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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 11/04/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2460/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2460/2024 promossa da:
), rappresentato e difeso dall'avv. GIANLUCA Parte_1 C.F._1
RAIMONDI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Termini Imerese (PA), Corso
Umberto e Margherita, n. 61;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
), rappresentata e difesa dall'avv. ROBERTA CP_1 C.F._2
SERBOLI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Arezzo, Via Isonzo, n. 27;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo ovvero secondo le seguenti conclusioni: “– accogliere il presente ricorso e disporre la revoca del provvedimento di obbligo di corrispondere alla IG.ra la complessiva somma di € 600,00 mensili a titolo di mantenimento (di CP_1 cui € 150,00 per ciascuna delle 3 figlie ed € 150,00 per la moglie); – disporre altresì la revoca del provvedimento di assegnazione della casa coniugale in favore della IG.ra , essendo CP_1
venute meno le eIGenze sottese all'adozione del provvedimento in questione;
- adottare ogni altro provvedimento ritenuto necessario o conseguenziale. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Parte resistente ha concluso come da comparsa di costituzione ovvero secondo le seguenti conclusioni: “Si costituisce nel giudizio in epigrafe dichiarandosi remissiva alle richieste formulate dall'ex coniuge con ricorso di revisione.” Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473bis.29 c.p.c., depositato in data 25.11.2024, il ricorrente ha Parte_1
chiesto che il Tribunale modificasse le condizioni di divorzio, come stabilite nei provvedimenti in atto, nei confronti delle figlie maggiorenni nata a [...] il [...], Persona_1
nata a [...] il [...], e nata a [...] Persona_2 Persona_3
Adriano il 11.04.2005, dal matrimonio tra il ricorrente e la resistente CP_1
Nello specifico, il ricorrente ha chiesto che venisse disposta la revoca dei contributi a titolo di mantenimento posti a suo carico e a favore delle tre figlie nonché della moglie pari alla complessiva somma di euro 600,00 mensili (di cui euro 150,00 per ciascuna delle tre figlie ed euro 150,00 per la resistente).
Ha altresì chiesto che venisse disposta la revoca dell'assegnazione della casa coniugale in favore della resistente CP_1
A sostegno delle sue istanze il ricorrente ha rappresentato che le figlie ed Per_1 Per_2
ormai maggiorenni, sarebbero diventate economicamente autosufficienti e che la Per_3
resistente, da anni, vivrebbe in provincia di Arezzo, quindi fuori dalla Sicilia.
Ha altresì rappresentato di aver costituito un nuovo nucleo familiare e di avere un reddito medio pari ad euro 820,00 circa mensili.
Il ricorrente ha rilevato che la resistente sarebbe economicamente indipendente e che pertanto non vi sarebbero i presupposti per il mantenimento dell'assegno divorzile.
All'udienza del 13.03.2025 i procuratori delle parti hanno dato atto che le stesse concordano sulle modifiche richieste dal ricorrente e la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale previa trasmissione degli atti al PM per quanto di competenza.
Ciò premesso, rileva il Collegio quanto segue. Nel merito, preso atto della comparsa di costituzione di parte resistente in cui la stessa si è dichiarata remissiva nonché di quanto hanno dato atto i procuratori delle parti all'udienza del 13.03.2025, posto che entrambe le parti concordano sulla revoca del contributo al mantenimento e dell'assegno divorzile oltre che sulla revoca dell'assegnazione della casa familiare in favore della resistente CP_1
si ritiene opportuno disporre in conformità a quanto richiesto da parte ricorrente e pertanto la domanda può essere accolta.
Per quanto attiene alle spese di lite, attesa la natura della causa e l'esito del giudizio, ritiene il Collegio opportuno disporne l'integrale compensazione, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, anche istruttoria, e/o eccezione disattesa o assorbita, a modifica dei provvedimenti in atto, così prevede:
- dispone la revoca del contributo a titolo di mantenimento pari a complessivi euro 600,00 mensili in favore delle figlie nata a [...] il [...], Persona_1
nata a [...] il [...], e nata a Persona_2 Persona_3
Palazzo Adriano il 11.04.2005, e della resistente CP_1
- dispone la revoca dell'assegnazione della casa coniugale in favore della resistente
CP_1
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Arezzo, nella camera di conIGlio del 11 aprile 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2460/2024 promossa da:
), rappresentato e difeso dall'avv. GIANLUCA Parte_1 C.F._1
RAIMONDI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Termini Imerese (PA), Corso
Umberto e Margherita, n. 61;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
), rappresentata e difesa dall'avv. ROBERTA CP_1 C.F._2
SERBOLI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Arezzo, Via Isonzo, n. 27;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo ovvero secondo le seguenti conclusioni: “– accogliere il presente ricorso e disporre la revoca del provvedimento di obbligo di corrispondere alla IG.ra la complessiva somma di € 600,00 mensili a titolo di mantenimento (di CP_1 cui € 150,00 per ciascuna delle 3 figlie ed € 150,00 per la moglie); – disporre altresì la revoca del provvedimento di assegnazione della casa coniugale in favore della IG.ra , essendo CP_1
venute meno le eIGenze sottese all'adozione del provvedimento in questione;
- adottare ogni altro provvedimento ritenuto necessario o conseguenziale. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Parte resistente ha concluso come da comparsa di costituzione ovvero secondo le seguenti conclusioni: “Si costituisce nel giudizio in epigrafe dichiarandosi remissiva alle richieste formulate dall'ex coniuge con ricorso di revisione.” Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473bis.29 c.p.c., depositato in data 25.11.2024, il ricorrente ha Parte_1
chiesto che il Tribunale modificasse le condizioni di divorzio, come stabilite nei provvedimenti in atto, nei confronti delle figlie maggiorenni nata a [...] il [...], Persona_1
nata a [...] il [...], e nata a [...] Persona_2 Persona_3
Adriano il 11.04.2005, dal matrimonio tra il ricorrente e la resistente CP_1
Nello specifico, il ricorrente ha chiesto che venisse disposta la revoca dei contributi a titolo di mantenimento posti a suo carico e a favore delle tre figlie nonché della moglie pari alla complessiva somma di euro 600,00 mensili (di cui euro 150,00 per ciascuna delle tre figlie ed euro 150,00 per la resistente).
Ha altresì chiesto che venisse disposta la revoca dell'assegnazione della casa coniugale in favore della resistente CP_1
A sostegno delle sue istanze il ricorrente ha rappresentato che le figlie ed Per_1 Per_2
ormai maggiorenni, sarebbero diventate economicamente autosufficienti e che la Per_3
resistente, da anni, vivrebbe in provincia di Arezzo, quindi fuori dalla Sicilia.
Ha altresì rappresentato di aver costituito un nuovo nucleo familiare e di avere un reddito medio pari ad euro 820,00 circa mensili.
Il ricorrente ha rilevato che la resistente sarebbe economicamente indipendente e che pertanto non vi sarebbero i presupposti per il mantenimento dell'assegno divorzile.
All'udienza del 13.03.2025 i procuratori delle parti hanno dato atto che le stesse concordano sulle modifiche richieste dal ricorrente e la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale previa trasmissione degli atti al PM per quanto di competenza.
Ciò premesso, rileva il Collegio quanto segue. Nel merito, preso atto della comparsa di costituzione di parte resistente in cui la stessa si è dichiarata remissiva nonché di quanto hanno dato atto i procuratori delle parti all'udienza del 13.03.2025, posto che entrambe le parti concordano sulla revoca del contributo al mantenimento e dell'assegno divorzile oltre che sulla revoca dell'assegnazione della casa familiare in favore della resistente CP_1
si ritiene opportuno disporre in conformità a quanto richiesto da parte ricorrente e pertanto la domanda può essere accolta.
Per quanto attiene alle spese di lite, attesa la natura della causa e l'esito del giudizio, ritiene il Collegio opportuno disporne l'integrale compensazione, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, anche istruttoria, e/o eccezione disattesa o assorbita, a modifica dei provvedimenti in atto, così prevede:
- dispone la revoca del contributo a titolo di mantenimento pari a complessivi euro 600,00 mensili in favore delle figlie nata a [...] il [...], Persona_1
nata a [...] il [...], e nata a Persona_2 Persona_3
Palazzo Adriano il 11.04.2005, e della resistente CP_1
- dispone la revoca dell'assegnazione della casa coniugale in favore della resistente
CP_1
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Arezzo, nella camera di conIGlio del 11 aprile 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni