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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 19/05/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3239/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLZANO - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona della Giudice Elena Covi, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G. 3239/2024 promossa da:
parte opponente:
, , in persona della legale rappresentante CP_1 P.IVA_1 Parte_1
con l'avv. dom. Roberto Fable di Bolzano, giusta procura depositata,
[...]
contro
parte opposta:
, , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante , con l'avv. dom. Marco Sivieri di Bolzano, giusta procura Controparte_3
depositata;
In punto: opposizione a precetto;
CONCLUSIONI
di parte opponente:
cfr. atto di citazione;
pagina 1 di 4 di parte opposta:
cfr. comparsa di risposta.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La soc. affermando di essere stata destinataria dell'atto di precetto notificato il CP_1
22.10.2024 unitamente al decreto ingiuntivo n. 2886/2024, ha notificato a controparte atto di citazione in opposizione a precetto, chiedendo dichiararsi la nullità del precetto, non essendo il decreto ingiuntivo del Tribunale di Bolzano esecutivo;
ha aggiunto che nel precetto si indica tale Ethical Software come creditrice ed inoltre il pagamento viene intimato nel termine di 10
giorni dalla notifica del precetto.
L'opposta soc. ha eccepito che il termine di comparizione è inferiore a Controparte_2
quello legale, precisando che per mero refuso è stata indicata Ethical Software come creditrice;
quanto al termine inferiore, la fissazione non costituisce causa di nullità qualora l'esecuzione non sia iniziata prima del termine stabilito.
In sede di verifiche preliminari, con decreto del 16.12.2024 è stata fissata una nuova prima udienza nel rispetto dei termini;
i vizi della citazione risultano peraltro già sanati dall'avvenuta costituzione di parte opposta (art. 164 co. 3 c.p.c.).
All'udienza del 15.05.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa ex art. 281 sexies c.p.c.
2. Secondo l'opponente, dalla mancanza di esecutività del decreto ingiuntivo n. 2886/2024,
emesso in suo danno, deriverebbe la nullità del precetto;
questo, inoltre, indica una diversa parte creditrice ed intima il pagamento in un termine di 10 giorni dalla notifica del precetto,
nonostante il decreto ingiuntivo non sia esecutivo.
Si osserva che l'opponente soc. pur dolendosi della nullità dell'atto di precetto, non CP_1
ha ritenuto di depositarlo, incombente cui non ha provveduto neanche parte opposta.
pagina 2 di 4 Pur a fronte di tale carenza documentale, non sono controversi gli elementi fattuali del precetto,
concordemente riportati da entrambe le parti.
Se pertanto non è contestato che il decreto ingiuntivo, portato come titolo dell'intrapresa esecuzione ed allegato all'atto di precetto ora opposto, non sia provvisoriamente esecutivo, non vi è alcuno spazio per intraprendere un'azione esecutiva (cfr. , a contrario, Cass., ordinanza del
18.03.2022 n. 8870: “Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c.
costituisce titolo perfettamente valido per l'esecuzione forzata, essendo sufficiente che l'atto
di precetto, successivamente notificato al debitore, contenga gli estremi della notificazione
del decreto ingiuntivo stesso…”)
L'esecuzione forzata non può che iniziare in virtù di un titolo esecutivo (art. 474 c.p.c.), il quale non è integrato da un decreto ingiuntivo non dichiarato provvisoriamente esecutivo dal
Giudice (o in sede di emissione, oppure successivamente in sede di opposizione al decreto ingiuntivo).
Il precetto, intimato sulla base di un titolo non esecutivo, è quindi nullo (si rinvia a Cass.,
ordinanza 29.11.2019 n. 31226: “Nell'espropriazione forzata promossa mediante ingiunzione
esecutiva, il precetto deve contenere l'indicazione delle parti, della data di notifica del decreto
ingiuntivo, nonché del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e l'apposizione della
formula esecutiva, poiché la completa identificazione del titolo sostituisce, ai sensi dell'art. 654
c.p.c., la notifica dello stesso, sicché, in assenza di tali indicazioni, l'atto è viziato ex art. 480
c.p.c., producendosi una nullità equivalente a quella che colpisce il precetto non preceduto
dalla notifica del titolo esecutivo, non suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo
con la mera proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi”).
Va quindi pronunciata la nullità del precetto.
pagina 3 di 4 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da parametri minimi per cause di valore indeterminato, con esclusione della fase istruttoria (non svolta), per l'estrema semplicità
della vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, assorbita o dichiarata inammissibile, definitivamente pronunziando,
1) dichiara la nullità del precetto notificato il 22.10.2024 a da CP_1 Controparte_2
[...
2) condanna l'opposta a rifondere all'opponente le spese di Controparte_2 CP_1
lite, liquidate come segue: € 2.906,00€ per compenso di avvocato, € 379,50 per anticipazioni, oltre al rimborso spese forfettario per la quota del 15%, oltre ad IVA e CAP come per legge e spese successive necessarie.
Così deciso in Bolzano, 16.05.2025
la Giudice
Elena Covi
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