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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 15/04/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1898/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1898/2023 R.G., promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. SOZZI FRANCESCO e dall'Avv. CONDELLO SALVATORE
GIUSEPPE;
ATTORE contro
(C.F. ) rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'Avv. MECACCI CLARA;
CONVENUTA
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione.
Conclusioni: all'udienza di discussione del 08.04.2025, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO L'odierno attore ha adito questo Tribunale, proponendo opposizione avverso il precetto emesso da controparte del 04.09.2023, per l'importo di 93.644,26 euro, oltre spese di precetto, fondato sul decreto del Tribunale di Siena emesso il 23.02.2018, rassegnando le seguenti conclusioni nel merito: “nel merito in via principale, accertare e dichiarare che il decreto che ha definito il procedimento
VG 1207/2017 del Tribunale di Siena risulta transatto in forza di scrittura privata intervenuta tra le parti in data 18/12/2018. Conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia del precetto notificato a mezzo ufficiale giudiziario in data 3 ottobre 2023 al sig. dalla sig.ra Parte_1 [...]
dichiarando che la sig.ra non ha diritto a procedere ad CP_1 Controparte_1
esecuzione nei confronti dell'odierno opponente e che il sig. nulla deve alla Parte_1
sig.ra per il titolo azionato, per tutti i motivi di cui in narrativa. Nel Controparte_1
merito in subordine, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'illegittimità e/o
l'inefficacia del precetto notificato a mezzo ufficiale giudiziario in data 3 ottobre 2023 al sig. dalla sig.ra per tutti i motivi di cui in narrativa e, Parte_1 Controparte_1
conseguentemente, dichiarare che la sig.ra non ha diritto a procedere ad Controparte_1
esecuzione nei confronti dell'odierno opponente e che il sig. nulla deve alla Parte_1
sig.ra per il titolo azionato, per tutti i motivi di cui in narrativa. In ogni Controparte_1
caso: condannare l'opposta a risarcire, ai sensi dell'art. 96 commi 1, 2 e 3 c.p.c., tutti i danni da “lite temeraria” patiti dall'opponente da liquidarsi d'ufficio in via equitativa, per tutti i motivi di cui in narrativa”.
La convenuta si è costituita, rassegnando le seguenti conclusioni: “nel merito respingere l'opposizione ex adverso proposta perchè infondata in fatto e in diritto confermando ad ogni effetto di legge il precetto passato in notifica il 28/7/23 e notificato ai sensi dell'art.140 cpc in data 28/9/23; in subordine qualora si ritengano prescritto il mantenimento di relativamente ai mesi di Luglio e Agosto 2023 ridurre di euro Per_1
1.000,00 quanto dovuto dal . Pt_1 Ciò posto, come risulta dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione assunta in corso di causa, il precetto opposto in questo giudizio si fonda sul decreto emesso dal Tribunale di Siena in data 23.02.2018, a definizione del giudizio n. 1207/2017 RGVG, intercorso tra le odierne parti, in base a cui è stato posto a carico dell'attore un assegno mensile di Parte_1
mantenimento della figlia nata il [...], pari a 1.000,00 Persona_2
euro, oltre rivalutazione annuale come per legge, da versarsi su conto corrente intestato alla stessa, e un ulteriore assegno mensile per il mantenimento del figlio nato l'[...], pari a 500,00 euro, oltre Persona_3
rivalutazione annuale come per legge, da versarsi alla madre Controparte_1
(cfr. all. 1 fasc. attore).
Risulta altresì che, stante la pendenza di controversia tra le parti in relazione all'inadempimento dell'obbligo di mantenimento dei figli (giudizio n.
1330/2017 svoltosi dinanzi al Tribunale di Siena per crediti anteriori al decreto sopra richiamato: cfr. all. 4 fasc. attore), le odierne parti hanno concluso in data 18.12.2018 un accordo, dal contenuto complesso, che in premessa richiama altresì il decreto del 23.02.2018 del Tribunale di Siena, in base al quale l'attore avrebbe trasferito la propria quota di proprietà del 50% sull'immobile sito in Monteroni d'Arbia, Strada delle Ville di Corsano (Siena) alla convenuta, il cui prezzo sarebbe stato pagato mediante il versamento da parte di questa dell'importo necessario ad estinguere il rapporto di mutuo gravante sull'attore pendente presso la e con compensazione dei CP_2
crediti vantati dalla convenuta nei confronti dell'attore per i titoli menzionati nelle premesse dell'atto (cfr. 2 fasc. attore); l'accordo è stato condizionato all'accettazione ad opera della banca mutuante della transazione con la con effetto liberatorio per l'attore, fatto che alcuna delle parti ha CP_1
contestato sia avvenuto, e al trasferimento della quota della proprietà del suddetto immobile alla convenuta, avvenuto con atto a rogito del Notaio del 10.05.2019 (cfr. all. 4 fasc. attore); ai sensi dell'art. 8 dell'accordo, Per_4
con l'esecuzione delle prestazioni in esso previste, le parti non avrebbero avuto più nulla a pretendere l'una dall'altra per ogni pretesa derivante dai titoli menzionati nell'accordo, incluso il decreto del Tribunale di Siena del
23.02.2018, dichiarazioni liberatorie ribadite anche nell'atto pubblico del
10.05.2019 sopra richiamato all'art. 5, e si prevede espressamente che i rapporti con i figli sarebbero stati regolati come da artt. 9 e ss. dell'accordo; in particolare, in base all'art. 9 richiamato, le parti hanno modificato le condizioni di mantenimento dei figli, pattuendosi che la figlia avrebbe Per_2
concordato separatamente con ciascun genitore il proprio mantenimento mediante apposito accordo e, per il figlio , le parti hanno stabilito il Per_1
mantenimento diretto di ciascun genitore, con ripartizione a metà delle spese straordinarie;
l'accordo è stato sottoscritto altresì da Persona_2
maggiorenne al tempo della redazione della scrittura, per accettazione delle clausole che riguardano la propria posizione e risulta altresì specifica dichiarazione della stessa, avente sempre la data del 18.12.2018, con cui ella dichiara di aderire all'accordo sopra richiamato, di rinunciare alle somme eventualmente dovute dal padre in suo favore e di volere concordare con ciascun genitore il proprio mantenimento con accordo da sottoscriversi entro il 15.02.2019; è pacifico tra le parti che tale accordo non sia stato mai concluso o formalizzato in apposita scrittura (cfr. all. 5 fasc. attore).
