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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 22/05/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1349/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 01/03/2024 da:
, c.f. assistita e difesa dall'avv. Susanna MAZZOLENI, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , assistito e difeso dall'avv. Sabrina VALOTI, CP_1 C.F._2
come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento dell'avv. Giuseppina Cividini, in qualità di curatrice speciale del minore , nato a Persona_1
Bergamo il 3 giugno 2007, c.f. , ammesso in via provvisoria al gratuito C.F._3
patrocinio con decreto collegiale di questo Tribunale del 14 febbraio 2025, difeso in proprio;
CURATRICE SPECIALE DEL MINORE nonché con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio;
CONCLUSIONI: per : come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente;
Parte_1
per come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente;
CP_1
per la curatrice speciale: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente depositato, la signora ha domandato, a modifica delle condizioni di Pt_1
divorzio assunte dal Tribunale di Bergamo con sentenza n. 1255/20 (doc. 9 ricorrente), l'affido condiviso del figlio minore nato il [...] e affetto da grave disabilità con conseguente Per_1
invalidità al 100% (doc. 6, 7 ricorrente), il collocamento presso di sé del minore e un contributo per il mantenimento del figlio pari a 400 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché
l'autorizzazione a chiedere i documenti validi per l'espatrio del minore, deducendo che, rispetto all'epoca del divorzio, quando è stato disposto l'affido di ai servizi sociali con collocamento Per_1
presso i nonni materni, ella gode oggi di una stabilità lavorativa e abitativa (v. doc. 10, 11 ricorrente)
e ha sviluppato una maggiore consapevolezza e comprensione delle difficoltà del figlio, provvedendo quotidianamente alle sue esigenze presso l'abitazione della madre, con la quale collabora.
Il resistente, regolarmente costituitosi in giudizio, si è opposto in via principale alle istanze avversarie, chiedendo la conferma dell'attuale regime di affido e collocamento del figlio in carenza di elementi idonei a provare il verificarsi di circostanze nuove rispetto all'epoca del divorzio;
in subordine, ha chiesto che, fermo l'affido ai servizi, il collocamento del minore venga valutato previo espletamento di una c.t.u. e che, in caso di sussistenza dei presupposti per il collocamento dalla madre, venga posto a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore nella misura di 300 euro mensili, con assegno unico alla ricorrente, o 350 euro mensili, con assegno unico al 50%, fermo il riparto al
50% delle spese straordinarie.
La curatrice speciale del minore, nominata col decreto di fissazione di udienza in ragione dell'affido ai servizi sociali del minore e della modifica richiesta, si è regolarmente costituita in giudizio con comparsa del 15 maggio 2024 e con successiva memoria ha domandato l'affido condiviso di Per_1
con collocamento presso la madre, la prosecuzione del monitoraggio dei servizi sociali e la conferma delle attuali modalità di visita col padre.
All'udienza di prima comparizione del 26 giugno 2024, il Giudice relatore ha sentito liberamente sui fatti di causa i genitori e i nonni materni e Edit Bosatelli, convocati in qualità di Persona_2
collocatari del minore;
la ricorrente ha rinunciato alla domanda di modifica dell'affido e ha chiesto una liberalizzazione delle visite col figlio, mentre la curatrice speciale ha domandato un ampliamento delle visite e il resistente, pur chiedendo la conferma del collocamento presso i nonni, non si è opposto ad un ampliamento delle visite con la mamma. Con ordinanza riservata, non reclamata, sono stati adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti a tutela della prole e assunte le ulteriori statuizioni ex art. 473 bis.22 c.p.c.
Nel corso dell'istruttoria, si è svolta l'indagine psicosociale delegata ai servizi sociali affidatari del minore, onde comprendere l'attuale assetto di vita di e le sue condizioni di benessere Per_1
psicofisico.
La causa, ritenuta matura per la decisione, è stata dunque rimessa al collegio per la decisione con ordinanza del 22 aprile 2025, emessa a scioglimento dell'udienza di trattazione scritta dell'1 aprile
2025, previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito degli atti conclusionali.
Tanto premesso, si ritiene che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto sia pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, ritenendo di condividere le considerazioni espresse sul punto dal
Giudice relatore.
In particolare, non appaiono in alcun modo rilevanti, ai fini della decisione, le richieste di istruttoria orale reiterate con le conclusioni in via definitiva assunte da entrambe le parti, comunque risultando i capitoli di prova articolati generici, valutativi, documentali o irrilevanti ai fini della decisione.
L'espletamento della c.t.u., richiesta dalla ricorrente, la quale in sede di precisazione delle conclusioni ha insistito sull'istanza, si ritiene invece superflua alla luce dell'indagine delegata ai servizi sociali e degli elementi acquisiti.
Si ritiene pertanto che il materiale probatorio in atti sia adeguato e consenta al Tribunale di addivenire ad una motivata decisione su tutte le questioni controverse.
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati e i documenti non richiamati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Passando al merito, si osserva che, nel precisare le proprie conclusioni, la ricorrente ha insistito sulla domanda di modifica delle condizioni di divorzio formulate in sede di ricorso e ha in particolare domandato affido congiunto del figlio con collocamento presso di sé, chiedendo la regolamentazione delle visite col padre e l'adozione dei conseguenti provvedimenti economici.
