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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 25/10/2025, n. 1517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1517 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Ragusa
Proc. n. 3870/2021 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di opposizione a D.I., promossa 2
DA
con sede in Scicli (RG), via Modigliani n. 51, P.I. Parte_1
, , nato a [...] il [...], C.F. P.IVA_1 Parte_2
, e , nata a [...] il C.F._1 Parte_3
29/12/1973, C.F. , rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._2
IN TO, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio
OPPONENTI
CONTRO
con sede in Torino, P.zza San Carlo n. 156, Controparte_1
P.I. , rappresentata da con sede in P.IVA_2 Controparte_2
Milano, Via Bastioni di Porta Nuova n. 19, C.F. , rappresentata P.IVA_3
e difesa dall'Avv. Giovanni Cultrera, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
OPPOSTA
IN FATTO E IN DIRITTO 3
Con atto di citazione, notificato a mezzo p.e.c. in data 08/11/2021,
[...]
e proponevano opposizione Parte_1 Parte_2 Parte_3 avverso il decreto ingiuntivo n. 1045/2021, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 02/07/2021, con cui era stato ingiunto loro (in particolare la prima nella qualità di debitrice principale, e gli altri nella qualità di fideiussori della stessa) di pagare, in solido, a rappresentata da Controparte_1
la somma di € 449.040,02, oltre ad interessi come da Controparte_2
domanda e spese ivi liquidate, come dedotto nel ricorso monitorio, quale
“somma complessiva […] così suddivisa:
€. 38.398,99 quale saldo negativo derivante dallo scoperto di conto corrente n.07471/1000/00003077 […];
€. 191.680,43 quale saldo negativo alla data del 27.04.2021 del finanziamento n. 48604587 […];
€. 147.582,62 quale saldo negativo alla data del 27.04.2021 del finanziamento n. N 48636114 […];
€. 27.926,86 quale saldo negativo alla data del 27.04.2021 del finanziamento n. N 48635696 […];
€. 43451,12 quale saldo negativo alla data del 27.04.2021 del finanziamento n. N 48636303 […]” (vd. fascicolo monitorio). Con la proposta opposizione i soggetti ingiunti eccepivano l'inammissibilità e l'illegittimità della pretesa creditoria, atteso che “è stato anzitutto violato il principio di correttezza e buona fede contrattuale, come previsto dalla suddetta normativa, oltre che dagli artt.1175 e 1375 c.c..-”, che “né prima né dopo la sottoscrizione delle richieste di affidamento e di finanziamento, all'odierna società opponente è stata consegnata, come invece si doveva, copia dei suddetti contratti od altra documentazione”, risulta “la vessatorietà delle clausole dei contratti”, e inoltre è rilevabile (avuto chiaramente riguardo ai soli opponenti fideiussori) la “Decadenza delle fideiussioni” ex art. 1957 c.c.
Si costituiva la quale contestava ognuno dei Controparte_1 motivi di opposizione proposti, in quanto genericamente formulati, e comunque infondati, e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto, preliminarmente eccependo la tardività dell'opposizione proposta limitatamente alla posizione processuale degli opponenti fideiussori Pt_2
e , atteso che “i fideiussori […] avrebbero
[...] Parte_3 dovuto proporre opposizione […] entro il termine di 40 giorni dalla notifica 4
decorrente dal 14.07.2021, e, quindi, tenuto conto della sospensione feriale, entro e non oltre il 23.09.2021!”.
Ciò premesso, deve preliminarmente esaminarsi tale ultima eccezione dell'opposta volta sostanzialmente a contestare, come già anticipato, l'inammissibilità ex art. 647 c.p.c. dell'opposizione proposta da parte degli opponenti fideiussori, e . Parte_2 Parte_3
L'eccezione in questione è in effetti fondata, atteso che l'opposizione in questione risulta essere stata proposta, sia pure limitatamente ai predetti opponenti fideiussori e , oltre il Parte_2 Parte_3 termine di cui all'art. 641 c.p.c. In particolare, posto che il decreto ingiuntivo era stato a costoro notificato, ex art. 140 c.p.c., in data 14/07/2021 (vd. avviso di ricevimento della raccomandata informativa in allegato alla comparsa di costituzione e di risposta, avuto riguardo all'opponente , e vd. altresì avviso di Parte_2 ricevimento della raccomandata informativa in allegato alle note di udienza dell'opposta dell'08/06/2022, con riferimento all'opponente Parte_3
), l'opposizione avrebbe dovuto essere stata proposta dai medesimi
[...] entro e non oltre il termine di 40 giorni dalla notifica in questione, e dunque entro il 23/09/2021 (tenuto conto della sospensione feriale dei termini); l'opposizione in questione, invece, è stata notificata alla Banca opposta a mezzo p.e.c. solamente in data 08/11/2021 (vd. ricevute di accettazione e di consegna allegate all'atto di citazione in opposizione). Ne discende, dunque, che l'opposizione proposta dai citati opponenti Pt_2
e è inammissibile, la stessa essendo stata
[...] Parte_3 proposta oltre il termine di cui all'art. 641 c.p.c., e che il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato, nei loro confronti, provvisoriamente esecutivo in corso di causa, è divenuto altresì definitivo rispetto agli stessi.