Inoltre, risulta che con ricorso depositato in data 27.02.2023, l'odierno attore ha adito il Tribunale di Siena, chiedendo la modifica delle condizioni di mantenimento dei figli contenute nell'accordo del 18.12.2018 (cfr. all. 7 fasc. attore).
Il Tribunale di Siena, con decreto emesso l'08.11.2023, ha modificato le condizioni contenute nell'accordo del 18.12.2018, statuendo: “dispone che versi al figlio direttamente, la somma mensile di € Controparte_1 Persona_3 450,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
dispone che versi a per il mantenimento della figlia Parte_1 Controparte_1
la somma mensile di € 100,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre Persona_2
al 50% delle spese straordinarie”, chiarendo in motivazione, in conformità con i principi enunciati dalla Suprema Corte, che “gli obblighi di pagamento del contributo al mantenimento stabiliti nel presente provvedimento decorrono dal momento della domanda” (cfr. all. 13 fasc. attore).
Pertanto, dalla data del 27.02.2023, data di deposito del ricorso come evidenziato nel suddetto decreto, i rapporti tra i genitori e i figli sono stati regolati con il provvedimento sopra richiamato.
Va osservato che il Tribunale di Siena, nella motivazione della decisione, a fronte della deduzione della circa il fatto che modificabili erano solo CP_1
le condizioni contenute nell'originario decreto del Tribunale di Siena del
27.02.2018 (R.G. n. 1207/2017 R.G.V.G.), ha di contro affermato, dato atto della conclusione dell'accordo del 18.12.2018 ad opera del e della Pt_1
che “il ricorrente ha chiesto la modifica di tale accordo, sul presupposto CP_1 Pt_1
che il figlio viveva ormai prevalentemente presso dilui, chiedendo di disporre il Per_1
mantenimento diretto da parte sua e un contributo di € 500,00 a carico della CP_1
Secondo la giurisprudenza, in tema di mantenimento dei figli nati da genitori non coniugati, alla luce del disposto di cui all'art. 337-ter comma 4 c.c., anche un accordo negoziale intervenuto tra i genitori non coniugati e non conviventi, al fine di disciplinare le modalità di contribuzione degli stessi ai bisogni e necessità dei figli, è riconosciuto valido come espressione dell'autonomia privata e pienamente lecito nella materia, non essendovi necessità di un'omologazione o controllo giudiziale preventivo;
tuttavia, avendo tale accordo ad oggetto
l'adempimento di un obbligo ex lege, l'autonomia contrattuale delle parti assolve allo scopo solo di regolare le concrete modalità di adempimento di una prestazione comunque dovuta ed incontra un limite, sotto il profilo della perdurante e definitiva vincolatività fra le parti del negozio concluso, nell'effettiva corrispondenza delle pattuizioni in esso contenute all'interesse morale e materiale della prole;
l'accordo, benché valido, e pure in assenza di un sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche dei genitori, non preclude al giudice che sia chiamato
a valutarne la rispondenza agli obblighi di mantenimento del figlio, e che lo reputi inidoneo o insufficiente allo scopo, di integrarlo e/o di modificarlo”, affermando quindi che “nel caso di specie, alla luce della giurisprudenza citata, si deve anzitutto ritenere che l'accordo tra le parti del 18.12.2018 sia valido ed efficace, ancorché non omologato;
d'altro canto, non vi
è prova alcuna del fatto che la sia stata in qualche modo costretta a stipulare il CP_1
contratto contro la sua volontà”.
Dunque, il Tribunale di Siena, affermando la validità dell'accordo del
18.12.2018, ha modificato, a decorrere dal 27.02.2023, il regime di mantenimento dei figli delle odierne parti.
Inoltre, risulta che ha proposto impugnazione avverso il Controparte_1
decreto del Tribunale di Siena, dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, la quale, con decreto del 09.08.2024, ha parzialmente riformato il decreto del
Tribunale di Siena, riducendo il mantenimento dovuto da a Controparte_1
200,00 euro (cfr. decreto depositato il 17.09.2024 da parte convenuta).
In particolare, va osservato che l'appellante aveva contestato la decisione del tribunale senese, anche in ragione del fatto che esso aveva ritenuto valido ed efficace l'accordo del 18.12.2018.
Ebbene, la Corte d'Appello di Firenze, in relazione all'accordo del 18.12.2018, ha stabilito che “L'appellante ha individuato i provvedimenti che hanno, prima del decreto impugnato, stabilito i mantenimenti dei figli e e tra questi vi è Per_2 Per_1
proprio la scrittura privata del 2018 e il successivo atto notarile di adempimento della stessa ai rogiti del notaio Dunque, la stessa ricorrente ha sancito la validità della suddetta Per_4
scrittura privata. Contestata è la circostanza secondo cui il Notaio avrebbe chiarito che la rinuncia contenuta nella suddetta scrittura privata sarebbe stata nulla. Le parti stesse non hanno mai ritenuto le rinunce presenti nella scrittura del 2018 prive di effetto. Il contenuto della scrittura del 2018 è evidentemente duplice: 1) transazione dei crediti pregressi e chiusura dei giudizi all'epoca pendenti;
2) nuova regolamentazione dei mantenimenti dei figli ai sensi dell'art. 9 della scrittura privata del 2018 ex art. 337 ter co. 4 c.c. in sostituzione del decreto del Tribunale di Siena. Le parti hanno rispettato per quasi cinque anni la scrittura privata del 2018 e non hanno pattuito espressamente alcun mantenimento perché non ve ne era necessità. Di fatto, né la né hanno mai adito il Tribunale CP_1 Per_2
per la modifica delle condizioni della scrittura. La rileva che il dal 2018 CP_1 Pt_1
avrebbe corrisposto modeste somme nei confronti dei figli, ma tale regime era quello pattuito nella scrittura. La scrittura privata del 2018, contrariamente a quanto dedotto dalla controparte, non porta nessuna rinuncia a crediti futuri” e che “Circa la validità della scrittura del 2018, controparte ammette che i genitori possano contrarre accordi ai sensi dell'art. 337-ter co. 4 c.c., ma ritiene che tale facoltà non sia possibile ove sia già intervenuto un provvedimento giudiziale, richiamando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non collocatario sussiste finché non intervenga una modifica giudiziale: tale principio, seppur vero, non è applicabile al caso in esame, in quanto il decreto VG 1207/2017 è stato modificato su accordo delle parti con la scrittura privata del 2018, mentre l'art. 710 cpc non è applicabile alla fattispecie perché fa riferimento espresso alla modifica di provvedimenti riguardanti la prole che siano conseguenti alla separazione”.
