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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/06/2025, n. 2540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2540 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7760 /2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA
Oggi 16/06/2025, il Giudice Michele Posio dà atto dell'avvenuto deposito telematico delle note autorizzate di trattazione scritta per le parti
Il Giudice dato atto che le parti precisano le conclusioni come da note autorizzate, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., allegandola al presente verbale.
Il Giudice
Michele Posio
Il verbale è redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
N. R.G. 7760/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Michele Posio ha pronunciato ex art. 429c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 7760/2023 promossa da:
(c.f.: ) in proprio e nella qualità di legale Parte_1 C.F._1
rappresentante della società (c.f.: ), con l'avv. MAIETTA Parte_2 P.IVA_1
ANGELO
RICORRENTE contro
Controparte_1
(c.f.: ), nella persona del Direttore pro-tempore, in proprio
[...] P.IVA_2
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
: - in via principale, accogliere l'odierna opposizione ed annullare l'impugnato provvedimento sulla scorta delle conclamate violazioni di fatto e di diritto dedotte in atti;
“nel merito
- in subordine, disporre la sospensione del presente giudizio con rimessione della causa alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ex art. 267, penult. comma, TFUE, e proposizione a quest'ultima di questioni pregiudiziali opportunamente formulate sull'interpretazione del diritto dell'Unione rilevante in tema di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi, nonché di principi di certezza del diritto, ragionevolezza, trasparenza, uguaglianza e non autoincriminazione, per conoscere se il provvedimento impugnato e le norme interne presupposte siano compatibili con esso;
- con vittoria di spese e compensi di lite ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Per parte resistente:
“disattesa ogni domanda, eccezione o istanze cautelari, rigettata la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea in considerazioni delle innumerevoli pronunce che, senza eccezione, hanno confermato la liceità della normativa vigente, siano ritenuti infondati, nel merito, i motivi di ricorso e per l'effetto, sia confermata integralmente l'ordinanza ingiunzione impugnata.
Con vittoria di spese”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 19/06/2023, , in proprio e quale legale Parte_1
rappresentante di proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione Parte_2
prot. n. 34976 del 19/05/2023 con la quale Controparte_1
aveva irrogato la sanzione pecuniaria di euro 30.000,00 ai sensi dell'art. 110 comma 9 lett. f bis)
R.D. 773/1931 ( “per aver consentito in luogo aperto al pubblico, in presenza di attività Parte_3 di scommesse, l'uso di n. 6 (sei) apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lett. a) del T.U.L.P.S. in assenza della prescritta licenza di Polizia di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.”.
L'ordinanza era emessa a seguito dell'accesso del 15/12/2022 presso l'esercizio pubblico recante l'insegna “SALA SLOT” sito in Soncino (CR) Piazza Turcazzano n. 8 – 8/A nel corso del quale funzionari dell' Controparte_1
Sezione Operativa Territoriale di Brescia ed agenti della Questura di NA accertavano che la società e per essa il suo legale rappresentante , Parte_2 Parte_1
gestiva attività di raccolta scommesse per conto del bookmaker estero EY TA LTD, accertavano altresì la presenza di n. 6 apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 a)
T.U.L.P.S., accesi e funzionanti, in difetto della licenza di P.S ex art. 88 T.U.L.P.S (verbale di operazioni del 15/12/2022), in assenza di scritti difensivi pervenuti dal presunto trasgressore o di richiesta di audizione.
