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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 05/09/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 961/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al N° 961 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Marco Baldassarri per procura in calce all'atto di citazione in appello
- Appellante -
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Cristiano Luciani per C.F._3 procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- Appellati –
pagina 1 di 10 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 815 pubblicata in data 11.10.2023 dal
Tribunale di Macerata
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
<< Voglia la Corte d'Appello di Ancona, in riforma della sentenza del Tribunale di Macerata, del dì 11/10/2023, depositata in udienza il dì 11/10/2023 e notificata il 19/10/2023, n. 815/2023:
- respingere la domanda proposta dai signori e di CP_1 CP_2 accertamento dell'esistenza di un diritto di credito in loro favore nei confronti della sig.ra ex art. 2043 e 2059 c.c., al risarcimento dei danni Parte_1 tutti patrimoniali e non, di qualsiasi natura e specie, morali, esistenziali ed extra patrimoniali come liquidati dal Tribunale di Macerata e, per l'effetto, respingere la domanda di condanna della medesima sig.ra al pagamento in loro Parte_1 favore della somma come domandata nell' ex art. 616 cpc e comunque come liquidata dal Tribunale di Macerata nella Sentenza n. 815/2023 nonché di ogni domanda di compensazione di detta somma, in favore del Sig. e della signora con il credito vantato dalla Controparte_2 Controparte_1
nella p ramento immobiliare come Parte_1 rubricata presso l'Ecc.mo Tribunale di Macerata all'R.G. n. 119/2018, unitamente a tutte le spese ivi maturate ed occorrenti;
- con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio.>>
Per gli appellati:
<< Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, contrariis reiectis: in via pregiudiziale:
- dichiarare inammissibile/manifestamente infondato l'atto di citazione in appello, per le ragioni tutte esposte in premessa, ai sensi dell'art. 348 bis e 350 bis c.p.c. in via principale nel merito:
- respingere tutte le domande avversarie, anche istruttorie e, dunque, l'appello ex adverso spiegato, perché inammissibile e/o manifestamente infondato, in fatto ed in diritto, per le ragioni di cui alla presente comparsa e, per l'effetto, confermare in toto il dispositivo della sentenza n. 815/2023, resa dal Tribunale di Macerata, nella persona del Dott.ssa Angelica Capotosto, in data 11 ottobre 2023, pubblicata in pari data ed ivi ex adverso impugnata. Con riserva di ulteriormente precisare, dedurre, argomentare, produrre, eccepire, contestare nei termini e facoltà di legge. Con vittoria di spese di lite e compenso professionale di avvocato del presente grado di giudizio.>>
pagina 2 di 10
FATTI DI CAUSA
ed si sono rivolti al Tribunale di Macerata Controparte_1 Controparte_2 proponendo opposizione avverso due esecuzioni immobiliari, successivamente riunite, avviate nei propri confronti da in forza del titolo costituito Parte_1 dalla sentenza con cui in data 17.12.2012 il medesimo Tribunale aveva confermato il decreto ingiuntivo concesso in favore della per l'importo Pt_1 pari ad euro 25.836,86, condannando gli opponenti al pagamento delle spese di lite.
La ed il hanno fatto valere nei confronti della creditrice CP_1 CP_2 opposta un credito d'importo superiore a quello oggetto di esecuzione forzata, fondato sul diritto al risarcimento del danno parentale subito a seguito del decesso del proprio congiunto caduto in data 16.09.2005 Persona_1 mentre stava lavorando nell'abitazione della hanno a riguardo dedotto Pt_1 che per tale episodio la controparte era stata condannata in primo grado alla pena di anni due di reclusione ed al risarcimento dei danni in favore delle parti civili per il reato previsto dall'art. 589 co. II c.p., ma che in appello vi era stata declaratoria di non luogo a procedere stante l'intervenuta prescrizione, con conseguente revoca delle statuizioni civili;
hanno quindi chiesto che tale credito venga accertato e portato in compensazione con il credito oggetto di esecuzione e che la controparte venga condannata al pagamento dell'eccedenza.
