Parere definitivo 10 maggio 2023
Rigetto
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 17/04/2025, n. 3374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3374 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03374/2025REG.PROV.COLL.
N. 00090/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 90 del 2023, proposto dal sig. NA Cerrone, rappresentato e difeso dall’avvocato Amerigo Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Pozzuoli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Carmela De Franciscis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Sesta) n.6591/2022,
pubblicata in data 26 ottobre 2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pozzuoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 marzo 2025 il Cons. Brunella Bruno;
Nessuno è comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante impugna la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il TAR per la Campania ha respinto il ricorso da lui proposto avverso il provvedimento adottato in data 6 giugno 2017 dal Comune di Pozzuoli, di rigetto dell’istanza di condono presentata in data 20 gennaio 2005 ai sensi dell’art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326, relativa a un manufatto per civile abitazione, nonché avverso il conseguente provvedimento di irrogazione della sanzione demolitoria.
2. La determinazione di rigetto della sopra indicata istanza di condono reca a fondamento il rilievo dell’esclusione degli interventi realizzati tra quelli per i quali è ammissibile la sanatoria straordinaria ai sensi della l. n. 326 del 2003, evidenziandosi, altresì, la localizzazione dell’immobile in area nella quale in base al PRG e al PTP non è consentito alcun incremento della volumetria.
3. L’adito Tribunale - dopo aver rilevato l’omessa produzione in giudizio della domanda di condono e la specifica identificazione delle opere, costituite dall’edificazione di un manufatto di 75 mq., contenuta nel provvedimento sanzionatorio -, ha, in sintesi, respinto il ricorso in considerazione della preclusione della sanatoria straordinaria in relazione all’intervento che viene in rilievo, implicante la realizzazione di nuove superfici e volumetria, eseguito in area sottoposta a vincolo paesaggistico – ambientale. Su tali basi, il primo giudice ha altresì precisato l’assenza di elementi a comprova dell’anteriorità delle opere in questione rispetto alla data di imposizione del suddetto vincolo, escludendo che l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto sia suscettibile di integrare un vizio invalidante, avuto riguardo alla natura vincolata del provvedimento, dalla cui adozione è scaturita la doverosa irrogazione della sanzione demolitoria, in applicazione delle previsioni dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001.
4. L’appellante contesta la sentenza impugnata, riproponendo le deduzioni disattese, articolandole in chiave critica avverso il ragionamento logico-giuridico seguito dal primo giudice, così in sostanza devolvendo tutta l’originaria materia del contendere.
5. Si è costituito in giudizio il Comune di Pozzuoli, concludendo, con articolate argomentazioni, per il rigetto delle censure proposte.
6. All’udienza pubblica del 25 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. L’appello è infondato, per le ragioni di seguito esposte.
8. Come correttamente rilevato nella sentenza appellata, non è stata prodotta in giudizio la domanda di sanatoria presentata dall’interessato, dovendosi, quindi, attribuire rilievo, ai fini dell’individuazione delle opere in contestazione, in mancanza di allegazioni di segno difforme, al contenuto del provvedimento di irrogazione della sanzione demolitoria, avente ad oggetto un manufatto per civile abitazione composto da un unico piano, con struttura portante in tufo.
8.1. Le deduzioni incentrate sulla esclusione dell’applicazione dei vincoli derivanti dal PRG del Comune di Pozzuoli e dal PTP dei Campi Flegrei, articolata dal deducente in considerazione della loro introduzione in epoca asseritamente successiva alla realizzazione dell’opera in contestazione, non sono suscettibili di favorevole apprezzamento.
8.2. Con l’intervento in questione, infatti, è stato edificato, in assenza del permesso di costruire, un nuovo manufatto, avente la consistenza e le caratteristiche sopra indicate, su area di sedime ricompresa nel territorio di Pozzuoli, dichiarato di notevole interesse paesaggistico con D.M. del 12 settembre del 1957 (decreto richiamato sia nel provvedimento di rigetto della domanda di condono sia in quello, conseguente, di irrogazione della sanzione demolitoria), che impediva l’alterazione dello stato dei luoghi.
8.3. Ne deriva, dunque, che, anche a prescindere da ulteriori considerazioni e, in specie, dall’intervenuta edificazione di nuove superfici e volumetrie in un’area nella quale la normativa urbanistico-edilizia non ammette incrementi volumetrici, deve rilevarsi che “ ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli sono sanabili solo se, oltre al ricorrere delle ulteriori condizioni, siano opere minori senza aumento di superficie e volume” . ( ex multis Cons. St., Sez. VI, 5 dicembre 2023, n.10505; id., Sez. VII, 23 gennaio 2025, n. 512).
8.4. La creazione di nuovi volumi, unita alla preesistenza del vincolo paesaggistico, ancorché generale, impedendo la qualificazione dell’opera in quesitone quale opera minore, precludeva, dunque, in modo irrefragabile, la fruizione del condono, alla luce di quanto direttamente previsto dall’art. 32, comma 27, lett. d) sopra richiamato, che testualmente impedisce la realizzazione di nuovi edifici su aree vincolate, superando, in caso di interventi più significativi, le previsioni, parzialmente più permissive, contenute nell’art. 32 della l. n.47 del 1985, cui pure nel resto rinvia.
9. Quanto precede riveste carattere dirimente, consentendo di prescindere anche dalla asserita preesistenza del fabbricato alle approvazioni del PRG e del PTP circostanza peraltro solo dedotta, ma non provata dalla parte, sulla quale pure incombeva l’onere processuale della relativa dimostrazione.
10. Il primo giudice, dunque, ha correttamente applicato l’orientamento espresso dall’univoca giurisprudenza in materia, con il quale è stato chiarito che: « In materia di condono edilizio, il combinato disposto dell'art. 32 del L. 28 febbraio 1985, n. 47 e dell'art. 32, comma 27, lett. d), del D.L. n. 269 del 2003, convertito con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, comporta che un abuso commesso su un bene sottoposto a vincolo di inedificabilità, sia esso di natura relativa o assoluta, non possa essere condonato quando ricorrono, contemporaneamente le seguenti condizioni: a) l'imposizione del vincolo di inedificabilità avviene prima della esecuzione delle opere; b) le opere sono realizzate in assenza o difformità dal titolo edilizio; c) le opere non sono conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (nelle zone sottoposte a vincolo paesistico, sia esso assoluto o relativo, è cioè consentita la sanatoria dei soli abusi formali) » (cfr., ex multis , Cons. St., Sez. VI, 13 gennaio 2023, n. 471).
11. In considerazione di quanto sin qui argomentato non sono neppure ravvisabili vizi riferiti all’istruttoria espletata dall’amministrazione, adeguatamente esaustiva, né lacune sotto il profilo della motivazione alla base del provvedimento di rigetto della domanda di condono.
12. Fermo, inoltre, quanto in precedenza rilevato in ordine alla mancata dimostrazione dell’epoca di realizzazione del manufatto in contestazione, il Collegio osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, come chiarito anche dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio (n. 9 del 2017), il decorso del tempo non può incidere sull’ineludibile doverosità degli atti che l’amministrazione è tenuta ad adottare e, allo stesso modo, non può radicare, di per sé considerato, un affidamento di carattere “legittimo” in capo ai proprietari dell’abuso. Invero, la tutela del legittimo affidamento - qualificato come “principio fondamentale” dell’Unione europea dalla stessa Corte di Giustizia UE – è quello ingenerato nel privato da provvedimenti amministrativi, ed è correlato all’interesse pubblico alla certezza dei rapporti giuridici costituiti dall’atto amministrativo, nonché più in generale alla stabilità dei provvedimenti amministrativi, ipotesi, questa, che – all’evidenza - non ricorre nella fattispecie in esame, in cui non sussiste alcun provvedimento favorevole sulla cui base siano state realizzate le opere in questione, che risultano, quindi, essere prive dei prescritti titoli.
13. Neppure è suscettibile di favorevole apprezzamento la deduzione incentrata sulla mancata comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della l. n. 241 del 1990, dovendosi rilevare che le considerazioni che precedono dimostrano che il contenuto dei provvedimenti impugnati con il ricorso originario non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, trovando applicazione, dunque, le previsioni dell’art. 21 octies , comma 2 della legge sopra indicata, nella formulazione vigente ratione temporis , precedente alle modifiche introdotte con la l. n. 120 del 2020.
14. In considerazione, infine, della legittimità del provvedimento di rigetto della domanda di condono, immune, per quanto esposto, dai censurati vizi, nonché della natura dell’intervento sanzionato, concernente, come sopra esposto l’edificazione di un manufatto abusivo in un contesto territoriale sottoposto a vincolo paesaggistico – ambientale, doverosamente l’amministrazione ha applicato la sanzione demolitoria di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, non venendo in rilievo – come correttamente statuito dal primo giudice - le fattispecie previste dalle disposizioni di cui l’appellante invoca l’applicazione.
15. In conclusione, per le ragioni sopra esposte l’appello deve essere respinto.
16. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello (RG n. 90 del 2023), come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore del Comune di Pozzuoli, liquidate in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Brunella Bruno, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Brunella Bruno | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO