Articolo 11 della Legge 10 aprile 1954, n. 217
Articolo 10
Versione
25 maggio 1954
Art. 11.
Agli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge il Ministero dell'interno fara' fronte senza aumento degli stanziamenti iscritti nel proprio bilancio di previsione della spesa.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Entrata in vigore il 25 maggio 1954