D'altra parte, il resistente ha chiesto in via principale il rigetto del ricorso, in subordine la conferma dei provvedimenti assunti con ordinanza del 28 giugno 2024, come modificati con successiva ordinanza del 12 novembre 2024, e in via ulteriormente subordinata, ove venisse disposto il collocamento del minore presso la mamma, ha chiesto la regolamentazione delle visite e la quantificazione dell'onere posto a suo carico per il mantenimento del minore.
La curatrice speciale ha invece domandato la conferma dei provvedimenti assunti dal Giudice relatore con ordinanza del 12 novembre 2024. Ritiene l'adito Collegio che il regime maggiormente tutelante per il minore debba essere allo stato individuato nella conferma dell'affido al servizio sociale e del collocamento presso i nonni materni, con ampliamento delle visite di presso la mamma secondo la regolamentazione già adottata Per_1
in via provvisoria ed urgente dal Giudice relatore e conferma per il resto delle condizioni in essere.
In premessa, si ricorda che presupposto necessario per l'accoglimento della richiesta di modifica delle condizioni concordate dalle parti o stabilite dal Tribunale, nei procedimenti di famiglia, è l'accertata sopravvenienza di fatti nuovi rispetto alla pronuncia del provvedimento giudiziale di cui si chiede la modifica (cfr. Cass. 13514/2015; Cass. 24515/2013).
La decisione assunta dal Giudice della famiglia, infatti, pur essendo dotata di giudicato rebus sic stantibus, riguardando rapporti soggetti a mutamenti determinati da eventi successivi, gode pur sempre di autorità, intangibilità e stabilità, ancorché limitata nel tempo al momento in cui non vengano accertate sopravvenienze tali da imporre delle modifiche o revoche (Cass., 22 maggio 2009,
n. 11913).
Applicando tali principi al caso di specie, si ritiene che dall'epoca del divorzio ad oggi non siano sopravvenute circostanze nuove idonee a fondare la richiesta di modifica di affido e di collocamento del minore, considerata la complessità del nucleo familiare, le carenze genitoriali di entrambe le parti, tali da determinare il collocamento del minore presso i nonni materni (v. doc. 4 resistente), e le fragili condizioni psicofisiche di le quali rischierebbero di essere ulteriormente compromesse ove Per_1
si andasse a stravolgere il suo attuale assetto di vita che, come confermato dagli assistenti sociali
(relazione SS dep.
2.11.24 e allegata relazione di educazione osservativa), appare rispondente al suo preminente interesse.
In particolare, si osserva che, nella prima relazione richiesta (dep. 17.5.24), il servizio ha proposto di considerare positivamente la restituzione dell'affido di alla coppia genitoriale in forma Per_1
congiunta con collocamento presso la madre e con l'eventuale prosecuzione del monitoraggio, sottolineando il rapporto affettivo esistente tra la mamma e il minore e la partecipazione della ricorrente alla vita del figlio, manifestata supportando quotidianamente la nonna nella gestione di e curando i rapporti con la neuropsichiatria infantile e con la scuola. Per_1
A seguito dell'ampliamento delle visite disposto in via provvisoria ed urgente con ordinanza del 28 giugno 2024, i servizi hanno rilevato: Non sono emersi elementi di preoccupazione in merito all'adattamento di alla nuova organizzazione familiare, in quanto il ragazzo appare sereno e Per_1
disinvolto sia presso l'abitazione dei nonni materni che della madre: conosce bene i contesti, anche allargati ed esterni, e si fida degli adulti di riferimento. Sono invece da monitorare e contenere, individuando strategie idonee, alcuni tratti oppositivi che il ragazzo sta mettendo in atto nei vari ambiti di vita. Già alcuni anni fa mostrava agiti di contrasto in alcune azioni quotidiane, ad Per_1 esempio al momento del saluto nel salire sul pulmino dell'accompagnamento a scuola, ma si erano poi attutiti fino a scomparire quasi del tutto. Negli ultimi mesi sono ricomparsi, e qualche Per_1
volta, va sollecitato a lavarsi i denti e a fare la doccia. Va inoltre regolato in relazione all'utilizzo del cellulare e al desiderio di appropriazione di oggetti elettronici di suo interesse (relazione SS dep.
2.11.2024).
Gli operatori hanno così ritenuto l'attuale organizzazione rispondente ai bisogni di (relazione Per_1
SS dep. 2.11.2024), il quale vive positivamente le abitazioni dei nonni materni e della madre e, pur rimanendo collocato dai nonni materni, gode della vicinanza della signor , che frequenta quasi Pt_1 quotidianamente l'abitazione dei genitori anche al fine di supportare la nonna del minore che, come confermato in udienza e agli assistenti sociali, è in grado di gestire il nipote e prendersi cura di lui proseguendo nel proprio ruolo di collocataria (v. verbale 26.6.24 e relazione SS dep. 2.11.2024).
