TRIB
Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 23/07/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
RG 5124/2023
TRIBUNALE DI MODENA
Il Giudice Onorario Dott.ssa Liviana Legittimo,
tenuto conto che l'udienza del giorno 03.07.2025 si celebra in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note autorizzate di trattazione scritta depositate da parte ricorrente in data 26.04.2025;
lette le note autorizzate di trattazione scritta depositate da parte resistente in data 02.07.2025;
preso atto che non risultano depositate note autorizzate di trattazione scritta da parte resistente
Controparte_1
P.Q.M.
dato atto di quanto sopra, sulle conclusioni precisate dalle parti, decide la causa come da sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c., che viene depositata in via telematica di seguito al presente verbale.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Liviana Legittimo
1
TRIBUNALE DI MODENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario Dott.ssa Liviana Legittimo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale del contenzioso n° 5124/2023 R.G., promossa con ricorso ex art. 22, Legge 689/1981 ed ex art. 6, D.Lgs. 150/2011 da:
Parte_1
- ricorrente, con l'Avv. E. M. Sacchi -
contro
in persona del Responsabile pro Controparte_2
tempore del contenzioso Emilia-Romagna
- resistente, con l'Avv. R. M. Possanzini –
Controparte_3
- resistente, con il Funzionario delegato -
* * *
Causa decisa sulle conclusioni precisate dalle parti, come da rispettivi atti, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
IN PUNTO A: opposizione avverso la cartella di pagamento n. 070 2021 00049822 28
001 notificata da in data 20.01.2023, dell'importo Controparte_2
complessivo di € 46.840,02 per pretese creditorie della Controparte_3
.
[...]
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Mediante deposito di comparsa in riassunzione in data 05.09.2023, la ricorrente proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 070 2021 00049822 28 001
notificatale quale obbligata in solido da in data Controparte_2
20.01.2023, dell'importo complessivo di € 46.840,02, per violazioni amministrative dell'Ente creditore . Controparte_3
La ricorrente contestava l'illegittimità della cartella opposta per mancata allegazione degli atti presupposti, per inosservanza dell'obbligo di motivazione anche con riferimento alla modalità di calcolo degli interessi e per mancata notifica delle sanzioni;
chiedeva, inoltre, sospendersi l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Letta la comparsa in riassunzione ed iscritta al n° 5124/2023 R.G., ritenuta la tempestività della medesima, il Giudice Onorario Dott.ssa Liviana Legittimo fissava udienza di comparizione delle parti per il giorno 27.02.2024, sospendendo la provvisoria esecuzione della cartella di pagamento de qua.
In data 03.11.2023 si costituiva parte resistente Controparte_2
chiedendo il rigetto del ricorso, siccome infondato in fatto ed in diritto e
[...]
chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente creditore
[...]
. Controparte_3
In data 16.12.2024, a seguito di disposizione di integrazione del contraddittorio,
si costitutiva parte resistente Controparte_3
depositando sgravi effettuati per varie cartelle (tra le quali non compariva quella oggetto del presente giudizio).
La causa, istruita con i documenti prodotti dalle parti, veniva trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre preliminarmente ricordare che, per consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in
procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità
logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò
in applicazione del principio della cosiddetta “ragione più liquida” desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (ex
plurimis, Cass. Civ. SS.UU. sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass.
Civ. n. 9936/2014, Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass.
Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n. 11458/2018; Cass. Civ. SS.UU. sentenza n.
24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Sul punto, la Suprema Corte ha, infatti, ulteriormente precisato che "Non ricorre il vizio
di omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella
prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi considerare adeguata la motivazione che
fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le
prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che
sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina
degli elementi di giudizio non ritenuti significativi" (ex multis, Cass. ordinanza n.
2153/2020). 4 Ciò è, peraltro, pure suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività,
per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte, Cassazione, Sezioni Unite, n.
24883/2008). Infatti, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore. Consegue che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso.
2. Passando, ora, al merito della vertenza, ritiene codesto Giudicante che l'opposizione meriti accoglimento e sia, pertanto, da accogliere per le ragioni di seguito riportate.
Incontrovertibile, infatti, perché non diversamente provato, che gli atti prodromici alla cartella impugnata non siano alla ricorrente mai stati notificati.
Nel caso di specie, infatti, la ricorrente ha sostenuto, senza che parte resistente abbia fornito la prova contraria, Controparte_3
che i verbali menzionati nella cartella di pagamento n. 070 2021 00049822 28 001 mai le siano stati notificati e, pertanto, la ricorrente dichiara di non esserne mai venuta a conoscenza.
Parte resistente , infatti, ha Controparte_3
provveduto a depositare, unitamente alla comparsa di costituzione e risposta, sgravi
5 effettuati per varie cartelle di pagamento tra i quali, però, non figura quella qui impugnata.
Dunque, quanto sopra verificatosi è palesemente frutto di un errore dell'Impositore che,
in tal modo, ha senza alcun dubbio leso irrimediabilmente il diritto di difesa della ricorrente, ingenerando nella stessa confusione ed estrema incertezza, elementi che sono risultati tali da violare ed annullare integralmente il suo diritto di difesa, violato per non risultare pienamente comprensibile neppure il motivo sottostante la cartella de
qua.
Né, infatti, tanto meno, è stato possibile evincere l'iter logico giuridico seguito nell'adottare la decisione finale che ha portato agli importi ingiunti;
il diritto di difesa è
stato, quindi, nel caso de quo, si ripete, irrimediabilmente leso non avendo l'Ente posto la ricorrente nella condizione di individuare la legittimità della pena e della sua quantificazione, atteso e fermo restando che il Giudicante sta censurando la totale assenza di comprensibilità del credito imputato, intesa come totale assenza di indicazione del credito stesso per assenza di notifica degli atti prodromici, mancanza che porta inevitabilmente alla nullità del provvedimento e quindi alla insussistenza del diritto di credito sotteso.
Per tutto quanto sopra esposto ed argomentato, pertanto, pare pacifico ed incontrovertibile che nel caso in questione alla ricorrente non sia stata data né la possibilità di tutelare i suoi diritti, né di fare valere le proprie ragioni, se non a ricorso già depositato con, quindi, preclusione degli ulteriori atti che avrebbe potuto porre in essere prima dell'emissione della cartella di pagamento in contestazione, non essendo stata messa nelle condizioni di difendersi tempestivamente proprio a causa della omessa notificazione degli atti prodromici ed indipendenti dalle difese successivamente poi svolte in causa.
6 Si rileva, quindi, che il procedimento notificatorio non si è perfezionato regolarmente e che, pertanto, sussiste il vizio della notifica denunciato dalla difesa attorea, in quanto gli atti presupposti paiono non essere stati affatto notificati.
Parte resistente resistente, d'altra Controparte_3
parte, costituitosi in giudizio, si ripete, non solo non ha eccepito nulla in proposito, ma pure non ha fornito alcuna prova della eventuale notifica degli originari atti presupposti,
limitandosi ad allegare sgravi relativi ad altre cartelle di pagamento non oggetto del presente giudizio.
In merito, l'articolo 14 della Legge 689/1981, prevede, infatti, espressamente che la violazione deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. È altresì previsto che, in mancanza di contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati. In caso di omessa notificazione nel termine prescritto l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue.
L'omessa notifica del provvedimento impugnato all'obbligato solidale, infatti, non solo estingue l'illecito amministrativo in capo a quest'ultimo ma non al trasgressore responsabile, ma pure provoca l'effetto estintivo dell'illecito amministrativo in capo al medesimo. Lo stesso effetto, però, non può dirsi perfezionato in capo al trasgressore,
soggetto responsabile, posto che la solidarietà di cui all'art. 6, Legge n. 689/19881 è
stata prevista dal Legislatore per facilitare la riscossione.
Ad abundantiam, basta osservare, infine, che, sul punto, la Giurisprudenza unanime afferma “alla stregua del principio, fissato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la
sentenza n. 22082/17, in tema di sanzioni amministrative, la solidarietà prevista dalla
L. n. 689 del 1981, art. 6 non si limita ad assolvere una funzione di garanzia, ma
persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti,
persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la 7 violazione, sicchè l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a
quella dell'obbligato in via principale e, pertanto, non viene meno nell'ipotesi in cui
quest'ultima, ai sensi della detta L. n. 689 del 1981, art. 14, u.c., si estingua per
mancata tempestiva notificazione…la mancata notifica del verbale di contestazione nel
termine di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2, non costituisce un vizio del
verbale medesimo, ma un fatto che determina l'estinzione dell'obbligo di pagare la
sanzione (art. 14, u.c., cit.); fatto i cui effetti non vengono rimossi dalla proposizione
dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione volta a far valere proprio tali effetti” (ex
multis, Cassazione, n. 23839/2018).
Da tutto quanto sopra esposto ed argomentato, pertanto, ritiene codesto
Giudicante non possa che necessariamente conseguire l'annullamento nei confronti della ricorrente della cartella di pagamento sopra specificata in quanto nessuna prova contraria è stata fornita da parte resistente Controparte_3
che non ha pertanto assolto all'onere della prova su di lei incombente in
[...]
ordine alla dimostrazione dei fatti costitutivi posti a fondamento delle pretese creditorie,
con la conseguenza per cui, come detto, la sopra menzionata cartella di pagamento opposta deve essere dichiarata illegittima ed inidonea a fondare qualsiasi richiesta per mancanza di allegazione e prova dei fatti costitutivi e, quindi, conclusivamente, per i motivi anzidetti, la controversia deve essere decisa come in calce.
3. Sulla base anche di quanto asserito da autorevole Giurisprudenza, poi, "Nel
procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione
amministrativa pecuniaria, l'Amministrazione pur essendo formalmente convenuta in
giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta quindi ad essa ai sensi
dell'art. 2697 c.c. fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la
violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente,
che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi od estintivi"
(ex plurimis, Cassazione, Sezione I, 07.03.2007), essendosi, in tali casi, infatti, voluto 8 introdurre un correttivo a favore del privato cittadino disponendo che il Giudice debba accogliere l'opposizione quando non si siano raggiunte prove sufficienti della responsabilità dell'opponente e, pertanto, evidenti ragioni di civiltà giuridica impongono di affermare, anche alla stregua della relazione ministeriale sul punto, il principio secondo il quale può essere assoggettato ad una sanzione amministrativa solo colui di cui sia pienamente provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità per la violazione sanzionata.
4. In merito alle spese di lite tra parte ricorrente SI.ra e parte Parte_1
resistente , ritiene codesto Giudicante che le stesse Controparte_4
debbano essere integralmente compensate.
Per quanto attiene, infatti, al comportamento tenuto da parte resistente
[...]
, non vi è assolutamente alcuna prova di una sua eventuale Controparte_4
condotta illecita e, quindi, neppure negligenze da imputare alla stessa, che ha agito a seguito di mandato ricevuto e ponendo in essere quanto legittimamente di competenza e che, comunque, come dalla stessa argomentato, dedotto e comprovato, non avrebbe certamente potuto procedere diversamente. Né, tanto meno, vi è alcuna prova della sua mala fede e/o della colpa grave, quali necessari ed imprescindibili presupposti della responsabilità.
Quanto sopra, sia sulla base della normativa vigente, sia dei recenti arresti giurisprudenziali secondo i quali non solo non può prescindersi, ma pure è dirimente il comportamento tenuto dalle parti.
Ebbene, certamente nel caso di specie non può che sicuramente ritenersi che parte resistente non abbia posto in essere comportamenti Controparte_2
nè negligenti, nè imperiti e che, quindi, non abbia dato causa alla presente lite.
L'Agenzia stessa, infatti, non avrebbe potuto esimersi dal procedere alla emissione della
9 cartella impugnata, facendo legittimo affidamento sul corretto sviluppo del procedimento notificatorio a monte, esulando il controllo dai poteri della stessa.
Stesse argomentazioni possono parimenti essere svolte nei confronti della ricorrente,
per la quale non è emersa prova della notifica dei necessari ed imprescindibili atti prodromici.
Quindi, per tutto quanto sopra dedotto ed argomentato, il caso in questione ricade palesemente in uno dei casi previsti che consentono di attuare la integrale compensazione delle spese di lite per non potersi considerare parte resistente
[...]
, si ripete, senza alcun dubbio, come colei che abbia dato Controparte_2
causa alla lite e ciò in quanto “Il criterio per valutare la soccombenza ai fini della
condanna alle spese di lite è quello della causalità rispetto al giudizio: si considera cioè
soccombente la parte che con il suo comportamento ha dato causa alla lite giudiziaria,
rendendo necessario l'accertamento giudiziale“ (ex plurimis, Cassazione, ordinanza
24.03.2015, n. 5842). In suddetti casi, infine, si ricorda, è rimessa alla valutazione del
Giudice di merito la decisione di compensare interamente le spese.
Ad abundantiam, preme sottolineare che la Cassazione, in un arresto recentissimo afferma che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del
2018, la compensazione delle spese, parzialmente o per intero, può essere disposta,
oltre che nel caso di soccombenza reciproca, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, ordinanza n.
17966/2024).
5. Le spese di lite tra parte ricorrente SI.ra e parte resistente Parte_1
seguono la soccombenza. Controparte_3
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto: 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del
10 pregio dell'attività prestata;
2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 3) delle condizioni soggettive del cliente;
4) dei risultati conseguiti;
5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al Decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13.08.2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 236 del giorno
08.10.2022, in vigore dal 23.10.2022).
In particolare, si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle suddette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva del giudizio e per la fase decisionale (per controversie di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00), ridotte del 30% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto, come da art. 4, comma 4, D.M. 55/2014 e successive modificazioni ed integrazioni e si determina in € 2.034,20 il compenso complessivo. Al
compenso si aggiunge il contributo unificato, il rimborso forfettario delle spese generali pari al 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per Legge e se dovuti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario,
definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta;
esaminati gli atti ed i documenti di causa;
consultata la normativa vigente;
così provvede:
• ACCOGLIE il ricorso in opposizione proposto dalla ricorrente SI.ra Parte_1
avverso la cartella di pagamento n. 070 2021 00049822 28 001 notificata da
[...]
in data 20.01.2023 per pretese creditorie della Controparte_2 [...]
[...]
[...] , che, per l'effetto, viene dichiarata nulla ed Controparte_5
annullata integralmente.
• DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra parte ricorrente SI.ra e parte resistente , per le ragioni sopra Parte_1 Controparte_4
evidenziate.
• CONDANNA parte resistente Controparte_3
a rifondere a parte ricorrente SI.ra le spese di lite che si
[...] Parte_1
quantificano in complessivi € 2.034,20, oltre contributo unificato, rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per Legge e se dovuti.
Così deciso in Modena, il giorno 23 luglio 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Liviana Legittimo
12
TRIBUNALE DI MODENA
Il Giudice Onorario Dott.ssa Liviana Legittimo,
tenuto conto che l'udienza del giorno 03.07.2025 si celebra in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note autorizzate di trattazione scritta depositate da parte ricorrente in data 26.04.2025;
lette le note autorizzate di trattazione scritta depositate da parte resistente in data 02.07.2025;
preso atto che non risultano depositate note autorizzate di trattazione scritta da parte resistente
Controparte_1
P.Q.M.
dato atto di quanto sopra, sulle conclusioni precisate dalle parti, decide la causa come da sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c., che viene depositata in via telematica di seguito al presente verbale.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Liviana Legittimo
1
TRIBUNALE DI MODENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario Dott.ssa Liviana Legittimo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale del contenzioso n° 5124/2023 R.G., promossa con ricorso ex art. 22, Legge 689/1981 ed ex art. 6, D.Lgs. 150/2011 da:
Parte_1
- ricorrente, con l'Avv. E. M. Sacchi -
contro
in persona del Responsabile pro Controparte_2
tempore del contenzioso Emilia-Romagna
- resistente, con l'Avv. R. M. Possanzini –
Controparte_3
- resistente, con il Funzionario delegato -
* * *
Causa decisa sulle conclusioni precisate dalle parti, come da rispettivi atti, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
IN PUNTO A: opposizione avverso la cartella di pagamento n. 070 2021 00049822 28
001 notificata da in data 20.01.2023, dell'importo Controparte_2
complessivo di € 46.840,02 per pretese creditorie della Controparte_3
.
[...]
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Mediante deposito di comparsa in riassunzione in data 05.09.2023, la ricorrente proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 070 2021 00049822 28 001
notificatale quale obbligata in solido da in data Controparte_2
20.01.2023, dell'importo complessivo di € 46.840,02, per violazioni amministrative dell'Ente creditore . Controparte_3
La ricorrente contestava l'illegittimità della cartella opposta per mancata allegazione degli atti presupposti, per inosservanza dell'obbligo di motivazione anche con riferimento alla modalità di calcolo degli interessi e per mancata notifica delle sanzioni;
chiedeva, inoltre, sospendersi l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Letta la comparsa in riassunzione ed iscritta al n° 5124/2023 R.G., ritenuta la tempestività della medesima, il Giudice Onorario Dott.ssa Liviana Legittimo fissava udienza di comparizione delle parti per il giorno 27.02.2024, sospendendo la provvisoria esecuzione della cartella di pagamento de qua.
In data 03.11.2023 si costituiva parte resistente Controparte_2
chiedendo il rigetto del ricorso, siccome infondato in fatto ed in diritto e
[...]
chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente creditore
[...]
. Controparte_3
In data 16.12.2024, a seguito di disposizione di integrazione del contraddittorio,
si costitutiva parte resistente Controparte_3
depositando sgravi effettuati per varie cartelle (tra le quali non compariva quella oggetto del presente giudizio).
La causa, istruita con i documenti prodotti dalle parti, veniva trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre preliminarmente ricordare che, per consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in
procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità
logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò
in applicazione del principio della cosiddetta “ragione più liquida” desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (ex
plurimis, Cass. Civ. SS.UU. sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass.
Civ. n. 9936/2014, Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass.
Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n. 11458/2018; Cass. Civ. SS.UU. sentenza n.
24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Sul punto, la Suprema Corte ha, infatti, ulteriormente precisato che "Non ricorre il vizio
di omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella
prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi considerare adeguata la motivazione che
fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le
prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che
sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina
degli elementi di giudizio non ritenuti significativi" (ex multis, Cass. ordinanza n.
2153/2020). 4 Ciò è, peraltro, pure suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività,
per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte, Cassazione, Sezioni Unite, n.
24883/2008). Infatti, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore. Consegue che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso.
2. Passando, ora, al merito della vertenza, ritiene codesto Giudicante che l'opposizione meriti accoglimento e sia, pertanto, da accogliere per le ragioni di seguito riportate.
Incontrovertibile, infatti, perché non diversamente provato, che gli atti prodromici alla cartella impugnata non siano alla ricorrente mai stati notificati.
Nel caso di specie, infatti, la ricorrente ha sostenuto, senza che parte resistente abbia fornito la prova contraria, Controparte_3
che i verbali menzionati nella cartella di pagamento n. 070 2021 00049822 28 001 mai le siano stati notificati e, pertanto, la ricorrente dichiara di non esserne mai venuta a conoscenza.
Parte resistente , infatti, ha Controparte_3
provveduto a depositare, unitamente alla comparsa di costituzione e risposta, sgravi
5 effettuati per varie cartelle di pagamento tra i quali, però, non figura quella qui impugnata.
Dunque, quanto sopra verificatosi è palesemente frutto di un errore dell'Impositore che,
in tal modo, ha senza alcun dubbio leso irrimediabilmente il diritto di difesa della ricorrente, ingenerando nella stessa confusione ed estrema incertezza, elementi che sono risultati tali da violare ed annullare integralmente il suo diritto di difesa, violato per non risultare pienamente comprensibile neppure il motivo sottostante la cartella de
qua.
Né, infatti, tanto meno, è stato possibile evincere l'iter logico giuridico seguito nell'adottare la decisione finale che ha portato agli importi ingiunti;
il diritto di difesa è
stato, quindi, nel caso de quo, si ripete, irrimediabilmente leso non avendo l'Ente posto la ricorrente nella condizione di individuare la legittimità della pena e della sua quantificazione, atteso e fermo restando che il Giudicante sta censurando la totale assenza di comprensibilità del credito imputato, intesa come totale assenza di indicazione del credito stesso per assenza di notifica degli atti prodromici, mancanza che porta inevitabilmente alla nullità del provvedimento e quindi alla insussistenza del diritto di credito sotteso.
Per tutto quanto sopra esposto ed argomentato, pertanto, pare pacifico ed incontrovertibile che nel caso in questione alla ricorrente non sia stata data né la possibilità di tutelare i suoi diritti, né di fare valere le proprie ragioni, se non a ricorso già depositato con, quindi, preclusione degli ulteriori atti che avrebbe potuto porre in essere prima dell'emissione della cartella di pagamento in contestazione, non essendo stata messa nelle condizioni di difendersi tempestivamente proprio a causa della omessa notificazione degli atti prodromici ed indipendenti dalle difese successivamente poi svolte in causa.