Così ricostruiti i fatti di causa, deve rilevarsi che con il precetto opposto, la parte convenuta ha azionato il decreto del Tribunale di Siena del 23.02.2018 e ha allegato il mancato pagamento degli assegni di mantenimento relativi alla figlia dal mese di luglio del 2018 fino al luglio 2023, e degli assegni di Per_2
mantenimento relativi al figlio dal settembre del 2018 al febbraio Per_1
del 2023, dando atto del pagamento di circa 300,00 euro ad opera dell'attore.
L'attore ha eccepito l'inidoneità del titolo esecutivo azionato a fondare l'azione esecutiva della convenuta, in quanto superato dall'accordo del
18.12.2018, tenuto conto altresì della regolazione pattizia dei crediti precedenti, e, in subordine, ha eccepito la prescrizione dei crediti, invocando la prescrizione quinquennale dei crediti da mantenimento dei figli a decorrere dalla data di notificazione del precetto.
Ciò posto, la parte convenuta non contesta che l'accordo del 18.12.2018 abbia definitivamente regolato i crediti litigiosi maturati fino al dicembre del 2018, ma contesta l'idoneità dell'accordo del 18.12.2018 a modificare le condizioni contenute nel decreto del Tribunale di Siena del 23.02.2018, non essendo ammissibili rinunce al mantenimento futuro e non rilevando gli accordi tra i genitori di modifica di condizioni di mantenimento se l'accordo non è recepito in un provvedimento giudiziale, richiamando i principi espressi dalla
Cassazione Civile nella sentenza n. 27602/2020.
Ebbene, l'opposizione dell'attore è fondata e va accolta.
Sul punto, deve affermarsi la validità ed efficacia dell'accordo modificativo delle condizioni di mantenimento dei figli e , contenuto Per_2 Per_1
nella scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 18.12.2018.
Va osservato che, ai sensi dell'art. 337-ter comma 4 c.c., il Giudice regola il mantenimento dei figli, “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti”.
La recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che “In tema di mantenimento dei figli nati da genitori non coniugati, alla luce del disposto di cu all'art.337 ter comma 4 c.c., anche un accordo negoziale intervenuto tra i genitori non coniugati e non conviventi, al fine di disciplinare le modalità di contribuzione degli stessi ai bisogni e necessità dei figli, è riconosciuto valido come espressione dell'autonomia privata e pienamente lecito nella materia, non essendovi necessità di un'omologazione o controllo giudiziale preventivo;
tuttavia, avendo tale accordo ad oggetto l'adempimento di un obbligo "ex lege",
l'autonomia contrattuale delle parti assolve allo scopo solo di regolare le concrete modalità di adempimento di una prestazione comunque dovuta ed incontra un limite, sotto il profilo della perdurante e definitiva vincolatività fra le parti del negozio concluso, nell'effettiva corrispondenza delle pattuizioni in esso contenute all'interesse morale e materiale della prole”
(Cass. Civ. n. 663/2022). Dunque, in coerenza con il dato codicistico, l'accordo con cui due genitori intendano regolare il mantenimento dei figli è del tutto legittimo, fermo restando il rispetto dei criteri inderogabili di contenuto stabiliti dall'art. 337-ter c.p.c.
Inoltre, non appare condivisibile quanto affermato dalla parte convenuta in relazione al fatto che un accordo tra genitori sarebbe ammissibile, ove intervenga in assenza di pregressi provvedimenti giudiziali, mentre, nel caso in cui il mantenimento sia stato già regolato con provvedimento giudiziale, ogni eventuale accordo modificativo dei genitori sarebbe efficace solo se recepito in un apposito provvedimento del Tribunale.
Sul punto, va rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto ammissibili, in linea generale, accordi modificativi di condizioni precedentemente stabilite in provvedimenti giudiziali, affermando, in relazione agli accordi tra coniugi, che “Gli accordi tra i coniugi modificativi delle disposizioni contenute nel decreto di omologazione della separazione ovvero nell'ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c., trovando legittimo fondamento nell'art. 1322 c.c., sono validi ed efficaci, anche a prescindere dal procedimento ex art. 710 c.p.c., qualora non superino i limiti di derogabilità posti dall'art. 160 c.c. e purché non interferiscano con l'accordo omologato ma ne specifichino il contenuto con disposizioni maggiormente rispondenti agli interessi ivi tutelati” (Cass. Civ. n. 298/2016; Cass. Civ. n. 5829/1998; Cass. Civ. n.
7029/1997; Cass. Civ. n. 657/1994).
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto ammissibile anche l'accordo tra i coniugi, in vista di successivo divorzio, volto a regolare il mantenimento dei figli (cfr. Cass. Civ. n. 5065/2021: “In tema di accordi conclusi in vista del divorzio, è valido il patto stipulato tra i coniugi per la disciplina della modalità di corresponsione dell'assegno di mantenimento, che preveda il versamento da parte del genitore obbligato direttamente al figlio di una quota del contributo complessivo di cui risulta beneficiario l'altro genitore”). Alla luce dei principi richiamati, deve ritenersi valido ed efficace un accordo concluso tra i genitori, dopo l'emanazione di un provvedimento giudiziale volto a regolare il mantenimento della prole, non occorrendo al detto scopo alcuna omologazione o recepimento giudiziale.
Né rileva il precedente di legittimità richiamato dalla convenuta (Cass. Civ. n.
27602/2020: “Con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione o divorzio, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 c.p.c. o del divorzio di cui all'art.
9 della legge n. 898 del 1970”), concernendo il principio espresso in tale precedente il caso in cui si invochi, in sede di opposizione a precetto, una modifica delle condizioni di mantenimento, senza che la stessa sia stata disposta nelle forme di legge, mentre nel caso di specie, la modifica delle condizioni di mantenimento c'è stata ed è avvenuta con l'accordo sopra richiamato.
Alla luce delle considerazioni svolte, deve ritenersi valido l'accordo del
18.12.2018 con cui le parti hanno rimodulato le condizioni di mantenimento dei figli, superando le previsioni del decreto del Tribunale di Siena del
23.02.2018.
Né l'accordo di modifica del 18.12.2018 ha importato rinunce a diritti futuri, avendo le parti solamente modificato il previgente regime di mantenimento, come confermato anche dalla Corte d'Appello di Firenze nel decreto del
09.08.2024 (secondo cui “La scrittura privata del 2018, contrariamente a quanto dedotto dalla controparte, non porta nessuna rinuncia a crediti futuri”).
Ad ogni modo, va osservato che sulla questione della validità dell'accordo del
18.12.2018 e della idoneità dello stesso a modificare validamente le condizioni stabilite nel decreto del 2018 del Tribunale di Siena si sono pronunciati il Tribunale di Siena con il decreto dell'08.11.2023, che ha esplicitamente affermato la validità dell'accordo suddetto e, accogliendo la domanda dell'odierno attore di modifica delle condizioni di mantenimento contenute nell'accordo, ha implicitamente riconosciuto in questo una valida fonte di regolazione del mantenimento dei figli delle odierne parti.
Inoltre, la validità e l'idoneità dell'accordo del 18.12.2018 a modificare le condizioni di mantenimento dei figli sono state confermate dal decreto della
Corte di Appello di Firenze del 09.08.2024, che ha confermato sul punto il decreto del Tribunale di Siena, come evidenziato in precedenza.
Le pronunce in esame, che questo Tribunale non può in alcun modo sindacare, assumono rilievo dirimente nel presente giudizio di opposizione esecutiva, contenendo accertamenti incidenti sulla questione della esistenza del titolo esecutivo azionato dalla convenuta.
Alla luce delle considerazioni svolte, deve ritenersi che il titolo esecutivo posto a fondamento del precetto opposto, il decreto del Tribunale di Siena del
23.02.2018, abbia perduto efficacia con la conclusione dell'accordo del
18.12.2018 che ha rimodulato le condizioni di mantenimento dei figli delle parti e le condizioni contenute nell'accordo Persona_2 Persona_3
sono state successivamente modificate, a decorrere dal 27.02.2023 dal decreto del Tribunale di Siena dell'08.11.2023, come modificato dal decreto del
09.08.2024 della Corte d'Appello di Firenze.
A questo punto, va osservato che, come evidenziato in precedenza, non è controverso tra le parti che l'accordo del 18.12.2018 abbia regolato i crediti relativi al mantenimento maturati fino al dicembre del 2018, avendo la convenuta contestato la sola idoneità dell'accordo a regolare per il futuro il mantenimento dei figli e non anche la validità dello stesso nel regolare la sorte dei crediti maturati fino al dicembre del 2018. Ne consegue che i crediti maturati fino al dicembre del 2018 e regolati con l'accordo del 18.12.2018 non sono suscettibili di essere oggetto di domanda di adempimento ad opera della convenuta.
A questo punto, deve rilevarsi che non è condivisibile quando dedotto dalla convenuta, secondo cui l'accordo suddetto, da qualificarsi come preliminare di compravendita, è stato superato dall'atto di compravendita del 10.05.2019 in precedenza richiamato, in cui non è stato ribadito l'accordo sul mantenimento contenuto in quello del 18.12.2018, sicché tutte le clausole di questo non riprodotte specificamente nel contratto di compravendita sono da intendersi caducate.
Va osservato che l'atto di cessione della quota del 10.05.2019 non costituisce un atto di esecuzione di un preliminare, bensì un negozio a scopo solutorio, con cui le parti hanno dato esecuzione alle obbligazioni assunte con l'accordo del 18.12.2018, con cui hanno definito le reciproche pendenze, sicché il trasferimento della quota è solo un elemento di una ampia fattispecie volta a regolare i reciproci rapporti pendenti tra le parti, tanto che lo stesso accordo del 18.12.2018 pone il trasferimento della quota di proprietà ad opera dell'attore come condizione di sua efficacia, come evidenziato in precedenza.
Dunque, la deduzione operata dalla convenuta non appare condivisibile.
Per ciò che attiene ai crediti di mantenimento sorti dal gennaio del 2019 fino al 27.02.2023, gli stessi sono regolati dall'accordo del 18.12.2018, come confermato dai decreti richiamati del Tribunale di Siena dell'08.11.2023 e della
Corte d'Appello di Firenze del 09.08.2024.
I crediti per mantenimento, sorti dal 27.02.2023 in poi, sono regolati dai richiamati decreti.
Alla luce dei rilievi svolti, deve ritenersi che non sussista il diritto della convenuta di agire in esecuzione forzata nei confronti dell'attore in base al decreto del Tribunale di Siena del 23.02.2018, essendo infondata la richiesta di adempimento per i crediti del 2018 e non essendo idoneo il titolo esecutivo azionato per esigere eventuali crediti maturati dal 2019.
Per tali motivi, la domanda di parte attrice è fondata e va accolta, sicché va dichiarata la nullità del precetto opposto, non sussistendo il diritto della convenuta di agire in via esecutiva nei confronti dell'attore per il credito oggetto di precetto, in base al titolo esecutivo azionato, restando assorbita ogni altra questione posta dalle parti alla luce del principio della ragione più liquida, che consente al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una eventuale questione pregiudiziale (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 9936/2014).
Va respinta l'istanza di parte attrice per la condanna della convenuta al risarcimento del danno per lite temeraria, in quanto la complessità della vicenda processuale che ha coinvolto le parti e la novità delle questioni poste nel presente giudizio escludono ogni ipotesi di addebito a carico della convenuta.
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti, dovendosi ridurre al minimo il compenso per la fase istruttoria, non essendo state assunte prove, con conseguente inaccoglibilità delle richieste svolte sul punto dal difensore di parte attrice con la nota spese depositata, e del valore della controversia, da desumersi dal valore del credito oggetto di precetto (Art. 17 c.p.c.).
Non può accogliersi la richiesta del difensore di parte attrice per la liquidazione del compenso ai sensi degli artt. 669bis e ss. c.p.c., per il sub procedimento in cui è stata decisa l'istanza di sospensione di parte attrice, essendo tale decisione di natura cautelare sui generis, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni sul rito cautelare uniforme (cfr. Cass. Civ.
S.U. n. 19889/2019) e comunque non avendo svolto le parti attività peculiari, essendosi fondata la valutazione dell'istanza di sospensione sulle difese principali operate dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1898/2023 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) in accoglimento della domanda di parte attrice, dichiara la nullità del precetto opposto, non sussistendo il diritto della convenuta di agire in via esecutiva nei confronti dell'attore per il credito in esso intimato, alla luce del titolo esecutivo azionato;
2) respinge la domanda di condanna per lite temeraria proposta da parte attrice;
3) condanna la parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore della parte attrice che si liquidano nella somma di 786,00 euro a titolo di esborsi e nella somma di 11.268,00 a titolo di compensi, oltre spese generali al
15%, CPA e IVA se dovuti, da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Grosseto, 15.04.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1898/2023 R.G., promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. SOZZI FRANCESCO e dall'Avv. CONDELLO SALVATORE
GIUSEPPE;
ATTORE contro
(C.F. ) rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'Avv. MECACCI CLARA;
CONVENUTA
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione.
Conclusioni: all'udienza di discussione del 08.04.2025, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO L'odierno attore ha adito questo Tribunale, proponendo opposizione avverso il precetto emesso da controparte del 04.09.2023, per l'importo di 93.644,26 euro, oltre spese di precetto, fondato sul decreto del Tribunale di Siena emesso il 23.02.2018, rassegnando le seguenti conclusioni nel merito: “nel merito in via principale, accertare e dichiarare che il decreto che ha definito il procedimento
VG 1207/2017 del Tribunale di Siena risulta transatto in forza di scrittura privata intervenuta tra le parti in data 18/12/2018. Conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia del precetto notificato a mezzo ufficiale giudiziario in data 3 ottobre 2023 al sig. dalla sig.ra Parte_1 [...]
dichiarando che la sig.ra non ha diritto a procedere ad CP_1 Controparte_1
esecuzione nei confronti dell'odierno opponente e che il sig. nulla deve alla Parte_1
sig.ra per il titolo azionato, per tutti i motivi di cui in narrativa. Nel Controparte_1
merito in subordine, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'illegittimità e/o
l'inefficacia del precetto notificato a mezzo ufficiale giudiziario in data 3 ottobre 2023 al sig. dalla sig.ra per tutti i motivi di cui in narrativa e, Parte_1 Controparte_1
conseguentemente, dichiarare che la sig.ra non ha diritto a procedere ad Controparte_1
esecuzione nei confronti dell'odierno opponente e che il sig. nulla deve alla Parte_1
sig.ra per il titolo azionato, per tutti i motivi di cui in narrativa. In ogni Controparte_1
caso: condannare l'opposta a risarcire, ai sensi dell'art. 96 commi 1, 2 e 3 c.p.c., tutti i danni da “lite temeraria” patiti dall'opponente da liquidarsi d'ufficio in via equitativa, per tutti i motivi di cui in narrativa”.
La convenuta si è costituita, rassegnando le seguenti conclusioni: “nel merito respingere l'opposizione ex adverso proposta perchè infondata in fatto e in diritto confermando ad ogni effetto di legge il precetto passato in notifica il 28/7/23 e notificato ai sensi dell'art.140 cpc in data 28/9/23; in subordine qualora si ritengano prescritto il mantenimento di relativamente ai mesi di Luglio e Agosto 2023 ridurre di euro Per_1
1.000,00 quanto dovuto dal . Pt_1 Ciò posto, come risulta dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione assunta in corso di causa, il precetto opposto in questo giudizio si fonda sul decreto emesso dal Tribunale di Siena in data 23.02.2018, a definizione del giudizio n. 1207/2017 RGVG, intercorso tra le odierne parti, in base a cui è stato posto a carico dell'attore un assegno mensile di Parte_1
mantenimento della figlia nata il [...], pari a 1.000,00 Persona_2
euro, oltre rivalutazione annuale come per legge, da versarsi su conto corrente intestato alla stessa, e un ulteriore assegno mensile per il mantenimento del figlio nato l'[...], pari a 500,00 euro, oltre Persona_3
rivalutazione annuale come per legge, da versarsi alla madre Controparte_1
(cfr. all. 1 fasc. attore).
Risulta altresì che, stante la pendenza di controversia tra le parti in relazione all'inadempimento dell'obbligo di mantenimento dei figli (giudizio n.
1330/2017 svoltosi dinanzi al Tribunale di Siena per crediti anteriori al decreto sopra richiamato: cfr. all. 4 fasc. attore), le odierne parti hanno concluso in data 18.12.2018 un accordo, dal contenuto complesso, che in premessa richiama altresì il decreto del 23.02.2018 del Tribunale di Siena, in base al quale l'attore avrebbe trasferito la propria quota di proprietà del 50% sull'immobile sito in Monteroni d'Arbia, Strada delle Ville di Corsano (Siena) alla convenuta, il cui prezzo sarebbe stato pagato mediante il versamento da parte di questa dell'importo necessario ad estinguere il rapporto di mutuo gravante sull'attore pendente presso la e con compensazione dei CP_2
crediti vantati dalla convenuta nei confronti dell'attore per i titoli menzionati nelle premesse dell'atto (cfr. 2 fasc. attore); l'accordo è stato condizionato all'accettazione ad opera della banca mutuante della transazione con la con effetto liberatorio per l'attore, fatto che alcuna delle parti ha CP_1
contestato sia avvenuto, e al trasferimento della quota della proprietà del suddetto immobile alla convenuta, avvenuto con atto a rogito del Notaio del 10.05.2019 (cfr. all. 4 fasc. attore); ai sensi dell'art. 8 dell'accordo, Per_4
con l'esecuzione delle prestazioni in esso previste, le parti non avrebbero avuto più nulla a pretendere l'una dall'altra per ogni pretesa derivante dai titoli menzionati nell'accordo, incluso il decreto del Tribunale di Siena del
23.02.2018, dichiarazioni liberatorie ribadite anche nell'atto pubblico del
10.05.2019 sopra richiamato all'art. 5, e si prevede espressamente che i rapporti con i figli sarebbero stati regolati come da artt. 9 e ss. dell'accordo; in particolare, in base all'art. 9 richiamato, le parti hanno modificato le condizioni di mantenimento dei figli, pattuendosi che la figlia avrebbe Per_2
concordato separatamente con ciascun genitore il proprio mantenimento mediante apposito accordo e, per il figlio , le parti hanno stabilito il Per_1
mantenimento diretto di ciascun genitore, con ripartizione a metà delle spese straordinarie;
l'accordo è stato sottoscritto altresì da Persona_2
maggiorenne al tempo della redazione della scrittura, per accettazione delle clausole che riguardano la propria posizione e risulta altresì specifica dichiarazione della stessa, avente sempre la data del 18.12.2018, con cui ella dichiara di aderire all'accordo sopra richiamato, di rinunciare alle somme eventualmente dovute dal padre in suo favore e di volere concordare con ciascun genitore il proprio mantenimento con accordo da sottoscriversi entro il 15.02.2019; è pacifico tra le parti che tale accordo non sia stato mai concluso o formalizzato in apposita scrittura (cfr. all. 5 fasc. attore).
Inoltre, risulta che con ricorso depositato in data 27.02.2023, l'odierno attore ha adito il Tribunale di Siena, chiedendo la modifica delle condizioni di mantenimento dei figli contenute nell'accordo del 18.12.2018 (cfr. all. 7 fasc. attore).
Il Tribunale di Siena, con decreto emesso l'08.11.2023, ha modificato le condizioni contenute nell'accordo del 18.12.2018, statuendo: “dispone che versi al figlio direttamente, la somma mensile di € Controparte_1 Persona_3 450,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
dispone che versi a per il mantenimento della figlia Parte_1 Controparte_1
la somma mensile di € 100,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre Persona_2
al 50% delle spese straordinarie”, chiarendo in motivazione, in conformità con i principi enunciati dalla Suprema Corte, che “gli obblighi di pagamento del contributo al mantenimento stabiliti nel presente provvedimento decorrono dal momento della domanda” (cfr. all. 13 fasc. attore).
Pertanto, dalla data del 27.02.2023, data di deposito del ricorso come evidenziato nel suddetto decreto, i rapporti tra i genitori e i figli sono stati regolati con il provvedimento sopra richiamato.
Va osservato che il Tribunale di Siena, nella motivazione della decisione, a fronte della deduzione della circa il fatto che modificabili erano solo CP_1
le condizioni contenute nell'originario decreto del Tribunale di Siena del
27.02.2018 (R.G. n. 1207/2017 R.G.V.G.), ha di contro affermato, dato atto della conclusione dell'accordo del 18.12.2018 ad opera del e della Pt_1
che “il ricorrente ha chiesto la modifica di tale accordo, sul presupposto CP_1 Pt_1
che il figlio viveva ormai prevalentemente presso dilui, chiedendo di disporre il Per_1
mantenimento diretto da parte sua e un contributo di € 500,00 a carico della CP_1
Secondo la giurisprudenza, in tema di mantenimento dei figli nati da genitori non coniugati, alla luce del disposto di cui all'art. 337-ter comma 4 c.c., anche un accordo negoziale intervenuto tra i genitori non coniugati e non conviventi, al fine di disciplinare le modalità di contribuzione degli stessi ai bisogni e necessità dei figli, è riconosciuto valido come espressione dell'autonomia privata e pienamente lecito nella materia, non essendovi necessità di un'omologazione o controllo giudiziale preventivo;
tuttavia, avendo tale accordo ad oggetto
l'adempimento di un obbligo ex lege, l'autonomia contrattuale delle parti assolve allo scopo solo di regolare le concrete modalità di adempimento di una prestazione comunque dovuta ed incontra un limite, sotto il profilo della perdurante e definitiva vincolatività fra le parti del negozio concluso, nell'effettiva corrispondenza delle pattuizioni in esso contenute all'interesse morale e materiale della prole;
l'accordo, benché valido, e pure in assenza di un sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche dei genitori, non preclude al giudice che sia chiamato
a valutarne la rispondenza agli obblighi di mantenimento del figlio, e che lo reputi inidoneo o insufficiente allo scopo, di integrarlo e/o di modificarlo”, affermando quindi che “nel caso di specie, alla luce della giurisprudenza citata, si deve anzitutto ritenere che l'accordo tra le parti del 18.12.2018 sia valido ed efficace, ancorché non omologato;
d'altro canto, non vi
è prova alcuna del fatto che la sia stata in qualche modo costretta a stipulare il CP_1
contratto contro la sua volontà”.
Dunque, il Tribunale di Siena, affermando la validità dell'accordo del
18.12.2018, ha modificato, a decorrere dal 27.02.2023, il regime di mantenimento dei figli delle odierne parti.
Inoltre, risulta che ha proposto impugnazione avverso il Controparte_1
decreto del Tribunale di Siena, dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, la quale, con decreto del 09.08.2024, ha parzialmente riformato il decreto del
Tribunale di Siena, riducendo il mantenimento dovuto da a Controparte_1
200,00 euro (cfr. decreto depositato il 17.09.2024 da parte convenuta).
In particolare, va osservato che l'appellante aveva contestato la decisione del tribunale senese, anche in ragione del fatto che esso aveva ritenuto valido ed efficace l'accordo del 18.12.2018.
Ebbene, la Corte d'Appello di Firenze, in relazione all'accordo del 18.12.2018, ha stabilito che “L'appellante ha individuato i provvedimenti che hanno, prima del decreto impugnato, stabilito i mantenimenti dei figli e e tra questi vi è Per_2 Per_1
proprio la scrittura privata del 2018 e il successivo atto notarile di adempimento della stessa ai rogiti del notaio Dunque, la stessa ricorrente ha sancito la validità della suddetta Per_4
scrittura privata. Contestata è la circostanza secondo cui il Notaio avrebbe chiarito che la rinuncia contenuta nella suddetta scrittura privata sarebbe stata nulla. Le parti stesse non hanno mai ritenuto le rinunce presenti nella scrittura del 2018 prive di effetto. Il contenuto della scrittura del 2018 è evidentemente duplice: 1) transazione dei crediti pregressi e chiusura dei giudizi all'epoca pendenti;
2) nuova regolamentazione dei mantenimenti dei figli ai sensi dell'art. 9 della scrittura privata del 2018 ex art. 337 ter co. 4 c.c. in sostituzione del decreto del Tribunale di Siena. Le parti hanno rispettato per quasi cinque anni la scrittura privata del 2018 e non hanno pattuito espressamente alcun mantenimento perché non ve ne era necessità. Di fatto, né la né hanno mai adito il Tribunale CP_1 Per_2
per la modifica delle condizioni della scrittura. La rileva che il dal 2018 CP_1 Pt_1
avrebbe corrisposto modeste somme nei confronti dei figli, ma tale regime era quello pattuito nella scrittura. La scrittura privata del 2018, contrariamente a quanto dedotto dalla controparte, non porta nessuna rinuncia a crediti futuri” e che “Circa la validità della scrittura del 2018, controparte ammette che i genitori possano contrarre accordi ai sensi dell'art. 337-ter co. 4 c.c., ma ritiene che tale facoltà non sia possibile ove sia già intervenuto un provvedimento giudiziale, richiamando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non collocatario sussiste finché non intervenga una modifica giudiziale: tale principio, seppur vero, non è applicabile al caso in esame, in quanto il decreto VG 1207/2017 è stato modificato su accordo delle parti con la scrittura privata del 2018, mentre l'art. 710 cpc non è applicabile alla fattispecie perché fa riferimento espresso alla modifica di provvedimenti riguardanti la prole che siano conseguenti alla separazione”.
Così ricostruiti i fatti di causa, deve rilevarsi che con il precetto opposto, la parte convenuta ha azionato il decreto del Tribunale di Siena del 23.02.2018 e ha allegato il mancato pagamento degli assegni di mantenimento relativi alla figlia dal mese di luglio del 2018 fino al luglio 2023, e degli assegni di Per_2
mantenimento relativi al figlio dal settembre del 2018 al febbraio Per_1
del 2023, dando atto del pagamento di circa 300,00 euro ad opera dell'attore.
L'attore ha eccepito l'inidoneità del titolo esecutivo azionato a fondare l'azione esecutiva della convenuta, in quanto superato dall'accordo del
18.12.2018, tenuto conto altresì della regolazione pattizia dei crediti precedenti, e, in subordine, ha eccepito la prescrizione dei crediti, invocando la prescrizione quinquennale dei crediti da mantenimento dei figli a decorrere dalla data di notificazione del precetto.
Ciò posto, la parte convenuta non contesta che l'accordo del 18.12.2018 abbia definitivamente regolato i crediti litigiosi maturati fino al dicembre del 2018, ma contesta l'idoneità dell'accordo del 18.12.2018 a modificare le condizioni contenute nel decreto del Tribunale di Siena del 23.02.2018, non essendo ammissibili rinunce al mantenimento futuro e non rilevando gli accordi tra i genitori di modifica di condizioni di mantenimento se l'accordo non è recepito in un provvedimento giudiziale, richiamando i principi espressi dalla
Cassazione Civile nella sentenza n. 27602/2020.
Ebbene, l'opposizione dell'attore è fondata e va accolta.
Sul punto, deve affermarsi la validità ed efficacia dell'accordo modificativo delle condizioni di mantenimento dei figli e , contenuto Per_2 Per_1
nella scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 18.12.2018.
Va osservato che, ai sensi dell'art. 337-ter comma 4 c.c., il Giudice regola il mantenimento dei figli, “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti”.
La recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che “In tema di mantenimento dei figli nati da genitori non coniugati, alla luce del disposto di cu all'art.337 ter comma 4 c.c., anche un accordo negoziale intervenuto tra i genitori non coniugati e non conviventi, al fine di disciplinare le modalità di contribuzione degli stessi ai bisogni e necessità dei figli, è riconosciuto valido come espressione dell'autonomia privata e pienamente lecito nella materia, non essendovi necessità di un'omologazione o controllo giudiziale preventivo;
tuttavia, avendo tale accordo ad oggetto l'adempimento di un obbligo "ex lege",
l'autonomia contrattuale delle parti assolve allo scopo solo di regolare le concrete modalità di adempimento di una prestazione comunque dovuta ed incontra un limite, sotto il profilo della perdurante e definitiva vincolatività fra le parti del negozio concluso, nell'effettiva corrispondenza delle pattuizioni in esso contenute all'interesse morale e materiale della prole”
(Cass. Civ. n. 663/2022). Dunque, in coerenza con il dato codicistico, l'accordo con cui due genitori intendano regolare il mantenimento dei figli è del tutto legittimo, fermo restando il rispetto dei criteri inderogabili di contenuto stabiliti dall'art. 337-ter c.p.c.
Inoltre, non appare condivisibile quanto affermato dalla parte convenuta in relazione al fatto che un accordo tra genitori sarebbe ammissibile, ove intervenga in assenza di pregressi provvedimenti giudiziali, mentre, nel caso in cui il mantenimento sia stato già regolato con provvedimento giudiziale, ogni eventuale accordo modificativo dei genitori sarebbe efficace solo se recepito in un apposito provvedimento del Tribunale.
Sul punto, va rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto ammissibili, in linea generale, accordi modificativi di condizioni precedentemente stabilite in provvedimenti giudiziali, affermando, in relazione agli accordi tra coniugi, che “Gli accordi tra i coniugi modificativi delle disposizioni contenute nel decreto di omologazione della separazione ovvero nell'ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c., trovando legittimo fondamento nell'art. 1322 c.c., sono validi ed efficaci, anche a prescindere dal procedimento ex art. 710 c.p.c., qualora non superino i limiti di derogabilità posti dall'art. 160 c.c. e purché non interferiscano con l'accordo omologato ma ne specifichino il contenuto con disposizioni maggiormente rispondenti agli interessi ivi tutelati” (Cass. Civ. n. 298/2016; Cass. Civ. n. 5829/1998; Cass. Civ. n.
7029/1997; Cass. Civ. n. 657/1994).
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto ammissibile anche l'accordo tra i coniugi, in vista di successivo divorzio, volto a regolare il mantenimento dei figli (cfr. Cass. Civ. n. 5065/2021: “In tema di accordi conclusi in vista del divorzio, è valido il patto stipulato tra i coniugi per la disciplina della modalità di corresponsione dell'assegno di mantenimento, che preveda il versamento da parte del genitore obbligato direttamente al figlio di una quota del contributo complessivo di cui risulta beneficiario l'altro genitore”). Alla luce dei principi richiamati, deve ritenersi valido ed efficace un accordo concluso tra i genitori, dopo l'emanazione di un provvedimento giudiziale volto a regolare il mantenimento della prole, non occorrendo al detto scopo alcuna omologazione o recepimento giudiziale.
Né rileva il precedente di legittimità richiamato dalla convenuta (Cass. Civ. n.
27602/2020: “Con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione o divorzio, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 c.p.c. o del divorzio di cui all'art.
9 della legge n. 898 del 1970”), concernendo il principio espresso in tale precedente il caso in cui si invochi, in sede di opposizione a precetto, una modifica delle condizioni di mantenimento, senza che la stessa sia stata disposta nelle forme di legge, mentre nel caso di specie, la modifica delle condizioni di mantenimento c'è stata ed è avvenuta con l'accordo sopra richiamato.
Alla luce delle considerazioni svolte, deve ritenersi valido l'accordo del
18.12.2018 con cui le parti hanno rimodulato le condizioni di mantenimento dei figli, superando le previsioni del decreto del Tribunale di Siena del
23.02.2018.
Né l'accordo di modifica del 18.12.2018 ha importato rinunce a diritti futuri, avendo le parti solamente modificato il previgente regime di mantenimento, come confermato anche dalla Corte d'Appello di Firenze nel decreto del
09.08.2024 (secondo cui “La scrittura privata del 2018, contrariamente a quanto dedotto dalla controparte, non porta nessuna rinuncia a crediti futuri”).
