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Sentenza 15 maggio 2024
Sentenza 15 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/05/2024, n. 3510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3510 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI Il Giudice del Tribunale di Napoli, dr. Elisa Tomassi, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti in sostituzione della udienza del 14.5.2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n.3485/2023 R.G. Lav.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Cacciapuoti Parte_1
RICORRENTE E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente depositato, la ricorrente di cui in epigrafe espone che è docente non di ruolo della scuola dell'infanzia, risultando inserita nella III fascia della graduatoria d'istituto e svolgendo incarichi di supplenza temporanee;
che l'ultimo contratto di lavoro sottoscritto è quello relativo al servizio prestato presso l'
[...]
di con contratto fino al 30.06.2023; assume di avere
Organizzazione_1 Org_1 prestato servizio didattico in virtù di successivi contratti a tempo determinato per l'a.s. 2020/21 e in particolare:
contratto con decorrenza dal giorno 29.10.2020 al 24.11.2020, per un posto su Minorati Psicofisici presso l' ” di Torre Org_2 Organizzazione_1 Org_3
del Greco (Na), per 25 ore settimanali;
contratto con decorrenza dal giorno 25.11.2020 al 24.12.2020, per un posto su Sost. Minorati Psicofisici presso l' ” di Torre
Organizzazione_1 Org_3
del Greco (Na), per 25 ore settimanali;
contratto con decorrenza dal giorno 25.12.2020 al 23.01.2021, per un posto su Sost. Minorati Psicofisici presso l' ” di Torre
Organizzazione_1 Org_3
del Greco (Na), per 25 ore settimanali;
contratto con decorrenza dal giorno 24.01.2021 al 22.02.2021, per un posto su Sost. Minorati Psicofisici presso l' ” di Torre
Organizzazione_1 Org_3
del Greco (Na), per 25 ore settimanali;
contratto con decorrenza dal giorno 23.02.2021 al 24.03.2021, per un posto su Sost. Minorati Psicofisici presso l' ” di Torre
Organizzazione_1 Org_3
del Greco (Na), per 25 ore settimanali;
contratto con decorrenza dal giorno 25.03.2021 al 22.04.2021, per un posto su Sost. Minorati Psicofisici presso l' ” di Torre Organizzazione_1 Org_3 del Greco (Na), per 25 ore settimanali;
contratto con decorrenza dal giorno 23.04.2021 al 22.06.2021, per un posto su Sost. Minorati Psicofisici presso l' ” di Torre Organizzazione_1 Org_3 del Greco (Na), per 25 ore settimanali;
contratto con decorrenza dal giorno 23.06.2021 al 30.06.2021, per un posto su Sost. Minorati Psicofisici presso l' ” di Torre Organizzazione_1 Org_3 del Greco (Na), per 25 ore settimanali. Afferma di non avere ricevuto la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNL del 15.03.2011. Contesta la previsione secondo cui l'emolumento è stato riconosciuto solo in favore dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato, in violazione del principio di non discriminazione così come armonizzato e recepito dall' ordinamento sulla base della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee in numerose sentenze. Rimarca che le attività d'insegnamento svolte hanno comportato un'assoluta identità di mansioni e obblighi contrattuali rispetto al servizio scolastico svolto dai colleghi con contratto a tempo indeterminato. Tanto premesso, conclude chiedendo: “Accertare e dichiarare la violazione in cui è incorsa l'Amministrazione resistente in ordine alla mancata corresponsione, in favore della ricorrente, per l'anno scolastico 2020- 2021, della retribuzione professionale docenti;
accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento ed alla corresponsione della retribuzione professionale docenti, per i predetti anni scolastici, così come disciplinata e calcolata sulla base dell'attuale CCNL 2016 2018, anche in virtù di quanto recentemente sancito dalla Corte di Cassazione con Ordinanza n. 20015/2018”, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si è costituito il resistente, eccependo la mancata spettanza di quanto CP_1 richiesto, per le ragioni indicate in memoria difensiva, in particolare tenuto conto del fatto che l'emolumento richiesto non compete ai soggetti che effettuano supplenze brevi, temporanee e saltuarie, compresi i supplenti con contratto fino al termine delle lezioni per la sostituzione di docenti che a qualsiasi titolo devono essere sostituiti;
rileva che la ratio della norma deve essere coordinata, innanzitutto, con la scelta politico- economica del contenimento della spesa pubblica;
ha sostenuto la mancata violazione della direttiva comunitaria 1999/70/C, la quale non esige che i lavoratori a tempo determinato siano sempre equiparati a quelli a tempo indeterminato ma prevede, infatti, che, in presenza di
“ragioni oggettive”, il legislatore nazionale possa differenziare la posizione delle due categorie di soggetti;
rimarca che la stessa Corte di Giustizia ha ritenuto che la
2 differenziazione del trattamento dei docenti a tempo determinato sia giustificata dal fatto che la loro esperienza professionale non può essere interamente comparata a quella dei colleghi dipendenti pubblici assunti mediante concorso. Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso .
All'udienza del 14.5.2024, tenutasi nella forma cartolare come da decreto comunicato alle parti, verificato il regolare deposito delle note di trattazione scritta a opera dei procuratori delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza, di cui è stata disposta la comunicazione.
In via preliminare va osservato che vi è giurisdizione del G.O., atteso che il giudizio ha ad oggetto la misura del trattamento economico del personale impiegato presso la P.A. in ragione di rapporti di lavoro a tempo determinato;
vi è competenza territoriale del Giudice adito, in quanto l'ultima sede di lavoro in cui la ricorrente è stato addetta rientra nel circondario del Tribunale di Napoli ex art. 413, 5° comma c.pc.
Nel merito il ricorso è fondato e va pertanto accolto, conformemente a quanto ritenuto da altro magistrato della sezione, al cui precedente si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att
. c.p.c. ( sentenza 4602/22, g.l. dr. Lazzara). Va rilevato che l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con
l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive " ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 ". Nei commi successivi, la medesima norma, ha disciplinato le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”. Tale ultima disposizione individua i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante per l'intera durata dell'anno scolastico o fino alla fine delle lezioni, con esclusione degli altri rapporti di lavoro a tempo determinato.
3 La ricorrente lamenta disparità di trattamento, sotto il profilo retributivo, tra insegnanti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato ed un evidente contrasto con clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee in numerose sentenze. Detta clausola stabilisce al 1° comma: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Il principio di non discriminazione, tipizzato dalla clausola 4 punto 1 dell'Accordo Quadro, richiede che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato;
al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro occorre stabilire, conformemente alla clausola 4 punto 1 dell'Accordo Quadro, se si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile, tenuto conto di un insieme di fattori come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego. Viene quindi in rilievo la nozione di “ragioni oggettive” ai sensi della clausola 4 punto 1 dell'Accordo Quadro, la quale deve essere intesa nel senso che la differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato è giustificata solo dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego, nel particolare contesto in cui si inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale differenza risponda ad una reale necessità e sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Tali elementi possono risultare dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro. Nel caso in esame va condiviso quanto sostenuto dalla ricorrente secondo cui il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito in ragione dei compiti disimpegnati dal precario all'interno dell'amministrazione scolastica, ove la condizione di supplente
“temporaneo” non rileva sul piano delle attività disimpegnate ma solo sul piano dell'organizzazione del servizio svolto in relazione alla durata dell'incarico. Va menzionata la sentenza della Corte di Cassazione n.20015/2018 (condivisa anche nelle sentenze emesse da questa sezione del Tribunale di Napoli, allegate in atti), la cui motivazione si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., secondo cui “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio al personale docente ed educativo, senza differenziazione alcuna, abbia voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma
4 3dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999 deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
una interpretazione diversa potrebbe la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola. (…) .La tesi del
, secondo cui la R.P.D. è incompatibile con prestazioni di durata CP_1 temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che di seguito si enuncia "l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 " deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio". E ancora, come affermato dalla Cassazione nella più recente sentenza n. 27022/2021, va evidenziato che: “la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato (punto 34 sentenza c.d. Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche”. Ne consegue che deve optarsi per una interpretazione delle norme contrattuali che armonizzi la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto comunitario. Quanto alla fattispecie che occupa, è pacifico e documentato sulla base delle buste paga prodotte dalla ricorrente che il resistente non ha corrisposto l'emolumento CP_1 reclamato per il periodo sopra indicato nell'ambito dell'anno scolastico 202/2021, periodo del tutto continuativo, in cui la ricorrente stessa ha svolto gli incarichi di supplenze temporanee. Alla stregua di quanto esposto, in applicazione della fonte negoziale secondo cui il trattamento deve essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio", la ricorrente ha diritto al riconoscimento del beneficio richiesto, in proporzione all'attività prestata per i periodi sopra analiticamente indicati.
