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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/04/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2446/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2446/2024 R.G. avente ad oggetto “Divorzio – cessazione effetti civili” promossa da:
, nata il [...] a [...], c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. STRAZZULLA LUCA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE contro
, nato il [...] a [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. MIGLIORISI SALVATORE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 16/01/2025; il PM ha espresso parere favorevole in data 20/01/2025
pagina 1 di 4 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Ragusa in data Parte_1 Controparte_1
02/10/1982, trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di Ragusa al numero 13, parte II, Serie A, anno 1982.
Da tale unione nascevano i figli e , entrambe maggiorenni ed Persona_1 Persona_2 economicamente indipendenti.
Con sentenza n. 720/2021 del 10/06/2021, pubblicata il 14/06/2021, passata in giudicato, il Tribunale di Ragusa pronunciava la separazione personale dei coniugi.
Con sentenza della Corte d'appello di Catania n. 966/2023 del 23/05/2023, la misura dell'assegno di mantenimento corrisposto dal alla veniva determinata in € 250,00 mensili. CP_1 Parte_1
Nel presente procedimento, le parti sono comparse davanti al Giudice delegato all'udienza del
16/01/2025 per il tentativo fallito di conciliazione;
alla stessa udienza, in assenza di richieste istruttorie, avendo le parti precisato le conclusioni come da rispettivi atti difensivi, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio.
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, presentata con ricorso del 16/09/2024. Invero, la comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale (09/02/2017) è avvenuta oltre un anno prima della domanda e la protrazione ininterrotta della separazione per tutto il periodo successivo deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione dal convenuto;
l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale fra i coniugi si desume dal lungo periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Occorre esaminare le domande relative all'assegno divorzile formulate reciprocamente da entrambe le parti.
Sul punto, secondo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, nella sentenza a Sezioni unite n. 18287/18, al quale questo Collegio aderisce, “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”. Con la recente sentenza a Sezioni unite n. 32198 del 5.11.2021 la Suprema Corte ha ulteriormente precisato e chiarito i principi da porre “alla base dell'esame di qualsiasi questione concernente il diritto all'assegno di divorzio:
- la necessità, perché sorga e si mantenga il diritto all'assegno, che il giudice accerti la carenza in capo ad uno dei due coniugi di mezzi adeguati (pre-requisito fattuale distinto e più ampio rispetto alla pura e semplice mancanza di autosufficienza economica);
- la nozione di mancanza di mezzi adeguati, parametrata ad un significativo squilibrio nelle posizioni economiche delle due parti, da accertarsi in concreto, anche mediante i poteri ufficiosi conferiti al giudice, ricostruendo la situazione economico patrimoniale di entrambi i coniugi dopo il divorzio, verificando se uno dei due si viene a trovare in una situazione di dislivello reddituale rispetto all'altro e ricostruendo se, all'interno di questo squilibrio, tenendo conto di tutte le altre componenti sopra indicate, sia stato sacrificato un contributo, dato dal coniuge debole con le sue scelte personali e pagina 2 di 4 condivise in favore della famiglia, alle fortune familiari: una nozione che non è comprensiva solo di una condizione di bisogno ma atta a ripagare, ove esistenti, le rinunce ad effettive possibilità di carriera e di crescita professionale effettuate da uno dei coniugi, all'interno di un progetto comune, a beneficio dell'unione familiare;
- il tramonto definitivo del criterio di determinazione quantitativa dell'assegno legato al mantenimento del tenore di vita coniugale, in quanto la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dalla legge all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell'ex coniuge;
- la necessità di quantificare l'assegno, alla presenza del pre-requisito fattuale, tenendo conto dei vari indicatori riportati nell'art. 5, comma 6, L. Div., da intendersi come parametri equiordinati, e non suddivisi tra criteri attributivi e determinativi: le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, il reddito di entrambi, la durata del matrimonio;
- il riconoscimento della funzione composita dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, non solo assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà (e, prima ancora, dal principio di pari dignità dei coniugi), e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate per la realizzazione di un progetto comune, e pur sempre qualora nella nuova situazione di fatto non disponga di mezzi adeguati”. Nel caso di specie, emerge dagli atti che la ricorrente è disoccupata e percepisce la somma mensile di €
400,00 quale canone di locazione, mentre il resistente risulta percettore di pensione pari a € 1.289,47 lordi (cfr. doc. 3 della comparsa di costituzione e risposta); nessuna delle parti ha provato quanto reciprocamente sostenuto in merito allo svolgimento di attività lavorativa non contrattualizzata della controparte.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che sia dovuto l'assegno divorzile alla ricorrente, con funzione assistenziale, in ragione della valutazione coordinata dei seguenti elementi di fatto:
- in primo luogo, quanto alle condizioni economico-patrimoniali delle parti, la ricorrente ha un reddito di soli € 400,00 al mese a fronte degli € 1.289,00 del resistente ed è impossibilitata per ragioni oggettive a procurarsi adeguati mezzi di sussistenza, tenuto conto della sua età, avendo compiuto 67 anni;
- in secondo luogo, il matrimonio è durato ben 35 anni fino alla separazione.
Ritiene il Collegio che, in considerazione degli elementi fatto sopra esposti, l'assegno divorzile in favore di vada determinato in € 250,00 mensili, con decorrenza dal passaggio in Parte_1 giudicato della presente sentenza.
La domanda di assegno divorzile di deve di conseguenza essere rigettata. Controparte_1
In considerazione della natura costitutiva necessaria del presente giudizio, vanno integralmente compensate le spese tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2446/2024 R.G.: a. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
, celebrato in RAGUSA in data 02/10/1982, trascritto nel registro Controparte_1 dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di RAGUSA al Numero 13, Parte II, Serie A, dell'anno 1982;
pagina 3 di 4 b. manda al cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396 del 2000; c. pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il Controparte_1 Parte_1 quinto giorno di ogni mese, un assegno divorzile di € 250,00, da rivalutare annualmente con riferimento agli indici ISTAT di cui all'art. 150 disp. att. c.p.c., con decorrenza dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
d. rigetta la domanda di assegno divorzile del resistente;
e. compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso a Ragusa nella camera di consiglio del 02/04/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2446/2024 R.G. avente ad oggetto “Divorzio – cessazione effetti civili” promossa da:
, nata il [...] a [...], c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. STRAZZULLA LUCA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE contro
, nato il [...] a [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. MIGLIORISI SALVATORE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 16/01/2025; il PM ha espresso parere favorevole in data 20/01/2025
pagina 1 di 4 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Ragusa in data Parte_1 Controparte_1
02/10/1982, trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di Ragusa al numero 13, parte II, Serie A, anno 1982.
Da tale unione nascevano i figli e , entrambe maggiorenni ed Persona_1 Persona_2 economicamente indipendenti.
Con sentenza n. 720/2021 del 10/06/2021, pubblicata il 14/06/2021, passata in giudicato, il Tribunale di Ragusa pronunciava la separazione personale dei coniugi.
Con sentenza della Corte d'appello di Catania n. 966/2023 del 23/05/2023, la misura dell'assegno di mantenimento corrisposto dal alla veniva determinata in € 250,00 mensili. CP_1 Parte_1
Nel presente procedimento, le parti sono comparse davanti al Giudice delegato all'udienza del
16/01/2025 per il tentativo fallito di conciliazione;
alla stessa udienza, in assenza di richieste istruttorie, avendo le parti precisato le conclusioni come da rispettivi atti difensivi, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio.
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, presentata con ricorso del 16/09/2024. Invero, la comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale (09/02/2017) è avvenuta oltre un anno prima della domanda e la protrazione ininterrotta della separazione per tutto il periodo successivo deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione dal convenuto;
l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale fra i coniugi si desume dal lungo periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Occorre esaminare le domande relative all'assegno divorzile formulate reciprocamente da entrambe le parti.
Sul punto, secondo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, nella sentenza a Sezioni unite n. 18287/18, al quale questo Collegio aderisce, “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”. Con la recente sentenza a Sezioni unite n. 32198 del 5.11.2021 la Suprema Corte ha ulteriormente precisato e chiarito i principi da porre “alla base dell'esame di qualsiasi questione concernente il diritto all'assegno di divorzio:
- la necessità, perché sorga e si mantenga il diritto all'assegno, che il giudice accerti la carenza in capo ad uno dei due coniugi di mezzi adeguati (pre-requisito fattuale distinto e più ampio rispetto alla pura e semplice mancanza di autosufficienza economica);
- la nozione di mancanza di mezzi adeguati, parametrata ad un significativo squilibrio nelle posizioni economiche delle due parti, da accertarsi in concreto, anche mediante i poteri ufficiosi conferiti al giudice, ricostruendo la situazione economico patrimoniale di entrambi i coniugi dopo il divorzio, verificando se uno dei due si viene a trovare in una situazione di dislivello reddituale rispetto all'altro e ricostruendo se, all'interno di questo squilibrio, tenendo conto di tutte le altre componenti sopra indicate, sia stato sacrificato un contributo, dato dal coniuge debole con le sue scelte personali e pagina 2 di 4 condivise in favore della famiglia, alle fortune familiari: una nozione che non è comprensiva solo di una condizione di bisogno ma atta a ripagare, ove esistenti, le rinunce ad effettive possibilità di carriera e di crescita professionale effettuate da uno dei coniugi, all'interno di un progetto comune, a beneficio dell'unione familiare;
- il tramonto definitivo del criterio di determinazione quantitativa dell'assegno legato al mantenimento del tenore di vita coniugale, in quanto la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dalla legge all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell'ex coniuge;
- la necessità di quantificare l'assegno, alla presenza del pre-requisito fattuale, tenendo conto dei vari indicatori riportati nell'art. 5, comma 6, L. Div., da intendersi come parametri equiordinati, e non suddivisi tra criteri attributivi e determinativi: le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, il reddito di entrambi, la durata del matrimonio;
- il riconoscimento della funzione composita dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, non solo assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà (e, prima ancora, dal principio di pari dignità dei coniugi), e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate per la realizzazione di un progetto comune, e pur sempre qualora nella nuova situazione di fatto non disponga di mezzi adeguati”. Nel caso di specie, emerge dagli atti che la ricorrente è disoccupata e percepisce la somma mensile di €
400,00 quale canone di locazione, mentre il resistente risulta percettore di pensione pari a € 1.289,47 lordi (cfr. doc. 3 della comparsa di costituzione e risposta); nessuna delle parti ha provato quanto reciprocamente sostenuto in merito allo svolgimento di attività lavorativa non contrattualizzata della controparte.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che sia dovuto l'assegno divorzile alla ricorrente, con funzione assistenziale, in ragione della valutazione coordinata dei seguenti elementi di fatto:
- in primo luogo, quanto alle condizioni economico-patrimoniali delle parti, la ricorrente ha un reddito di soli € 400,00 al mese a fronte degli € 1.289,00 del resistente ed è impossibilitata per ragioni oggettive a procurarsi adeguati mezzi di sussistenza, tenuto conto della sua età, avendo compiuto 67 anni;
- in secondo luogo, il matrimonio è durato ben 35 anni fino alla separazione.
Ritiene il Collegio che, in considerazione degli elementi fatto sopra esposti, l'assegno divorzile in favore di vada determinato in € 250,00 mensili, con decorrenza dal passaggio in Parte_1 giudicato della presente sentenza.
La domanda di assegno divorzile di deve di conseguenza essere rigettata. Controparte_1
In considerazione della natura costitutiva necessaria del presente giudizio, vanno integralmente compensate le spese tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2446/2024 R.G.: a. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
, celebrato in RAGUSA in data 02/10/1982, trascritto nel registro Controparte_1 dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di RAGUSA al Numero 13, Parte II, Serie A, dell'anno 1982;
pagina 3 di 4 b. manda al cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396 del 2000; c. pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il Controparte_1 Parte_1 quinto giorno di ogni mese, un assegno divorzile di € 250,00, da rivalutare annualmente con riferimento agli indici ISTAT di cui all'art. 150 disp. att. c.p.c., con decorrenza dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
d. rigetta la domanda di assegno divorzile del resistente;
e. compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso a Ragusa nella camera di consiglio del 02/04/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
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