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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/04/2025, n. 1677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1677 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Francesco MICELA Presidente dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 16117 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023
TRA
, nato a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Solito, presso il cui studio a Palermo, via
Vincenzo Di MA n. 29, è elettivamente domiciliato ricorrente
E
, nata a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Sollima, presso il cui studio a Palermo, via V,Zo
Errante n. 10/A, è elettivamente domiciliata resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione e divorzio ex art. 473bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 02/04/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza segue a quella non definitiva n. 2942/2024, emessa da questo
Tribunale il 22-23/05/2024, con cui è stata pronunciata la separazione dei coniugi.
2. Relativamente all'affidamento dei figli minori MA, nato a [...] il [...] e
, nato a [...] il [...], va ricordato che nel 2022 veniva avviato un Per_1
procedimento innanzi al Tribunale per i Minorenni di Palermo, nel corso del quale veniva disposta la presa in carico della resistente, affetta da patologia psichiatrica, da parte del Pt_2
1
[...] e conferito incarico al Servizio Sociale, al Consultorio familiare, al servizio di N.P.I. ed allo
Spazio Neutro per incontri madre-figli; il procedimento veniva archiviato con provvedimento del 14/07/2023.
Instaurato il presente giudizio di separazione-divorzio, all'udienza di comparizione del
06/05/2024 sono state ascoltate le parti.
Il ricorrente ha dichiarato: “attualmente mia moglie vive con i suoi genitori, vede i nostri figli ogni quindici giorni a casa dei suoi genitori, rimangono là per due giorni, in particolare
sta con la mamma dal sabato a pranzo e fino alla domenica sera mentre MA dal Per_1
venerdì alla domenica sera;
i rapporti tra madre e figli sono buoni;
inoltre vede MA anche ogni sabato mattina, sempre a casa dei suoi genitori;
attualmente i rapporti tra me e mia moglie sono buoni;
questo accordo circa i modi e i tempi di frequentazione madre/figli è stato trovato insieme, gli incontri presso lo spazio neutro non avvengono più, il procedimento presso il Tribunale per i Minorenni è stato archiviato;
al momento io e i miei figli abbiamo trovato il nostro equilibrio”.
La resistente ha dichiarato: “vivo a casa dei miei genitori, mio padre è pensionato, mia madre ha 76 anni e mio padre ne deve fare 80; vedo i miei figli, per esempio oggi pomeriggio vengono da me e cenano da me;
inoltre abbiamo fatto una settimana l'uno, poi se i bambini voglio venire a casa possono venire;
i rapporti con i miei figli sono buoni, ogni giorno li chiamo al telefono”.
Con ordinanza provvisoria del 22/05/2024 è stato disposto l'affidamento esclusivo dei minori al padre, con diritto della madre di incontrarli secondo il regime già attuato dalle stesse parti.
E' stato, inoltre, disposto l'aggiornamento delle condizioni di salute della resistente ed è emerso che la stessa, affetta da “Disturbo Schizoaffettivo in soggetto con Disturbo Istrionico di personalità”, ha intrapreso un percorso di cura e riabilitazione (dal mese di dicembre 2022 al dicembre 2023 ha effettuato un percorso terapeutico-riabilitavo presso la CTA "Maria
Sanfilippo" volto al recupero del funzionamento personale e sociale e delle abilità compromesse dalla patologia psichica” (…) la stessa ha ripreso gran parte dell'autonomia sia in termini relazionali che nella cura di sé (…) l'attuale condizione di vita, caratterizza da un impoverimento della rete relazionale nonché la convivenza con dei genitori anziani e la mancanza di altre figure di riferimento familiare o extra familiare a supporto, non favoriscono la progressione del suo livello globale di funzionamento”).
Il Consultorio familiare nella relazione del 15/11/2024 ha evidenziato: “La signora Pt_3 non è autonoma negli spostamenti anche brevi all'interno della città poiché è il padre
[...]
che la deve accompagnare perché la stessa mostra grandi resistenze a prendere i mezzi,
2 temendo di non riuscire a farlo o di perdersi (…) non sempre riesce a mantenere nel tempo la motivazione a svolgere attività che alimenterebbero il suo benessere quali la palestra (…)
Per lei, infatti, è molto difficile allinearsi su un progetto personale da costruire ex novo e che possa essere compatibile con la sua attuale condizione…la donna continui i percorsi di cura intrapresi con riferimento alla farmacoterapia e alla psicoterapia… fermi restando la compliance della signora con le terapie e il rispetto dei bisogni dei figli e del loro CP_1
superiore interesse - si esclude che le modalità di affido ad oggi adottate possano determinare una situazione pregiudizievole per e MA (…) l'affidamento esclusivo Per_1
al padre, in questo quadro, sembra essere una soluzione tutelante nei confronti dei minori in quanto, come detto, la signora presenta una condizione che la rende poco autonoma CP_1
in questa fase della sua vita….non vengono osservati ai colloqui elementi che suggeriscano la sussistenza di una carenza nella funzione riflessiva tale da compromettere un'adeguata comprensione dei bisogni dei figli e la capacità di leggerne gli stati mentali: il signor
è un genitore scrupoloso e attento, capace di esercitare una funzione protettiva e di Parte_1
indirizzare i figli in maniera normativa e, allo stesso modo, affettiva.
Orbene, sulla scorta di quanto evidenziato dai Servizi incaricati ed in considerazione delle condizioni di salute e di vita della resistente, affetta da patologie psichiche, deve confermarsi l'affidamento esclusivo dei minori al padre, da prevedersi nella forma rafforzata di cui all'art. 337 quater, comma 3, c.c., ovvero anche per le decisioni di maggior interesse.
La madre continuerà ad avere diritto ad incontrare i figli, secondo le modalità già messe in atto dalle parti, ovvero il week end a settimane alterne presso la casa dei genitori della stessa, dove ella vive;
tale regime perdura da diverso tempo e, come confermato dallo stesso ricorrente, non ha dato problemi di sorta, sicché deve ritenersi conforme all'interesse della prole;
peraltro, la resistente segue con assiduità le cure e vive con i genitori, che la coadiuvano anche nei giorni di permanenza dei figli presso la loro casa.
Quanto alle festività ed al periodo estivo, saranno le stesse parti a concordare di volta in volta le modalità di incontro madre-figli.
3. La casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, deve rimanere assegnata al ricorrente, quale genitore con cui convivono i figli minori, in attuazione delle esigenze di tutela dell'habitat domestico della prole, “inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare”.
4. Quanto al mantenimento dei due figli minori, il ricorrente non ha chiesto che la resistente venga onerata a versargli un contributo economico in denaro, ma che contribuisca direttamente alle esigenze dei figli nei tempi di permanenza con la stessa;
non ha chiesto
3 neanche una contribuzione della resistente alle spese straordinarie per la prole.
Co
(classe 1972) lavora alle dipendenze della società con una retribuzione di Parte_1
€ 800,00 al mese circa e svolge anche attività di amministratore di condominio con compenso annuale di € 12.000,00 circa;
percepisce, inoltre, il 100 % dell'Assegno unico per i figli nella misura di € 398,00 circa al mese.
Dalle dichiarazioni dei redditi depositate risulta il seguente reddito complessivo annuo: anno imposta 2020: € 15.146,00; anno imposta 2021: € 23.424,00; anno imposta 2022: €
27.510,00; anno imposta 2023: € 23.433,00.
E', inoltre, gravato dal pagamento di un mutuo di € 25.000,00 contratto per l'acquisto della casa coniugale con rata mensile di € 290,00 circa.
(classe 1976) non svolge alcuna attività lavorativa;
percepisce una pensione Controparte_1
di invalidità di € 850,00 al mese e vive presso la casa dei propri genitori;
la stessa non ha depositato dichiarazioni dei redditi, né attestazione dell'Agenzia delle Entrate circa la mancata presentazione.
In considerazione delle condizioni di salute della resistente e dei redditi rispettivamente percepiti, la soluzione concordata tra le parti appare congrua;
peraltro, i figli incontrano la madre regolarmente e pernottano con la stessa il week end ogni quindici giorni.
5. Quanto alla domanda formulata dalla resistente di riconoscimento dell'assegno di mantenimento, va premesso che ai sensi dell'art. 156 c.c. “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”; dunque, le condizioni alle quali sono sottoposti il diritto al mantenimento ed il suo concreto ammontare consistono nella mancanza, per il beneficiario, di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica fra i due coniugi;
l'assegno, inoltre, deve essere tendenzialmente idoneo ad assicurare al beneficiario un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che lo stesso non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
Nella specie, la resistente ha chiesto un assegno di mantenimento di € 450,00 al mese.
Con provvedimento del 22/05/2024 le è stato riconosciuto un assegno di € 150,00.
Ritiene il Collegio che, a fronte delle condizioni economiche delle parti e della circostanza che l'onere di accudimento e gestione della prole grava essenzialmente sul ricorrente, anche da un punto di vista strettamente economico, appare equa la quantificazione dell'assegno
4 operata in fase provvisoria.
6. l procedimento deve proseguire per la chiesta pronuncia di divorzio;
ogni statuizione riguardante le spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, nel procedimento di separazione e divorzio ex art. 473bis.49 c.p.c., uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunziando:
Richiamata la sentenza non definitiva n. 2942/2024, emessa da questo Tribunale il 22-
23/05/2024, con cui è stata pronunciata la separazione dei coniugi , Parte_1
nato a [...] il [...] ) e , nata a C.F._1 Controparte_1
Palermo il 25/04/1976 ); C.F._2
1) Dispone che i figli minori MA (nato a [...] il [...]) e (nato a Per_1
Palermo il 05/08/2009) siano affidati in via esclusiva al padre anche per le decisioni di maggior interesse e possano incontrare la madre secondo le modalità indicate in parte motiva.
2) Dispone l'assegnazione della casa coniugale sita a Palermo, via Loreto n. 391, in favore di affinché continui ad abitarla con i figli minori. Parte_1
3) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento diretto Controparte_1
dei figli minori nei periodi di permanenza presso di sé.
4) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 Controparte_1
un assegno di mantenimento di € 150,00 al mese, da versare entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat.
5) Dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza.
6) Riserva alla sentenza definitiva di divorzio ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 10/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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