5 Di conseguenza, va dichiarato il diritto di alla corresponsione della Parte_1 retribuzione professionale docente in relazione agli incarichi di supplenze temporanee dedotti e documentati in atti. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022; liquidazione effettuata in misura minima tenuto conto della serialità della controversia, della formulazione della domanda di solo accertamento, dell'assenza di specifiche questioni fattuali e considerata l'attività difensiva effettivamente svolta, con attribuzione in favore dell'avv. Nicola Cacciapuoti anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara il diritto della ricorrente indicata in epigrafe alla corresponsione della retribuzione professionale docente prevista all'art. 7 del CCNL 15.3.2001 e computata secondo i criteri indicati sulla base dei CCNL vigenti, dovuta per l'anno scolastico 2020/21 relativamente ai seguenti periodi: dal 29.10.2020 al 24.11.2020, dal 25.11.2020 al 24.12.2020, dal 25.12.2020 al 23.01.2021, dal 24.01.2021 al 22.02.2021, dal 23.02.2021 al 24.03.2021, dal 25.03.2021 al 22.04.2021, dal 23.04.2021 al 22.06.2021, dal 23.06.2021 al 30.06.2021; condanna il al pagamento in Controparte_1 favore della ricorrente delle spese di lite, spese liquidate in € 1320,00, oltre rimborso del contributo unificato di euro 49,00, iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario. Si comunichi. Napoli, 15.5.2024 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Elisa Tomassi
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TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Cacciapuoti Parte_1
RICORRENTE E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente depositato, la ricorrente di cui in epigrafe espone che è docente non di ruolo della scuola dell'infanzia, risultando inserita nella III fascia della graduatoria d'istituto e svolgendo incarichi di supplenza temporanee;
che l'ultimo contratto di lavoro sottoscritto è quello relativo al servizio prestato presso l'
[...]
di con contratto fino al 30.06.2023; assume di avere
Organizzazione_1 Org_1 prestato servizio didattico in virtù di successivi contratti a tempo determinato per l'a.s. 2020/21 e in particolare:
contratto con decorrenza dal giorno 29.10.2020 al 24.11.2020, per un posto su Minorati Psicofisici presso l' ” di Torre Org_2 Organizzazione_1 Org_3
del Greco (Na), per 25 ore settimanali;
contratto con decorrenza dal giorno 25.11.2020 al 24.12.2020, per un posto su Sost. Minorati Psicofisici presso l' ” di Torre
Organizzazione_1 Org_3
del Greco (Na), per 25 ore settimanali;
contratto con decorrenza dal giorno 25.12.2020 al 23.01.2021, per un posto su Sost. Minorati Psicofisici presso l' ” di Torre
Organizzazione_1 Org_3
del Greco (Na), per 25 ore settimanali;
contratto con decorrenza dal giorno 24.01.2021 al 22.02.2021, per un posto su Sost. Minorati Psicofisici presso l' ” di Torre
Organizzazione_1 Org_3
del Greco (Na), per 25 ore settimanali;
contratto con decorrenza dal giorno 23.02.2021 al 24.03.2021, per un posto su Sost. Minorati Psicofisici presso l' ” di Torre
Organizzazione_1 Org_3
del Greco (Na), per 25 ore settimanali;
contratto con decorrenza dal giorno 25.03.2021 al 22.04.2021, per un posto su Sost. Minorati Psicofisici presso l' ” di Torre Organizzazione_1 Org_3 del Greco (Na), per 25 ore settimanali;
contratto con decorrenza dal giorno 23.04.2021 al 22.06.2021, per un posto su Sost. Minorati Psicofisici presso l' ” di Torre Organizzazione_1 Org_3 del Greco (Na), per 25 ore settimanali;
contratto con decorrenza dal giorno 23.06.2021 al 30.06.2021, per un posto su Sost. Minorati Psicofisici presso l' ” di Torre Organizzazione_1 Org_3 del Greco (Na), per 25 ore settimanali. Afferma di non avere ricevuto la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNL del 15.03.2011. Contesta la previsione secondo cui l'emolumento è stato riconosciuto solo in favore dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato, in violazione del principio di non discriminazione così come armonizzato e recepito dall' ordinamento sulla base della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee in numerose sentenze. Rimarca che le attività d'insegnamento svolte hanno comportato un'assoluta identità di mansioni e obblighi contrattuali rispetto al servizio scolastico svolto dai colleghi con contratto a tempo indeterminato. Tanto premesso, conclude chiedendo: “Accertare e dichiarare la violazione in cui è incorsa l'Amministrazione resistente in ordine alla mancata corresponsione, in favore della ricorrente, per l'anno scolastico 2020- 2021, della retribuzione professionale docenti;
accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento ed alla corresponsione della retribuzione professionale docenti, per i predetti anni scolastici, così come disciplinata e calcolata sulla base dell'attuale CCNL 2016 2018, anche in virtù di quanto recentemente sancito dalla Corte di Cassazione con Ordinanza n. 20015/2018”, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si è costituito il resistente, eccependo la mancata spettanza di quanto CP_1 richiesto, per le ragioni indicate in memoria difensiva, in particolare tenuto conto del fatto che l'emolumento richiesto non compete ai soggetti che effettuano supplenze brevi, temporanee e saltuarie, compresi i supplenti con contratto fino al termine delle lezioni per la sostituzione di docenti che a qualsiasi titolo devono essere sostituiti;
rileva che la ratio della norma deve essere coordinata, innanzitutto, con la scelta politico- economica del contenimento della spesa pubblica;
ha sostenuto la mancata violazione della direttiva comunitaria 1999/70/C, la quale non esige che i lavoratori a tempo determinato siano sempre equiparati a quelli a tempo indeterminato ma prevede, infatti, che, in presenza di
“ragioni oggettive”, il legislatore nazionale possa differenziare la posizione delle due categorie di soggetti;
rimarca che la stessa Corte di Giustizia ha ritenuto che la
2 differenziazione del trattamento dei docenti a tempo determinato sia giustificata dal fatto che la loro esperienza professionale non può essere interamente comparata a quella dei colleghi dipendenti pubblici assunti mediante concorso. Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso .
All'udienza del 14.5.2024, tenutasi nella forma cartolare come da decreto comunicato alle parti, verificato il regolare deposito delle note di trattazione scritta a opera dei procuratori delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza, di cui è stata disposta la comunicazione.
In via preliminare va osservato che vi è giurisdizione del G.O., atteso che il giudizio ha ad oggetto la misura del trattamento economico del personale impiegato presso la P.A. in ragione di rapporti di lavoro a tempo determinato;
vi è competenza territoriale del Giudice adito, in quanto l'ultima sede di lavoro in cui la ricorrente è stato addetta rientra nel circondario del Tribunale di Napoli ex art. 413, 5° comma c.pc.
Nel merito il ricorso è fondato e va pertanto accolto, conformemente a quanto ritenuto da altro magistrato della sezione, al cui precedente si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att
. c.p.c. ( sentenza 4602/22, g.l. dr. Lazzara). Va rilevato che l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con
l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive " ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 ". Nei commi successivi, la medesima norma, ha disciplinato le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”. Tale ultima disposizione individua i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante per l'intera durata dell'anno scolastico o fino alla fine delle lezioni, con esclusione degli altri rapporti di lavoro a tempo determinato.
