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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/10/2025, n. 7548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7548 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE XIII CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 35004/2024
TRA
Parte_1
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE
Oggi 9/10/2025 innanzi al giudice unico dott. Arianna Chiarentin, sono comparsi:
Per l'avv. SCIOTTO VINCENZO, oggi sostituito dall'avv. FRANCESCO Parte_1
SCOLARO, giusta delega orale.
Per essuno compare. CP_1
Il Giudice, rilevata la regolarità della notifica dell'ordinanza di mutamento del rito a parte resistente, ne dichiara la contumacia ed invita parte ricorrente alla discussione orale, all'esito della quale pronuncia l'allegata sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione.
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile in persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Arianna
Chiarentin, ex art. 429 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCIOTTO Parte_1 C.F._1
VINCENZO, elettivamente domiciliata in Milazzo (ME) Via Madonna Delle Grazie n. 76 presso lo studio dell'Avvocato Vincenzo Sciotto
RICORRENTE contro
C.F. CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: parte ricorrente, a seguito di discussione orale, ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha intimato lo sfratto per morosità con contestuale citazione per la convalida Parte_1 relativamente al contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data 10 novembre 2022 e regolarmente registrato in data 19 gennaio 2023 con avente ad oggetto l'unità CP_1
immobiliare sita in Milano, Via Degli Umiliati n. 26/B, risultando il conduttore moroso nel pagamento dei canoni di locazione pari - alla data dell'intimazione – ad € 5.000,00 complessivi.
2 La notifica è stata eseguita ex art. 143 c.p.c. all'esito di precedente infruttuoso tentativo essendosi il resistente reso irreperibile e - all'esito del mutamento del rito – lo stesso è rimasto contumace.
Con memoria integrativa depositata in data 31 ottobre 2024 l'intimante precisava che la morosità persisteva;
insisteva, dunque, per la risoluzione del contratto e per la condanna del conduttore al pagamento degli importi insoluti.
All'udienza odierna la difesa della ricorrente dava atto dell'esito negativo della mediazione e si riportava agli atti.
La domanda è fondata.
E' documentato quanto evidenziato nella narrativa del ricorso sulla scorta della produzione del contratto di locazione, debitamente registrato (cfr. doc. 1 parte intimante).
La parte ricorrente, con la produzione del contratto di locazione posto a fondamento della domanda, dal quale risulta la pattuizione dell'obbligazione di pagamento del canone nella misura richiesta, ha infatti dato la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Il resistente, optando per la contumacia, non ha dato la prova di fatti modificativi impeditivi o estintivi dell'avversa pretesa ai sensi del secondo comma della stessa disposizione.
Detta condotta integra la violazione del fondamentale dovere posto a carico del conduttore e legittima la richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento grave ex art. 1453 c.c.
Il resistente contumace deve, pertanto, essere condannato al rilascio del bene CP_1
locato sito in Milano, Via Degli Umiliati n. 26/B libero da persone e/o cose, con fissazione del termine per inizio esecuzione alla data del 9 novembre 2025.
Segue, altresì, la condanna di al pagamento a favore di della CP_1 Parte_1
somma pari ad € 5.000,00 a titolo di canoni maturati alla data della redazione dell'intimazione di sfratto (15.2.2024), oltre ai canoni a scadere sino al rilascio;
su tale somma competono gli interessi di legge dalle singole scadenze al saldo.
Le spese del giudizio - liquidate come in dispositivo - seguono la soccombenza.
P. Q. M.
3 Il Tribunale di Milano, sezione XIII civile, in persona del Giudice Dott.ssa Arianna Chiarentin, in funzione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) dichiara la risoluzione del contratto di locazione stipulato tra ed Parte_1 CP_1
avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Milano, Via Degli Umiliati n.
[...]
26/B;
2) condanna al rilascio dell'unità immobiliare di cui al punto 1) libero da CP_1
persone e/o cose;
3) fissa per l'inizio dell'esecuzione la data del 9 novembre 2025;
4) condanna l pagamento a favore di della somma pari ad CP_1 Parte_1
€ 5.000,00 a titolo di canoni maturati alla data della redazione dell'intimazione di sfratto (15.2.2024), oltre ai canoni a scadere sino al rilascio;
su tale somma competono gli interessi di legge dalle singole scadenze al saldo;
5) condanna lla rifusione a favore di delle spese delle due CP_1 Parte_1 fasi del giudizio, liquidate in € 3.000,00 per compensi;
oltre 15% spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Milano, 9 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
4
VERBALE DELLA CAUSA N. 35004/2024
TRA
Parte_1
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE
Oggi 9/10/2025 innanzi al giudice unico dott. Arianna Chiarentin, sono comparsi:
Per l'avv. SCIOTTO VINCENZO, oggi sostituito dall'avv. FRANCESCO Parte_1
SCOLARO, giusta delega orale.
Per essuno compare. CP_1
Il Giudice, rilevata la regolarità della notifica dell'ordinanza di mutamento del rito a parte resistente, ne dichiara la contumacia ed invita parte ricorrente alla discussione orale, all'esito della quale pronuncia l'allegata sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione.
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile in persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Arianna
Chiarentin, ex art. 429 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCIOTTO Parte_1 C.F._1
VINCENZO, elettivamente domiciliata in Milazzo (ME) Via Madonna Delle Grazie n. 76 presso lo studio dell'Avvocato Vincenzo Sciotto
RICORRENTE contro
C.F. CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: parte ricorrente, a seguito di discussione orale, ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha intimato lo sfratto per morosità con contestuale citazione per la convalida Parte_1 relativamente al contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data 10 novembre 2022 e regolarmente registrato in data 19 gennaio 2023 con avente ad oggetto l'unità CP_1
immobiliare sita in Milano, Via Degli Umiliati n. 26/B, risultando il conduttore moroso nel pagamento dei canoni di locazione pari - alla data dell'intimazione – ad € 5.000,00 complessivi.
2 La notifica è stata eseguita ex art. 143 c.p.c. all'esito di precedente infruttuoso tentativo essendosi il resistente reso irreperibile e - all'esito del mutamento del rito – lo stesso è rimasto contumace.
Con memoria integrativa depositata in data 31 ottobre 2024 l'intimante precisava che la morosità persisteva;
insisteva, dunque, per la risoluzione del contratto e per la condanna del conduttore al pagamento degli importi insoluti.
All'udienza odierna la difesa della ricorrente dava atto dell'esito negativo della mediazione e si riportava agli atti.
La domanda è fondata.
E' documentato quanto evidenziato nella narrativa del ricorso sulla scorta della produzione del contratto di locazione, debitamente registrato (cfr. doc. 1 parte intimante).
La parte ricorrente, con la produzione del contratto di locazione posto a fondamento della domanda, dal quale risulta la pattuizione dell'obbligazione di pagamento del canone nella misura richiesta, ha infatti dato la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Il resistente, optando per la contumacia, non ha dato la prova di fatti modificativi impeditivi o estintivi dell'avversa pretesa ai sensi del secondo comma della stessa disposizione.
Detta condotta integra la violazione del fondamentale dovere posto a carico del conduttore e legittima la richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento grave ex art. 1453 c.c.
Il resistente contumace deve, pertanto, essere condannato al rilascio del bene CP_1
locato sito in Milano, Via Degli Umiliati n. 26/B libero da persone e/o cose, con fissazione del termine per inizio esecuzione alla data del 9 novembre 2025.
Segue, altresì, la condanna di al pagamento a favore di della CP_1 Parte_1
somma pari ad € 5.000,00 a titolo di canoni maturati alla data della redazione dell'intimazione di sfratto (15.2.2024), oltre ai canoni a scadere sino al rilascio;
su tale somma competono gli interessi di legge dalle singole scadenze al saldo.
Le spese del giudizio - liquidate come in dispositivo - seguono la soccombenza.
P. Q. M.
3 Il Tribunale di Milano, sezione XIII civile, in persona del Giudice Dott.ssa Arianna Chiarentin, in funzione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) dichiara la risoluzione del contratto di locazione stipulato tra ed Parte_1 CP_1
avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Milano, Via Degli Umiliati n.
[...]
26/B;
2) condanna al rilascio dell'unità immobiliare di cui al punto 1) libero da CP_1
persone e/o cose;
3) fissa per l'inizio dell'esecuzione la data del 9 novembre 2025;
4) condanna l pagamento a favore di della somma pari ad CP_1 Parte_1
€ 5.000,00 a titolo di canoni maturati alla data della redazione dell'intimazione di sfratto (15.2.2024), oltre ai canoni a scadere sino al rilascio;
su tale somma competono gli interessi di legge dalle singole scadenze al saldo;
5) condanna lla rifusione a favore di delle spese delle due CP_1 Parte_1 fasi del giudizio, liquidate in € 3.000,00 per compensi;
oltre 15% spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Milano, 9 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
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