
che a seguito dell'impatto il guidatore e il trasportato avevano riportato gravi lesioni personali;
che il aveva denunciato il sinistro al proprio CP_2
assicuratore, invocando il completo ristoro dei pregiudizi subiti;
che aveva successivamente liquidato a favore del trasportato un indennizzo di euro 101.419,20 e alla Regione Friuli-Venezia Giulia un ristoro di euro 240,00 per il ripristino della segnaletica stradale, sostenendo così un esborso complessivo di euro 101.659,20
riservando di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del , il quale al momento Pt_1
del sinistro era risultato privo di idoneo titolo abilitativo, circostanza che rendeva inoperante la garanzia, ed era altresì stato sanzionato ai sensi dell'art. 186, comma 2,
C.d.S. per guida in stato di ebbrezza, essendo stata riscontrata la presenza di “2,50 g/l”
di alcool etilico nel sangue a seguito degli esami ematici ai quali era stato sottoposto.
Sulla base di tali assunti l'attrice, premessa l'indebita omissione del rimborso da parte del convenuto e richiamata la clausola 2.4 delle condizioni generali di assicurazione,
che prevedeva l'esercizio del diritto di rivalsa dell'assicuratore per le somme pagate a terzi in caso di inopponibilità al danneggiato di eventuali eccezioni contrattuali, aveva chiesto la condanna di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 1916 cod. civ. e dell'art. 144 del d.lgs. n. 209/2005 al pagamento della predetta somma di euro 101.659,20, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle date dei risarcimenti erogati al saldo effettivo.
In punto legittimazione l'attrice aveva inoltre evidenziato che, essendo nel caso di specie l'assicurato anche danneggiato, tale ultima condizione aveva natura prevalente, con conseguente esenzione dall'azione di rivalsa dell'assicuratore, che diversamente lo avrebbe privato del risarcimento, vanificando la ratio della legge, e che il legittimato passivo della pretesa risarcitoria andava pertanto individuato nella persona del
4 conducente non abilitato alla guida.
si era costituito esponendo che il si era volontariamente Parte_1 CP_2
sottoposto a una situazione di pericolo, avendogli affidato il mezzo nella piena conoscenza del proprio evidente stato di ebbrezza, essendosi entrambi già intrattenuti in tre diversi locali, ed avendo altresì accettato di esservi trasportato;
pertanto, aveva chiesto, previo accertamento della corresponsabilità del proprietario del mezzo, la riduzione della somma dovuta all'attrice in una quota percentuale indicata nel 50% o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
Radicatosi il contraddittorio, la causa era stata definita con sentenza pubblicata in data
16 giugno 2023, con la quale era stato statuito quanto segue: “a) condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, di euro 101.659,20, oltre agli interessi legali al tasso di cui al 1 comma dell'art.1284 c.c. dalla data di erogazione dell'indennizzo alla data di notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio e al tasso di cui al 4 comma dell'art.1284 c.c. da tale data di notificazione al saldo;
b) condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite che liquida in euro 15.111,00 a titolo di compenso, euro 870,73 per spese vive, oltre al rimborso spese generali, c.n.a. e iva come per legge.”
Con tale decisione era stato osservato che non era in contestazione la responsabilità del convenuto, né la quantificazione dei danni subiti dal trasportato e il pagamento dell'indennizzo e che invece erano rimasti indimostrati i segni esteriori dello stato di alterazione del convenuto, essendo notoria, a parità di tasso, la variabilità degli effetti dell'alcol in funzione della specifica tolleranza individuale;
non poteva pertanto ritenersi dimostrato, sulla base del solo tasso alcolemico, in considerazione della notevole variabilità soggettiva, che al momento dell'affidamento del veicolo il
5 convenuto si trovasse in uno stato di alterazione alcolica percepibile come evidente dal proprietario trasportato.
aveva successivamente gravato tale decisione con atto di citazione Parte_1
notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 17.7.2023;
[...]
si era costituita resistendo all'impugnazione ed eccependone la nullità e CP_1
l'inammissibilità; radicatosi il contraddittorio, al decorso dei termini previsti dagli artt.
352 e 190 c.p.c., la causa era stata riservata in decisione ed era stata emessa la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha censurato la decisione di primo grado deducendo:
1) che non erano state osservate le regole in tema di onere della prova, essendo notorio e dovendo presumersi sulla base dell'elevato tasso di concentrazione alcolemica la percepibilità dello stato di alterazione del conducente;
che tale percepibilità nel caso specifico non poteva essere pretesa da parte del trasportato, essendo “anche costui in forte stato di ebbrezza” e risultando quindi “impossibile dimostrare una qualsivoglia forma di percepibilità da parte di un soggetto che si trova in stato di manifesta ubriachezza”;
2) che era stato erroneamente applicato anche l'art. 2728 cod. civ., in considerazione della presunzione di pericolosità che lega al semplice valore del tasso alcolemico una previsione sanzionatoria, alla cui stregua doveva presumersi, secondo l'id quod plerumque accidit, che il conducente si trovava in un forte stato di alterazione esteriormente apprezzabile;
3) che andava applicato l'art. 2054, comma 3, cod. civ., in base al quale il proprietario del mezzo è tenuto a rispondere in solido con il conducente, non essendo stato
6 dimostrato che la circolazione era avvenuta contro la sua volontà.