Ad ogni modo, va osservato che sulla questione della validità dell'accordo del
18.12.2018 e della idoneità dello stesso a modificare validamente le condizioni stabilite nel decreto del 2018 del Tribunale di Siena si sono pronunciati il Tribunale di Siena con il decreto dell'08.11.2023, che ha esplicitamente affermato la validità dell'accordo suddetto e, accogliendo la domanda dell'odierno attore di modifica delle condizioni di mantenimento contenute nell'accordo, ha implicitamente riconosciuto in questo una valida fonte di regolazione del mantenimento dei figli delle odierne parti.
Inoltre, la validità e l'idoneità dell'accordo del 18.12.2018 a modificare le condizioni di mantenimento dei figli sono state confermate dal decreto della
Corte di Appello di Firenze del 09.08.2024, che ha confermato sul punto il decreto del Tribunale di Siena, come evidenziato in precedenza.
Le pronunce in esame, che questo Tribunale non può in alcun modo sindacare, assumono rilievo dirimente nel presente giudizio di opposizione esecutiva, contenendo accertamenti incidenti sulla questione della esistenza del titolo esecutivo azionato dalla convenuta.
Alla luce delle considerazioni svolte, deve ritenersi che il titolo esecutivo posto a fondamento del precetto opposto, il decreto del Tribunale di Siena del
23.02.2018, abbia perduto efficacia con la conclusione dell'accordo del
18.12.2018 che ha rimodulato le condizioni di mantenimento dei figli delle parti e le condizioni contenute nell'accordo Persona_2 Persona_3
sono state successivamente modificate, a decorrere dal 27.02.2023 dal decreto del Tribunale di Siena dell'08.11.2023, come modificato dal decreto del
09.08.2024 della Corte d'Appello di Firenze.
A questo punto, va osservato che, come evidenziato in precedenza, non è controverso tra le parti che l'accordo del 18.12.2018 abbia regolato i crediti relativi al mantenimento maturati fino al dicembre del 2018, avendo la convenuta contestato la sola idoneità dell'accordo a regolare per il futuro il mantenimento dei figli e non anche la validità dello stesso nel regolare la sorte dei crediti maturati fino al dicembre del 2018. Ne consegue che i crediti maturati fino al dicembre del 2018 e regolati con l'accordo del 18.12.2018 non sono suscettibili di essere oggetto di domanda di adempimento ad opera della convenuta.
A questo punto, deve rilevarsi che non è condivisibile quando dedotto dalla convenuta, secondo cui l'accordo suddetto, da qualificarsi come preliminare di compravendita, è stato superato dall'atto di compravendita del 10.05.2019 in precedenza richiamato, in cui non è stato ribadito l'accordo sul mantenimento contenuto in quello del 18.12.2018, sicché tutte le clausole di questo non riprodotte specificamente nel contratto di compravendita sono da intendersi caducate.
Va osservato che l'atto di cessione della quota del 10.05.2019 non costituisce un atto di esecuzione di un preliminare, bensì un negozio a scopo solutorio, con cui le parti hanno dato esecuzione alle obbligazioni assunte con l'accordo del 18.12.2018, con cui hanno definito le reciproche pendenze, sicché il trasferimento della quota è solo un elemento di una ampia fattispecie volta a regolare i reciproci rapporti pendenti tra le parti, tanto che lo stesso accordo del 18.12.2018 pone il trasferimento della quota di proprietà ad opera dell'attore come condizione di sua efficacia, come evidenziato in precedenza.
Dunque, la deduzione operata dalla convenuta non appare condivisibile.
Per ciò che attiene ai crediti di mantenimento sorti dal gennaio del 2019 fino al 27.02.2023, gli stessi sono regolati dall'accordo del 18.12.2018, come confermato dai decreti richiamati del Tribunale di Siena dell'08.11.2023 e della
Corte d'Appello di Firenze del 09.08.2024.
I crediti per mantenimento, sorti dal 27.02.2023 in poi, sono regolati dai richiamati decreti.
Alla luce dei rilievi svolti, deve ritenersi che non sussista il diritto della convenuta di agire in esecuzione forzata nei confronti dell'attore in base al decreto del Tribunale di Siena del 23.02.2018, essendo infondata la richiesta di adempimento per i crediti del 2018 e non essendo idoneo il titolo esecutivo azionato per esigere eventuali crediti maturati dal 2019.
Per tali motivi, la domanda di parte attrice è fondata e va accolta, sicché va dichiarata la nullità del precetto opposto, non sussistendo il diritto della convenuta di agire in via esecutiva nei confronti dell'attore per il credito oggetto di precetto, in base al titolo esecutivo azionato, restando assorbita ogni altra questione posta dalle parti alla luce del principio della ragione più liquida, che consente al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una eventuale questione pregiudiziale (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 9936/2014).
Va respinta l'istanza di parte attrice per la condanna della convenuta al risarcimento del danno per lite temeraria, in quanto la complessità della vicenda processuale che ha coinvolto le parti e la novità delle questioni poste nel presente giudizio escludono ogni ipotesi di addebito a carico della convenuta.
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti, dovendosi ridurre al minimo il compenso per la fase istruttoria, non essendo state assunte prove, con conseguente inaccoglibilità delle richieste svolte sul punto dal difensore di parte attrice con la nota spese depositata, e del valore della controversia, da desumersi dal valore del credito oggetto di precetto (Art. 17 c.p.c.).
Non può accogliersi la richiesta del difensore di parte attrice per la liquidazione del compenso ai sensi degli artt. 669bis e ss. c.p.c., per il sub procedimento in cui è stata decisa l'istanza di sospensione di parte attrice, essendo tale decisione di natura cautelare sui generis, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni sul rito cautelare uniforme (cfr. Cass. Civ.
S.U. n. 19889/2019) e comunque non avendo svolto le parti attività peculiari, essendosi fondata la valutazione dell'istanza di sospensione sulle difese principali operate dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1898/2023 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) in accoglimento della domanda di parte attrice, dichiara la nullità del precetto opposto, non sussistendo il diritto della convenuta di agire in via esecutiva nei confronti dell'attore per il credito in esso intimato, alla luce del titolo esecutivo azionato;
2) respinge la domanda di condanna per lite temeraria proposta da parte attrice;
3) condanna la parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore della parte attrice che si liquidano nella somma di 786,00 euro a titolo di esborsi e nella somma di 11.268,00 a titolo di compensi, oltre spese generali al
15%, CPA e IVA se dovuti, da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Grosseto, 15.04.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia