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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 08/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1236/2023 R.G. trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, all'esito dell'udienza del 19 novembre 2024 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
(p iva ) rappresentata e difesa dall'avv. Michela Parte_1 P.IVA_1
UBALDI del foro di Pesaro ed elettivamente domiciliata in Calcinelli di Colli al Metauro presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(cf ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Giampaolo MAGNANIMI del foro di Teramo ed elettivamente domiciliato in Nereto presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLATO
OGGETTO: appello proposto avverso sentenza n. 728/23 del Tribunale di Teramo del 19 luglio
2023 in tema di risoluzione contratto compravendita veicolo e di risarcimento danni.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di Teramo ha rigettato, con conseguente condanna anche alla rifusione delle spese di lite, la duplice domanda proposta dalla ditta nei confronti di Parte_1 Controparte_1
finalizzata a dichiarare la risoluzione del contratto di acquisto della vettura Mercedes C220D SW
Premium tg FW9802BN nonché la condanna della controparte al risarcimento dei danni
1 corrispondenti al mancato guadagno e quindi alla differenza tra il prezzo corrisposto e quanto avrebbe di contro percepito con la rivendita del mezzo a terzi.
A supporto della domanda, la società attrice ha, in estrema sintesi, rappresentato quanto segue.
In data 7 maggio 2019 ha concluso l'accordo con il per l'acquisto, al corrispettivo di € CP_1
25.500,00, della vettura sopra indicata.
A stretto giro, la medesima ditta attrice ha, a sua volta venduto il veicolo a tale al prezzo Persona_1 di € 34.800, comprensivo anche delle pratiche di immatricolazione.
Tuttavia, da una verifica al PRA ha appurato che il 15 maggio 2019, il ha ceduto lo stesso CP_1 bene ad una terza persona al prezzo di € 23.000,00.
1.2.Il convenuto ha fornito una rappresentazione dei fatti diametralmente opposta assumendo, in particolare, che alcun contratto di compravendita del veicolo è intercorso con la controparte.
1.3. Le principali argomentazioni poste a fondamento della decisione possono di seguito essere così sintetizzate:
- il documento del 7 maggio 2019 non può essere qualificato come un contratto ed a tale conclusione
è possibile pervenire in forza di una serie di considerazioni;
- in primo luogo, non vi è alcuna indicazione del luogo e della data di consegna del veicolo;
- non è stata fornita la prova neppure dell'avvenuto pagamento del corrispettivo;
- nel documento vi è un riferimento alle spese inerenti il contratto definitivo;
- nella corrispondenza intercorsa tra le parti è emersa l'intenzione della parte acquirente di visionare il mezzo;
-sulla scorta di questi elementi il documento va inteso alla stregua di una minuta;
- ciò nonostante, ha provveduto il giorno successivo a cedere la vettura, mentre il Parte_1 [...]
(come comunicato in data 15 maggio 2019) ha legittimamente esercitato il proprio recesso CP_1
dalle trattative;
1.4. La pronuncia del giudice aprutino è stata tempestivamente e ritualmente impugnata da Parte_1
[... mediante l'articolazione di due motivi che invero hanno riguardato l'errata valutazione degli elementi fattuali ed il travisamento dei fatti così pervenendo alla conclusione di escludere che il documento del 7 maggio 2019 fosse un contratto in grado di produrre l'effetto traslativo della titolarità del veicolo.
Anche in questo grado, il ha resistito all'impugnazione deducendone l'infondatezza nel CP_1 merito e rilevando, quanto alla causa petendi della pretesa risarcitoria l'intervenuta mutatio libelli
2 avendo la controparte invocato l'applicazione dell'art. 1337 cod civ e quindi della responsabilità precontrattuale.
Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio del primo grado (integralmente in formato telematico).
All'esito dell'udienza del 19 novembre 2024, sostituita dal deposito di note, la causa, dopo che le parti hanno usufruito dei termini di cui all'art. 352 cpc (trattandosi di controversia assoggettabile al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/22), è stata trattenuta in decisione.
2. In assenza di questioni preliminari, la controversia ben può essere delibata nel merito.
L'appello (i cui motivi, in quanto strettamente connessi fra loro, devono essere vagliati congiuntamente) è fondato e, di conseguenza, deve essere accolto per le ragioni di seguito illustrate.
La ricostruzione della cornice fattuale, essendo in prevalenza di chiara connotazione documentale, risulta agevole e pertanto può ritenersi già esaustivamente compendiata nelle considerazioni svolte nelle pagine che precedono sicchè l'essenza della lite risiede nella qualificazione del documento del
7 maggio 2018.
Si tratta, a voler sintetizzare, di stabilire se esso può qualificarsi alla stregua di un vero e contratto di vendita (come sostenuto dall'appellante) oppure sia una semplice proposta (tesi quest'ultima sposata dal primo giudice ed anche naturalmente dal . CP_1
2.1.Tale operazione ermeneutica, presuppone un richiamo ai principi codificati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito applicabili in situazioni analoghe a quella che ci occupa.
Costituisce orientamento oramai consolidato che “La vendita di un bene mobile non necessita, per il suo perfezionamento, dell'adozione di forme particolari, potendo essere validamente conclusa anche mediante semplici manifestazioni verbali di consenso, con la conseguenza che l'effetto traslativo, al pari di tutte le altre ipotesi di compravendita di cosa mobile determinata, ha luogo all'atto dell'incontro del "consensus in idem placitum" legittimamente manifestato dai contraenti. Ne consegue che, in caso di vendita verbale di veicolo, la relativa prova ben può essere fornita con ogni mezzo e non necessariamente in via documentale” (cfr. Cass Civ, Sez. VI, 30.8.2022 n. 25524).
Ai fini della conclusione del suddetto contratto è possibile attingere (come peraltro ammesso anche dalle stesse parti nei propri scritti difensivi) ai principi di ordine generale e quindi:
- “Ai fini della configurabilità di un definitivo vincolo contrattuale è necessario che tra le parti sia raggiunta l'intesa su tutti gli elementi dell'accordo, non potendosene ravvisare la sussistenza qualora - raggiunta l'intesa solamente su quelli essenziali, pure riportati in apposito documento (cosiddetto "minuta" o "puntuazione") - risulti rimessa ad un tempo
3 successivo la determinazione degli elementi accessori, con la conseguenza che, rispetto a tale convenzione, non può esservi inadempimento, non essendo la stessa fonte di obbligazioni determinate” (cfr Cass Civ, Sez III, 24.04.2024 n. 11126);
- “La proposta disciplinata dall'art. 1326 c.c. consiste nella formulazione di un'ipotesi di accordo, preciso e dettagliato, e deve essere rivolta specificamente al soggetto con cui il proponente intende concludere il contratto, affinché si possa costituire per suo mezzo quel determinato contratto;
in mancanza di tali elementi, l'atto integra un mero invito a trattare.
Essa deve essere completa, ossia adeguata nel suo contenuto, affinché si possa costituire per suo mezzo quel determinato contratto. È invece incompleta la proposta che rinvii ad un ulteriore accordo delle parti in ordine ad elementi secondari e la proposta incompleta varrà come invito a proporre” (cfr Corte Appello Lecce, Sez II, 17.5.2023 n. 435);
- “L'accordo tra le parti relativo ad alcuni punti essenziali del contratto non esaurisce la fase delle trattative poiché, per dirsi concluso il vincolo contrattuale, è necessario che sia raggiunta l'intesa sugli elementi costitutivi, sia principali che secondari, dell'accordo; di conseguenza gli appunti o le bozze di contratto altro non sono, che puntuazioni, vale a dire accordi preliminari su alcune delle condizioni del futuro contratto, come tali improduttive di effetti giuridici (cfr Corte Appello L'Aquila, 5.4.2022 n. 501);
2.2.La corretta applicazione dei suddetti principi è destinata a riverberare conseguenze sulle sorti della lite determinando la soluzione del caso.