6 Si rileva, quindi, che il procedimento notificatorio non si è perfezionato regolarmente e che, pertanto, sussiste il vizio della notifica denunciato dalla difesa attorea, in quanto gli atti presupposti paiono non essere stati affatto notificati.
Parte resistente resistente, d'altra Controparte_3
parte, costituitosi in giudizio, si ripete, non solo non ha eccepito nulla in proposito, ma pure non ha fornito alcuna prova della eventuale notifica degli originari atti presupposti,
limitandosi ad allegare sgravi relativi ad altre cartelle di pagamento non oggetto del presente giudizio.
In merito, l'articolo 14 della Legge 689/1981, prevede, infatti, espressamente che la violazione deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. È altresì previsto che, in mancanza di contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati. In caso di omessa notificazione nel termine prescritto l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue.
L'omessa notifica del provvedimento impugnato all'obbligato solidale, infatti, non solo estingue l'illecito amministrativo in capo a quest'ultimo ma non al trasgressore responsabile, ma pure provoca l'effetto estintivo dell'illecito amministrativo in capo al medesimo. Lo stesso effetto, però, non può dirsi perfezionato in capo al trasgressore,
soggetto responsabile, posto che la solidarietà di cui all'art. 6, Legge n. 689/19881 è
stata prevista dal Legislatore per facilitare la riscossione.
Ad abundantiam, basta osservare, infine, che, sul punto, la Giurisprudenza unanime afferma “alla stregua del principio, fissato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la
sentenza n. 22082/17, in tema di sanzioni amministrative, la solidarietà prevista dalla
L. n. 689 del 1981, art. 6 non si limita ad assolvere una funzione di garanzia, ma
persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti,
persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la 7 violazione, sicchè l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a
quella dell'obbligato in via principale e, pertanto, non viene meno nell'ipotesi in cui
quest'ultima, ai sensi della detta L. n. 689 del 1981, art. 14, u.c., si estingua per
mancata tempestiva notificazione…la mancata notifica del verbale di contestazione nel
termine di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2, non costituisce un vizio del
verbale medesimo, ma un fatto che determina l'estinzione dell'obbligo di pagare la
sanzione (art. 14, u.c., cit.); fatto i cui effetti non vengono rimossi dalla proposizione
dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione volta a far valere proprio tali effetti” (ex
multis, Cassazione, n. 23839/2018).
Da tutto quanto sopra esposto ed argomentato, pertanto, ritiene codesto
Giudicante non possa che necessariamente conseguire l'annullamento nei confronti della ricorrente della cartella di pagamento sopra specificata in quanto nessuna prova contraria è stata fornita da parte resistente Controparte_3
che non ha pertanto assolto all'onere della prova su di lei incombente in
[...]
ordine alla dimostrazione dei fatti costitutivi posti a fondamento delle pretese creditorie,
con la conseguenza per cui, come detto, la sopra menzionata cartella di pagamento opposta deve essere dichiarata illegittima ed inidonea a fondare qualsiasi richiesta per mancanza di allegazione e prova dei fatti costitutivi e, quindi, conclusivamente, per i motivi anzidetti, la controversia deve essere decisa come in calce.
3. Sulla base anche di quanto asserito da autorevole Giurisprudenza, poi, "Nel
procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione
amministrativa pecuniaria, l'Amministrazione pur essendo formalmente convenuta in
giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta quindi ad essa ai sensi
dell'art. 2697 c.c. fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la
violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente,
che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi od estintivi"
(ex plurimis, Cassazione, Sezione I, 07.03.2007), essendosi, in tali casi, infatti, voluto 8 introdurre un correttivo a favore del privato cittadino disponendo che il Giudice debba accogliere l'opposizione quando non si siano raggiunte prove sufficienti della responsabilità dell'opponente e, pertanto, evidenti ragioni di civiltà giuridica impongono di affermare, anche alla stregua della relazione ministeriale sul punto, il principio secondo il quale può essere assoggettato ad una sanzione amministrativa solo colui di cui sia pienamente provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità per la violazione sanzionata.
4. In merito alle spese di lite tra parte ricorrente SI.ra e parte Parte_1
resistente , ritiene codesto Giudicante che le stesse Controparte_4
debbano essere integralmente compensate.
Per quanto attiene, infatti, al comportamento tenuto da parte resistente
[...]
, non vi è assolutamente alcuna prova di una sua eventuale Controparte_4
condotta illecita e, quindi, neppure negligenze da imputare alla stessa, che ha agito a seguito di mandato ricevuto e ponendo in essere quanto legittimamente di competenza e che, comunque, come dalla stessa argomentato, dedotto e comprovato, non avrebbe certamente potuto procedere diversamente. Né, tanto meno, vi è alcuna prova della sua mala fede e/o della colpa grave, quali necessari ed imprescindibili presupposti della responsabilità.
Quanto sopra, sia sulla base della normativa vigente, sia dei recenti arresti giurisprudenziali secondo i quali non solo non può prescindersi, ma pure è dirimente il comportamento tenuto dalle parti.
Ebbene, certamente nel caso di specie non può che sicuramente ritenersi che parte resistente non abbia posto in essere comportamenti Controparte_2
nè negligenti, nè imperiti e che, quindi, non abbia dato causa alla presente lite.
L'Agenzia stessa, infatti, non avrebbe potuto esimersi dal procedere alla emissione della
9 cartella impugnata, facendo legittimo affidamento sul corretto sviluppo del procedimento notificatorio a monte, esulando il controllo dai poteri della stessa.
Stesse argomentazioni possono parimenti essere svolte nei confronti della ricorrente,
per la quale non è emersa prova della notifica dei necessari ed imprescindibili atti prodromici.
Quindi, per tutto quanto sopra dedotto ed argomentato, il caso in questione ricade palesemente in uno dei casi previsti che consentono di attuare la integrale compensazione delle spese di lite per non potersi considerare parte resistente
[...]
, si ripete, senza alcun dubbio, come colei che abbia dato Controparte_2
causa alla lite e ciò in quanto “Il criterio per valutare la soccombenza ai fini della
condanna alle spese di lite è quello della causalità rispetto al giudizio: si considera cioè
soccombente la parte che con il suo comportamento ha dato causa alla lite giudiziaria,
rendendo necessario l'accertamento giudiziale“ (ex plurimis, Cassazione, ordinanza
24.03.2015, n. 5842). In suddetti casi, infine, si ricorda, è rimessa alla valutazione del
Giudice di merito la decisione di compensare interamente le spese.
Ad abundantiam, preme sottolineare che la Cassazione, in un arresto recentissimo afferma che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del
2018, la compensazione delle spese, parzialmente o per intero, può essere disposta,
oltre che nel caso di soccombenza reciproca, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, ordinanza n.
17966/2024).
5. Le spese di lite tra parte ricorrente SI.ra e parte resistente Parte_1
seguono la soccombenza. Controparte_3
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto: 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del
10 pregio dell'attività prestata;
2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 3) delle condizioni soggettive del cliente;
4) dei risultati conseguiti;
5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al Decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13.08.2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 236 del giorno
08.10.2022, in vigore dal 23.10.2022).
In particolare, si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle suddette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva del giudizio e per la fase decisionale (per controversie di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00), ridotte del 30% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto, come da art. 4, comma 4, D.M. 55/2014 e successive modificazioni ed integrazioni e si determina in € 2.034,20 il compenso complessivo. Al
compenso si aggiunge il contributo unificato, il rimborso forfettario delle spese generali pari al 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per Legge e se dovuti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario,
definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta;
esaminati gli atti ed i documenti di causa;
consultata la normativa vigente;
così provvede:
• ACCOGLIE il ricorso in opposizione proposto dalla ricorrente SI.ra Parte_1
avverso la cartella di pagamento n. 070 2021 00049822 28 001 notificata da
[...]
in data 20.01.2023 per pretese creditorie della Controparte_2 [...]
[...]
[...] , che, per l'effetto, viene dichiarata nulla ed Controparte_5
annullata integralmente.
• DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra parte ricorrente SI.ra e parte resistente , per le ragioni sopra Parte_1 Controparte_4
evidenziate.
• CONDANNA parte resistente Controparte_3
a rifondere a parte ricorrente SI.ra le spese di lite che si
[...] Parte_1
quantificano in complessivi € 2.034,20, oltre contributo unificato, rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per Legge e se dovuti.
Così deciso in Modena, il giorno 23 luglio 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Liviana Legittimo
12