Art. 11.
Agli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge il Ministero dell'interno fara' fronte senza aumento degli stanziamenti iscritti nel proprio bilancio di previsione della spesa.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Agli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge il Ministero dell'interno fara' fronte senza aumento degli stanziamenti iscritti nel proprio bilancio di previsione della spesa.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.