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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/11/2025, n. 2865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2865 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente sentenza nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 6748/2025
r.g., decisa nell'udienza del 04/11/2025, promossa da
, con Parte_1
l'avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce;
ricorrente contro
, non costituito;
Controparte_1
convenuto avente ad oggetto: opposizione a ingiunzione.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 4.7.2025, il e Parte_1
del merito proponeva opposizione, chiedendone la revoca, al decreto ingiuntivo n. 313/2025 emesso in favore di CP_1
per l'importo di euro 317,37.
[...]
La parte opposta non si costituiva in giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opponente, rimasto assente alla odierna udienza, non risulta avere provveduto alla notificazione del ricorso introduttivo alla parte opposta, che a sua volta non si è costituita in giudizio.
Tanto determina l'improcedibilità della spiegata opposizione.
Nulla deve statuirsi in ordine alle spese di lite, stante la mancata costituzione della parte opposta.
P.q.m.
dichiara improcedibile l'opposizione; nulla per le spese.
Taranto, 4/11/2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
2
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente sentenza nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 6748/2025
r.g., decisa nell'udienza del 04/11/2025, promossa da
, con Parte_1
l'avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce;
ricorrente contro
, non costituito;
Controparte_1
convenuto avente ad oggetto: opposizione a ingiunzione.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 4.7.2025, il e Parte_1
del merito proponeva opposizione, chiedendone la revoca, al decreto ingiuntivo n. 313/2025 emesso in favore di CP_1
per l'importo di euro 317,37.
[...]
La parte opposta non si costituiva in giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opponente, rimasto assente alla odierna udienza, non risulta avere provveduto alla notificazione del ricorso introduttivo alla parte opposta, che a sua volta non si è costituita in giudizio.
Tanto determina l'improcedibilità della spiegata opposizione.
Nulla deve statuirsi in ordine alle spese di lite, stante la mancata costituzione della parte opposta.
P.q.m.
dichiara improcedibile l'opposizione; nulla per le spese.
Taranto, 4/11/2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
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