La proposta sottoscritta da è stata inviata alla ditta alle ore 23,59 del 7 maggio CP_1 Parte_1
2019.
La medesima proposta è stata dapprima sottoscritta dal legale rappresentante (non essendovi infatti alcuna contestazione sul punto la circostanza deve ritenersi oramai pacificamente acquisita) ed è stata di nuovo trasmessa (così valendo come conoscenza dell'accettazione) alle ore 00,37 dell'8 maggio
2019.
A tale conclusione è possibile giungere ponendo attenzione al contenuto delle conversazione whatsapp intercorse (peraltro anche nei giorni precedenti e nell'arco dello stesso giorno 7 maggio
2015) tra il e tale che, sebbene non sia pacificamente il legale CP_1 Persona_2
rappresentante di si è qualificato come dipendente della suddetta società. Parte_1
In particolare, nel corso delle conversazioni risulta evidente che sono stati affrontati argomenti strettamente inerenti all'acquisto del veicolo per cui è causa avendo riguardato il prezzo (di €
25.500,00), le modalità di pagamento (sul punto sono state prospettate dal diverse opzioni Per_2 dall'assegno circolare al bonifico istantaneo tanto da sollecitare il a recarsi personalmente CP_1
4 presso la filiale di Fano dell'istituto di credito), la condizione di alcune componenti del mezzo (trattasi nello specifico dello stato di usura dei pneumatici).
Il giudice di prime cure non ha dato risalto al contenuto delle conversazioni e soprattutto al fatto che la proposta debitamente accettata e sottoscritta dal titolare della ditta acquirente è stata trasmessa al venditore che pertanto ne ha avuto, a partire da quel momento,0 conoscenza.
Il contratto di vendita del mezzo (trattandosi all'evidenza di un rapporto ad effetti reali e quindi perfezionatosi con il semplice consenso) si è regolarmente concluso vincolando a partire dalla data dell'8 maggio 2019 il alla cessione del bene. CP_1
Le conversazioni trascritte devono essere qualificate all'interno dello schema tipico dell'art. 2719 cod civ e pertanto la loro rilevanza probatoria può essere messa in discussione unicamente nell'ipotesi di disconoscimento che, nella fattispecie, però, non è intervenuto.
Le ulteriori argomentazioni svolte dal non colgono nel segno e di conseguenza non CP_1
possono essere condivise in quanto:
- Il documento del 7 maggio 2019 recita chiaramente che trattasi di una vendita tanto che sono state descritte le caratteristiche essenziali del mezzo nonché il prezzo ed anche le modalità di pagamento (attraverso il richiamo al bonifico urgente così come peraltro concordato in precedenza dalle parti nel corso delle conversazioni whatsapp);
- Tanto consente di escludere, facendo buon governo dei principi già enunciati da questa stessa
Corte Territoriale, che si sia in presenza di una semplice minuta o puntuazione;
- Il riferimento alle spese successive per la redazione dell'atto definitivo di compravendita non può di per sé solo valere per escludere che con la sottoscrizione del documento le parti abbiano inteso già concludere, con effetti per loro vincolanti, la vendita del veicolo;
- Il mancato pagamento del prezzo, l'omessa indicazione del luogo e della data di consegna non rappresentano fattori essenziali o comunque costituitivi indispensabili per ritenere la sussistenza di un contratto di vendita;
- La cessione di una vettura rientra nel novero dei contratti ad effetti reali per il cui perfezionamento è sufficiente la manifestazione del consenso;
- Nella fattispecie, tale consenso è stato espresso su aspetti essenziali quali le caratteristiche del veicolo (marca, chilometraggio) ed il corrispettivo dovuto;
- Soltanto nelle conversazioni che hanno preceduto la firma dell'accordo (vedi sms del 27 aprile
2019), ha palesato l'intenzione di provare e visionare il mezzo;
tuttavia, a Parte_1
dimostrazione che si trattasse di un aspetto secondario e non decisivo di lì a qualche tempo, senza aver comunque visto e provato il mezzo, la società ha parimenti provveduto al suo acquisto;
5 - L'avvenuta cessione del veicolo ad una terza persona da parte del dopo che CP_1
correttamente lo aveva già alienato ad un diverso compratore integra un Parte_1 inadempimento tanto grave (secondo i parametri esegetici dell'art. 1455 cod civ) da giustificare la risoluzione del contratto stesso;
- Infatti, il compratore è certamente venuto meno ad una delle sue obbligazioni (previste espressamente dalla legge all'art. 1476 n. 1) cod civ) consistenti nella consegna del bene venduto;
trattasi di un aspetto di per sé solo sufficiente ai fini della sussistenza del requisito della gravità (e comunque della non scarsa importanza dell'inadempimento) indispensabile ai fini dell'accoglimento dell'azione di risoluzione;
il recesso esercitato non può considerarsi avvenuto nel corso delle trattative (essendovi stato il perfezionamento del contratto) e di conseguenza l'unica ipotesi in cui lo stesso sarebbe stato consentito (secondo quanto previsto dall'art. 1373 cod civ) è quello dell'inadempimento posto in essere dal soggetto acquirente;
nella fattispecie, però, un tale requisito non si è verificato e peraltro non è stato neppure allegato dal;
CP_1
2.3.Anche la domanda di risarcimento del danno deve trovare accoglimento.
Come anticipato, infatti, ha circoscritto il perimetro della pretesa risarcitoria al ristoro Parte_1
del pregiudizio sofferto tra il corrispettivo che avrebbe conseguito con la vendita ad un terzo del bene e quanto pagato al . CP_1
Entrambi i corrispettivi, peraltro neppure adeguatamente contestati, hanno trovato adeguato riscontro nella produzione documentale depositata in atti.
Anche nelle conclusioni dell'atto di appello, ha indicato il pregiudizio sofferto Parte_1
unicamente nel mancato guadagno il che rende del tutto irrilevante ai fini della decisione la circostanza che in effetti nello stesso libello introduttivo la medesima società ha fatto riferimento al danno per responsabilità precontrattuale ai sensi dell'art. 1337 cod civ.
3. In definitiva, quindi, l'appello deve trovare accoglimento e pertanto deve essere Controparte_1 condannato al pagamento, in favore di della somma di € 9.300,00. Parte_1
Trattandosi di un debito di valore su tale importo valore (cfr Cass Civ S.U. 17.02.1995 n. 1712), le debenze da riconoscersi alla ditta appellante comprenderanno anche gli interessi legali dalla domanda sulla somma mano a mano rivalutata sino al soddisfo.
4.1. L'esito del giudizio è destinato a riverberare conseguenze sul regime delle spese di lite del primo grado che devono essere regolate secondo il principio della soccombenza come di seguito indicato.
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Considerato che
, alla luce delle nuove disposizioni in materia il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) pregio dell'opera prestata;
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore di la somma di € 237,00 per spese e di € 4.086,99 per compensi professionali Parte_1
attenendosi ai valori medi di liquidazione (valore della controversia da € 5.201 ad € 26.000,00 con riduzione per l'assenza di questioni di fatto e di diritto) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
4.2. Seguono analogamente la soccombenza per essere liquidate come da dispositivo le spese del presente grado attenendosi allo stesso scaglione , con applicazione valori medi fase di trattazione ed istruttoria esclusa in quanto non dovuta.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 728/23 del Tribunale di Teramo così decide nel contraddittorio delle parti:
a) accoglie l'appello e per l'effetto condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
della somma di € 9.300,00 oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
Parte_1
b) condanna alla rifusione in favore di delle spese del primo grado Controparte_1 Parte_1 che liquida in € 237,00 per spese ed in € 4.086,99 per compensi professionali oltre al 15% calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
c) condanna alla rifusione in favore di delle spese del presente Controparte_1 Parte_1 grado che liquida in € 355,50 per spese ed in € 2.776,20 per compensi professionali oltre al
15% calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
La sentenza è provvisoriamente esecutiva come per legge
7 Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 29 novembre 2024
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso La Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
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