Sebbene la mamma abbia senza dubbio rafforzato, in questi anni, il proprio ruolo genitoriale, risultando maggiormente coinvolta nella vita del figlio, deve osservarsi come la scuola abbia osservato alcuni aspetti critici e profili di inadeguatezza della famiglia, evidenziando: spesso Per_1
è arrivato a scuola con i denti sporchi o la doccia non fatta (relazione scolastica, relazione SS dep.
2.11.24), perché manifesta atteggiamenti di forte opposizione soprattutto con la madre, aspetti dei quali si occupa principalmente la signora (relazione di educazione osservativa, all. relazione Pt_1
SS dep. 2.11.24).
Dalla relazione scolastica è emersa inoltre la fatica della ricorrente davanti alle proposte di
"cambiamenti" soprattutto negli atteggiamenti nei confronti di tanto che, pur mantenendo Per_1
costante e proficua la relazione, la signora spesso ha raccontato le proprie frustrazioni nel "non farcela" a gestire da sola il ragazzo, che al contrario sembra invece aver interiorizzato le difficoltà della mamma in alcuni frangenti, "sfidandola" in continuazione per ottenere ciò che vuole (relazione scolastica, relazione SS dep. 2.11.24).
Rispetto al progetto educativo avviato per dall'anno scolastico 2022-2023, nella relazione Per_1
trasmessa dalla Cooperativa si è dato atto che i rapporti tra la coordinatrice e la mamma sono stati sporadici per i primi anni, iniziando la stessa a relazionarsi e occuparsi delle comunicazioni relative al figlio solo dall'inizio dell'anno 2024 (relazione educativa, all. relazione SS dep. 2.11.24).
Ancora, si osserva che, nella relazione di educazione osservativa (v. all. relazione SS dep. 2.11.24),
è stato evidenziato: appare sereno, la routine quotidiana attuale e le persone di riferimento Per_1
che si occupano di lui lo sostengono e creano un ambiente adatto al suo benessere. Appare evidente che abbia bisogno di regole chiare e strategie di intervento educativo volte a. non stimolare Per_1
la sua oppositività. ln base alle osservazioni effettuate, la persona che si occupa prevalentemente dei suoi bisogni è la madre, anche quando il minore si trova presso i nonni. La sig.ra Edit è una presenza attiva e supportiva con buone strategie educative. ha espresso più volte alla scrivente il suo Per_1
piacere nel trascorrere il tempo con la madre e le sue manifestazioni di affetto e complicità con lei sono evidenti e spontanee. La madre si occupa di con affetto e disponibilità, tutto il suo mondo Per_1
ruota intorno ai bisogni del figlio. La sig.ra ha espresso alla scrivente il suo desiderio di Pt_1
potersi occupare del figlio in prima persona, mantenendo comunque il necessario supporto da parte dei nonni, supporto che appare reciproco.
Infine, si dà atto della grave segnalazione trasmessa dai servizi sociali in merito a presunte molestie e maltrattamenti subiti dal minore da parte del docente di sostegno (comunicazione 20.12.24), gestita dal servizio affidatario, d'accordo coi genitori e la curatrice speciale, sospendendo la frequentazione scolastica del minore, poi ripresa con assegnazione di una diversa figura di sostegno senza che i genitori e la nonna abbiano evidenziato disagi o alterazioni comportamentali nel ragazzo (v. relazione
14.2.25).
Così descritto il quadro probatorio in atti, questo Collegio ritiene che, rispetto agli elementi emersi nell'ambito della consulenza tecnica d'ufficio svolta dalla dott.ssa in sede divorzile, ove la Per_3 signora aveva domandato l'affido congiunto e il collocamento del minore, sia rimasto Pt_1 invariato l'atteggiamento paterno e persistano le fatiche della mamma rispetto ad una gestione quotidiana del figlio, ammesse dalla stessa ricorrente che ha espresso alle insegnanti la sua frustrazione nel non riuscire a gestire da sola il ragazzo (v. relazione scolastica, relazione SS dep.
2.11.24).
Ulteriore aspetto critico si ravvisa nelle carenze emerse rispetto alle esigenze di cure primaria del minore e in particolare di igiene, affidate nell'attuale gestione organizzativa alla mamma e non svolte in modo accurato, essendo stato evidenziato dalla scuola che spesso è arrivato a scuola con i Per_1
denti sporchi o la doccia non fatta (relazione scolastica, relazione SS dep. 2.11.24).
All'interno di tale contesto già particolarmente complesso, rispetto al quale la signora necessita di essere sostenuta mediante un percorso psicologico che la aiuti nel riconoscere i bisogni di e Per_1
nel comprenderne le difficoltà, a supporto, oltre che di stesso, dei nonni collocatari e Per_1 nell'acquisire maggiormente competenze, come rilevato dai servizi sociali (v. relazione SS dep.
2.11.24), si inserisce aggravando ulteriormente la situazione l'assunzione di comportamenti di forte opposizione di in particolare nei confronti della mamma. Per_1
È per tali ragioni che si reputa maggiormente tutelante per il ragazzo, il quale il prossimo 3 giugno
2025 compirà il diciottesimo anno di età, confermare il suo affido ai servizi sociali, considerato peraltro che al figlio maggiorenne portatore di handicap non si applicano le norme in materia di affidamento, dovendo essere eventualmente accertata nei giudizi specifici di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno la sua incapacità di agire in via parziale o totale (v. Cass.