Parte opponente deduceva: di essere titolare di SCIA rilasciata dal Comune di Soncino (CR) in data
24/06/2022 per lo svolgimento dell' attività di Sala Giochi con annessa somministrazione di alimenti e bevande nonché di SCIA rilasciata del medesimo Comune in data 2/07/2022 per l'attività di offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica;
di svolgere per conto di ET TA
Limited attività di centro di trasmissione dati inerenti alle prenotazioni delle giocate relative ad eventi sportivi (CTD) in virtù di accordo di prestazione di servizi stipulato con la suddetta società maltese;
di avere chiesto alla Questura di NA (con istanza del 2/08/2022) il rilascio della licenza di polizia;
di avere ricevuto in data 28/09/2022 dalla Questura di NA decreto di rigetto dell'istanza per il rilascio della licenza, in ragione dell'assenza in capo a ET della concessione nazionale per operare nel settore scommesse. Premesso ciò, l'opponente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione, con istanza di sospensione cautelare, per i seguenti motivi:
- difetto di motivazione dell'ordinanza e del verbale di contestazione, non risultando accertato che i dispositivi presenti nel locale consentissero agli avventori del locale di accedere a servizi di scommessa e/o di gioco online e che i medesimi avventori effettuassero tali operazioni;
- difetto di istruttoria, per essere l'ordinanza fondata su supposizioni degli agenti accertatori circa l'unicità dei locali sottoposti ad ispezione (rispettivamente, l'uno, adibito a centro di raccolta scommesse, l'altro, a sala giochi);
- contrarietà della normativa nazionale – comportante il mancato rilascio a ET della concessione per svolgere attività di scommessa in Italia - con i principi comunitari di esercizio diretto delle libertà di stabilimento e di prestazione di servizi transfrontalieri (art. 49 e 56
TFUE) e non discriminazione, con conseguente illegittimità della sanzione amministrativa applicata;
motivo, quest'ultimo, per il quale il ricorrente chiedeva in via subordinata la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia, ex art. 267, penult. comma, TFUE.
Sospesa da questo Giudice l'efficacia esecutiva del provvedimento opposto (decreto del 22/06/2023), si costituiva chiedeva il rigetto del ricorso in opposizione. Controparte_1
La causa era rinviata per la decisione all'udienza del 16/06/2025 ex art. 429 c.p.c..
***
Il ricorso non merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.
In primo luogo, si osserva che secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità
“l'obbligo di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale. Ne consegue che è ammissibile la motivazione "per relationem" mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo, purché tale richiamo consenta l'instaurazione del giudizio di merito sull'esistenza e sulla consistenza del rapporto obbligatorio” (ex multis, Sentenza n. 17104 del 22/07/2009;
Sentenza n. 20189 del 22/07/2008).
Nel caso di specie, l'ordinanza opposta individua compiutamente la violazione contestata all'ingiunto, indicando i presupposti di fatto (1. Esercizio di attività di raccolta e gestione scommesse;
2. simultanea presenza di slot machines nell'esercizio commerciale;
3. carenza della prescritta licenza di cui all'art. 88 T.U.L.P.S.) e di diritto su cui è fondato l'addebito di responsabilità, anche attraverso il richiamo al presupposto verbale delle operazioni compiute il 15/12/2022. Analogamente, alcuna carenza di motivazione è ravvisabile nel richiamato verbale in cui consta la presenza delle slot machines e delle apparecchiature devolute all'attività di scommessa, con indicazione delle loro modalità di utilizzo (“circa l'utilizzo delle apparecchiature viene constatato che tramite le stesse, il giocatore imposta la formulazione della scommessa, l'importo giocato e si reca alla cassa pagando la relativa posta e riceve la ricevuta della scommessa effettuata”), che unitamente a n. 4 ricevute della cui produzione si dà conto in verbale, comprova l'effettivo esercizio dell'attività di scommessa, senza che assuma rilevanza il mancato accesso diretto dei pc alla rete internet o a piattaforme di giochi on line.
Quanto al lamentato difetto di istruttoria, si nota come nel verbale del 15/12/2022 la pubblica amministrazione concluda per l'unicità dei locali (quello di scommessa e quello di sala giochi) anzitutto per lo stato dei luoghi apparso agli accertatori costituito dall'ingresso dell'esercizio con insegna “SALA SLOT” con vetrata di circa 2,5 metri e due porte d'accesso – una conducente al bar ed alla raccolta di scommesse l'altra al locale con all'interno i sei apparecchi in questione -, separate da manufatto in cartongesso di altezza di 2 metri, non toccante il soffitto.
Vero è che gli accertatori nel verbale di accertamento danno conto di avere compiuto accessi presso il Comune di Soncino (da cui sarebbe emersa la non abusività della parete in cartongesso) e riportano il giudizio dell'addetto comunale, secondo cui l'altezza del manufatto non sarebbe sufficiente a giustificare l'esistenza di due locali distinti;
tuttavia il convincimento sull'unicità dei luoghi discende dalla diretta constatazione visiva degli accertatori che hanno da subito rilevato come la parete non arrivasse al soffitto, oltre che dalla valutazione di altri elementi fattuali e documentali, ossia: la contraddittorietà tra la situazione di fatto riscontrata e quella riportata nella SCIA di “subentro sala giochi con annessa attività di somministrazione”, che fa desumere l'unicità dei luoghi, mentre la somministrazione di alimenti e bevande si presentava separata dalla sala giochi dalla mera parete in cartongesso;
l'assenza di numeri civici all'esterno dell'esercizio; la corrispondenza tra la superficie di 180 mq dichiarata all'atto di iscrizione all'elenco degli operatori per il gioco lecito con vincita in denaro (slot machines) e la superficie totale risultante dai documenti catastali.
Deve pertanto ritenersi che l'opposta abbia adeguatamente svolto il proprio operato, idoneamente motivando gli elementi di fatto e di diritto su cui ha fondato l'addebito di responsabilità dell'opponente, sul presupposto della non esistenza all'interno dell'esercizio SALA SLOT di due locali separati.
Ciò posto, si osserva anche che il verbale ispettivo è dotato di efficacia probatoria privilegiata per i fatti verificatisi sotto la diretta percezione del verbalizzante e per le dichiarazioni rese alla presenza del medesimo, non richiedenti margini di apprezzamento, con la conseguenza che le contestazioni anche relative alla mancata particolareggiata esposizione dell'accertamento devono essere svolte con il procedimento di querela di falso (Cass. Ordinanza 339/2012), nella specie non promosso. Disattese le doglianze di parte ricorrente in ordine all'illegittimità dell'atto impugnato per vizi propri, occorre ora esaminare quelle afferenti vizi derivati dall'asserito contrasto tra la normativa nazionale e quella comunitaria, legittimante secondo la tesi dell'opponente la disapplicazione delle norme interne.
Va premesso che secondo la legislazione italiana l'esercizio dell'attività di raccolta e gestione scommesse richiede il rilascio di concessione statale previa pubblica gara nonché il rilascio della licenza di polizia ex art. 88 T.U.L.P.S., quest'ultima a sua volta concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione.
La società maltese ET non detiene titolo concessorio per operare in Italia, il che preclude alle ricevitorie ad essa affiliate di ottenere dalla competente Questura il rilascio della licenza ex art. 88
TULPS, la cui carenza è presupposto dell'azione sanzionatoria oggetto della presente vertenza.
Ciò posto, l'opponente invoca il contrasto tra la normativa interna, di cui chiede la disapplicazione, e quella comunitaria, poiché la diretta applicazione degli artt. 49 e 56 TFUE (che stabiliscono l'esercizio diretto delle libertà di stabilimento e di prestazione di servizi di un operatore di uno stato membro all'interno di un altro stato membro) consentirebbero a ET di operare legittimamente sul mercato italiano per conto di propri prestatori di servizi (CTD) pur in assenza di titolo concessorio nazionale. A sostegno della tesi, l'opponente richiama sentenze della corte di Giustizia Europea intervenute sulla conformità ai principi unionali del sistema concessorio italiano.
Rileva, peraltro, il Tribunale che l'attribuzione delle concessioni per la gestione di attività di scommesse su competizioni sportive è stata in Italia oggetto di tre bandi di gara sottoposti al vaglio della Corte di Giustizia Europea per contrasto con gli artt. 49 e 56 TFUE (segnatamente sentenza sulla prima gara risalente al 1999; sentenza CO – IF sulla gara indetta con il Decreto Per_1
Bersani del 2006; sentenze Biasci e Laezza sulla gara indetta con il Decreto Monti del 2012).
La normativa applicabile al tempo della violazione contestata (2022) è quella dettata dal Decreto
Monti (DL 2.03.2012), pertanto ad essa occorre riferirsi ai fini dell'accertamento della contrarietà o meno con le norme comunitarie.
Ebbene, ET non ha partecipato alla gara indetta con il decreto Monti ritenendo il bando discriminatorio nella parte in cui prevedeva (all'art. 25 dello schema di convenzione allegato al bando) l'impegno del concessionario, alla cessazione dell'attività per scadenza del termine di
Contr concessione o altro motivo, di cedere a titolo non oneroso all' o altro concessionario da essa individuato, l'uso dei beni materiali ed immateriali di proprietà costituenti la rete di gestione e di raccolta del gioco. La previsione anzidetta, contenuta nel bando di gara, è stata reputata dalla Corte di Giustizia (con pronuncia resa nella causa 375/2014 sul caso “Laezza”) una restrizione di diritti fondamentali, tuttavia giustificata dall'interesse a garantire l'attività legale di raccolta scommesse al fine di arginare lo sviluppo di un'attività illegale parallela, rimettendo al giudice del rinvio l'individuazione degli obiettivi effettivamente perseguiti con la forzosa cessione gratuita e la valutazione di proporzionalità della restrizione, rispetto all'obiettivo perseguito di contrasto alla criminalità legata al gioco d'azzardo.
Pertanto, con riferimento alla gara di cui al Decreto Monti non può configurarsi una illegittima esclusione della ET (diversamente da quanto ritenuto dalla giurisprudenza europea per le gare del 1999 e del 2006), legittimante la disapplicazione della normativa interna, dovendosi piuttosto operare una valutazione di proporzionalità tra la restrizione imposta con l'obbligo di cessione gratuita dei beni al concedente e l'obiettivo perseguito, secondo un giudizio prognostico sulla convenienza di un'eventuale partecipazione di ET alla gara indetta nel 2012, da condurre sulla base del valore dei beni e del profitto ragionevolmente ricavabile dell'attività svolta.
L'eventuale cessione gratuita della rete di raccolta e gestione del gioco non si reputa misura eccessivamente gravosa per la predetta società estera, che opera da anni in Italia per il tramite propri
CTD senza titoli concessori né autorizzazioni di polizia godendo, al pari degli altri operatori titolari di titolo autorizzativo, dell'uso dei beni materiali ed immateriali investiti per l'attività di scommessa traendone profitto, pertanto tali beni devono ritenersi ampiamente ammortizzati (CDA Brescia sentenza n. 1579/2018 resa nel procedimento n. 1003/2017 RG;
conforme CDA Brescia 582/2023 resa nel procedimento n. 891/2022).
Diversamente opinando, si ammetterebbe un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri operatori del settore legittimamente operanti sul mercato italiano e la società ET che in assenza di titoli abilitativi potrebbe operare senza i vincoli derivanti dal sistema concessorio per conto di ricevitorie affiliate non sottoposte ai controlli preventivi previsti dal T.U.L.P.S. con conseguente potenziale rischio in materia di ordine pubblico e contrasto all'attività illegale.
Per quanto si reputi decisiva l'argomentazione di cui sopra, si nota come l'opponente, vieppiù, non abbia allegato il valore dei beni oggetto di un'eventuale cessione né fornito dati sui ricavi dell'attività il che preclude di giungere ad una diversa conclusione a seguito di un accertamento nel merito in ordine alla eventuale non convenienza per ET dell'accesso alla procedura di gara del 2012.
Per le ragioni esposte, il Tribunale non ritiene esservi contrasto tra la normativa interna, presupposto della sanzione amministrativa applicata, ed i principi comunitari. Né ritiene di dover operare il rinvio pregiudiziale avanti alla Corte di Giustizia Europea, ex art 267
TFUE, chiesto in via subordinata dall'opponente, trattandosi di questioni interpretative su cui la Corte si è già pronunciata.
Nulla sulle spese essendosi la Pubblica amministrazione difesa in proprio (Cass. 20.12.2017 n. 30597;
Cass. ord.
4.8.2023 n. 23825).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. rigetta il ricorso in opposizione;
2. spese irripetibili.
Brescia, 16.06.2025.
Il Giudice
Michele Posio
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA
Oggi 16/06/2025, il Giudice Michele Posio dà atto dell'avvenuto deposito telematico delle note autorizzate di trattazione scritta per le parti
Il Giudice dato atto che le parti precisano le conclusioni come da note autorizzate, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., allegandola al presente verbale.
Il Giudice
Michele Posio
Il verbale è redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
N. R.G. 7760/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Michele Posio ha pronunciato ex art. 429c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 7760/2023 promossa da:
(c.f.: ) in proprio e nella qualità di legale Parte_1 C.F._1
rappresentante della società (c.f.: ), con l'avv. MAIETTA Parte_2 P.IVA_1
ANGELO
RICORRENTE contro
Controparte_1
(c.f.: ), nella persona del Direttore pro-tempore, in proprio
[...] P.IVA_2
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
: - in via principale, accogliere l'odierna opposizione ed annullare l'impugnato provvedimento sulla scorta delle conclamate violazioni di fatto e di diritto dedotte in atti;
“nel merito
- in subordine, disporre la sospensione del presente giudizio con rimessione della causa alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ex art. 267, penult. comma, TFUE, e proposizione a quest'ultima di questioni pregiudiziali opportunamente formulate sull'interpretazione del diritto dell'Unione rilevante in tema di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi, nonché di principi di certezza del diritto, ragionevolezza, trasparenza, uguaglianza e non autoincriminazione, per conoscere se il provvedimento impugnato e le norme interne presupposte siano compatibili con esso;
- con vittoria di spese e compensi di lite ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Per parte resistente:
“disattesa ogni domanda, eccezione o istanze cautelari, rigettata la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea in considerazioni delle innumerevoli pronunce che, senza eccezione, hanno confermato la liceità della normativa vigente, siano ritenuti infondati, nel merito, i motivi di ricorso e per l'effetto, sia confermata integralmente l'ordinanza ingiunzione impugnata.
Con vittoria di spese”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 19/06/2023, , in proprio e quale legale Parte_1
rappresentante di proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione Parte_2
prot. n. 34976 del 19/05/2023 con la quale Controparte_1
aveva irrogato la sanzione pecuniaria di euro 30.000,00 ai sensi dell'art. 110 comma 9 lett. f bis)
R.D. 773/1931 ( “per aver consentito in luogo aperto al pubblico, in presenza di attività Parte_3 di scommesse, l'uso di n. 6 (sei) apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lett. a) del T.U.L.P.S. in assenza della prescritta licenza di Polizia di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.”.
L'ordinanza era emessa a seguito dell'accesso del 15/12/2022 presso l'esercizio pubblico recante l'insegna “SALA SLOT” sito in Soncino (CR) Piazza Turcazzano n. 8 – 8/A nel corso del quale funzionari dell' Controparte_1
Sezione Operativa Territoriale di Brescia ed agenti della Questura di NA accertavano che la società e per essa il suo legale rappresentante , Parte_2 Parte_1
gestiva attività di raccolta scommesse per conto del bookmaker estero EY TA LTD, accertavano altresì la presenza di n. 6 apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 a)
T.U.L.P.S., accesi e funzionanti, in difetto della licenza di P.S ex art. 88 T.U.L.P.S (verbale di operazioni del 15/12/2022), in assenza di scritti difensivi pervenuti dal presunto trasgressore o di richiesta di audizione.
Parte opponente deduceva: di essere titolare di SCIA rilasciata dal Comune di Soncino (CR) in data
24/06/2022 per lo svolgimento dell' attività di Sala Giochi con annessa somministrazione di alimenti e bevande nonché di SCIA rilasciata del medesimo Comune in data 2/07/2022 per l'attività di offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica;
di svolgere per conto di ET TA
Limited attività di centro di trasmissione dati inerenti alle prenotazioni delle giocate relative ad eventi sportivi (CTD) in virtù di accordo di prestazione di servizi stipulato con la suddetta società maltese;
di avere chiesto alla Questura di NA (con istanza del 2/08/2022) il rilascio della licenza di polizia;
di avere ricevuto in data 28/09/2022 dalla Questura di NA decreto di rigetto dell'istanza per il rilascio della licenza, in ragione dell'assenza in capo a ET della concessione nazionale per operare nel settore scommesse. Premesso ciò, l'opponente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione, con istanza di sospensione cautelare, per i seguenti motivi:
- difetto di motivazione dell'ordinanza e del verbale di contestazione, non risultando accertato che i dispositivi presenti nel locale consentissero agli avventori del locale di accedere a servizi di scommessa e/o di gioco online e che i medesimi avventori effettuassero tali operazioni;
- difetto di istruttoria, per essere l'ordinanza fondata su supposizioni degli agenti accertatori circa l'unicità dei locali sottoposti ad ispezione (rispettivamente, l'uno, adibito a centro di raccolta scommesse, l'altro, a sala giochi);
- contrarietà della normativa nazionale – comportante il mancato rilascio a ET della concessione per svolgere attività di scommessa in Italia - con i principi comunitari di esercizio diretto delle libertà di stabilimento e di prestazione di servizi transfrontalieri (art. 49 e 56
TFUE) e non discriminazione, con conseguente illegittimità della sanzione amministrativa applicata;
motivo, quest'ultimo, per il quale il ricorrente chiedeva in via subordinata la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia, ex art. 267, penult. comma, TFUE.
Sospesa da questo Giudice l'efficacia esecutiva del provvedimento opposto (decreto del 22/06/2023), si costituiva chiedeva il rigetto del ricorso in opposizione. Controparte_1
La causa era rinviata per la decisione all'udienza del 16/06/2025 ex art. 429 c.p.c..
***
Il ricorso non merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.
In primo luogo, si osserva che secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità
“l'obbligo di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale. Ne consegue che è ammissibile la motivazione "per relationem" mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo, purché tale richiamo consenta l'instaurazione del giudizio di merito sull'esistenza e sulla consistenza del rapporto obbligatorio” (ex multis, Sentenza n. 17104 del 22/07/2009;
Sentenza n. 20189 del 22/07/2008).
Nel caso di specie, l'ordinanza opposta individua compiutamente la violazione contestata all'ingiunto, indicando i presupposti di fatto (1. Esercizio di attività di raccolta e gestione scommesse;
2. simultanea presenza di slot machines nell'esercizio commerciale;
3. carenza della prescritta licenza di cui all'art. 88 T.U.L.P.S.) e di diritto su cui è fondato l'addebito di responsabilità, anche attraverso il richiamo al presupposto verbale delle operazioni compiute il 15/12/2022. Analogamente, alcuna carenza di motivazione è ravvisabile nel richiamato verbale in cui consta la presenza delle slot machines e delle apparecchiature devolute all'attività di scommessa, con indicazione delle loro modalità di utilizzo (“circa l'utilizzo delle apparecchiature viene constatato che tramite le stesse, il giocatore imposta la formulazione della scommessa, l'importo giocato e si reca alla cassa pagando la relativa posta e riceve la ricevuta della scommessa effettuata”), che unitamente a n. 4 ricevute della cui produzione si dà conto in verbale, comprova l'effettivo esercizio dell'attività di scommessa, senza che assuma rilevanza il mancato accesso diretto dei pc alla rete internet o a piattaforme di giochi on line.
Quanto al lamentato difetto di istruttoria, si nota come nel verbale del 15/12/2022 la pubblica amministrazione concluda per l'unicità dei locali (quello di scommessa e quello di sala giochi) anzitutto per lo stato dei luoghi apparso agli accertatori costituito dall'ingresso dell'esercizio con insegna “SALA SLOT” con vetrata di circa 2,5 metri e due porte d'accesso – una conducente al bar ed alla raccolta di scommesse l'altra al locale con all'interno i sei apparecchi in questione -, separate da manufatto in cartongesso di altezza di 2 metri, non toccante il soffitto.