I motivi di opposizione proposti (ad esclusione di quello concernente l'eccepita “Decadenza delle fideiussioni”, evidentemente riferibile ai soli opponenti fideiussori e ) andranno a Parte_2 Parte_3 questo punto esaminati solo in relazione alla posizione della società debitrice principale altra opponente del presente giudizio. Parte_1
Ciascuno di tali motivi si rivela manifestamente generico e comunque infondato.
Come evidenziato, con i primi due di essi si contestava che “è stato anzitutto violato il principio di correttezza e buona fede contrattuale, come previsto dalla suddetta normativa, oltre che dagli artt.1175 e 1375 c.c..-” e che “né 5
prima né dopo la sottoscrizione delle richieste di affidamento e di finanziamento, all'odierna società opponente è stata consegnata, come invece si doveva, copia dei suddetti contratti od altra documentazione”. Non può non rilevarsi che, anche laddove si fossero verificate effettivamente tali eccepite violazioni, da parte dell'opposta (ciò che comunque non potrebbe allo stato affermarsi, i rilievi in questione essendo stati solo formulati, e non anche adeguatamente supportati sotto il profilo probatorio), le stesse rileverebbero solamente ai fini del risarcimento di un danno che, peraltro, mai è stato dedotto, né tanto meno dimostrato, e non anche per comprovare la sussistenza del diritto di credito ingiunto.
Con l'ultimo motivo di opposizione, che rimane in questa sede da esaminare, è stata altresì eccepita la “vessatorietà delle clausole dei contratti”. Si evidenziava, in particolare: che “Sono anzitutto vessatorie le clausole relative all'effettivo costo dei contratti di finanziamento e/o di affidamento, non essendo stato specificato negli impugnati contratti quale criterio sia stato utilizzato per il calcolo degli interessi addebitati, essendo stati invero indicati solo genericamente.”; che “Anche le clausole sull'interesse di mora appaiono vessatorie ed illegittime, per l'evidente misura sproporzionata ed eccessiva laddove prevedono un tasso di interesse moratorio diverso e maggiore al TAN e del TAEG indicato in contratto”, perché “è comunque un tasso di interesse indeterminato”; “Alla palese indeterminatezza del tasso applicato consegue sia la nullità della clausola, ai sensi dell'art.1346 c.c., sia la nullità dell'intero contratto di finanziamento ai sensi dell'art.1418 c.c..-”: “In ulteriore subordine non senza rilevare che, oltretutto, tali clausole danno luogo, di fatto, all'applicazione di un tasso di interesse composto ed effettivo superiore alla soglia del tasso usuraio previsto dalla legge”. Il tenore manifestamente generico ed indeterminato dei rilievi in questione, tale per cui non è neppure possibile individuare con certezza l'oggetto delle censure che si intendevano sollevare, impedisce di compiere ogni e qualsivoglia esame in relazione ad essi.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, deve dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo, proposta dai fideiussori e , in quanto tardiva, Parte_2 Parte_3 essendo stata essa dai medesimi notificata all'opposta Controparte_1 oltre il termine di cui all'art. 641 c.p.c.; andrà rigettata quella proposta dalla società debitrice principale ( , in quanto infondata nel merito. Parte_1 6
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni altra eccezione, istanza e deduzione disattesa
Dichiara inammissibile l'opposizione proposta da e Parte_2 [...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 1045/2021, emesso dal Parte_3
Tribunale di Ragusa in data 02/07/2021, nel procedimento n. 2311/2021
r.g., già esecutivo nei confronti dei medesimi.
Rigetta l'opposizione proposta da avverso il Parte_1 medesimo decreto ingiuntivo n. 1045/2021, e per l'effetto ne dichiara l'efficacia esecutiva anche nei confronti della medesima.
Condanna gli opponenti e Parte_1 Parte_2 [...]
, in solido fra loro, a rifondere a parte opposta le spese di Parte_3
lite, che si liquidano in € 6.000,00, per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso, in Ragusa il 24/10/2025. 7
Il Giudice
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