Articolo 10 della Legge 7 marzo 2001, n. 62
Articolo 9Articolo 11
Versione
5 aprile 2001
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Versione
6 maggio 2004
Art. 10. (( (Messaggi pubblicitari di promozione
del libro e della lettura) )) (( 1. I messaggi pubblicitari facenti parte di iniziative, promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori editoriali e librai, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura, trasmessi gratuitamente o a condizioni di favore da emittenti televisive e radiofoniche pubbliche e private, non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui a ll' articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223 , e successive modificazioni. ))
Entrata in vigore il 6 maggio 2004
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