3 La ricorrente lamenta disparità di trattamento, sotto il profilo retributivo, tra insegnanti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato ed un evidente contrasto con clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee in numerose sentenze. Detta clausola stabilisce al 1° comma: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Il principio di non discriminazione, tipizzato dalla clausola 4 punto 1 dell'Accordo Quadro, richiede che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato;
al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro occorre stabilire, conformemente alla clausola 4 punto 1 dell'Accordo Quadro, se si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile, tenuto conto di un insieme di fattori come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego. Viene quindi in rilievo la nozione di “ragioni oggettive” ai sensi della clausola 4 punto 1 dell'Accordo Quadro, la quale deve essere intesa nel senso che la differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato è giustificata solo dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego, nel particolare contesto in cui si inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale differenza risponda ad una reale necessità e sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Tali elementi possono risultare dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro. Nel caso in esame va condiviso quanto sostenuto dalla ricorrente secondo cui il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito in ragione dei compiti disimpegnati dal precario all'interno dell'amministrazione scolastica, ove la condizione di supplente
“temporaneo” non rileva sul piano delle attività disimpegnate ma solo sul piano dell'organizzazione del servizio svolto in relazione alla durata dell'incarico. Va menzionata la sentenza della Corte di Cassazione n.20015/2018 (condivisa anche nelle sentenze emesse da questa sezione del Tribunale di Napoli, allegate in atti), la cui motivazione si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., secondo cui “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio al personale docente ed educativo, senza differenziazione alcuna, abbia voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma
4 3dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999 deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
una interpretazione diversa potrebbe la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola. (…) .La tesi del
, secondo cui la R.P.D. è incompatibile con prestazioni di durata CP_1 temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che di seguito si enuncia "l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 " deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio". E ancora, come affermato dalla Cassazione nella più recente sentenza n. 27022/2021, va evidenziato che: “la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato (punto 34 sentenza c.d. Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche”. Ne consegue che deve optarsi per una interpretazione delle norme contrattuali che armonizzi la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto comunitario. Quanto alla fattispecie che occupa, è pacifico e documentato sulla base delle buste paga prodotte dalla ricorrente che il resistente non ha corrisposto l'emolumento CP_1 reclamato per il periodo sopra indicato nell'ambito dell'anno scolastico 202/2021, periodo del tutto continuativo, in cui la ricorrente stessa ha svolto gli incarichi di supplenze temporanee. Alla stregua di quanto esposto, in applicazione della fonte negoziale secondo cui il trattamento deve essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio", la ricorrente ha diritto al riconoscimento del beneficio richiesto, in proporzione all'attività prestata per i periodi sopra analiticamente indicati.
5 Di conseguenza, va dichiarato il diritto di alla corresponsione della Parte_1 retribuzione professionale docente in relazione agli incarichi di supplenze temporanee dedotti e documentati in atti. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022; liquidazione effettuata in misura minima tenuto conto della serialità della controversia, della formulazione della domanda di solo accertamento, dell'assenza di specifiche questioni fattuali e considerata l'attività difensiva effettivamente svolta, con attribuzione in favore dell'avv. Nicola Cacciapuoti anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara il diritto della ricorrente indicata in epigrafe alla corresponsione della retribuzione professionale docente prevista all'art. 7 del CCNL 15.3.2001 e computata secondo i criteri indicati sulla base dei CCNL vigenti, dovuta per l'anno scolastico 2020/21 relativamente ai seguenti periodi: dal 29.10.2020 al 24.11.2020, dal 25.11.2020 al 24.12.2020, dal 25.12.2020 al 23.01.2021, dal 24.01.2021 al 22.02.2021, dal 23.02.2021 al 24.03.2021, dal 25.03.2021 al 22.04.2021, dal 23.04.2021 al 22.06.2021, dal 23.06.2021 al 30.06.2021; condanna il al pagamento in Controparte_1 favore della ricorrente delle spese di lite, spese liquidate in € 1320,00, oltre rimborso del contributo unificato di euro 49,00, iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario. Si comunichi. Napoli, 15.5.2024 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Elisa Tomassi
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