Costituendosi in giudizio, l'opposta ha eccepito la tardività Parte_1 dell'opposizione e l'intervenuta prescrizione del diritto vantato dagli opponenti, tenuto conto che l'infortunio mortale era avvenuto in data 16.09.2005 mentre il primo atto interruttivo valido sarebbe stato compiuto solo nel 2013, ben oltre il termine di sette anni e mezzo applicabile ove si discuta di fatto illecito costituente reato;
nella memoria successivamente depositata ai sensi dell'art. 183 comma VI
c.p.c. l'opposta ha comunque contestato che possa essere ravvisata alcuna responsabilità a proprio carico per la morte dello zio.
pagina 3 di 10 Con sentenza in data 11.10.2023 il Tribunale di Macerata ha accolto l'opposizione, escludendo che la convenuta opposta abbia diritto a procedere all'esecuzione forzata;
in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti, il primo giudice ha accertato il credito risarcitorio spettante a ciascuno e, dopo averlo portato in compensazione col credito vantato dalla opposta, ha condannato al pagamento in favore di della somma residua Parte_1 Controparte_1 pari ad euro 320.356,00 ed in favore di della somma residua Controparte_2 pari ad euro 352.337,60, in entrambi i casi oltre ad interessi legali, condannando altresì l'opposta alla refusione delle spese di lite.
Il primo giudice ha posto a fondamento della propria decisione le prove atipiche integrate dall'istruttoria svolta nel procedimento penale, ritenendo che il sinistro occorso a sia stato provocato dalla mancata predisposizione Persona_1 delle misure di sicurezza prescritte dalla normativa antinfortunistica;
ha ritenuto poi che la fosse pienamente consapevole dell'attività svolta nella propria Pt_1 casa dallo zio e che la condotta tenuta da quest'ultimo non potesse ritenersi abnorme o imprevedibile, dovendosi quindi escludere la configurabilità del c.d. rischio elettivo;
il primo giudice ha altresì ribadito la tempestività dell'opposizione ed ha rigettato l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, ritenendo che il termine prescrizionale sia stato validamente interrotto dagli opponenti con la raccomandata in data 08.03.2007, con la missiva in data
18.02.2014 ed infine con la costituzione di parte civile in data 30.04.2015.
Avverso tale decisione ha proposto appello contestando di poter Parte_1 essere individuata quale datrice di lavoro o committente dell'attività svolta dallo zio;
l'appellante ha altresì riproposto l'eccezione di prescrizione già sollevata dinanzi al primo giudice.
Costituendosi nel presente grado, ed hanno Controparte_1 Controparte_2 eccepito l'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, hanno chiesto il rigetto dell'impugnazione e la conseguente integrale conferma della pronuncia di primo grado.
La presente causa è stata infine trattenuta in decisione in data 12.06.2025 nelle forme previste dall'art. 352 c.p.c..
pagina 4 di 10 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Dev'essere preliminarmente rigettata l'eccezione d'inammissibilità proposta ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., tenuto conto che le censure mosse dalla alla sentenza di primo grado non appaiono ictu oculi infondate, ma Pt_1 dovranno essere esaminate con attenzione alla luce delle argomentazioni su cui è stata fondata la sentenza di primo grado.
2. Nel merito, con i primi due motivi d'appello (che stante la stretta connessione è opportuno trattare congiuntamente), censura Parte_1 la sentenza nel capo in cui il primo giudice ne ha accertato la responsabilità senza svolgere alcuna istruttoria, ma soltanto sulla base di presunzioni semplici desunte dalle prove atipiche rinvenibili nella sentenza di primo grado del giudizio penale e nelle dichiarazioni rese da testi che in sede civile sarebbero stati incapaci a testimoniare ex art. 246 c.p.c., o che comunque hanno potuto riferire solo su circostanze apprese de relato; l'appellante ha in ogni caso contestato che possa essere ravvisata la propria responsabilità solo in quanto proprietaria dell'immobile in cui è avvenuto il sinistro, ribadendo di non essersi mai interessata dell'attività svolta dallo zio.
Tali motivi debbono essere rigettati.
E' stato infatti chiarito che “le prove assunte in un precedente processo penale (anche tra parti diverse) e le sentenze ivi pronunciate, ancorché prive di formale efficacia di giudicato ex artt. 651 e 652 c.p.p., sono liberamente valutabili nel giudizio civile di danno quali prove precostituite e atipiche - se ritualmente prodotte e sottoposte al contraddittorio tra le parti” (leggasi ad esempio Cass. Sez. III, sentenza n. 9957 del
16.04.2025); in particolare, “in presenza di una sentenza penale di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, pur priva di effetti vincolanti nel giudizio di accertamento della responsabilità del datore di lavoro per il decesso del dipendente a seguito di infortunio sul lavoro”, il pagina 5 di 10 giudice “può trarre elementi di convincimento dalle risultanze del procedimento penale ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, sottoponendoli al proprio vaglio critico e valutandoli autonomamente” (cfr. Cass. Sez. L, sentenza n.14570 del 12.06.2017).
Nel caso di specie, può farsi riferimento alla sentenza con cui in data
11.05.2016 il Tribunale di Fermo aveva condannato e Parte_2 Pt_1 alla pena rispettivamente determinata in anni due e mesi sei ed in
[...] anni due di reclusione ed al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili, odierne appellate;
il giudice penale aveva ritenuto entrambe le imputate responsabili per il reato previsto dall'art. 590 c.p., tenuto conto del fatto che la chiamava il proprio fratello a lavorare CP_2 Per_1 nell'abitazione della figlia e provvedeva a remunerarlo e che la era Pt_1 pienamente consapevole dell'attività svolta dallo zio.
I numerosi testi escussi nel corso del dibattimento, del resto, hanno confermato l'assidua presenza di presso l'abitazione della Persona_1 nipote , dove si dedicava alla cura delle aree esterne e degli animali Pt_1 domestici e svolgeva ogni ulteriore attività si rendesse necessaria.
La stessa sentita a sommarie informazioni nell'imminenza del fatto, Pt_1 si è mostrata pienamente consapevole dell'attività svolta in proprio favore dallo zio, pur ridimensionandola ad un'assistenza prestata “ultimamente” per “pulire la casa e sistemare qualche mobilio” (cfr. pag. 66 del fascicolo del procedimento penale prodotto quale doc. 34.2 in allegato all'atto di citazione in primo grado); il marito della ha poi ammesso che il Pt_1 era presente “spesso” in casa “da circa un anno” per aiutare in ogni CP_2 attività si rendesse necessaria (cfr. pag. 67 del medesimo fascicolo).
La presenza dell'uomo nella villa ove abitavano le parenti non è sembrata anomala neppure ai dipendenti del tomaificio di famiglia, cui il marito della ha affidato l'incarico di chiamare i soccorsi subito dopo l'infortunio Pt_1
(cfr. dichiarazioni rese dai testi e pagg. 15-69 Tes_1 Tes_2 Tes_3 del doc. 34.9 allegato all'atto di citazione in primo grado).
pagina 6 di 10 Lo stesso comportamento tenuto dall'odierna appellante subito dopo aver rinvenuto lo zio agonizzante in terra (quando la donna ha provveduto a pulire il sangue presente sul pavimento ancor prima che intervenissero i soccorsi) costituisce ulteriore riscontro del fatto che la proprietà dell'immobile in capo alla si accompagnava alla piena ed effettiva Pt_1 disponibilità del bene.
E' stato a riguardo chiarito che gli elementi presuntivi desumibili da un precedente procedimento penale debbono essere valutati “non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale” e che, in particolare, “dalla proprietà del bene” e dalla sua piena “disponibilità giuridica e materiale” può “farsi discendere la prova anche della veste sostanziale di committente dei lavori”, con la conseguente responsabilità per il sinistro eventualmente occorso al lavoratore ove ricorra un “mero rapporto di occasionalità necessaria” (leggasi ad esempio Cass. Sez. VI – L, ordinanza n. 17937 del 09.06.2016).
Nel caso di specie, tutti gli elementi presuntivi sopra indicati consentono di individuare non soltanto la ma anche la quale committente CP_2 Pt_1 dell'attività svolta dallo zio presso l'immobile sopra indicato e pertanto tenuta a fornirgli i presidi di sicurezza più adeguati in relazione alle mansioni di volta in volta affidate.
Risulta a riguardo poco rilevante se l'uomo fosse salito su una scala al fine di rimuovere alcune ragnatele (secondo quanto prospettato dalla Pt_1 nel proprio esame dibattimentale, cfr. pag. 11 del doc. 34.9 allegato all'atto di citazione in primo grado) o se piuttosto stesse intervenendo sul pergolato delimitato da vetri all'interno del quale il suo corpo è stato poi rinvenuto, circondato da frammenti di vetro (secondo quanto ritenuto dagli ispettori Parte dell' e dallo stesso Tribunale di Fermo, cfr. doc. 34.4 allegato al medesimo atto): in ogni caso egli stava svolgendo dei lavori c.d. in quota ed avrebbe pertanto dovuto disporre dei presidi previsti dal D. Lgs.
81/2008.
pagina 7 di 10 Risulta invece pacifico che egli fruisse soltanto di un'ordinaria scala di legno e non potesse utilizzare neppure il trabattello rinvenuto nelle vicinanze del luogo dell'infortunio, secondo quanto ripetutamente precisato dall'odierna appellante nel corso del dibattimento.
Sussistono quindi elementi più che sufficienti per ritenere la Pt_1 responsabile per l'infortunio occorso a risultando Persona_1 superflue le prove orali (peraltro assai generiche) di cui l'odierna appellante ha chiesto l'ammissione anche nella presente sede.
3. Con il terzo motivo d'appello, infine, la sentenza viene censurata nel capo in cui il primo giudice ha rigettato l'eccezione di prescrizione del diritto vantato dagli odierni appellati;
l'appellante evidenzia che gli atti interruttivi della prescrizione sono stati indirizzati sino al 28.02.2014 alla sola e Parte_2 non anche alla figlia;
eccepisce inoltre l'inefficacia della diffida recante la data del 08.03.2007 in quanto sottoscritta dal solo procuratore degli odierni appellati.
Anche tale motivo di gravame dev'essere disatteso.
E' stato infatti chiarito da tempo che “ai fini dell'estensione al o ai coobbligati dell'effetto interruttivo del corso della prescrizione di un atto rivolto contro un coobbligato, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c. non è richiesto che l'atto interruttivo - sia esso compiuto in via stragiudiziale o con la proposizione di un domanda - contenga l'individuazione e rappresentazione da parte del creditore che lo compie dell'esistenza dell'altro o degli altri coobbligati, rilevando unicamente l'oggettiva esistenza dell'obbligazione solidale” (leggasi da ultimo Cass. Sez. III, ordinanza n.
8208 del 28.03.2025).
Nel caso di specie, è stata ribadita anche nella presente sede la responsabilità solidale di e per il decesso di Parte_2 Parte_1
gli atti interruttivi notificati alla risultano Persona_1 CP_2 pertanto efficaci anche nei confronti dell'odierna appellante.
Né rileva il fatto che l'atto interruttivo recante la data del 08.03.2007 è stato sottoscritto soltanto dal professionista che all'epoca assisteva gli pagina 8 di 10 odierni appellati, tenuto conto che “ai fini della costituzione in mora del debitore e dell'interruzione della prescrizione, l'intimazione ad adempiere può essere validamente effettuata non solo da un legale che si dichiari incaricato dalla parte, ma anche da un mandatario o da un incaricato, alla sola condizione che il beneficiario ne intenda approfittare e senza che occorra il rilascio in forma scritta di un'apposita procura, potendo questa risultare anche solo da un comportamento univoco e concludente idoneo a rappresentare che l'atto è compiuto per un altro soggetto, nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti” (cfr. Cass. Sez. II, sentenza n.
10916 del 25.04.2025): nel caso di specie, la stessa appellante riconosce che l'avv. Mazzocconi era all'epoca il procuratore delle controparti.
Non essendo state sollevate ulteriori censure, s'impone in conclusione la conferma in ogni sua parte della sentenza di primo grado.
4. L'integrale soccombenza dell'odierna appellante ne impone la condanna a rifondere in favore degli appellati anche le spese del presente grado, secondo gli importi liquidati in dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
Sussistono altresì i presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
n. 115 del 2002 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 815 pubblicata in data 11.10.2023 dal Tribunale di
[...]
Macerata, così provvede:
RIGETTA l'appello e per l'effetto pagina 9 di 10 CONFERMA in ogni sua parte la sentenza gravata.
PONE a carico di la spese del presente grado, liquidate in euro Parte_1
12.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. n. 115 del 2002 perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 23 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al N° 961 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Marco Baldassarri per procura in calce all'atto di citazione in appello
- Appellante -
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Cristiano Luciani per C.F._3 procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- Appellati –
pagina 1 di 10 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 815 pubblicata in data 11.10.2023 dal
Tribunale di Macerata
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
<< Voglia la Corte d'Appello di Ancona, in riforma della sentenza del Tribunale di Macerata, del dì 11/10/2023, depositata in udienza il dì 11/10/2023 e notificata il 19/10/2023, n. 815/2023:
- respingere la domanda proposta dai signori e di CP_1 CP_2 accertamento dell'esistenza di un diritto di credito in loro favore nei confronti della sig.ra ex art. 2043 e 2059 c.c., al risarcimento dei danni Parte_1 tutti patrimoniali e non, di qualsiasi natura e specie, morali, esistenziali ed extra patrimoniali come liquidati dal Tribunale di Macerata e, per l'effetto, respingere la domanda di condanna della medesima sig.ra al pagamento in loro Parte_1 favore della somma come domandata nell' ex art. 616 cpc e comunque come liquidata dal Tribunale di Macerata nella Sentenza n. 815/2023 nonché di ogni domanda di compensazione di detta somma, in favore del Sig. e della signora con il credito vantato dalla Controparte_2 Controparte_1
nella p ramento immobiliare come Parte_1 rubricata presso l'Ecc.mo Tribunale di Macerata all'R.G. n. 119/2018, unitamente a tutte le spese ivi maturate ed occorrenti;
- con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio.>>
Per gli appellati:
<< Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, contrariis reiectis: in via pregiudiziale:
- dichiarare inammissibile/manifestamente infondato l'atto di citazione in appello, per le ragioni tutte esposte in premessa, ai sensi dell'art. 348 bis e 350 bis c.p.c. in via principale nel merito:
- respingere tutte le domande avversarie, anche istruttorie e, dunque, l'appello ex adverso spiegato, perché inammissibile e/o manifestamente infondato, in fatto ed in diritto, per le ragioni di cui alla presente comparsa e, per l'effetto, confermare in toto il dispositivo della sentenza n. 815/2023, resa dal Tribunale di Macerata, nella persona del Dott.ssa Angelica Capotosto, in data 11 ottobre 2023, pubblicata in pari data ed ivi ex adverso impugnata. Con riserva di ulteriormente precisare, dedurre, argomentare, produrre, eccepire, contestare nei termini e facoltà di legge. Con vittoria di spese di lite e compenso professionale di avvocato del presente grado di giudizio.>>
pagina 2 di 10
FATTI DI CAUSA
ed si sono rivolti al Tribunale di Macerata Controparte_1 Controparte_2 proponendo opposizione avverso due esecuzioni immobiliari, successivamente riunite, avviate nei propri confronti da in forza del titolo costituito Parte_1 dalla sentenza con cui in data 17.12.2012 il medesimo Tribunale aveva confermato il decreto ingiuntivo concesso in favore della per l'importo Pt_1 pari ad euro 25.836,86, condannando gli opponenti al pagamento delle spese di lite.
La ed il hanno fatto valere nei confronti della creditrice CP_1 CP_2 opposta un credito d'importo superiore a quello oggetto di esecuzione forzata, fondato sul diritto al risarcimento del danno parentale subito a seguito del decesso del proprio congiunto caduto in data 16.09.2005 Persona_1 mentre stava lavorando nell'abitazione della hanno a riguardo dedotto Pt_1 che per tale episodio la controparte era stata condannata in primo grado alla pena di anni due di reclusione ed al risarcimento dei danni in favore delle parti civili per il reato previsto dall'art. 589 co. II c.p., ma che in appello vi era stata declaratoria di non luogo a procedere stante l'intervenuta prescrizione, con conseguente revoca delle statuizioni civili;
hanno quindi chiesto che tale credito venga accertato e portato in compensazione con il credito oggetto di esecuzione e che la controparte venga condannata al pagamento dell'eccedenza.
Costituendosi in giudizio, l'opposta ha eccepito la tardività Parte_1 dell'opposizione e l'intervenuta prescrizione del diritto vantato dagli opponenti, tenuto conto che l'infortunio mortale era avvenuto in data 16.09.2005 mentre il primo atto interruttivo valido sarebbe stato compiuto solo nel 2013, ben oltre il termine di sette anni e mezzo applicabile ove si discuta di fatto illecito costituente reato;
nella memoria successivamente depositata ai sensi dell'art. 183 comma VI
c.p.c. l'opposta ha comunque contestato che possa essere ravvisata alcuna responsabilità a proprio carico per la morte dello zio.
pagina 3 di 10 Con sentenza in data 11.10.2023 il Tribunale di Macerata ha accolto l'opposizione, escludendo che la convenuta opposta abbia diritto a procedere all'esecuzione forzata;
in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti, il primo giudice ha accertato il credito risarcitorio spettante a ciascuno e, dopo averlo portato in compensazione col credito vantato dalla opposta, ha condannato al pagamento in favore di della somma residua Parte_1 Controparte_1 pari ad euro 320.356,00 ed in favore di della somma residua Controparte_2 pari ad euro 352.337,60, in entrambi i casi oltre ad interessi legali, condannando altresì l'opposta alla refusione delle spese di lite.
Il primo giudice ha posto a fondamento della propria decisione le prove atipiche integrate dall'istruttoria svolta nel procedimento penale, ritenendo che il sinistro occorso a sia stato provocato dalla mancata predisposizione Persona_1 delle misure di sicurezza prescritte dalla normativa antinfortunistica;
ha ritenuto poi che la fosse pienamente consapevole dell'attività svolta nella propria Pt_1 casa dallo zio e che la condotta tenuta da quest'ultimo non potesse ritenersi abnorme o imprevedibile, dovendosi quindi escludere la configurabilità del c.d. rischio elettivo;
il primo giudice ha altresì ribadito la tempestività dell'opposizione ed ha rigettato l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, ritenendo che il termine prescrizionale sia stato validamente interrotto dagli opponenti con la raccomandata in data 08.03.2007, con la missiva in data
18.02.2014 ed infine con la costituzione di parte civile in data 30.04.2015.
Avverso tale decisione ha proposto appello contestando di poter Parte_1 essere individuata quale datrice di lavoro o committente dell'attività svolta dallo zio;
l'appellante ha altresì riproposto l'eccezione di prescrizione già sollevata dinanzi al primo giudice.
Costituendosi nel presente grado, ed hanno Controparte_1 Controparte_2 eccepito l'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, hanno chiesto il rigetto dell'impugnazione e la conseguente integrale conferma della pronuncia di primo grado.
La presente causa è stata infine trattenuta in decisione in data 12.06.2025 nelle forme previste dall'art. 352 c.p.c..
pagina 4 di 10 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Dev'essere preliminarmente rigettata l'eccezione d'inammissibilità proposta ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., tenuto conto che le censure mosse dalla alla sentenza di primo grado non appaiono ictu oculi infondate, ma Pt_1 dovranno essere esaminate con attenzione alla luce delle argomentazioni su cui è stata fondata la sentenza di primo grado.
2. Nel merito, con i primi due motivi d'appello (che stante la stretta connessione è opportuno trattare congiuntamente), censura Parte_1 la sentenza nel capo in cui il primo giudice ne ha accertato la responsabilità senza svolgere alcuna istruttoria, ma soltanto sulla base di presunzioni semplici desunte dalle prove atipiche rinvenibili nella sentenza di primo grado del giudizio penale e nelle dichiarazioni rese da testi che in sede civile sarebbero stati incapaci a testimoniare ex art. 246 c.p.c., o che comunque hanno potuto riferire solo su circostanze apprese de relato; l'appellante ha in ogni caso contestato che possa essere ravvisata la propria responsabilità solo in quanto proprietaria dell'immobile in cui è avvenuto il sinistro, ribadendo di non essersi mai interessata dell'attività svolta dallo zio.
Tali motivi debbono essere rigettati.
E' stato infatti chiarito che “le prove assunte in un precedente processo penale (anche tra parti diverse) e le sentenze ivi pronunciate, ancorché prive di formale efficacia di giudicato ex artt. 651 e 652 c.p.p., sono liberamente valutabili nel giudizio civile di danno quali prove precostituite e atipiche - se ritualmente prodotte e sottoposte al contraddittorio tra le parti” (leggasi ad esempio Cass. Sez. III, sentenza n. 9957 del
16.04.2025); in particolare, “in presenza di una sentenza penale di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, pur priva di effetti vincolanti nel giudizio di accertamento della responsabilità del datore di lavoro per il decesso del dipendente a seguito di infortunio sul lavoro”, il pagina 5 di 10 giudice “può trarre elementi di convincimento dalle risultanze del procedimento penale ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, sottoponendoli al proprio vaglio critico e valutandoli autonomamente” (cfr. Cass. Sez. L, sentenza n.14570 del 12.06.2017).
Nel caso di specie, può farsi riferimento alla sentenza con cui in data
11.05.2016 il Tribunale di Fermo aveva condannato e Parte_2 Pt_1 alla pena rispettivamente determinata in anni due e mesi sei ed in
[...] anni due di reclusione ed al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili, odierne appellate;
il giudice penale aveva ritenuto entrambe le imputate responsabili per il reato previsto dall'art. 590 c.p., tenuto conto del fatto che la chiamava il proprio fratello a lavorare CP_2 Per_1 nell'abitazione della figlia e provvedeva a remunerarlo e che la era Pt_1 pienamente consapevole dell'attività svolta dallo zio.
I numerosi testi escussi nel corso del dibattimento, del resto, hanno confermato l'assidua presenza di presso l'abitazione della Persona_1 nipote , dove si dedicava alla cura delle aree esterne e degli animali Pt_1 domestici e svolgeva ogni ulteriore attività si rendesse necessaria.
La stessa sentita a sommarie informazioni nell'imminenza del fatto, Pt_1 si è mostrata pienamente consapevole dell'attività svolta in proprio favore dallo zio, pur ridimensionandola ad un'assistenza prestata “ultimamente” per “pulire la casa e sistemare qualche mobilio” (cfr. pag. 66 del fascicolo del procedimento penale prodotto quale doc. 34.2 in allegato all'atto di citazione in primo grado); il marito della ha poi ammesso che il Pt_1 era presente “spesso” in casa “da circa un anno” per aiutare in ogni CP_2 attività si rendesse necessaria (cfr. pag. 67 del medesimo fascicolo).
La presenza dell'uomo nella villa ove abitavano le parenti non è sembrata anomala neppure ai dipendenti del tomaificio di famiglia, cui il marito della ha affidato l'incarico di chiamare i soccorsi subito dopo l'infortunio Pt_1
(cfr. dichiarazioni rese dai testi e pagg. 15-69 Tes_1 Tes_2 Tes_3 del doc. 34.9 allegato all'atto di citazione in primo grado).
pagina 6 di 10 Lo stesso comportamento tenuto dall'odierna appellante subito dopo aver rinvenuto lo zio agonizzante in terra (quando la donna ha provveduto a pulire il sangue presente sul pavimento ancor prima che intervenissero i soccorsi) costituisce ulteriore riscontro del fatto che la proprietà dell'immobile in capo alla si accompagnava alla piena ed effettiva Pt_1 disponibilità del bene.
E' stato a riguardo chiarito che gli elementi presuntivi desumibili da un precedente procedimento penale debbono essere valutati “non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale” e che, in particolare, “dalla proprietà del bene” e dalla sua piena “disponibilità giuridica e materiale” può “farsi discendere la prova anche della veste sostanziale di committente dei lavori”, con la conseguente responsabilità per il sinistro eventualmente occorso al lavoratore ove ricorra un “mero rapporto di occasionalità necessaria” (leggasi ad esempio Cass. Sez. VI – L, ordinanza n. 17937 del 09.06.2016).
Nel caso di specie, tutti gli elementi presuntivi sopra indicati consentono di individuare non soltanto la ma anche la quale committente CP_2 Pt_1 dell'attività svolta dallo zio presso l'immobile sopra indicato e pertanto tenuta a fornirgli i presidi di sicurezza più adeguati in relazione alle mansioni di volta in volta affidate.
Risulta a riguardo poco rilevante se l'uomo fosse salito su una scala al fine di rimuovere alcune ragnatele (secondo quanto prospettato dalla Pt_1 nel proprio esame dibattimentale, cfr. pag. 11 del doc. 34.9 allegato all'atto di citazione in primo grado) o se piuttosto stesse intervenendo sul pergolato delimitato da vetri all'interno del quale il suo corpo è stato poi rinvenuto, circondato da frammenti di vetro (secondo quanto ritenuto dagli ispettori Parte dell' e dallo stesso Tribunale di Fermo, cfr. doc. 34.4 allegato al medesimo atto): in ogni caso egli stava svolgendo dei lavori c.d. in quota ed avrebbe pertanto dovuto disporre dei presidi previsti dal D. Lgs.
81/2008.
pagina 7 di 10 Risulta invece pacifico che egli fruisse soltanto di un'ordinaria scala di legno e non potesse utilizzare neppure il trabattello rinvenuto nelle vicinanze del luogo dell'infortunio, secondo quanto ripetutamente precisato dall'odierna appellante nel corso del dibattimento.
Sussistono quindi elementi più che sufficienti per ritenere la Pt_1 responsabile per l'infortunio occorso a risultando Persona_1 superflue le prove orali (peraltro assai generiche) di cui l'odierna appellante ha chiesto l'ammissione anche nella presente sede.
3. Con il terzo motivo d'appello, infine, la sentenza viene censurata nel capo in cui il primo giudice ha rigettato l'eccezione di prescrizione del diritto vantato dagli odierni appellati;
l'appellante evidenzia che gli atti interruttivi della prescrizione sono stati indirizzati sino al 28.02.2014 alla sola e Parte_2 non anche alla figlia;
eccepisce inoltre l'inefficacia della diffida recante la data del 08.03.2007 in quanto sottoscritta dal solo procuratore degli odierni appellati.
Anche tale motivo di gravame dev'essere disatteso.
E' stato infatti chiarito da tempo che “ai fini dell'estensione al o ai coobbligati dell'effetto interruttivo del corso della prescrizione di un atto rivolto contro un coobbligato, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c. non è richiesto che l'atto interruttivo - sia esso compiuto in via stragiudiziale o con la proposizione di un domanda - contenga l'individuazione e rappresentazione da parte del creditore che lo compie dell'esistenza dell'altro o degli altri coobbligati, rilevando unicamente l'oggettiva esistenza dell'obbligazione solidale” (leggasi da ultimo Cass. Sez. III, ordinanza n.
8208 del 28.03.2025).
Nel caso di specie, è stata ribadita anche nella presente sede la responsabilità solidale di e per il decesso di Parte_2 Parte_1
gli atti interruttivi notificati alla risultano Persona_1 CP_2 pertanto efficaci anche nei confronti dell'odierna appellante.
Né rileva il fatto che l'atto interruttivo recante la data del 08.03.2007 è stato sottoscritto soltanto dal professionista che all'epoca assisteva gli pagina 8 di 10 odierni appellati, tenuto conto che “ai fini della costituzione in mora del debitore e dell'interruzione della prescrizione, l'intimazione ad adempiere può essere validamente effettuata non solo da un legale che si dichiari incaricato dalla parte, ma anche da un mandatario o da un incaricato, alla sola condizione che il beneficiario ne intenda approfittare e senza che occorra il rilascio in forma scritta di un'apposita procura, potendo questa risultare anche solo da un comportamento univoco e concludente idoneo a rappresentare che l'atto è compiuto per un altro soggetto, nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti” (cfr. Cass. Sez. II, sentenza n.
10916 del 25.04.2025): nel caso di specie, la stessa appellante riconosce che l'avv. Mazzocconi era all'epoca il procuratore delle controparti.
Non essendo state sollevate ulteriori censure, s'impone in conclusione la conferma in ogni sua parte della sentenza di primo grado.
4. L'integrale soccombenza dell'odierna appellante ne impone la condanna a rifondere in favore degli appellati anche le spese del presente grado, secondo gli importi liquidati in dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
Sussistono altresì i presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
n. 115 del 2002 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 815 pubblicata in data 11.10.2023 dal Tribunale di
[...]
Macerata, così provvede:
RIGETTA l'appello e per l'effetto pagina 9 di 10 CONFERMA in ogni sua parte la sentenza gravata.
PONE a carico di la spese del presente grado, liquidate in euro Parte_1
12.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. n. 115 del 2002 perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 23 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
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