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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 17/04/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati: Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1388/2024 degli affari di volontaria giurisdizione promosso da
(cf: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
(cf: ), nato a [...] l'[...], entrambi Controparte_1 C.F._2 rappresentati e difesi, giusta procura alle liti in atti, dall' avv. Maria Lavinia Benigno, presso il cui studio, sito a Palermo in viale delle Alpi n. 113, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
avente ad oggetto: separazione su ricorso congiunto;
conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 7.3.2025 (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc depositato in data 13.7.2024, ed Parte_1 CP_1 premettendo di aver contratto matrimonio concordatario il 16.4.2005 a Roma -
[...] trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 198, parte II, serie A1, dell'anno 2005 - dal quale non sono nati figli, hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale secondo le condizioni concordate, non prevedendo, nello specifico, alcun obbligo di mantenimento reciproco. Nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 24.12.2024, fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione, le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermando la volontà di non volersi riconciliare e di addivenire alla separazione secondo le condizioni indicate nel ricorso introduttivo. Con ordinanza del 10.3.2025, preso atto dei chiarimenti forniti dalle parti in ordine alla nascita di figli in corso di matrimonio, il procedimento è stato dunque posto in decisione. Orbene, ad avviso del Tribunale, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione personale dei coniugi alle condizioni compiutamente indicate dalle parti e che in questa sede devono intendersi integralmente richiamate e trascritte, avendo le stesse dato atto del venir meno della comunione materiale e spirituale.
Siffatte condizioni non sono contrarie al buon costume, né all'ordine pubblico, né alle disposizioni di legge.
L'introduzione del procedimento su ricorso congiunto e l'ammissione di entrambe le parti al patrocinio a spese dello stato fanno sì che nulla debba disporsi sulle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale omologa la separazione consensuale tra e lle Parte_1 Controparte_1 condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 13.7.2024, confermate nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 7.3.2025, da intendersi qui integralmente richiamate;
nulla sulle spese.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369. Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio dell'1 aprile 2025
Il Giudice rel. Il Presidente Maria Margiotta Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.