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L'appellata ha eccepito la nullità dell'atto di citazione in appello in considerazione dell'assegnazione di un termine a comparire per l'appellato di “venti giorni prima dell'udienza” inferiore a quello di “settanta giorni” attualmente previsto dagli artt. 342
e 163, 3 comma, n. 7, c.p.c.
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Ciò premesso, va a questo punto evidenziato che la dedotta nullità non può ritenersi preclusiva della possibilità di pervenire ad una decisione di merito, risultando la stessa sanata dalla tempestiva costituzione della parte appellata.
L'impugnata sentenza si sottrae, nondimeno, alle doglianze svolte con i primi due motivi;
gravava, infatti, sull'odierno appellante l'onere di dimostrare, al fine di contrastare la rivalsa svolta dalla compagnia di assicurazioni, la sussistenza delle circostanze fattuali da cui dipendeva l'accertamento del concorso di colpa del trasportato, prova che, nella fattispecie, essendo incontroverso tanto l'affidamento del mezzo, quanto l'accettazione del trasporto, doveva riguardare la piena consapevolezza dello stato di ebbrezza in cui versava il conducente.
Nel mentre, non può ritenersi dimostrato che il si fosse nel frangente CP_2
scientemente sottoposto ad una situazione di pericolo, non essendo in contestazione che,
a fronte delle eccezioni svolte dalla compagnia attrice, il convenuto non aveva allegato né chiesto di provare quali fossero le manifestazioni esteriori dello stato di ebbrezza che il trasportato avrebbe dovuto percepire, essendosi invece limitato ad allegare che tale evidenza doveva ritenersi presumibile sulla sola base del pur elevato tasso alcolemico rilevato nell'immediatezza dell'incidente.
7 Tali carenze non consentono dunque di ritenere assolto il predetto onere probatorio, non potendo essere affermato che ad un certo grado di alterazione alcolica debbano necessariamente ed invariabilmente corrispondere determinate manifestazioni esteriori oggettivamente percepibili.
Laddove poi tali manifestazioni non vi siano, o non siano percepibili, è del tutto evidente che nessun concorso di colpa potrà ritenersi concretamente configurabile.
Del resto, la rilevanza sanzionatoria del superamento delle soglie previste dall'art. 186,
comma 2, C.d.S. non presuppone affatto la presenza di manifestazioni esteriori dello stato di alterazione del conducente, che proprio per tale ragione può infatti essere legittimamente sottoposto ad appositi esami ematici.
È parimenti infondato il terzo motivo di appello, dovendo essere evidenziato che l'operatività dell'art. 2054, comma 3, cod. civ., secondo il quale “il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è
responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è
avvenuta contro la sua volontà” non può ritenersi operante nel caso in cui si concentrino nella medesima persona sia la condizione di danneggiato, sia quella di proprietario del veicolo.
Va infatti ricordato che secondo i principi affermati, sulla base delle sentenze della Corte
di Giustizia C-537/03 e C- 442/10, dalla giurisprudenza di legittimità (n. 1269 del
19/01/2018), a) nel sistema del diritto dell'Unione europea, in tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, ai fini del diritto ad ottenere il risarcimento dall'assicuratore, la qualità di vittima - avente diritto al risarcimento prevale su quella di assicurato - responsabile. Ne consegue che, allorché
tali qualità si concentrino sulla medesima persona, la prima prevale sulla seconda e deve
8 pertanto riconoscersi all'assicurato il diritto ad essere risarcito dalla compagnia assicurativa, come se si tratti di qualsiasi altro passeggero vittima dell'incidente; b) che ai fini della copertura assicurativa è irrilevante il fatto che la vittima si identifichi con il proprietario del veicolo (il quale, al momento del sinistro si trovi a viaggiare sullo stesso come passeggero, dopo avere autorizzato un'altra persona a mettersi alla guida), la cui posizione giuridica va assimilata a quella di qualsiasi altro passeggero vittima dell'incidente; c) che il diritto alla copertura assicurativa dell'assicurato-proprietario del veicolo che abbia preso posto nel medesimo come passeggero, non può essere escluso in ragione della sua corresponsabilità nella causazione del danno, salva, ovviamente, la necessità di tenere conto del suo eventuale concorrente comportamento colposo in funzione della diminuzione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ.
Da tali principi consegue dunque l'irrilevanza, in riferimento al caso di specie, della disposizione dettata dall'art. 2054, comma 3, cod. civ., potendo la diminuzione del risarcimento dovuto dal conducente essere, se del caso, accordata unicamente in funzione della sussistenza di una effettiva concorrente responsabilità del danneggiato –
proprietario ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., della quale tuttavia, come già rilevato, in considerazione del mancato assolvimento dell'onere della prova non risultano comprovati i presupposti.
L'appello dovrà pertanto essere respinto, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
le spese del grado dovranno pertanto seguire la soccombenza e dovrà inoltre darsi atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello promossa da nei confronti di Parte_1
9 avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 569/2023, Controparte_1
pubblicata in data 16 giugno 2023, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e reietta, così provvede:
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, che liquida, a titolo di compensi professionali, in complessivi euro 8.600,00 oltre al contributo unificato, spese generali nella misura massima, iva e c.p.a. come per legge;
Dà atto della sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1
quater, del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
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