Vero è che gli accertatori nel verbale di accertamento danno conto di avere compiuto accessi presso il Comune di Soncino (da cui sarebbe emersa la non abusività della parete in cartongesso) e riportano il giudizio dell'addetto comunale, secondo cui l'altezza del manufatto non sarebbe sufficiente a giustificare l'esistenza di due locali distinti;
tuttavia il convincimento sull'unicità dei luoghi discende dalla diretta constatazione visiva degli accertatori che hanno da subito rilevato come la parete non arrivasse al soffitto, oltre che dalla valutazione di altri elementi fattuali e documentali, ossia: la contraddittorietà tra la situazione di fatto riscontrata e quella riportata nella SCIA di “subentro sala giochi con annessa attività di somministrazione”, che fa desumere l'unicità dei luoghi, mentre la somministrazione di alimenti e bevande si presentava separata dalla sala giochi dalla mera parete in cartongesso;
l'assenza di numeri civici all'esterno dell'esercizio; la corrispondenza tra la superficie di 180 mq dichiarata all'atto di iscrizione all'elenco degli operatori per il gioco lecito con vincita in denaro (slot machines) e la superficie totale risultante dai documenti catastali.
Deve pertanto ritenersi che l'opposta abbia adeguatamente svolto il proprio operato, idoneamente motivando gli elementi di fatto e di diritto su cui ha fondato l'addebito di responsabilità dell'opponente, sul presupposto della non esistenza all'interno dell'esercizio SALA SLOT di due locali separati.
Ciò posto, si osserva anche che il verbale ispettivo è dotato di efficacia probatoria privilegiata per i fatti verificatisi sotto la diretta percezione del verbalizzante e per le dichiarazioni rese alla presenza del medesimo, non richiedenti margini di apprezzamento, con la conseguenza che le contestazioni anche relative alla mancata particolareggiata esposizione dell'accertamento devono essere svolte con il procedimento di querela di falso (Cass. Ordinanza 339/2012), nella specie non promosso. Disattese le doglianze di parte ricorrente in ordine all'illegittimità dell'atto impugnato per vizi propri, occorre ora esaminare quelle afferenti vizi derivati dall'asserito contrasto tra la normativa nazionale e quella comunitaria, legittimante secondo la tesi dell'opponente la disapplicazione delle norme interne.
Va premesso che secondo la legislazione italiana l'esercizio dell'attività di raccolta e gestione scommesse richiede il rilascio di concessione statale previa pubblica gara nonché il rilascio della licenza di polizia ex art. 88 T.U.L.P.S., quest'ultima a sua volta concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione.
La società maltese ET non detiene titolo concessorio per operare in Italia, il che preclude alle ricevitorie ad essa affiliate di ottenere dalla competente Questura il rilascio della licenza ex art. 88
TULPS, la cui carenza è presupposto dell'azione sanzionatoria oggetto della presente vertenza.
Ciò posto, l'opponente invoca il contrasto tra la normativa interna, di cui chiede la disapplicazione, e quella comunitaria, poiché la diretta applicazione degli artt. 49 e 56 TFUE (che stabiliscono l'esercizio diretto delle libertà di stabilimento e di prestazione di servizi di un operatore di uno stato membro all'interno di un altro stato membro) consentirebbero a ET di operare legittimamente sul mercato italiano per conto di propri prestatori di servizi (CTD) pur in assenza di titolo concessorio nazionale. A sostegno della tesi, l'opponente richiama sentenze della corte di Giustizia Europea intervenute sulla conformità ai principi unionali del sistema concessorio italiano.
Rileva, peraltro, il Tribunale che l'attribuzione delle concessioni per la gestione di attività di scommesse su competizioni sportive è stata in Italia oggetto di tre bandi di gara sottoposti al vaglio della Corte di Giustizia Europea per contrasto con gli artt. 49 e 56 TFUE (segnatamente sentenza sulla prima gara risalente al 1999; sentenza CO – IF sulla gara indetta con il Decreto Per_1
Bersani del 2006; sentenze Biasci e Laezza sulla gara indetta con il Decreto Monti del 2012).
La normativa applicabile al tempo della violazione contestata (2022) è quella dettata dal Decreto
Monti (DL 2.03.2012), pertanto ad essa occorre riferirsi ai fini dell'accertamento della contrarietà o meno con le norme comunitarie.
Ebbene, ET non ha partecipato alla gara indetta con il decreto Monti ritenendo il bando discriminatorio nella parte in cui prevedeva (all'art. 25 dello schema di convenzione allegato al bando) l'impegno del concessionario, alla cessazione dell'attività per scadenza del termine di
Contr concessione o altro motivo, di cedere a titolo non oneroso all' o altro concessionario da essa individuato, l'uso dei beni materiali ed immateriali di proprietà costituenti la rete di gestione e di raccolta del gioco. La previsione anzidetta, contenuta nel bando di gara, è stata reputata dalla Corte di Giustizia (con pronuncia resa nella causa 375/2014 sul caso “Laezza”) una restrizione di diritti fondamentali, tuttavia giustificata dall'interesse a garantire l'attività legale di raccolta scommesse al fine di arginare lo sviluppo di un'attività illegale parallela, rimettendo al giudice del rinvio l'individuazione degli obiettivi effettivamente perseguiti con la forzosa cessione gratuita e la valutazione di proporzionalità della restrizione, rispetto all'obiettivo perseguito di contrasto alla criminalità legata al gioco d'azzardo.
Pertanto, con riferimento alla gara di cui al Decreto Monti non può configurarsi una illegittima esclusione della ET (diversamente da quanto ritenuto dalla giurisprudenza europea per le gare del 1999 e del 2006), legittimante la disapplicazione della normativa interna, dovendosi piuttosto operare una valutazione di proporzionalità tra la restrizione imposta con l'obbligo di cessione gratuita dei beni al concedente e l'obiettivo perseguito, secondo un giudizio prognostico sulla convenienza di un'eventuale partecipazione di ET alla gara indetta nel 2012, da condurre sulla base del valore dei beni e del profitto ragionevolmente ricavabile dell'attività svolta.
L'eventuale cessione gratuita della rete di raccolta e gestione del gioco non si reputa misura eccessivamente gravosa per la predetta società estera, che opera da anni in Italia per il tramite propri
CTD senza titoli concessori né autorizzazioni di polizia godendo, al pari degli altri operatori titolari di titolo autorizzativo, dell'uso dei beni materiali ed immateriali investiti per l'attività di scommessa traendone profitto, pertanto tali beni devono ritenersi ampiamente ammortizzati (CDA Brescia sentenza n. 1579/2018 resa nel procedimento n. 1003/2017 RG;
conforme CDA Brescia 582/2023 resa nel procedimento n. 891/2022).
Diversamente opinando, si ammetterebbe un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri operatori del settore legittimamente operanti sul mercato italiano e la società ET che in assenza di titoli abilitativi potrebbe operare senza i vincoli derivanti dal sistema concessorio per conto di ricevitorie affiliate non sottoposte ai controlli preventivi previsti dal T.U.L.P.S. con conseguente potenziale rischio in materia di ordine pubblico e contrasto all'attività illegale.
Per quanto si reputi decisiva l'argomentazione di cui sopra, si nota come l'opponente, vieppiù, non abbia allegato il valore dei beni oggetto di un'eventuale cessione né fornito dati sui ricavi dell'attività il che preclude di giungere ad una diversa conclusione a seguito di un accertamento nel merito in ordine alla eventuale non convenienza per ET dell'accesso alla procedura di gara del 2012.
Per le ragioni esposte, il Tribunale non ritiene esservi contrasto tra la normativa interna, presupposto della sanzione amministrativa applicata, ed i principi comunitari. Né ritiene di dover operare il rinvio pregiudiziale avanti alla Corte di Giustizia Europea, ex art 267
TFUE, chiesto in via subordinata dall'opponente, trattandosi di questioni interpretative su cui la Corte si è già pronunciata.
Nulla sulle spese essendosi la Pubblica amministrazione difesa in proprio (Cass. 20.12.2017 n. 30597;
Cass. ord.
4.8.2023 n. 23825).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. rigetta il ricorso in opposizione;
2. spese irripetibili.
Brescia, 16.06.2025.
Il Giudice
Michele Posio
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.