Art. 3. (Modifiche al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502). 1. All' articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "I provvedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui all' articolo 1 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512 , convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590 , senza necessita' di valutazioni comparative". Al medesimo comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le regioni determinano in via generale i parametri di valutazione dell'attivita' dei direttori generali delle aziende, avendo riguardo al raggiungimento degli obiettivi assegnati nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento alla efficienza, efficacia e funzionalita' dei servizi sanitari ".
2. All' articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: " Le universita' concordano con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei protocolli d'intesa di cui al presente comma, ogni eventuale utilizzazione di strutture assistenziali private, purche' accreditate e qualora non siano disponibili strutture nell'azienda di riferimento e, in via subordinata, in altre strutture pubbliche".
Note all' art. 3 :
- L' art. 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (nel testo sostituito dall' art. 4 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 , dall' art. 1 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512 , convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590 e dall'art. 3, comma 1 , della presente legge), e' il seguente:
"6. Tutti i poteri di gestione, nonche' la rappresentanza dell'unita' sanitaria locale, sono riservati al direttore generale. Al direttore generale compete in particolare, anche attraverso l'istituzione dell'apposito servizio di controllo interno di cui all' art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, verificare, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonche' l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I provvedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui all' art. 1 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512 , convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590 , senza necessita' di valutazioni comparative. La nomina e direttore generale deve essere effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza dell'ufficio e, in sede di prima applicazione, dalla data di istituzione dell'unita' sanitaria locale e comunque non oltre il 30 aprile 1994. Scaduto tale termine, qualora la regione non vi abbia provveduto, la nomina del direttore generale e' effettuata previa diffida, dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita'.
L'autonomia di cui al comma 1 diviene effettiva con la prima immissione nelle funzioni del direttore generale.
Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario e' a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile, e non puo' comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di eta'. I contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono fissati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della sanita', del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Il direttore generale e' tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformita' dal parere reso dal direttore sanitario, dal direttore amministrativo e dal consiglio dei sanitari. In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore piu' anziano per eta'. Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi si procede alla sostituzione. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o di principi di buon andamento e di imparzialita' dell'amministrazione, la regione risolve il contratto dichiarandone la decadenza e provvede alla sostituzione del direttore generale. In caso di inerzia da parte delle regioni, previo invito ai predetti organi ad adottare le misure adeguate, provvede in via sostitutiva il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della sanita'. Le regioni determinano in via generale i parametri di valutazione dell'attivita' dei direttori generali delle aziende, avendo riguardo al raggiungimento degli obiettivi assegnati nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento all'efficienza, efficacia e funzionalita' dei servizi sanitari".
- Il testo dell' art. 1 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unita' sanitarie locali), convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590 (si fa, peraltro, presente che la Corte costituzionale, con sentenza 13-25 luglio 1995, n. 373, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dei commi 1, 2, 4, 5 e 6 del presente articolo, nella parte in cui si applicano alla provincia autonoma di Bolzano), e' il seguente:
"Art. 1. - 1. Il terzo periodo del comma 6 e il comma 10 dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, sono abrogati. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo avviso da pubblicarsi almeno trenta giorni prima nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nominano i direttori generali delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere tra coloro che ne abbiano inoltrato domanda. La domanda deve contenere la dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui ai commi 9 e 11 dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni. Chiunque nella dichiarazione espone fatti non conformi al vero e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. I candidati devono essere in possesso di un diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione ed attivita' professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o private, con esperienza dirigenziale acquisita per almeno cinque anni. Le nomine dei direttori generali delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono effettuate entro il 31 dicembre 1994. Ove la regione o la provincia autonoma non provveda nei termini agli adempimenti di cui al presente comma, la nomina dei direttori generali e' effettuata, previa diffida, con le medesime modalita' dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', ai sensi del comma 6 dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni.
2. Le nomine effettuate in difformita' rispetto alle disposizioni di cui ai commi 9 e 11 dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, sono nulle. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano revocano la nomina non appena diviene noto che il nominato si trova nelle condizioni di cui ai citati commi 9 e 11.
3. Le procedure concernenti le nomine dei direttori generali delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto sono riattivate con nuovi avvisi per la selezione dei candidati ai sensi del comma 1.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono la disciplina sull'organizzazione e sul funzionamento delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, e, con la contestuale cessazione delle funzioni degli amministratori straordinari, nominano, con un compenso pari a quello attribuito agli amministratori straordinari, i commissari straordinari.
Contestualmente alla nomina dei commissari straordinari si provvede alla conferma dei collegi dei revisori o alla loro costituzione, ove mancanti. Ove la regione o la provincia autonoma non adempia nei termini alla disposizione di cui al presente comma, vi provvede, previa diffida, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita'.
5. Restano valide ed efficaci le nomine dei direttori generali delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere deliberate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano fino al 24 giugno 1994.
6. Trascorso un anno dalla nomina di ciascun direttore generale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla verifica dei risultati amministrativi e di gestione ottenuti secondo i criteri e i principi recati dalla normativa vigente e dispongono, con provvedimento motivato, la conferma dell'incarico o la risoluzione del relativo contratto".
- Il nuovo testo dell' art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (riportato nella formulazione originaria nelle note all'art. 2, come modificato dalla presente legge), e' il seguente:
"Art. 6 (Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Universita'). - 1. Le regioni, nell'ambito della programmazione regionale, stipulano specifici protocolli d'intesa con le universita' per regolamentare l'apporto alle attivita' assistenziali del servizio sanitario delle facolta' di medicina nel rispetto delle loro finalita' istituzionali didattiche e scientifiche. Le universita' concordano con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei protocolli d'intesa di cui al presente comma, ogni eventuale utilizzazione di strutture assistenziali private, purche' accreditate e qualora non siano disponibili strutture nell'azienda di riferimento e, in via subordinata, in altre strutture pubbliche. Le universita' contribuiscono, per quanto di competenza, all'elaborazione dei piani sanitari regionali. La programmazione sanitaria, ai fini dell'individuazione della dislocazione delle strutture sanitarie, deve tener conto della presenza programmata delle strutture universitarie. Le universita' e le regioni possono, d'intesa, costituire policlinici universitari, mediante scorporo e trasferimento da singoli stabilimenti ospedalieri di strutture universitarie od ospedaliere, accorpandole in stabilimenti omogenei tenendo conto delle esigenze della programmazione regionale. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati, ove necessario, con appositi accordi tra le universita', le aziende ospedaliere e le unita' sanitarie locali interessate".
30 dicembre 1992, n. 502). 1. All' articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "I provvedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui all' articolo 1 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512 , convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590 , senza necessita' di valutazioni comparative". Al medesimo comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le regioni determinano in via generale i parametri di valutazione dell'attivita' dei direttori generali delle aziende, avendo riguardo al raggiungimento degli obiettivi assegnati nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento alla efficienza, efficacia e funzionalita' dei servizi sanitari ".
2. All' articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: " Le universita' concordano con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei protocolli d'intesa di cui al presente comma, ogni eventuale utilizzazione di strutture assistenziali private, purche' accreditate e qualora non siano disponibili strutture nell'azienda di riferimento e, in via subordinata, in altre strutture pubbliche".
Note all' art. 3 :
- L' art. 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (nel testo sostituito dall' art. 4 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 , dall' art. 1 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512 , convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590 e dall'art. 3, comma 1 , della presente legge), e' il seguente:
"6. Tutti i poteri di gestione, nonche' la rappresentanza dell'unita' sanitaria locale, sono riservati al direttore generale. Al direttore generale compete in particolare, anche attraverso l'istituzione dell'apposito servizio di controllo interno di cui all' art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, verificare, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonche' l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I provvedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui all' art. 1 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512 , convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590 , senza necessita' di valutazioni comparative. La nomina e direttore generale deve essere effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza dell'ufficio e, in sede di prima applicazione, dalla data di istituzione dell'unita' sanitaria locale e comunque non oltre il 30 aprile 1994. Scaduto tale termine, qualora la regione non vi abbia provveduto, la nomina del direttore generale e' effettuata previa diffida, dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita'.
L'autonomia di cui al comma 1 diviene effettiva con la prima immissione nelle funzioni del direttore generale.
Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario e' a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile, e non puo' comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di eta'. I contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono fissati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della sanita', del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Il direttore generale e' tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformita' dal parere reso dal direttore sanitario, dal direttore amministrativo e dal consiglio dei sanitari. In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore piu' anziano per eta'. Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi si procede alla sostituzione. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o di principi di buon andamento e di imparzialita' dell'amministrazione, la regione risolve il contratto dichiarandone la decadenza e provvede alla sostituzione del direttore generale. In caso di inerzia da parte delle regioni, previo invito ai predetti organi ad adottare le misure adeguate, provvede in via sostitutiva il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della sanita'. Le regioni determinano in via generale i parametri di valutazione dell'attivita' dei direttori generali delle aziende, avendo riguardo al raggiungimento degli obiettivi assegnati nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento all'efficienza, efficacia e funzionalita' dei servizi sanitari".
- Il testo dell' art. 1 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unita' sanitarie locali), convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590 (si fa, peraltro, presente che la Corte costituzionale, con sentenza 13-25 luglio 1995, n. 373, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dei commi 1, 2, 4, 5 e 6 del presente articolo, nella parte in cui si applicano alla provincia autonoma di Bolzano), e' il seguente:
"Art. 1. - 1. Il terzo periodo del comma 6 e il comma 10 dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, sono abrogati. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo avviso da pubblicarsi almeno trenta giorni prima nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nominano i direttori generali delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere tra coloro che ne abbiano inoltrato domanda. La domanda deve contenere la dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui ai commi 9 e 11 dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni. Chiunque nella dichiarazione espone fatti non conformi al vero e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. I candidati devono essere in possesso di un diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione ed attivita' professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o private, con esperienza dirigenziale acquisita per almeno cinque anni. Le nomine dei direttori generali delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono effettuate entro il 31 dicembre 1994. Ove la regione o la provincia autonoma non provveda nei termini agli adempimenti di cui al presente comma, la nomina dei direttori generali e' effettuata, previa diffida, con le medesime modalita' dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', ai sensi del comma 6 dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni.
2. Le nomine effettuate in difformita' rispetto alle disposizioni di cui ai commi 9 e 11 dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, sono nulle. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano revocano la nomina non appena diviene noto che il nominato si trova nelle condizioni di cui ai citati commi 9 e 11.
3. Le procedure concernenti le nomine dei direttori generali delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto sono riattivate con nuovi avvisi per la selezione dei candidati ai sensi del comma 1.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono la disciplina sull'organizzazione e sul funzionamento delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, e, con la contestuale cessazione delle funzioni degli amministratori straordinari, nominano, con un compenso pari a quello attribuito agli amministratori straordinari, i commissari straordinari.
Contestualmente alla nomina dei commissari straordinari si provvede alla conferma dei collegi dei revisori o alla loro costituzione, ove mancanti. Ove la regione o la provincia autonoma non adempia nei termini alla disposizione di cui al presente comma, vi provvede, previa diffida, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita'.
5. Restano valide ed efficaci le nomine dei direttori generali delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere deliberate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano fino al 24 giugno 1994.
6. Trascorso un anno dalla nomina di ciascun direttore generale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla verifica dei risultati amministrativi e di gestione ottenuti secondo i criteri e i principi recati dalla normativa vigente e dispongono, con provvedimento motivato, la conferma dell'incarico o la risoluzione del relativo contratto".
- Il nuovo testo dell' art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (riportato nella formulazione originaria nelle note all'art. 2, come modificato dalla presente legge), e' il seguente:
"Art. 6 (Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Universita'). - 1. Le regioni, nell'ambito della programmazione regionale, stipulano specifici protocolli d'intesa con le universita' per regolamentare l'apporto alle attivita' assistenziali del servizio sanitario delle facolta' di medicina nel rispetto delle loro finalita' istituzionali didattiche e scientifiche. Le universita' concordano con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei protocolli d'intesa di cui al presente comma, ogni eventuale utilizzazione di strutture assistenziali private, purche' accreditate e qualora non siano disponibili strutture nell'azienda di riferimento e, in via subordinata, in altre strutture pubbliche. Le universita' contribuiscono, per quanto di competenza, all'elaborazione dei piani sanitari regionali. La programmazione sanitaria, ai fini dell'individuazione della dislocazione delle strutture sanitarie, deve tener conto della presenza programmata delle strutture universitarie. Le universita' e le regioni possono, d'intesa, costituire policlinici universitari, mediante scorporo e trasferimento da singoli stabilimenti ospedalieri di strutture universitarie od ospedaliere, accorpandole in stabilimenti omogenei tenendo conto delle esigenze della programmazione regionale. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati, ove necessario, con appositi accordi tra le universita', le aziende ospedaliere e le unita' sanitarie locali interessate".