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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/09/2025, n. 3834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3834 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 7832/2024
TRIBUNALE di SALERNO I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato il seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7832/2024 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili vertente
TRA
(CF. , rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Luca Galasso, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti
RICORRENTE
E
(CF. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 23.9.2025
1 Proc. R.G. n. 7832/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 17.10.2024 [nata a [...] Parte_1 in data 25.8.1975 (CF. ] proponeva domanda di C.F._1 cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 21.5.2000 in Giffoni
Valle Piana (Sa) con [nato a [...] in data [...] (CF. Controparte_1
)] da cui erano nati i figli (27.6.2002) e C.F._3 Per_1
(18.8.2006), esponendo che la comunione spirituale e materiale con Persona_2 la coniuge non poteva essere ricostituita, essendo trascorso il termine di legge di separazione ininterrotta a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del Tribunale di Salerno nella procedura di separazione definito con decreto di omologa n. 7476/2022 emesso da questo Tribunale in data 7.11.2022.
La ricorrente chiedeva inoltre: 1) l'assegnazione della casa coniugale;
2) la previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento per i due figli maggiorenni non autosufficienti di euro 450,00 oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie. restava contumace nonostante la regolare notifica del ricorso. Controparte_1
Alla udienza del 23.9.2025 il GD sentiva la ricorrente, la quale rinunciava alla domanda di assegnazione della casa familiare essendosi nelle more spostata in altro immobile condotto in locazione.
Preso atto, il G.D. alla medesima udienza invitava ex art. 473-bis.22 c.p.c. il difensore alla discussione orale e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
A) La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 1 L. 898/1970, essendo fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi ed essendo provata per tabulas l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale, intesa come “omnium consortium vitae” ossia come quel complesso di rapporti solidaristici sui quali si basa il legame coniugale secondo lo schema legislativo delineato oltre che dagli artt. 143 - 147 cc dall'art. 30 della
Costituzione.
2 Proc. R.G. n. 7832/2024
È peraltro ricorrente la condizione dell'azione posta dall'art. 3, comma 2, L.
898/1970 atteso che dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge.
Giova osservare che risulta pacifico che la separazione dalla data di comparizione non si era mai interrotta, a conferma del perdurante ed irreversibile stato di disgregazione familiare.
In ogni caso non è stata proposta alcuna eccezione di riconciliazione.
Va dunque accolta la relativa domanda.
B) Dal matrimonio sono nati i figli (27.6.2002) e Per_1 Persona_2
(18.8.2006), attualmente di 23 e 21 anni.
Com'è noto, secondo la più recente giurisprudenza della S.C., ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che questo obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.
L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro;
di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato
3 Proc. R.G. n. 7832/2024
conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (cfr. Cass. civ., sez. I,
27/02/2024, n. 5177; Cass. civ., sez. I, 23/01/2024, n. 2259).
I principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata (cfr. Cass. civ., sez. I, 20/09/2023, n. 26875).
In definitiva, il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi ove questi abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, dimostrando quindi il raggiungimento di un'adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti siano già venuti meno, e potendo in tal caso residuare, in capo ai genitori, al massimo un obbligo alimentare (cfr.
Cass. civ., sez. VI, 08/02/2023, n. 3769).
Nel caso si specie la prima figlia di anni 23, sta ultimando il proprio Per_1 percorso di studi universitari negli USA mentre di anni 19, sta Persona_2 frequentando l'ultimo anno delle scuole superiori.
Conseguentemente entrambi i figli sono ancora impegnati nel completamento del percorso di studi e, dunque, non sono autosufficienti.
Pertanto, può confermarsi – come richiesto dalla ricorrente – la previsione a carico del padre di un assegno di mantenimento di euro 225,00 per figlio oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie.
C) Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia, il contegno processuale delle parti e la circostanza che la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile ad entrambi i coniugi, devono essere interamente compensate.