24 luglio 2012, n. 12977).
L'istanza avanzata dalla curatrice speciale in via preliminare ed urgente per garantire la continuità scolastica del minore, sospesa a seguito della grave segnalazione delle molestie e dei maltrattamenti subiti dal ragazzo da parte del docente di sostegno (comunicazione 20.12.24), risulta assorbita dal rientro a scuola del minore supportato da una diversa figura di sostegno (v. comunicazione SS
14.2.25).
La domanda di modifica avanzata dalla mamma non può trovare accoglimento neppure in relazione all'attuale regime di collocamento del figlio, tenuto conto delle inadeguatezza sopra evidenziate e delle fatiche espresse e dimostrate dalla signora nella gestione autonoma del minore che, ove Pt_1
fosse collocato presso di lei, potrebbe essere esposto ad una situazione di potenziale pregiudizio che,
a tutela del suo best interest, considerate anche le sue fragilità, si ritiene di scongiurare mantenendo l'attuale assetto di vita del minore, reputato adeguato anche dalla curatrice speciale e dai servizi affidatari.
Inoltre, deve essere considerato come il ragazzo, in ragione delle difficoltà cognitive che presenta, necessita di routine chiare (v. p. 14 c.t.u., doc. 5 resistente), che si ritiene di salvaguardare mantenendo la regolamentazione delle visite madre-figlio disposta dal Giudice relatore in via provvisoria ed urgente con ordinanza del 12 novembre 2024 con possibilità di introduzione del pernotto il giovedì
(già attuato, v. relazione SS 2.11.24), le quali appaiono in grado di garantire una frequentazione stabile e continuativa e una partecipazione assidua della signora nella vita del figlio, Pt_1 mantenendo nel contempo l'imprescindibile aiuto e sostegno dei nonni collocatari.
Si conferma l'incarico ai servizi di sorvegliare sull'andamento delle visite anche mediante l'attivazione di un percorso di educativa domiciliare e le disposizioni assunte in ordine all'accompagnamento del minore da parte del padre, nel giorno di propria spettanza, presso l'abitazione materna.
Per il resto, devono trovare conferma tutti i provvedimenti assunti dal giudice del divorzio, in particolare con riguardo agli incarichi conferiti ai servizi sociali, i quali sono onerati di segnalare alla competente Procura minorile eventuali elementi di potenziale pregiudizio che dovessero emergere per il minore.
Restano assorbite le ulteriori domande di parte ricorrente.
Da ultimo, considerate le fragilità del ragazzo, già sentito dagli operatori sociali, il Collegio reputa superfluo e, anzi, potenzialmente pregiudizievole l'ascolto del minore ex art. 473 bis.4 c.p.c.
Le spese di lite vengono liquidate secondo il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., ricordando che Il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare all'Erario anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra risultata vittoriosa (Cass. 13 novembre 2020, n. 25653).
Pertanto, le spese di lite sostenute dal resistente, risultato vittorioso, vengono poste a carico della ricorrente e liquidate come in dispositivo, in conformità del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile di complessità bassa della controversia e dell'impegno difensivo profuso, applicando lo scaglione minimo previsto dalle tariffe per le fasi di merito effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale).
Le spese sostenute dalla curatrice speciale del minore vengono invece poste a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, essendosi rese necessarie in ragione del preesistente regime di affido, riconducibile alla condotta di entrambi i genitori, e liquidate come in dispositivo, in conformità del
D.M. n. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile di complessità bassa della controversia e dell'impegno difensivo profuso, applicando lo scaglione minimo previsto dalle tariffe per le fasi di merito effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale). Poiché il minore è stato ammesso in via provvisoria al gratuito patrocinio, visti gli artt. 133 e 130 del DPR n. 115/2002, il resistente dovrà effettuare il pagamento in favore dello Stato e gli importi vengono ridotti della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, a parziale modifica delle condizioni di divorzio assunte da questo Tribunale con sentenza n. 1255/20, pubblicata il 24 settembre 2020 e divenuta definitiva, così statuisce: dispone che la madre possa vedere e tenere con sé il figlio, eventualmente con l'ausilio dei nonni materni, tutte le settimane dal sabato alle ore 20 al lunedì alle ore 20 e ogni giovedì dalle 16 alle 20, con possibilità di pernotto, incaricando i servizi sociali affidatari del minore di sorvegliare sull'andamento delle visite, anche mediante l'attivazione di un percorso di educativa domiciliare presso l'abitazione materna;
dispone che il padre, nel giorno di propria spettanza, accompagni il figlio presso l'abitazione materna alle ore 20.00; onera i servizi sociali di segnalare alla competente Procura minorile eventuali elementi di potenziale pregiudizio che dovessero emergere per il minore;
rigetta per il resto le domande di modifica della ricorrente e conferma le condizioni in essere per quanto attuali;
condanna la parte ricorrente a rimborsare al resistente le spese di lite, che si liquidano in euro 3.809, oltre spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge;
condanna la ricorrente e il resistente, in solido tra loro, al pagamento a favore dell'Erario delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.809, oltre spese generali forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai servizi sociali di Bergamo.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 30 aprile 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 01/03/2024 da:
, c.f. assistita e difesa dall'avv. Susanna MAZZOLENI, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , assistito e difeso dall'avv. Sabrina VALOTI, CP_1 C.F._2
come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento dell'avv. Giuseppina Cividini, in qualità di curatrice speciale del minore , nato a Persona_1
Bergamo il 3 giugno 2007, c.f. , ammesso in via provvisoria al gratuito C.F._3
patrocinio con decreto collegiale di questo Tribunale del 14 febbraio 2025, difeso in proprio;
CURATRICE SPECIALE DEL MINORE nonché con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio;
CONCLUSIONI: per : come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente;
Parte_1
per come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente;
CP_1
per la curatrice speciale: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente depositato, la signora ha domandato, a modifica delle condizioni di Pt_1
divorzio assunte dal Tribunale di Bergamo con sentenza n. 1255/20 (doc. 9 ricorrente), l'affido condiviso del figlio minore nato il [...] e affetto da grave disabilità con conseguente Per_1
invalidità al 100% (doc. 6, 7 ricorrente), il collocamento presso di sé del minore e un contributo per il mantenimento del figlio pari a 400 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché
l'autorizzazione a chiedere i documenti validi per l'espatrio del minore, deducendo che, rispetto all'epoca del divorzio, quando è stato disposto l'affido di ai servizi sociali con collocamento Per_1
presso i nonni materni, ella gode oggi di una stabilità lavorativa e abitativa (v. doc. 10, 11 ricorrente)
e ha sviluppato una maggiore consapevolezza e comprensione delle difficoltà del figlio, provvedendo quotidianamente alle sue esigenze presso l'abitazione della madre, con la quale collabora.
Il resistente, regolarmente costituitosi in giudizio, si è opposto in via principale alle istanze avversarie, chiedendo la conferma dell'attuale regime di affido e collocamento del figlio in carenza di elementi idonei a provare il verificarsi di circostanze nuove rispetto all'epoca del divorzio;
in subordine, ha chiesto che, fermo l'affido ai servizi, il collocamento del minore venga valutato previo espletamento di una c.t.u. e che, in caso di sussistenza dei presupposti per il collocamento dalla madre, venga posto a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore nella misura di 300 euro mensili, con assegno unico alla ricorrente, o 350 euro mensili, con assegno unico al 50%, fermo il riparto al
50% delle spese straordinarie.
La curatrice speciale del minore, nominata col decreto di fissazione di udienza in ragione dell'affido ai servizi sociali del minore e della modifica richiesta, si è regolarmente costituita in giudizio con comparsa del 15 maggio 2024 e con successiva memoria ha domandato l'affido condiviso di Per_1
con collocamento presso la madre, la prosecuzione del monitoraggio dei servizi sociali e la conferma delle attuali modalità di visita col padre.
All'udienza di prima comparizione del 26 giugno 2024, il Giudice relatore ha sentito liberamente sui fatti di causa i genitori e i nonni materni e Edit Bosatelli, convocati in qualità di Persona_2
collocatari del minore;
la ricorrente ha rinunciato alla domanda di modifica dell'affido e ha chiesto una liberalizzazione delle visite col figlio, mentre la curatrice speciale ha domandato un ampliamento delle visite e il resistente, pur chiedendo la conferma del collocamento presso i nonni, non si è opposto ad un ampliamento delle visite con la mamma. Con ordinanza riservata, non reclamata, sono stati adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti a tutela della prole e assunte le ulteriori statuizioni ex art. 473 bis.22 c.p.c.
Nel corso dell'istruttoria, si è svolta l'indagine psicosociale delegata ai servizi sociali affidatari del minore, onde comprendere l'attuale assetto di vita di e le sue condizioni di benessere Per_1
psicofisico.
La causa, ritenuta matura per la decisione, è stata dunque rimessa al collegio per la decisione con ordinanza del 22 aprile 2025, emessa a scioglimento dell'udienza di trattazione scritta dell'1 aprile
2025, previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito degli atti conclusionali.
Tanto premesso, si ritiene che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto sia pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, ritenendo di condividere le considerazioni espresse sul punto dal
Giudice relatore.
In particolare, non appaiono in alcun modo rilevanti, ai fini della decisione, le richieste di istruttoria orale reiterate con le conclusioni in via definitiva assunte da entrambe le parti, comunque risultando i capitoli di prova articolati generici, valutativi, documentali o irrilevanti ai fini della decisione.
L'espletamento della c.t.u., richiesta dalla ricorrente, la quale in sede di precisazione delle conclusioni ha insistito sull'istanza, si ritiene invece superflua alla luce dell'indagine delegata ai servizi sociali e degli elementi acquisiti.
Si ritiene pertanto che il materiale probatorio in atti sia adeguato e consenta al Tribunale di addivenire ad una motivata decisione su tutte le questioni controverse.
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati e i documenti non richiamati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Passando al merito, si osserva che, nel precisare le proprie conclusioni, la ricorrente ha insistito sulla domanda di modifica delle condizioni di divorzio formulate in sede di ricorso e ha in particolare domandato affido congiunto del figlio con collocamento presso di sé, chiedendo la regolamentazione delle visite col padre e l'adozione dei conseguenti provvedimenti economici.
D'altra parte, il resistente ha chiesto in via principale il rigetto del ricorso, in subordine la conferma dei provvedimenti assunti con ordinanza del 28 giugno 2024, come modificati con successiva ordinanza del 12 novembre 2024, e in via ulteriormente subordinata, ove venisse disposto il collocamento del minore presso la mamma, ha chiesto la regolamentazione delle visite e la quantificazione dell'onere posto a suo carico per il mantenimento del minore.
La curatrice speciale ha invece domandato la conferma dei provvedimenti assunti dal Giudice relatore con ordinanza del 12 novembre 2024. Ritiene l'adito Collegio che il regime maggiormente tutelante per il minore debba essere allo stato individuato nella conferma dell'affido al servizio sociale e del collocamento presso i nonni materni, con ampliamento delle visite di presso la mamma secondo la regolamentazione già adottata Per_1
in via provvisoria ed urgente dal Giudice relatore e conferma per il resto delle condizioni in essere.
In premessa, si ricorda che presupposto necessario per l'accoglimento della richiesta di modifica delle condizioni concordate dalle parti o stabilite dal Tribunale, nei procedimenti di famiglia, è l'accertata sopravvenienza di fatti nuovi rispetto alla pronuncia del provvedimento giudiziale di cui si chiede la modifica (cfr. Cass. 13514/2015; Cass. 24515/2013).
La decisione assunta dal Giudice della famiglia, infatti, pur essendo dotata di giudicato rebus sic stantibus, riguardando rapporti soggetti a mutamenti determinati da eventi successivi, gode pur sempre di autorità, intangibilità e stabilità, ancorché limitata nel tempo al momento in cui non vengano accertate sopravvenienze tali da imporre delle modifiche o revoche (Cass., 22 maggio 2009,
n. 11913).
Applicando tali principi al caso di specie, si ritiene che dall'epoca del divorzio ad oggi non siano sopravvenute circostanze nuove idonee a fondare la richiesta di modifica di affido e di collocamento del minore, considerata la complessità del nucleo familiare, le carenze genitoriali di entrambe le parti, tali da determinare il collocamento del minore presso i nonni materni (v. doc. 4 resistente), e le fragili condizioni psicofisiche di le quali rischierebbero di essere ulteriormente compromesse ove Per_1
si andasse a stravolgere il suo attuale assetto di vita che, come confermato dagli assistenti sociali
(relazione SS dep.
2.11.24 e allegata relazione di educazione osservativa), appare rispondente al suo preminente interesse.
In particolare, si osserva che, nella prima relazione richiesta (dep. 17.5.24), il servizio ha proposto di considerare positivamente la restituzione dell'affido di alla coppia genitoriale in forma Per_1
congiunta con collocamento presso la madre e con l'eventuale prosecuzione del monitoraggio, sottolineando il rapporto affettivo esistente tra la mamma e il minore e la partecipazione della ricorrente alla vita del figlio, manifestata supportando quotidianamente la nonna nella gestione di e curando i rapporti con la neuropsichiatria infantile e con la scuola. Per_1
A seguito dell'ampliamento delle visite disposto in via provvisoria ed urgente con ordinanza del 28 giugno 2024, i servizi hanno rilevato: Non sono emersi elementi di preoccupazione in merito all'adattamento di alla nuova organizzazione familiare, in quanto il ragazzo appare sereno e Per_1
disinvolto sia presso l'abitazione dei nonni materni che della madre: conosce bene i contesti, anche allargati ed esterni, e si fida degli adulti di riferimento. Sono invece da monitorare e contenere, individuando strategie idonee, alcuni tratti oppositivi che il ragazzo sta mettendo in atto nei vari ambiti di vita. Già alcuni anni fa mostrava agiti di contrasto in alcune azioni quotidiane, ad Per_1 esempio al momento del saluto nel salire sul pulmino dell'accompagnamento a scuola, ma si erano poi attutiti fino a scomparire quasi del tutto. Negli ultimi mesi sono ricomparsi, e qualche Per_1
volta, va sollecitato a lavarsi i denti e a fare la doccia. Va inoltre regolato in relazione all'utilizzo del cellulare e al desiderio di appropriazione di oggetti elettronici di suo interesse (relazione SS dep.
2.11.2024).
Gli operatori hanno così ritenuto l'attuale organizzazione rispondente ai bisogni di (relazione Per_1
SS dep. 2.11.2024), il quale vive positivamente le abitazioni dei nonni materni e della madre e, pur rimanendo collocato dai nonni materni, gode della vicinanza della signor , che frequenta quasi Pt_1 quotidianamente l'abitazione dei genitori anche al fine di supportare la nonna del minore che, come confermato in udienza e agli assistenti sociali, è in grado di gestire il nipote e prendersi cura di lui proseguendo nel proprio ruolo di collocataria (v. verbale 26.6.24 e relazione SS dep. 2.11.2024).
Sebbene la mamma abbia senza dubbio rafforzato, in questi anni, il proprio ruolo genitoriale, risultando maggiormente coinvolta nella vita del figlio, deve osservarsi come la scuola abbia osservato alcuni aspetti critici e profili di inadeguatezza della famiglia, evidenziando: spesso Per_1
è arrivato a scuola con i denti sporchi o la doccia non fatta (relazione scolastica, relazione SS dep.
2.11.24), perché manifesta atteggiamenti di forte opposizione soprattutto con la madre, aspetti dei quali si occupa principalmente la signora (relazione di educazione osservativa, all. relazione Pt_1
SS dep. 2.11.24).
Dalla relazione scolastica è emersa inoltre la fatica della ricorrente davanti alle proposte di
"cambiamenti" soprattutto negli atteggiamenti nei confronti di tanto che, pur mantenendo Per_1
costante e proficua la relazione, la signora spesso ha raccontato le proprie frustrazioni nel "non farcela" a gestire da sola il ragazzo, che al contrario sembra invece aver interiorizzato le difficoltà della mamma in alcuni frangenti, "sfidandola" in continuazione per ottenere ciò che vuole (relazione scolastica, relazione SS dep. 2.11.24).
Rispetto al progetto educativo avviato per dall'anno scolastico 2022-2023, nella relazione Per_1
trasmessa dalla Cooperativa si è dato atto che i rapporti tra la coordinatrice e la mamma sono stati sporadici per i primi anni, iniziando la stessa a relazionarsi e occuparsi delle comunicazioni relative al figlio solo dall'inizio dell'anno 2024 (relazione educativa, all. relazione SS dep. 2.11.24).
Ancora, si osserva che, nella relazione di educazione osservativa (v. all. relazione SS dep. 2.11.24),
è stato evidenziato: appare sereno, la routine quotidiana attuale e le persone di riferimento Per_1
che si occupano di lui lo sostengono e creano un ambiente adatto al suo benessere. Appare evidente che abbia bisogno di regole chiare e strategie di intervento educativo volte a. non stimolare Per_1
la sua oppositività. ln base alle osservazioni effettuate, la persona che si occupa prevalentemente dei suoi bisogni è la madre, anche quando il minore si trova presso i nonni. La sig.ra Edit è una presenza attiva e supportiva con buone strategie educative. ha espresso più volte alla scrivente il suo Per_1
piacere nel trascorrere il tempo con la madre e le sue manifestazioni di affetto e complicità con lei sono evidenti e spontanee. La madre si occupa di con affetto e disponibilità, tutto il suo mondo Per_1
ruota intorno ai bisogni del figlio. La sig.ra ha espresso alla scrivente il suo desiderio di Pt_1
potersi occupare del figlio in prima persona, mantenendo comunque il necessario supporto da parte dei nonni, supporto che appare reciproco.
Infine, si dà atto della grave segnalazione trasmessa dai servizi sociali in merito a presunte molestie e maltrattamenti subiti dal minore da parte del docente di sostegno (comunicazione 20.12.24), gestita dal servizio affidatario, d'accordo coi genitori e la curatrice speciale, sospendendo la frequentazione scolastica del minore, poi ripresa con assegnazione di una diversa figura di sostegno senza che i genitori e la nonna abbiano evidenziato disagi o alterazioni comportamentali nel ragazzo (v. relazione
14.2.25).
Così descritto il quadro probatorio in atti, questo Collegio ritiene che, rispetto agli elementi emersi nell'ambito della consulenza tecnica d'ufficio svolta dalla dott.ssa in sede divorzile, ove la Per_3 signora aveva domandato l'affido congiunto e il collocamento del minore, sia rimasto Pt_1 invariato l'atteggiamento paterno e persistano le fatiche della mamma rispetto ad una gestione quotidiana del figlio, ammesse dalla stessa ricorrente che ha espresso alle insegnanti la sua frustrazione nel non riuscire a gestire da sola il ragazzo (v. relazione scolastica, relazione SS dep.
2.11.24).
Ulteriore aspetto critico si ravvisa nelle carenze emerse rispetto alle esigenze di cure primaria del minore e in particolare di igiene, affidate nell'attuale gestione organizzativa alla mamma e non svolte in modo accurato, essendo stato evidenziato dalla scuola che spesso è arrivato a scuola con i Per_1
denti sporchi o la doccia non fatta (relazione scolastica, relazione SS dep. 2.11.24).
All'interno di tale contesto già particolarmente complesso, rispetto al quale la signora necessita di essere sostenuta mediante un percorso psicologico che la aiuti nel riconoscere i bisogni di e Per_1
nel comprenderne le difficoltà, a supporto, oltre che di stesso, dei nonni collocatari e Per_1 nell'acquisire maggiormente competenze, come rilevato dai servizi sociali (v. relazione SS dep.
2.11.24), si inserisce aggravando ulteriormente la situazione l'assunzione di comportamenti di forte opposizione di in particolare nei confronti della mamma. Per_1
È per tali ragioni che si reputa maggiormente tutelante per il ragazzo, il quale il prossimo 3 giugno
2025 compirà il diciottesimo anno di età, confermare il suo affido ai servizi sociali, considerato peraltro che al figlio maggiorenne portatore di handicap non si applicano le norme in materia di affidamento, dovendo essere eventualmente accertata nei giudizi specifici di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno la sua incapacità di agire in via parziale o totale (v. Cass.
24 luglio 2012, n. 12977).
L'istanza avanzata dalla curatrice speciale in via preliminare ed urgente per garantire la continuità scolastica del minore, sospesa a seguito della grave segnalazione delle molestie e dei maltrattamenti subiti dal ragazzo da parte del docente di sostegno (comunicazione 20.12.24), risulta assorbita dal rientro a scuola del minore supportato da una diversa figura di sostegno (v. comunicazione SS
14.2.25).
La domanda di modifica avanzata dalla mamma non può trovare accoglimento neppure in relazione all'attuale regime di collocamento del figlio, tenuto conto delle inadeguatezza sopra evidenziate e delle fatiche espresse e dimostrate dalla signora nella gestione autonoma del minore che, ove Pt_1
fosse collocato presso di lei, potrebbe essere esposto ad una situazione di potenziale pregiudizio che,
a tutela del suo best interest, considerate anche le sue fragilità, si ritiene di scongiurare mantenendo l'attuale assetto di vita del minore, reputato adeguato anche dalla curatrice speciale e dai servizi affidatari.
Inoltre, deve essere considerato come il ragazzo, in ragione delle difficoltà cognitive che presenta, necessita di routine chiare (v. p. 14 c.t.u., doc. 5 resistente), che si ritiene di salvaguardare mantenendo la regolamentazione delle visite madre-figlio disposta dal Giudice relatore in via provvisoria ed urgente con ordinanza del 12 novembre 2024 con possibilità di introduzione del pernotto il giovedì
(già attuato, v. relazione SS 2.11.24), le quali appaiono in grado di garantire una frequentazione stabile e continuativa e una partecipazione assidua della signora nella vita del figlio, Pt_1 mantenendo nel contempo l'imprescindibile aiuto e sostegno dei nonni collocatari.
Si conferma l'incarico ai servizi di sorvegliare sull'andamento delle visite anche mediante l'attivazione di un percorso di educativa domiciliare e le disposizioni assunte in ordine all'accompagnamento del minore da parte del padre, nel giorno di propria spettanza, presso l'abitazione materna.
Per il resto, devono trovare conferma tutti i provvedimenti assunti dal giudice del divorzio, in particolare con riguardo agli incarichi conferiti ai servizi sociali, i quali sono onerati di segnalare alla competente Procura minorile eventuali elementi di potenziale pregiudizio che dovessero emergere per il minore.
Restano assorbite le ulteriori domande di parte ricorrente.
Da ultimo, considerate le fragilità del ragazzo, già sentito dagli operatori sociali, il Collegio reputa superfluo e, anzi, potenzialmente pregiudizievole l'ascolto del minore ex art. 473 bis.4 c.p.c.
Le spese di lite vengono liquidate secondo il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., ricordando che Il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare all'Erario anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra risultata vittoriosa (Cass. 13 novembre 2020, n. 25653).
Pertanto, le spese di lite sostenute dal resistente, risultato vittorioso, vengono poste a carico della ricorrente e liquidate come in dispositivo, in conformità del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile di complessità bassa della controversia e dell'impegno difensivo profuso, applicando lo scaglione minimo previsto dalle tariffe per le fasi di merito effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale).
Le spese sostenute dalla curatrice speciale del minore vengono invece poste a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, essendosi rese necessarie in ragione del preesistente regime di affido, riconducibile alla condotta di entrambi i genitori, e liquidate come in dispositivo, in conformità del
D.M. n. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile di complessità bassa della controversia e dell'impegno difensivo profuso, applicando lo scaglione minimo previsto dalle tariffe per le fasi di merito effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale). Poiché il minore è stato ammesso in via provvisoria al gratuito patrocinio, visti gli artt. 133 e 130 del DPR n. 115/2002, il resistente dovrà effettuare il pagamento in favore dello Stato e gli importi vengono ridotti della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, a parziale modifica delle condizioni di divorzio assunte da questo Tribunale con sentenza n. 1255/20, pubblicata il 24 settembre 2020 e divenuta definitiva, così statuisce: dispone che la madre possa vedere e tenere con sé il figlio, eventualmente con l'ausilio dei nonni materni, tutte le settimane dal sabato alle ore 20 al lunedì alle ore 20 e ogni giovedì dalle 16 alle 20, con possibilità di pernotto, incaricando i servizi sociali affidatari del minore di sorvegliare sull'andamento delle visite, anche mediante l'attivazione di un percorso di educativa domiciliare presso l'abitazione materna;
dispone che il padre, nel giorno di propria spettanza, accompagni il figlio presso l'abitazione materna alle ore 20.00; onera i servizi sociali di segnalare alla competente Procura minorile eventuali elementi di potenziale pregiudizio che dovessero emergere per il minore;
rigetta per il resto le domande di modifica della ricorrente e conferma le condizioni in essere per quanto attuali;
condanna la parte ricorrente a rimborsare al resistente le spese di lite, che si liquidano in euro 3.809, oltre spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge;
condanna la ricorrente e il resistente, in solido tra loro, al pagamento a favore dell'Erario delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.809, oltre spese generali forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai servizi sociali di Bergamo.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 30 aprile 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo