Articolo 6 della Legge 22 dicembre 1980, n. 882
Articolo 5Articolo 7
Versione
28 dicembre 1980
Art. 6.
Non si applicano le pene pecuniarie previste dall' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 , primo comma, limitatamente alla mancata o inesatta compilazione del documento previsto dall'ultimo comma dell'articolo 4 del citato decreto, nonche' quelle di cui ai commi secondo, terzo e quarto dello stesso articolo 7.
La pena pecuniaria prevista dall' articolo 7, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 , non si applica altresi' nel caso previsto dall'articolo 4, primo comma, n. 5, dello stesso decreto, qualora sia stato omesso il numero di codice fiscale del mittente.
Le violazioni alle quali non si applicano le pene pecuniarie ai sensi dei commi precedenti non si computano agli effetti del secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 .
Il quinto comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 , e' soppresso.
Entrata in vigore il 28 dicembre 1980
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