4 Proc. R.G. n. 7832/2024
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando così provvede nella causa in epigrafe:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
21.5.2000 in Giffoni Valle Piana (Sa) da [nata a [...] in Parte_1 data 25.8.1975 (CF. ] e [nato a C.F._1 Controparte_1
Salerno in data 14.1.1973 (CF. )]; C.F._3
- Ordina l'annotazione della presente decisione nel registro degli Atti di matrimonio;
- dispone che il sig. versi un assegno di mantenimento per i Controparte_1 due figli maggiorenni non autosufficienti e di euro Per_1 Persona_2
450,00 (225,00 per figlio) oltre aggiornamento annuale ed automatico ISTAT entro il 5 di ogni mese alla sig.ra Parte_1
- dispone che le spese straordinarie contratte nell'interesse dei figli maggiorenni non autosufficienti e siano a carico di entrambi i genitori Per_1 Persona_2 nella misura del 50% ciascuno;
- spese compensate.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 29.9.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
5
TRIBUNALE di SALERNO I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato il seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7832/2024 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili vertente
TRA
(CF. , rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Luca Galasso, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti
RICORRENTE
E
(CF. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 23.9.2025
1 Proc. R.G. n. 7832/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 17.10.2024 [nata a [...] Parte_1 in data 25.8.1975 (CF. ] proponeva domanda di C.F._1 cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 21.5.2000 in Giffoni
Valle Piana (Sa) con [nato a [...] in data [...] (CF. Controparte_1
)] da cui erano nati i figli (27.6.2002) e C.F._3 Per_1
(18.8.2006), esponendo che la comunione spirituale e materiale con Persona_2 la coniuge non poteva essere ricostituita, essendo trascorso il termine di legge di separazione ininterrotta a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del Tribunale di Salerno nella procedura di separazione definito con decreto di omologa n. 7476/2022 emesso da questo Tribunale in data 7.11.2022.
La ricorrente chiedeva inoltre: 1) l'assegnazione della casa coniugale;
2) la previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento per i due figli maggiorenni non autosufficienti di euro 450,00 oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie. restava contumace nonostante la regolare notifica del ricorso. Controparte_1
Alla udienza del 23.9.2025 il GD sentiva la ricorrente, la quale rinunciava alla domanda di assegnazione della casa familiare essendosi nelle more spostata in altro immobile condotto in locazione.
Preso atto, il G.D. alla medesima udienza invitava ex art. 473-bis.22 c.p.c. il difensore alla discussione orale e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
A) La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 1 L. 898/1970, essendo fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi ed essendo provata per tabulas l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale, intesa come “omnium consortium vitae” ossia come quel complesso di rapporti solidaristici sui quali si basa il legame coniugale secondo lo schema legislativo delineato oltre che dagli artt. 143 - 147 cc dall'art. 30 della
Costituzione.
2 Proc. R.G. n. 7832/2024
È peraltro ricorrente la condizione dell'azione posta dall'art. 3, comma 2, L.
898/1970 atteso che dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge.
Giova osservare che risulta pacifico che la separazione dalla data di comparizione non si era mai interrotta, a conferma del perdurante ed irreversibile stato di disgregazione familiare.
In ogni caso non è stata proposta alcuna eccezione di riconciliazione.
Va dunque accolta la relativa domanda.
B) Dal matrimonio sono nati i figli (27.6.2002) e Per_1 Persona_2
(18.8.2006), attualmente di 23 e 21 anni.
Com'è noto, secondo la più recente giurisprudenza della S.C., ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che questo obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.
L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro;
di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato
3 Proc. R.G. n. 7832/2024
conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (cfr. Cass. civ., sez. I,
27/02/2024, n. 5177; Cass. civ., sez. I, 23/01/2024, n. 2259).
I principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata (cfr. Cass. civ., sez. I, 20/09/2023, n. 26875).
In definitiva, il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi ove questi abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, dimostrando quindi il raggiungimento di un'adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti siano già venuti meno, e potendo in tal caso residuare, in capo ai genitori, al massimo un obbligo alimentare (cfr.
Cass. civ., sez. VI, 08/02/2023, n. 3769).
Nel caso si specie la prima figlia di anni 23, sta ultimando il proprio Per_1 percorso di studi universitari negli USA mentre di anni 19, sta Persona_2 frequentando l'ultimo anno delle scuole superiori.
Conseguentemente entrambi i figli sono ancora impegnati nel completamento del percorso di studi e, dunque, non sono autosufficienti.
Pertanto, può confermarsi – come richiesto dalla ricorrente – la previsione a carico del padre di un assegno di mantenimento di euro 225,00 per figlio oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie.
C) Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia, il contegno processuale delle parti e la circostanza che la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile ad entrambi i coniugi, devono essere interamente compensate.
4 Proc. R.G. n. 7832/2024
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando così provvede nella causa in epigrafe:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
21.5.2000 in Giffoni Valle Piana (Sa) da [nata a [...] in Parte_1 data 25.8.1975 (CF. ] e [nato a C.F._1 Controparte_1
Salerno in data 14.1.1973 (CF. )]; C.F._3
- Ordina l'annotazione della presente decisione nel registro degli Atti di matrimonio;
- dispone che il sig. versi un assegno di mantenimento per i Controparte_1 due figli maggiorenni non autosufficienti e di euro Per_1 Persona_2
450,00 (225,00 per figlio) oltre aggiornamento annuale ed automatico ISTAT entro il 5 di ogni mese alla sig.ra Parte_1
- dispone che le spese straordinarie contratte nell'interesse dei figli maggiorenni non autosufficienti e siano a carico di entrambi i genitori Per_1 Persona_2 nella misura del 50% ciascuno;
- spese compensate.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 29.9.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
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